Avis juridique important
87/194/CEE: Decisione della Commissione del 12 novembre 1986 relativa ad un prestito FIM a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1987 pag. 0043 - 0046
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 1986
relativa ad un prestito FIM a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/194/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I
L'11 novembre 1985 il governo francese ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, un progetto d'aiuto a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro.
Il progetto prevede la concessione di un prestito del Fons industriel de modernisation (FIM) di 70 milioni di FF per un investimento di 266,5 milioni di FF che l'impresa beneficiaria conta di realizzare nel 1985/1986 sostanzialmente al fine di aumentare e automatizzare la sua produzione di bottiglie di vetro nonché di incrementare la produzione dei due stabilimenti di imbottigliamento, realizzando nel contempo economie di energia e migliorando le condizioni di lavoro.
Con decisione 85/378/CEE (1) la Commissione aveva precisato alle autorità francesi che la concessione di prestiti del FIM doveva essere considerata alla stregua di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e di conseguenza aveva subordinato la loro concessione all'obbligo di notificare nella fase di progetto tutti i casi significativi.
Alla fine del 1985 tali prestiti venivano erogati ad un tasso dell'8,75 % per una durata massima di 10 anni e un periodo di grazia per il rimborso fino a due anni. Essi sono destinati a sostenere gli investimenti aventi carattere innovativo, specialmente quelli implicanti l'installazione di macchinari e di attrezzature di alta tecnologia, lo sviluppo dell'automazione dell'ufficio e della biotecnologia.
II
Dopo aver esaminato il progetto di aiuti nel quadro dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, in base all'analisi del mercato dei prodotti interessati e alla luce delle informazioni fornite dalle autorità francesi, il 18 dicembre 1985 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dell'aiuto consistente nel prestito di 70 milioni di FF erogato dal FIM a favore della citata impresa produttrice di acque minerali e di bottiglie di vetro, motivandola con l'effetto dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti nella Comunità.
Nel quadro della suddetta procedura la Commissione ha intimato al governo francese e agli altri Stati membri, nonché agli altri interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni.
Il 2 aprile 1986 il governo francese ha risposto alla lettera che la Commissione gli aveva inviato il 24 dicembre 1985 per informarlo dell'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.
Il governo francese ha tra l'altro affermato che l'assegnazione del prestito FIM in questione non avrebbe pregiudicato gli scambi tra Stati membri, ma avrebbe contribuito allo sviluppo di attività in un senso conforme all'interesse europeo. Il prestito sarebbe destinato al finanziamento di investimenti miranti all'introduzione di tecniche innovative e all'automazione del processo di produzione nel suo complesso, nonché al miglioramento del controllo e della qualità e ad economie di energia.
Nel quadro della consultazione degli altri interessati i governi di tre Stati membri nonché una federazione settoriale hanno comunicato alla Commissione le rispettive osservazioni.
III
Il prestito del FIM previsto dal governo francese comporta elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto consentirebbe all'impresa beneficiaria di scaricare, grazie a risorse statali, una parte del costo dell'investimento che di norma dovrebbe sostenere.
La produzione e il consumo di acque minerali nella Comunità hanno registrato un incremento del 40 % circa nel corso del periodo 1975-1984 passando da circa 63 milioni di hl a circa 88 milioni di hl. Tale andamento crescente è più o meno pronunciato nei singoli Stati membri.
La Francia occupa il primo posto nella Comunità con una produzione di 33,8 milioni di hl nel 1983, seguita in ordine decrescente dalla Germania, dall'Italia e dal Belgio.
In alcuni Stati membri il consumo annuo pro capite è ancora molto modesto (pochi litri), ma tende a crescere rapidamente; in Francia ed in Belgio invece il consumo è di circa 55 litri, in Germania di 50 litri.
Nello stesso periodo il commercio infracomunitario delle acque minerali è praticamente raddoppiato passando da 289 000 t a 583 000 t ed ha così raggiunto un valore di 224,8 milioni di ECU che corrisponde al 6,3 % della produzione. Nel 1984 le esportazioni francesi rappresentavano il 73 % circa in termini di volume e oltre l'80 % in termini di valore degli scambi in questione, mentre la produzione francese non raggiungeva il 40 % della produzione della Comunità.
La produzione e la commercializzazione delle acque minerali in Francia fa capo per il 90 % a quattro importanti gruppi industriali. Il beneficiario del prestito FIM è il gruppo di maggior rilievo sia rispetto agli altri gruppi, sia rispetto al ramo di attività della Comunità. La sua quota di mercato in Francia è del 30 % circa per le acque non gasate e supera il 50 % per le acque gasate. L'impresa è spiccatamente orientata all'esportazione della sua produzione che è diretta tanto negli altri Stati membri, quanto in paesi terzi. Il suo fatturato, in costante aumento, realizzato sulla vendita di acque minerali è stato di 2 618 milioni di FF nel 1983/1984 contro 2 344 milioni di FF nel 1982/1983.
Nel 1983/1984 l'esportazione vi ha contribuito con 887 milioni di FF, per oltre la metà realizzati in altri Stati membri, contro 738 milioni di FF nel 1982/1983.
