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87/13/CEE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/261-A - Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 09/01/1987 pag. 0027 - 0035
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1986
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/261-A - Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken)
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/13/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,
vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 31 ottobre 1962 dall'Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken concernente convenzioni, intese e raccomandazioni relative all'attività della quasi totalità delle banche stabilite in Belgio,
visto il contenuto essenziale della notifica (2) pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,
previa consultazione del comitato consultativo in materia di intese e di posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) L'Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken, in appresso denominata ABB/BVB, ha notificato alla Commissione il 31 ottobre 1962, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 17, una serie di intese concluse tra i suoi membri all'interno di essa per ottenere un'attestazione negativa quanto all'applicazione nei loro confronti dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE o, in via supplettiva, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dal divieto enunciato dal paragrafo 1 dello stesso articolo.
A. L'association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken
(2) L'ABB/BVB, con sede a Bruxelles, è stata creata il 1o dicembre 1936. A norma dell'articolo 3 dello statuto, l'oggetto sociale dell'associazione è rappresentare il settore ed assicurare la tutela dei suoi interessi, promuoverli, trattare le questioni sociali e studiare qualsivoglia problema che rivesta interesse per i suoi membri. Per realizzare tale obiettivo, l'associazione si adopera in particolare a stabilire contatti permanenti tra i propri membri, a definire ed ad esprimere il punto di vista dei membri della professione in materia bancaria e a promuovere tra l'altro norme di natura convenzionale volte a facilitare l'organizzazione e l'esercizio della professione.
(3) Membri della ABB/BVB possono essere le banche stabilite in Belgio, comprese le filiali e succursali di banche estere, iscritte nell'elenco pubblicato dalla commissione bancaria, organismo preposto al controllo delle banche in Belgio. L'ammissione viene decisa dal comitato di direzione dell'ABB/BVB; alla data del 1o giugno 1986 su 86 banche figuranti nell'elenco pubblicato dalla commissione bancaria, 84 erano membri della ABB/BVB.
(4) Gli organi dell'ABB/BVB sono l'assemblea generale, il comitato di direzione, il presidente, il comitato esecutivo, le sezioni specializzate, le sezioni regionali e il direttore generale. Il comitato di direzione è composto dai membri del comitato esecutivo - presidente, vicepresidenti e direttore generale - dai presidenti dei comitati di direzione della Générale de banque, della Banque Bruxelles Lambert, della Kredietbank e della Banque Paribas Belgique e dai presidenti di quattro sezioni specializzate (sezione banche regionali, private e specializzate, sezione banche medie; sezione delle succursali delle banche estere e sezione delle filiali delle banche estere); in particolare, il comitato di direzione determina la politica generale e la posizione dell'ABB/BVB nei confronti dei terzi, segnatamente dei poteri pubblici, e approva di comune accordo le norme di natura convenzionale.
B. Il settore finanziario belga
1. Le banche nel settore finanziario: depositi
(5) Le percentuali delle varie categorie d'istituti finanziari rispetto al totale dei depositi della clientela alla data del 31 dicembre 1984 (1) erano le seguenti:
- banche: 42,8 %,
- istituti di credito di diritto pubblico: 40,6 %,
- casse di risparmio private: 16,1 %,
- società di credito: 0,5 %.
(6) La quota delle banche rispetto al totale aumenta lentamente ma regolarmente dal 1975 (all'epoca era pari al 39,6 %). Tale aumento è stato realizzato a detrimento degli istituti di credito di diritto pubblico (la cui quota nel 1975 era pari al 44,9 %) ed è dovuto all'aumento dei depositi internazionali che dal 1975 sono proporzionalmente raddoppiati: nel 1982 essi rappresentavano il 10,9 % sul 42 %, a fronte del 5,4 % sul 39,6 % registrato nel 1975 (2).
2. Le banche nel settore finanziario: bilanci
(7) Lo stesso fenomeno, più marcato, è riscontrabile nell'andamento delle percentuali delle varie categorie di istituti finanziari rispetto al bilancio aggregato. Alla fine del 1984 tali quote (1) erano ripartite come segue:
- banche: 68,8 %,
- istituti di credito di diritto pubblico: 22,4 %,
- casse di risparmio private: 8,3 %,
- società di credito: 0,5 %.
(8) Nel 1975 la quota delle banche era pari appena al 56,1 % mentre quella degli istituti di credito di diritto pubblico era ancora di 32,5 %. Le operazioni sull'estero nel 1982 costituivano i 2/3 (44,2 % del bilancio aggregato del settore finanziario) della quota delle banche, mentre nel 1975 rappresentavano soltanto i 4/10 (26,1 % del totale) (3).
