Avis juridique important
87/189/CEE: Decisione della Commissione del 23 dicembre 1986 concernente il programma specifico relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca nei dipartimenti francesi d'oltremare per il periodo 1986-1990, notificato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 18/03/1987 pag. 0016 - 0018
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
concernente il programma specifico relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca nei dipartimenti francesi d'oltremare per il periodo 1986-1990, notificato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/189/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 9 aprile 1986 la Francia ha notificato alla Commissione il programma specifico relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca nei dipartimenti francesi d'oltremare e, il 6 maggio 1986, ha comunicato informazioni supplementari su detto programma;
considerando che il programma è conforme al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che il programma contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che il suddetto programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali relativi alla ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e dell'acquicoltura in Francia, approvati con le decisioni 85/281/CEE (3) e 85/282/CEE (4);
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente per le strutture agrarie e del comitato permanente per le strutture della pesca,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma specifico relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca nei dipartimenti francesi d'oltremare, notificato dal governo francese il 9 aprile 1986 e completato da ultimo il 6 maggio 1986, i cui elementi essenziali figurano nell'allegato I, è approvato fatte salve le riserve espresse nell'allegato II.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 14.
ALLEGATO I
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE PER IL PERIODO 1986-1990, ELABORATO DAL GOVERNO FRANCESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77 DEL CONSIGLIO
1. Oggetto del programma
Contribuire allo sviluppo e all'ammodernamento delle attrezzature a terra nel settore dei prodotti della pesca.
2. Delimitazione geografica del programma
Tutta la fascia costiera dei dipartimenti d'oltremare.
3. Durata del programma
Il programma è valido dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1990.
4. Obiettivi del programma e mezzi per il loro conseguimento
Adeguare l'offerta alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, mediante:
- un aumento dell'offerta,
- una migliore organizzazione del circuito commerciale e degli scambi tra dipartimenti,
- la costruzione di impianti per la lavorazione e la conservazione delle catture,
- la creazione di attrezzature per il commercio costiero all'ingrosso,
- lo sviluppo dell'industria di trasformazione.
5. Previsioni d'investimento
Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, gli investimenti globali per tutta la durata del programma sono valutati a 71,3 milioni di FF, pari a 11 milioni di ECU, ripartiti come segue:
1.2 // MARTINICA // // - impianti di trasformazione: // 3 milioni di FF // - impianti collettivi di ammasso e di commercializzazione: // 6 milioni di FF // Totale // 9 milioni di FF // GUADALUPA // // - cooperative e imprese private di condizionamento del pesce: // 10,4 milioni di FF // - cooperative di affumicazione del pesce: // 0,2 milioni di FF // Totale // 10,6 milioni di FF // GUYANA // // - impianti di trattamento e di ammasso di gamberetti e pesce: // 42,4 milion di FF // - impianti di trattamento e commercializzazione dei prodotti della pesca: // 9,3 milioni di FF // Totale // 51,7 milioni di FF
AIUTI NAZIONALI
Gli investimenti di cui sopra possono beneficiare di sovvenzioni concesse dallo Stato nel quadro di contratti e dalle regioni.
ALLEGATO II
CONCLUSIONI
1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo francese, che delimita il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali, costituisce una base appropriata per facilitare lo sviluppo del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.
La Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquicoltura (1).
2. Per quanto riguarda gli investimenti per la conservazione e la lavorazione del pesce e dei gamberetti in Guyana, tenuto conto degli impianti già esistenti, della situazione dello stock di gamberetti e delle possibilità di smaltimento a breve termine del pesce, la Commissione esprime una riserva quanto all'opportunità di realizzare tutti gli investimenti previsti e si pronuncerà su un eventuale finanziamento comunitario dei singoli progetti soltanto dopo avere esaminato la loro vitalità economica.
3. Dato che le misure strutturali comunitarie relative alla ristrutturazione della flotta peschereccia e allo sviluppo dell'acquicoltura scadono alla fine del 1986 e la Commissione deve ancora pronunciarsi sui programmi coordinati « pesca » per le Antille-Guyana, la Commissione si riserva di riesaminare il presente programma al momento opportuno, affinché le misure strutturali relative alla flotta peschereccia e all'acquicoltura previste per il 1987 e per gli anni successivi nonché quelle adottate nel quadro dei programmi coordinati possano essere prese in considerazione in modo adeguato in relazione al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.
4. La Commissione fa presente che le previsioni d'investimento contenute nel presente programma non comportano alcun impegno per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità.
(1) GU n. L 157 del 15. 6. 1985.
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