Avis juridique important
87/1/CEE: Decisione della Commissione del 2 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.128 - Acidi grassi) (I testi in lingua olandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/1987 pag. 0017 - 0026
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1986
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.128 - Acidi grassi)
(Il testi in lingua olandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)
(87/1/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2,
vista la decisione della Commissione del 15 gennaio 1986 di avviare la procedura nel caso in esame,
dopo aver dato alle imprese interessate Unilever NV, Henkel KGaA e Oleofina SA la possibilità di presentare le loro osservazioni sugli addebiti della Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, sulle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
Natura del caso
(1) La presente procedura riguarda l'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE ad un accordo concluso nel settembre 1979 dai quattro (attualmente tre) principali produttori comunitari dei prodotti oleochimici oleina e stearina.
Le parti contraenti che già avevano fissato le rispettive quote di mercato medie per i precedenti tre anni, si accordarono per scambiarsi informazioni normalmente considerate riservate in merito alle loro vendite trimestrali totali dei prodotti in causa in Europa, fornendo così a ciascuna controparte la possibilità di sorvegliare le attività dei suoi principali concorrenti e di agire in conseguenza. Alla fine del 1982 le parti hanno posto fine all'accordo su richiesta della Commissione, che aveva svolto un'inchiesta.
Le imprese
(2) Le imprese partecipanti all'accordo sono i tre principali produttori comunitari di oleina e di stearina: la divisione Unichema di Unilever, Henkel & Co. KGaA e Oleofina SA, una consociata di Petrofina SA interamente controllata da quest'ultima (in appresso rispettivamente Unichema, Henkel e Oleofina).
Il quarto partecipante dell'accordo, Unilever-Emery era una consociata comune di Unilever e dell'impresa statunitense Emery Industries, in origine gestita come impresa distinta da Unichema e integrata nel 1980 nell'attività di quest'ultima.
(3) Tutte le imprese partecipanti all'accordo sono gruppi, o imprese importanti e ben conosciuti con molteplici attività nella Comunità e nel resto del mondo.
Nella CEE Unichema possiede unità di produzione nel Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Germania. Quelle di Oleofina e Henkel sono situate in Belgio ed in Germania.
Fatturato
(4) Nel 1981, l'anno precedente alla cessazione dell'accordo, ciascuna impresa ha realizzato nella Comunità il seguente fatturato per i prodotti in questione:
(in ECU)
1.2.3 // // // // // Stearina // Oleina // // // // Unichema // . . . . (1) // . . . . // Henkel // . . . . // . . . . // Oleofina // . . . . // . . . . // // //
(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.
I dati non comprendono le vendite all'interno dello stesso gruppo.
I prodotti
(5) I prodotti interessati sono i prodotti oleochimici stearina ed oleina, ossia i principali acidi grassi ottenuti separando oli e grassi naturali (sego, olio di palma, olio di cocco, olio di soia, olio di pesce, ecc.) in acidi grassi grezzi e glicerina. Gli acidi grassi grezzi vengono lavorati e scissi in miscele di acido grasso, utilizzate come tali o ulteriormente raffinate per produrre ammine ed altri derivati.
Gli acidi grassi vengono utilizzati in numerose industrie come componenti di saponi e detergenti, cosmetici, articoli da toletta, vernici e resine, lubrificanti industriali e prodotti alimentari trasformati. Essi vengono altresì impiegati nella produzione di materie plastiche e gomma e nel trattamento di carta e tessili.
L'industria oleochimica (1)
(6) L'industria oleochimica europea comprende circa quaranta imprese, che vanno da piccole unità con una capacità annuale inferiore alle 5 000 t, le quali riforniscono unicamente i mercati locali ad imprese integrate e diversificate come Unichema, Henkel, e Oleofina, la cui produzione annuale supera le 100 000 t. I produttori principali utilizzano una notevole quantità di oleina per il proprio fabbisogno interno sotto forma di oleina o trasformata in derivati.
I tre maggiori produttori comunitari sono Unichema (che fa parte del gruppo Unilever, uno dei maggiori utilizzatori e commercianti mondiali di oli e grassi), Henkel e Oleofina. Unichema è il produttore principale, con una quota di mercato per vendite a terzi in Europa occidentale di oltre il 30 %, mentre Henkel ed Oleofina detengono rispettivamente il 16 ed il 14 %.
In base ad informazioni fornite dal settore industriale in questione il mercato europeo ha dovuto far fronte ad eccedenze strutturali di capacità e a tassi di crescita modesti o addirittura stagnanti. I produttori dell'Europa occidentale dipendevano in larga misura dalle importazioni di grassi ed oli e dovevano far fronte ad una concorrenza sempre più vivace da parte dei paesi in via di sviluppo, nei quali sono stati creati impianti per il trattamento degli oli di produzione locale. Secondo gli ambienti commerciali, l'eccesso di capacità era dell'ordine del 20-30 %.
Secondo le stime dell'Apag (di cui in appresso), nel 1980 la produzione di acidi grassi nell'Europa occidentale è aumentata a circa 640 000 t, valutata a circa 335 milioni di ECU.
Apag (1)
(7) Nel 1976 i produttori europei di prodotti oleochimici hanno costituito un'associazione commerciale chiamata « Association des producteurs d'acides gras » (Apag) con sede a Bruxelles. I soci dell'Apag detengono circa il 90 % del mercato europeo degli acidi grassi. I tre maggiori produttori, che detengono insieme circa il 60 % del suddetto mercato, sono tutti soci dell'associazione.