C. Le intese notificate
1. Notifica e aggiornamenti
(9) Il 31 ottobre 1962, l'ABB/BVB ha notificato alla Commissione, precisando per ciascuna intesa le banche membri dell'ABB/BVB che vi partecipavano e quelle che la notificavano nonché la data d'entrata in vigore, una serie di otto convenzioni e di dieci accordi conclusi tra i suoi membri all'interno di essa e sette raccomandazioni emanate dall'associazione.
(10) Rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltale dalla Commissione il 6 novembre 1975 in applicazione dell'articolo 11 del regolamento n. 17, L'ABB/BVB ha comunicato, il 23 gennaio 1976, l'elenco delle convenzioni, accordi e raccomandazioni in vigore a tale data, l'elenco delle banche che non partecipavano del tutto o in parte alle intese, nonché il testo delle nuove intese o delle intese modificate.
(11) Il 14 luglio 1981, la Corte di giustizia, nella causa Zuechner/Bayerische Vereinsbank (4), ha preso posizione su alcuni punti dissipando i dubbi che potevano ancora esistere quanto all'applicabilità delle norme di concorrenza del trattato CEE agli accordi tra banche.
A seguito della citata sentenza e dell'inchiesta condotta dai servizi della Commissione presso ciascuno Stato membro, all'epoca in numero di dieci, in materia di accordi interbancari nazionali relativi alle commissioni richieste come corrispettivo dei servizi bancari, in data 3 maggio 1983 è stata indirizzata all'ABB/BVB una nuova richiesta di informazioni. In risposta a tale richiesta l'ABB/BVB il 13, 21 e 27 giugno 1983 ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alle intese già notificate e ha presentato il testo delle nuove intese concluse dopo il 1976, alcune delle quali erano allora in fase di rimaneggiamento. Ad una nuova richiesta di aggiornamento, rivoltale dalla Commissione il 26 luglio 1984, il 5 settembre 1984 l'ABB/BVB ha risposto indicando le principali modifiche intervenute dal giugno 1983.
2. Intese in vigore all'atto della comunicazione degli addebiti
(12) Dopo l'ultimo aggiornamento risultava che all'atto della comunicazione degli addebiti del 13 giugno 1985 erano in vigore 12 convenzioni, 2 accordi e 8 raccomandazioni (la diversa denominazione di tali intese non rispondeva ad una precisa sistematica prefissata; i loro effetti erano identici salvo il fatto che le convenzioni prevedevano sanzioni in caso di mancata ottemperenza alle loro disposizioni):
(13) a) Convenzioni
1.2 // AC1: // Conti e depositi; // AC2: // Recupero di assegni ed effetti; // AC2 bis: // Recupero di effetti in franchi belgi sul Belgio; // AC3: // Diritti di custodia di titoli in deposito allo scoperto; // AC4: // Pagamento di cedole, rimborsi e ripartizioni su titoli; // AC5: // Altre operazioni su titoli; // AC6: // Locazione di cassette di sicurezza; // AC7: // Esecuzione di convenzioni di natura professionale stipulate o da stipulare tra le banche che esercitano la loro attività in Belgio; // AC8: // In materia di concorrenza; // AC9: // Pagamenti internazionali e operazioni di cambio; // AC10: // Condizioni applicabili all'incasso di effetti commerciali e di assegni in rapporto diretto e indiretto con l'estero, alle operazioni su merce in rapporto diretto o indiretto con l'estero e ai crediti documentari; // AC11: // Condizioni applicabili alle banche e banchieri con sede all'estero.
b ) Accordi
1.2 // AA2: // Articolo 45 della legge uniforme relativa alla lettera di cambio e al pagherò cambiario; // AA4: // Riduzione dell'onere di lavoro relativo al controllo delle opposizioni effettuato in occasione di operazioni su titoli;
c) Raccomandazioni
1.2 // AR1: // Introduzione nella legislazione belga della 6a direttiva IVA; // AR2: // Gratuità dei trasferimenti di divise tra banche; // AR7: // Promozione dell'uso dell'assegno; // AR8: // Esecuzione delle decisioni adottate dai CIRIB (1); // AR9: // Prestiti personali; // AR11: // Rispetto delle convenzioni e degli accordi interbancari; // AR13: // Razionalizzazione bancaria; // AR15: // Protezione contro le aggressioni a mano armata.
3. Campo d'applicazione degli addebiti
(14) Gli addebiti si riferivano unicamente agli accordi relativi alle commissioni percepite dalle banche come corrispettivo dei loro servizi. Ne risultava pertanto esclusa la convenzione AC1 relativa ai conti e ai depositi; per il momento infatti la Commissione riservava la propria posizione su tale convenzione le cui principali disposizioni si riferiscono ai tassi di interesse passivi.
(15) Tra gli accordi cui venivano mossi addebiti nella comunicazione degli addebiti del 13 giugno 1985, la Commissione ha indicato di poter considerare come non restrittivi della concorrenza l'accordo AA4 e le raccomandazioni AR1, AR2, AR7, AR8, AR9, AR13 e AR15.