Per quanto riguarda il vetro da imbottigliamento va segnalato che, nel corso degli anni '80, la produzione di vetro cavo è diminuita, soprattutto a causa dell'utilizzazione di materiali concorrenti e a causa dei prezzi dell'energia; di conseguenza negli Stati membri sono stati chiusi parecchi stabilimenti. Invece in Francia la produzione di vetro cavo è aumentata dell'8 % dopo il 1979 (Comunità=-5 %); nel 1983 la produzione dell'industria francese si è piazzata al primo posto nella Comunità ed ha fornito il 27 % della produzione comunitaria. Ciononostante la Francia registra tuttora un saldo netto d'importazioni di vetro cavo.
Ancora attualmente il vetro predomina per l'imbottigliamento delle bibite gasate. Invece in numerosi Stati membri, ivi compresa la Francia, la plastica sta prendendo il sopravvento sul mercato delle acque minerali. Il prezzo dell'imballaggio costituisce un elemento determinante del costo delle bibite.
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, della situazione del mercato interessato e della posizione dell'impresa in questione su tale mercato, gli aiuti previsti dal governo francese possono incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE favorendo l'impresa interessata e la produzione francese di bibite e di vetro per imballaggio.
Quando l'aiuto finanziario della Stato rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre che sono loro concorrenti nella Comunità si deve ritenere che esso pregiudichi le altre imprese.
L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio della incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Per quanto riguarda le deroghe al principio in questione, quelle elencate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE non sono applicabili nel caso presente, tenuto conto della natura e degli obiettivi degli aiuti prospettati.
Ai termini dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE gli aiuti che possono essere considerati compatibili col mercato comune devono essere valutati nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE elencate nel paragrafo 3 del medesimo articolo devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi misura individuale di aiuto. In particolare le deroghe sono ammesse solo se la Commissione constata che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza di aiuti, non basterebbe da solo a stimolare gli eventuali beneficiari degli aiuti ad agire per raggiungere uno degli obiettivi perseguiti.
Qualora si ammettessero deroghe per casi che non contribuiscono al conseguimento di tale obiettivo o si prescindesse dalla necessità dell'aiuto a tale scopo, si darebbero indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di alcuni Stati membri e se ne rafforzerebbe artificiosamente la posizione finanziaria alterando così le condizioni degli scambi tra Stati membri e falsando la concorrenza senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune come prescrive l'articolo 92, paragrafo 3.
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, gli aiuti previsti non rientrano tra le possibili deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3. In effetti, se le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del suddetto paragrafo riguardano gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di alcune regioni, le zone nelle quali saranno attuati gli investimenti non presentano un tenore di vita anormalmente basso, né una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a).
Per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), gli aiuti previsti dal governo francese non sono tali da agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche nel senso di cui alla disposizione citata.
In effetti i prestiti FIM in linea di massima non sono concessi ad imprese che svolgono la loro attività in settori economici e in regioni definiti preventivamente.
Essi non sono dunque destinati ad ovviare a svantaggi regionali e nel caso di specie il governo francese non ha peraltro addotto motivi di tale tipo per giustificare l'assegnazione del prestito di 70 milioni di FF all'impresa in questione.
Per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), manifestamente gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere un progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese.
Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va tenuto conto del fatto che il prestito del FIM è inteso principalmente ad ammodernare e ad ampliare impianti produttivi. Investimenti di questo tipo, necessari per consentire all'impresa beneficiaria di rispondere validamente ad una domanda crescente dei prodotti in questione, sono di norma realizzati senza necessità di incentivarli con aiuti. È assolutamente normale e nell'interesse del produttore medesimo utilizzare tecniche e materiali della massima efficienza che consentono di ridurre le spese di esercizio, ivi compreso il conumo di energia.
I concorrenti dell'impresa francese incontrano gli stessi problemi senza poter beneficiare di aiuti per coprire una parte dei costi necessari alla loro risoluzione. Qualora fosse autorizzata la concessione del prestito FIM di 70 milioni di FF a favore dell'impresa produttrice di acque minerali sopraccitata, si porrebbero i concorrenti in una posizione di svantaggio che potrebbe dare luogo ad una ingiustificata diminuzione delle loro vendite.
Per tali ragioni, nelle decisioni 82/774/CEE (1), 82/775/CEE (2) e 82/776/CEE (3), la Commissione ha ritenuto che alcuni aiuti previsti dal governo belga a favore di investimenti del tutto analoghi, che dovevano essere realizzati da imprese produttrici di acque minerali e di bibite analcoliche in Belgio, erano incompatibili col mercato comune e ne era quindi vietata la concessione. Poiché la situazione del settore di attività in causa non ha subito nel frattempo cambiamenti sensibili, la Commissione ritiene doveroso ispirarsi alle medesime considerazioni di tipo settoriale nel presente caso.
Di conseguenza un aiuto a favore dell'ammodernamento e dell'ampliamento delle unità produttive interessate non pare indispensabile per lo sviluppo del settore considerato e può alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ai sensi del paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La concessione di un prestito del FIM di 70 milioni di FF avente natura di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ad un'impresa che produce bottiglie di vetro ed acque minerali gasate e non gasate, comunicata alla Commissione con lettera dell'11 novembre 1985, è incompatibile con il mercato comune e il governo francese non può darvi seguito.
Articolo 2
La Francia informa la Commissione nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione delle disposizioni adottate per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 216 del 13. 8. 1985, pag. 12.
(1) GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 31.
(2) GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 34.
(3) GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 37.
Top