Avis juridique important
87/117/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1986 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0034 - 0034
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/117/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,
considerando che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 70/457/CEE, e fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, relativo alle varietà ammesse ufficialmente in Spagna, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie che sono state ammesse ufficialmente nel 1984 in almeno uno Stato membro e che soddisfano alle condizioni previste dalla stessa direttiva non son più soggetti a decorrere dal 31 dicembre 1986, a restrizioni di commercializzazione nella Comunità per quanto riguarda la varietà; che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva, la stessa norma si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà che hanno formato oggetto della notifica o delle dichiarazioni di cui alla disposizione in causa; che talune varietà di erba medica e di granturco ammesse ufficialmente in Spagna hanno formato oggetto delle dichiarazioni di cui sopra in seno al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;
consideranto tuttavia che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva citata, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione di determinate varietà;
considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di erba medica e di granturco;
considerando che le varietà di erba medica di cui trattasi sono varietà locali originarie di un altro Stato membro; che la varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 800; che è noto che le varietà locali di erba medica originarie di un altro Stato membro e le varietà di granturco con un indice FAO di classe di maturità superiore a 800 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della direttiva citata);
considerando che è pertanto opportuno accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese relativa al complesso delle varietà in causa;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica francese è autorizzata a vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione delle varietà seguenti, pubblicate nel cataglogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1987:
I. Piante foraggere:
Medicago sativa L.
African
Alcoroches
Ampurdan
Aragon
Mediterranea
Tierra de campos
II. Cereali:
Zea mays L.
S 338
X 300
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.
Articolo 3
La Repubbblica francese comunica alla Commissione, a decorrere da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
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