(16) Per contro la Commissione nella medesima lettera comunicava la propria intenzione di adottare una decisione negativa nei confronti delle altre intese, vale a dire le convenzioni AC2, AC2bis, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10 e AC11, l'accordo AA2 e la raccomandazione AR11.
4. Rinuncia da parte dell'ABB/BVB ad alcune intese notificate
(17) A seguito dell'invio della comunicazione degli addebiti e delle discussioni che successivamente hanno avuto luogo tra l'ABB/BVB e la direzione generale della concorrenza della Commissione, l'ABB/BVB, con lettera dell'8 aprile 1986, ha comunicato di aver rinunciato, integralmente a talune intese e parzialmente ad altre a decorrere dal 1o aprile 1986.
(18) Le intese alle quali l'associazione ha integralmente rinunciato sono le convenzioni AC2, AC2bis, AC3, AC6, AC7, AC8 e AC11 e la raccomandazione AR11. Le altre intese, vale a dire le convenzioni AC4, AC5, AC9 e AC10 nonché l'accordo AA2 hanno costituito oggetto di una rinuncia parziale, in particolare sono state eliminate tutte le disposizioni relative alla determinazione di tariffe applicabili ai servizi ai clienti.
D. Campo d'applicazione della presente decisione
(19) L'ABB/BVB ha eliminato dall'accordo AA2 qualsiasi determinazione di tariffe nonché qualsiasi riferimento a qualsivoglia commissione, cosicché detto accordo non è più restrittivo della concorrenza e può essere assimilato agli accordi della medesima natura citati nel punto 15.
(20) Pertanto la presente decisione si riferisce esclusivamente alle tre convenzioni relative alle commissioni percepite nell'ambito dei rapporti interbancari; la prima, relativa ad operazioni varie su titoli, si sostituisce alle convenzioni AC4 e AC5, le altre due, in materia di scambi monetari e commerciali con l'estero, sostituiscono le convenzioni AC9 e AC10.
(21) Il testo definitivo delle tre citate convenzioni è stato trasmesso dalla ABB/BVB alla Commissione il 30 maggio 1986; i titoli esatti sono i seguenti:
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di più banche nelle operazioni su titoli (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van verscheidene banken bij de verrichtingen op effecten - Convention interbancaire relative à l'intervention de plusieurs banques dans les opérations sur titres);
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di più banche nelle operazioni di pagamenti provenienti dall'estero (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van verscheidene banken bij betalingen uit het buitenland - Convention interbancaire relative à l'intervention de plusieurs banques dans les paiements provenant de l'étranger);
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di due banche stabilite in Belgio nelle operazioni d'incasso di assegni e effetti commerciali provenienti dall'estero (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van twee banken gevestigd in België bij het incasso van cheques en handelspapier uit het buitenland - Convention interbancaire relative à l'intervention de deux banques établies en Belgique dans l'encaissement de chèques et de papier commercial provenant de l'étranger).
E. Contenuto essenziale delle convenzioni oggetto della presente decisione
1. Convenzione relativa alle operazioni su titoli
(22) La citata convenzione determina l'importo dei rimborsi che le banche domiciliatarie effettuano sulle commissioni ricevute per tali servizi alle altre banche stabilite in Belgio in contropartita del loro intervento per i pagamenti di cedule e di titoli e per diverse altre operazioni su titoli. L'importo di tali rimborsi è espresso in percentuale della commissione percepita dalla banca domiciliataria; tale percentuale varia a seconda della natura delle operazioni.
a ) Pagamenti di cedole e di titoli
(23) Per i titoli rappresentati da un certificato CIK (Cassa interprofessionale di deposito e di trasferimento di titoli), nonché per le loro cedole, il rimborso è pari al 50 %, con un massimo di 625 FB per titolo al portatore e di 200 FB per cedola. Per i titoli non rappresentati da un certificato CIK, nonché per le loro cedole, il rimborso è pari all'80 %, con un massimo per i titoli al portatore di 625 FB per titolo e di 200 FB per cedola e, per i certificati nominativi, di 1 750 FB per certificato e di 625 FB per cedola.
(24) Per i prestiti sovranazionali e quelli internazionali il rimborso è pari al 40 %; per i prestiti delle città di Anversa, Bruxelles, Gand e Liegi il rimborso è pari a due terzi.
(25) Per le cedole di titoli al portatore, rappresentativi di valori esteri, il rimborso è pari al 40 % qualora si tratti di titoli rappresentati da un certificato CIK e del 50 % in caso contrario.
b ) Altre operazioni varie su titoli
(26) Il rimborso è pari al 50 % della commissione percepita su varie operazioni su titoli: sostituzione, assegnazione, riaffogliamento e stampigliatura di titoli, cessione di titoli nominativi, depositi di titoli in vista di un'assemblea generale.
(27) Allorquando i titoli sono depositati presso la CIK, il rimborso per le prime tre operazioni enumerate nel punto 26 è calcolato sulla base della tariffa preferenziale CIK e previa deduzione della commissione percepita su tale organismo; si tratta di un rimborso zero per la stampigliatura dei titoli poiché la commissione per tale operazione spetta alla CIK.
(28) Del pari, si ha un rimborso zero per le speciali commissioni percepite dalla banca che detiene la dotazione dei titoli nuovi in caso di sostituzione con concordanza dei numeri, e dalla banca che detiene la dotazione dei nuovi fogli di cedole, in caso di riaffogliamento.
2. Convenzione relativa ai pagamenti dall'estero
(29) La convenzione determina l'importo massimo della commissione che può essere percepita tra banche per qualsiasi pagamento internazionale in divise proveniente dall'estero il cui intermediario è una banca con sede in Belgio e il destinatario un'altra banca con sede in Belgio. Tale importo massimo è pari a zero per quelle operazioni il cui importo è inferiore a 1 000 FB; è pari a 225 FB per le operazioni il cui importo è compreso tra 1001 e 100 000 FB, a 250 FB per le operazioni comprese tra 100 001 e 300 000 e a 600 FB per le operazioni il cui importo è superiore a 300 000 FB. (30) La convenzione precisa che risultano esclusi dal suo campo di applicazione:
- gli eurochèques emessi fino a concorrenza dell'importo massimo di compensazione (1);
- gli assegni di viaggio europei;
- gli assegni di viaggio in divise emessi a nome della banca destinataria;
- le operazioni di acquisto, vendita e incasso di titoli o cedole;
- i pagamenti di pensioni estere di natura sociale effettuati da persone giuridiche all'ordine di beneficiari regnicoli (2) o assimilati.
(31) La convenzione precisa altresì che la banca intermediaria, in occasione delle operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione, si esime da qualsiasi atto di concorrenza sleale consistente nell'allacciare o tentare di allacciare rapporti, direttamente o indirettamente, con i clienti della banca destinataria.
3. Convenzione relativa all'incasso di assegni e di effetti commerciali in provenienza dall'estero
(32) La citata convenzione non comporta la determinazione di tariffe; essa prevede esclusivamente il principio della riscossione di commissioni e precisa il soggetto al quale incombe tale onere. La convenzione indica che la banca incaricata dell'incasso ha il diritto di percepire commissioni e spese a carico del mandante. Per l'incasso di assegni, la commissione è sempre a carico del mandante. In materia di effetti commerciali, la convenzione, riferendosi all'articolo 22 delle norme uniformi elaborate in materia dalla Camera di commercio internazionale (3), prevede quanto segue: nel caso in cui la lettera di rimessa disponga che le commissioni e spese sono a carico del trattario e se il trattario rifiuta di pagarle, la banca incaricata dell'incasso può addebitare tali commissioni e spese al mandante, tranne nel caso in cui l'ordine di incasso contenga espressamente istruzioni contrarie.
(33) Allorquando la presentazione presso una seconda banca con sede in Belgio viene effettuata su espressa richiesta del trattario, la prima banca deve precisarlo espressamente nella lettera di rimessa, in caso contrario la seconda banca addebita alla prima le commissioni e spese come se la presentazione alla seconda banca fosse stata fatta su istruzioni del mandante estero; la commissione che la seconda banca ha facoltà di percepire non può essere addebitata alla prima banca bensì va addebitata al trattario.
F. Osservazioni dei terzi interessati
(34) In seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale delle tre convenzioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Articolo 85, paragrafo 1
1. Imprese e associazioni di imprese
(35) In quanto entità economiche che esercitano attività di natura economica, le banche che applicano le convenzioni notificate sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE. L'ABB/BVB che raggruppa tali imprese costituisce un'associazione di imprese ai sensi della citata disposizione.
2. Accordi tra imprese e decisioni d'associazione di imprese
(36) A questo proposito è necessario distinguere fra membri e non membri dell'ABB/BVB; per quanto concerne i membri dell'ABB/BVB, contrariamente alle convenzioni notificate nel 1962, le tre convenzioni che formano oggetto della presente decisione non sono state oggetto di adesione formale da parte di essi. L'ABB/BVB ha trasmesso ai membri il testo delle tre convenzioni indicando che esse sostituivano le precedenti convenzioni abrogate a decorrere dal 1o aprile 1986. Pertanto le tre nuove convenzioni possono essere assimilate, per quanto riguarda i membri dell'ABB/BVB a decisioni di associazioni di imprese. In caso contrario, nella misura in cui nessuna banca membro dell'ABB/BVB alla ricezione delle nuove convenzioni ha dichiarato che non vi si sarebbe conformata, è possibile ritenere che vi sia stata adesione tacita e che pertanto si tratti di accordi tra imprese; in entrambi i casi, le intese rientrano comunque nel campo d'applicazione dell'articolo 85.
(37) Per quanto concerne le banche non membri dell'ABB/BVB, esse, come in precedenza, possono applicare integralmente o in parte le convenzioni dell'ABB/BVB; sotto tale profilo tali convenzioni devono essere considerate accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85.
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 199 dell'8. 8. 1986, pag. 2.
(1) « Les banques au sein du secteur financier en 1984 » - Aspects et documents n. 42, pag. 30, ABB/BVB, ottobre 1985.
(2) « Les banques au sein du secteur financier depuis 1975 », volume I, « Analyse comparative », Aspects et documents n. 29, pag. 19, ABB/BVB maggio 1984.
(3) « Les banques au sein du secteur financier depuis 1975 », volume I « Analyse comparative », Aspects et documents n. 29, pag. 18, ABB/BVB, maggio 1984.
(4) Causa 172/80, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1981, pag. 2021.
(1) Conférence internationale pour la rationalisation dans les rapports interbancaires.
(1) Attualmente il citato importo massimo corrisponde al controvalore approssimativo di 600 FS.
(2) Regnicolo è definito qualsiasi persona fisica che abbia la propria residenza principale in Belgio nonché qualsiasi persona giuridica con sede sociale in Belgio.
(3) Opuscolo n. 322 della Camera di commercio internazionale.
3. Incidenza sul commercio fra Stati membri
(38) La nozione di commercio, ai sensi dell'articolo 85 del trattato, ha larga portata (1); essa concerne gli scambi economici in generale e in particolare gli scambi monetari e i servizi bancari.
(39) Accordi nazionali in materia di prezzi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro possono consolidare una segmentazione di carattere nazionale, che ostacola l'interpenetrazione economica voluta dal legislatore comunitario. Le intese notificate dall'Association belge des banques /Belgische Vereniging der Banken producono i loro effetti sull'insieme del territorio nazionale.
(40) Come precisato dall'ABB/BVB (2) stessa a proposito delle banche belghe costituite all'estero, la succursale continua a far parte integrante della struttura della banca che l'ha organizzata e funziona sotto la sua diretta autorità. A prescindere dalle considerazioni applicabili alle filiali di banche estere stabilite in Belgio, le loro succursali quanto meno, costituiscono emanazioni dirette di tali banche e, pertanto, partecipano agli scambi fra Stati membri.
(41) Orbene, sul totale di 84 banche stabilite in Belgio alla fine del 1985 figurano (3) 61 banche di diritto straniero (succursali prive di personalità giuridica propria) o di diritto belga ma con partecipazione di maggioranza straniera (filiali), di cui 27 di otto Stati membri (4). Su dette 61 banche, 28 sono succursali, 14 delle quali di sette Stati membri (5). Tra le 10 più importanti banche stabilite in Belgio alla fine del 1984 e classificate in base al bilancio aggregato (5) figuravano 7 banche di diritto straniero con partecipazione di maggioranza straniera (6 succursali e una filiale). Esaminando le banche non in funzione del bilancio aggregato bensì in funzione dei loro depositi, 4 banche di diritto straniero o a maggioranza straniera (2 succursali e 2 filiali) figuravano alla fine del 1984 tra le 10 banche più importanti stabilite in Belgio (6). L'importanza delle banche d'appartenenza straniera (succursali e filiali con partecipazione straniera) nel settore bancario belga è andata crescendo negli ultimi 15 anni: dal 1970 al 1985 la loro quota rispetto al bilancio aggregato è passata dal 22,5 % al 51,0 %, quella rispetto ai depositi di clienti dal 10,8 % al 19,9 %, quella rispetto ai crediti ai clienti dal 21,9 % al 40,9 % e la quota rispetto alle operazioni interbancarie dal 35,7 % al 67,5 % (7).
(42) Il grado di internazionalizzazione delle operazioni bancarie evidenzia altresì l'incidenza delle convenzioni interbancarie sugli scambi fra Stati membri. A seguito del numero crescente di banche straniere stabilite in Belgio, le operazioni internazionali effettuate dalle banche stabilite in Belgio costituiscono una quota sempre maggiore del totale delle loro attività. Nel 1985 tale quota era pari al 69,6 % del totale del loro bilancio (contro il 41 % nel 1970), al 27,5 % del totale dei depositi dei clienti (12,5 % nel 1970), al 55,2 % del totale dei crediti a clienti alla clientela (23 % nel 1970), e al 95,7 % delle operazioni interbancarie (95 % nel 1970) (8).
(43) Inoltre, le tre convenzioni citate, per il fatto di riguardare indirettamente servizi forniti indistintamente alla clientela nazionale e estera, possono incidere sugli scambi intracomunitari; due di esse, per il fatto di riguardare direttamente operazioni in divise o operazioni dall'estero, incidono direttamente sugli scambi tra Stati membri. Pure la terza, quella relativa ai titoli, incide sugli scambi tra Stati membri dato che, da un lato, riguarda gli emittenti esteri che incaricano banche belghe del servizio finanziario per i loro titoli in Belgio, e, dall'altro, i detentori esteri di titoli belgi.
4. Restrizioni della concorrenza
(44) Due delle tre convenzioni, quella relativa alle operazioni su titoli e quella concernente i pagamenti provenienti dall'estero, restringono o addirittura eliminano la libertà delle banche che le applicano, di determinare bilateralmente la remunerazione dei servizi che esse si offrono reciprocamente. Conformandosi alla convenzione relativa alle operazioni su titoli, le banche si privano della possibilità di negoziare tra di esse, individualmente, condizioni più vantaggiose di quelle fissate nella convenzione. Le restrizioni di concorrenza contenute nella convenzione relativa ai pagamenti dall'estero sono ancora più evidenti; infatti la convenzione comporta una determinazione di tariffe uniformi espresse in importi fissi: l'importo della commissione è pertanto predeterminato, a differenza della
convenzione relativa alle operazioni su titoli, nella quale sono fissate solo le percentuali del rimborso ma non l'importo esatto del rimborso stesso che dipende dall'importo della commissione percepita dalla banca domiciliataria (commissione che in sé non costituisce più oggetto di una convenzione interbancaria).
(45) La terza convenzione relativa all'incasso di assegni e di effetti commerciali provenienti dall'estero, non comporta determinazioni di tariffe; pur nondimeno, nel prevedere il principio e le modalità delle riscossione di una commissione per operazioni che rientrano nel suo campo d'applicazione, la citata convenzione ha per effetto di limitare in modo sensibile la libertà di comportamento delle banche che la applicano. Infatti, le banche si accordano, da un lato, per non fornire gratuitamente queste servizio e, dall'altro, per determinare a chi spetta sostenere l'onere della commissione in tal modo prevista. La possibilità che le banche rinuncino alla commissione non è per nulla teorica; poiché tale commissione non costituisce l'unica risorsa delle banche, esse potrebbero rinunciarvi per attirare la clientela.
B. Articolo 85, paragrafo 3
(46) Le quattro condizioni necessarie per una deroga ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte nella fattispecie per i motivi seguenti:
1. Miglioramento dell'offerta dei servizi bancari e del sistema dei pagamenti
(47) La convenzione relativa alle operazioni su titoli aumenta l'offerta di servizi bancari: essa consente a tutte le banche di prestare ai loro clienti il servizio finanziario di tutti i titoli, invece di prestare loro soltanto il servizio finanziario dei titoli per i quali esse, come banche domiciliatarie, hanno ricevuto direttamente l'incarico, da parte di emittenti.
(48) La convenzione relativa ai pagamenti dall'estero migliora il funzionamento del sistema dei pagamenti in quanto consente alla banca intermediaria di ripercuotere, anche solo parzialmente, la commissione eventualmente addebitatagli dal corrispondente estero. Nel caso in cui non fosse fissato un importo massimo per la commissione a beneficio della banca intermediaria, ogni operazione dovrebbe costituire oggetto di un negoziato fra la banca destinataria e la banca intermediaria. Tale situazione rallenterebbe l'iter delle operazioni e ne accrescerebbe il costo a svantaggio dell'utilizzatore finale, nella misura in cui tale costo gli venisse addebitato. Il progresso tecnico legato all'utilizzazione dell'informatica per l'esecuzione di operazioni di questo tipo e la necessità di migliorare ed accelerare i sistemi integrati di pagamento giustificano l'applicazione di commissioni i cui massimali siano uniformemente fissati tra tutti gli intermediari finanziari che operano in un sistema di pagamenti.
(49) Anche la convenzione relativa all'incasso di assegni e di effetti commerciali migliora il sistema dei pagamenti nel precisare previamente l'imputabilità delle spese, fatto che consente di evitare ulteriori contestazioni che potrebbero rimettere in questione il buon funzionamento delle operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della citata convenzione.
2. Partecipazione degli utilizzatori
(50) I detentori di valori mobiliari traggono dalla convenzione relativa alle operazioni su titoli un equo vantaggio in quanto essa consente loro di rivolgersi alla banca della quale sono clienti per operazioni da effettuare su titoli di cui la loro banca non è incaricata di prestare il servizio finanziario. Pertanto, grazie a tale possibilità, i detentori di titoli non devono pertanto rivolgersi alle varie banche domiciliatarie, tutte le loro operazioni su titoli possono essere centralizzate in una sola banca, quella della quale sono clienti. Inoltre, per tale servizio non è dovuta alcuna altra commissione né da parte del detentore dei titoli né da parte dell'emittente in quanto la banca intermediaria viene remunerata dalla banca domiciliataria, che le riserva una parte della commissione che essa riceve dall'emittente di titoli in cambio del servizio finanziario prestato.
(51) Anche la convenzione relativa ai pagamenti dall'estero riserva una congrua parte dell'utile agli utilizzatori finali in quanto essa evita ai beneficiari di pagamenti provenienti dall'estero di rivolgersi ad una banca diversa da quella della quale sono clienti in tutti i casi in cui la loro banca non sia il corrispondente della banca con sede all'estero dalla quale proviene l'ordine. Inoltre, per tale operazione non è obbligatoriamente percepita una commissione: la convenzione non impone alla banca intermediaria di percepire tale commissione, essa ne prevede esclusivamente la possibilità. Da sottolineare ancora che l'importo della commissione è un importo massimo: qualora la banca intermediaria decida di percepire una commissione, essa può fissare un importo inferiore all'importo massimo; peraltro tale massimo, che è di 600 FB per le operazioni più importanti, in tutti i casi, é inferiore al costo dell'operazione per la banca intermediaria che è in media dell'ordine di 750 FB; pertanto, in nessun caso l'utilizzatore finale paga il costo reale del servizio prestatogli anche se la commissione può sembrare elevata per operazioni di scarso importo. Agli utilizzatori, intermediari finanziari che svolgono la funzione di banche destinatarie, e soprattutto ai clienti, utilizzatori finali, è riservata una parte essenziale dell'utile: i pagamenti vengono effettuati rapidamente, nonostante il numero sempre crescente di operazioni, e non vengono addebitati costi di importo imprevisto, calcolati arbitrariamente a posteriori. Scopo precipuo della convenzione è limitare tali costi ad importi ragionevoli, conosciuti in ancicipo e negoziati liberamente in precedenza da tutti gli operatori che partecipano altresì al sistema di compensazione, affinché a nessuno di essi vengano imposte condizioni inique o venga fatto subire uno svantaggio concorrenziale.
(52) La convenzione relativa all'incasso di assegni ed effetti commerciali provenienti dall'estero riserva una parte notevole dell'utile agli utilizzatori in quanto consente, in particolare, al trattario belga di trattare esclusivamente con la propria banca e non con un'altra banca stabilita in Belgio, corrispondente della banca con sede all'estero, da dove proviene l'ordine. Inoltre, dato che non viene fissato l'ammontare delle commissioni previste, essa permette eventualmente una negoziazione sull'ammontare, da cui, in definitiva, può trarre beneficio colui a cui incombe l'onere di tale commissione.
3. Natura indispensabile delle restrizioni
(53) Le restrizioni della concorrenza imposte dalla convenzione relativa alle operazioni su titoli sono indispensabili per assicurare il buon funzionamento del servizio finanziario generalizzato dei titoli. Accettando di prestare il servizio finanziario dei titoli per i quali esse non sono banche domiciliatarie, le banche intermediarie rendono contemporaneamente un servizio sia ai loro clienti detentori di titoli, alle banche domiciliatarie, di cui svolgono in parte il compito, e agli emittenti ai quali esse evitano l'obbligo di designare più banche domiciliatarie. Allorché tale servizio viene reso collettivamente da tutte le banche di un paese all'intera clientela di tale paese, è indispensabile che le modalità di tale servizio vengano determinate di comune accordo tra le banche. Rimborsi variabili da una banca all'altra comporterebbero, per ciascun titolo, negoziati bilaterali tra le 84 banche che aderiscono alla convenzione.
(54) Lo stesso tipo di argomentazioni sono valide per la convenzione relativa ai pagamenti dall'estero: si tratta di un servizio reso collettivamente da tutte le banche all'intera clientela. Trasmettendo l'ordine alla banca destinataria, la banca intermediaria rende un servizio al beneficiario del pagamento che non è suo cliente. L'obbligo imposto alle banche di non superare il massimo previsto dalla convenzione è una restrizione indispensabile per impedire che alle banche più piccole, che dispongono di uno scarso numero di corrispondenti e che, per tale motivo, hanno soprattutto la funzione di banche destinatarie piuttosto che quello di banca intermediaria, non vengano imposte condizioni inique e di conseguenza uno svantaggio concorrenziale.
(55) Le restrizioni contenute nella convenzione relativa all'incasso di assegni e di effetti commerciali dall'estero sono necessarie per armonizzare le norme seguite in materia ed evitare pertanto qualsiasi contestazione sull'importo delle commissioni e delle spese. In caso di contestazione, ci sarebbe il rischio che certe banche rifiutino di continuare a fornire questo servizio, da cui la clientela trae profitto.
4. Possibilità di concorrenza
(56) La convenzione relativa alle operazioni su titoli non disciplina le relazioni tra le banche ed i loro clienti, né a monte - emittenti - né a valle - detentori dei titoli. Le banche sono libere di determinare l'importo della commissione addebitata agli emittenti che la incaricano di assicurare il loro servizio finanziario. L'importo del rimborso versato in pratica alle banche intermediarie varia pertanto in funzione della commissione chiesta all'emittente dalla o dalle banche domiciliatarie: soltanto la percentuale di tale rimborso rispetto alla commissione percepita dalla banca domiciliataria è predeterminata. Gli emittenti hanno perciò la possibilità di suscitare la concorrenza fra le varie banche, onde ottenere le migliori condizioni possibili designando come banca (banche) domiciliataria(e) quella(e) che chiede(chiedono) le commissioni inferiori.
(57) Nemmeno la convenzione relativa ai pagamenti dall'estero disciplina i rapporti tra banche e loro clienti. Sussistono possibilità di concorrenza ad un duplice livello: da un lato, la banca intermediaria può non percepire commissioni e, nel caso in cui essa decida di chiederle, può fissarle ad un importo inferiore all'importo massimo previsto dalla convenzione; dall'altro, nel caso in cui la banca intermediaria percepisca una commissione, la banca destinataria può non ripercuoterla, o ripercuoterla soltanto in parte, sul proprio cliente beneficiario del pagamento: la banca destinataria determina discrezionalmente se e in quale misura ripercuotere sui propri clienti la commissione per l'operazione. (58) La convenzione relativa all'incasso di assegni e di effetti commerciali provenienti dall'estero non comporta disposizioni relative all'importo delle commissioni delle quali essa prevede soltanto la riscossione. Pertanto, in materia sussistono ampie possibilità di concorrenza tra le banche, che possono chiedere, per questo stesso servizio, commissioni di ammontare diverso, dato che vengono a conoscenza solo a posteriori, dell'ammontare della commissione.
C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17
(59) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la presente decisione prendre effetto dal 30 maggio 1986, data alla quale l'ABB/BVB ha trasmesso alla Commissione la versione definitva delle tre convenzioni che costituiscono oggetto della presente decisione.
(60) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, l'esenzione di cui alla presente decisione è concessa per una durata iniziale di 10 anni, poiché le restrizioni contenute nelle convenzioni non hanno ampia portata.
(61) Affinché la Commissione possa accertarsi che le condizioni che giustificano la concessione dell'esenzione continuino ad essere soddisfatte durante tutta la durata del periodo di esenzione, l'ABB/BVB deve informare immediatamente la Commissione di qualsivoglia complemento o modifica apportati alle tre convenzioni in questione, nonché di qualsiasi nuova intesa conclusa tra i suoi membri all'interno di essa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili, per il periodo dal 30 maggio 1986 al 29 maggio 1996, alle seguenti tre intese stipulate tra i membri dell'Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken:
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di più banche nelle operazioni su titoli (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van verscheidene banken bij de verrichtingen op effecten - Convention interbancaire relative à l'intervention de plusieurs banques dans les opérations sur titres);
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di più banche nei pagamenti dall'estero (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van verschiedene banken bij betalingen uit het buitenland - Convention interbancaire relative à l'intervention de plusieurs banques dans les paiements provenant de l'étranger);
- convenzione interbancaria relativa all'intervento di due banche stabilite in Belgio nelle operazioni di incasso di assegni e di effetti commerciali dall'estero (Overeenkomst tussen de banken betreffende de tussenkomst van twee banken gevestigd in België bij het incasso van cheques en handelspapier uit het buitenland - Convention interbancaire relative à l'intervention de deux banques établies en Belgique dans l'encaissement de chèques et de papier commercial provenant de l'étranger).
Articolo 2
La presente decisione è corredata dal seguente onere: l'Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken informa immediatamente la Commissione di qualsiasi complemento o modifica apportati alle tre convenzioni di cui all'articolo 1 e di qualsivoglia nuova intesa conclusa tra i suoi membri nell'ambito di essa.
Articolo 3
L'Association belge des banques/Belgische Vereniging der Banken, rue Ravenstein 36 (Bte 5), 1000 Bruxelles, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) Vedi sentenza sopraccitata al punto 11.
(2) « Le réseau des banques belges à l'étranger » - Aspects et Documents n. 17, ABB/BVB, aprile 1983, pag. 6.
(3) « Vademecum statistique du secteur bancaire 1985 » - Aspects et Documents n. 49 - ABB/BVB, maggio 1986, pag. 88.
(4) Spagna e Portogallo compresi.
(5) « Vademecum statistique du secteur bancaire 1985 » - Aspects et Documents n. 49 ABB/BVB, maggio 1986, pag. 34.
(6) Idem, pag. 37.
(7) Idem, pag. 89.
(8) Idem, pag. 83.
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