(8) Lo statuto dell'Apag prevede tra l'altro l'organizzazione di riunioni e programmi di informazione per i soci e per gli utilizzatori di acidi grassi, ma vieta esplicitamente qualsivoglia iniziativa dalla quale possano risultare restrizioni della concorrenza.
(9) L'Apag è membro del Conseil européen de la fédération des industries chimiques (Cefic), un'organizzazione comune che rappresenta le federazioni nazionali dell'industria chimica europea. I regolamenti del Cefic relativi allo scambio di informazioni industriali e statistiche contengono disposizioni particolareggiate volte a garantire che i dati relativi a singole imprese non vengano rivelati nel quadro dei programmi di informazione. Il Cefic pubblica inoltre un opuscolo informativo nel quale richiama l'attenzione dei propri soci sulla necessità di evitare ogni attività che risulti incompatibile con le norme di concorrenza nazionali o comunitarie.
Ai soci viene fatto obbligo di evitare discussioni formali o informali sui prezzi di singole imprese, sulla formazione ed il livello dei prezzi, sulle differenze di prezzo, sui costi di produzione o di distribuzione, sui dati riguardanti la produzione, le scorte, le vendite di singole imprese e sui futuri investimenti o programmi di commercializzazione delle imprese stesse.
(10) Nel settembre 1977 il comitato statistico dell'Apag, presieduto per tutto il periodo rilevante da un dirigente di Henkel, avviò un programma per lo scambio di statistiche riguardanti la produzione, le scorte e le forniture di acidi grassi; dell'esecuzione del programma fu incaricata la società fiduciaria svizzera Fides. Il programma si basava sul principio che non sarebbero stati comunicati né dati relativi a singole imprese né compendi statistici, qualora fosse possibile dedurre da questi ultimi dati relativi a singole imprese. Il programma prevedeva che le imprese fornissero informazioni su base riservata alla Fides, che avrebbe preparato statistiche globali relative all'intero mercato europeo e le avrebbe distribuite ai soci.
Nel corso delle riunioni plenarie o di comitato dell'Apag, i produttori più importanti, in particolare Unichema, sottolinearono la necessità assoluta di mantenere il segreto e di non rivelare dati relativi a singole imprese.
L'accordo
(11) Nel 1979 Unilever progettò di acquistare il 50 % delle azioni detenute da Emery in Unilever-Emery e di integrare la gestione di quest'ultima con quella di Unichema, di cui deteneva la totalità delle azioni. La fusione avrebbe inevitabilmente reso necessario razionalizzare e ridurre le capacità produttive di acidi grassi. Secondo quanto dichiarato da Unichema, i suoi concorrenti avrebbero potuto « fraintendere » i suoi piani di fusione, interpretandoli come un indizio del fatto che Unichema intendeva abbandonare la produzione di acidi grassi, « intensificando di conseguenza la concorrenza nei confronti di Unichema e sottraendole quote di mercato ».
(12) Preoccupata per tale situazione, Unichema prese contatto con Henkel ed Oleofina in occasione di una riunione dell'Apag tenutasi a Berlino il 27 settembre 1979; i rappresentanti delle tre imprese e di Unilever-Emery convennero quanto segue:
« 1. ogni partecipante avrebbe comunicato alle controparti il tonnellaggio complessivo annuale di stearina ed oleina venduto a terzi in Europa occidentale nel 1976, 1977 e nel 1978;
2. a partire dal 1980 le stesse informazioni sarebbero state comunicate su base trimestrale e,
3. lo scambio di informazioni sarebbe avvenuto tramite persone estranee agli uffici vendite e i dati comunicati non sarebbero stati resi noti agli addetti alle vendite ».
Questa descrizione dei contenuti dell'accordo riproduce letteralmente quella fatta per iscritto dalla Unilever plc alla Commissione nel marzo 1982, in seguito agli accertamenti fatti dalla Commissione nel febbraio dello stesso anno presso gli stabili di Unilever/Unichem a Londra.
(13) L'esistenza di un accordo dai summenzionati contenuti è stata ammessa dalle altre due parti durante degli accertamenti presso i rispettivi stabili, avvenuti pressoché allo stesso momento.
Il general manager di Oleofina confermò di aver comunicato alle altre due parti le « chiffres de vente » (dati di vendita) ed ebbe da esse la medesima informazione. I rappresentanti di Henkel affermarono che furono scambiate « Verkaufszahlen » (dati di vendita).
(14) Il rappresentante di Unichema, che propose l'accordo ai suoi colleghi, ha dichiarato alla Commissione che quest'ultimo, come indicato chiaramente anche alle altre parti, mirava a consentire ai partecipanti di sorvegliare le eventuali modifiche importanti nelle loro posizioni relative, risultanti dalla riduzione di capacità che Unichema progettava di effettuare unilateralmente dopo l'acquisto di Unilever-Emery.
Il rappresentante di Unichema indicò altresì alle controparti che le suddette riduzioni di capacità non dovevano essere interpretate come un indizio del fatto che Unichema intendesse abbandonare il mercato degli acidi grassi.
(15) Inoltre, Unichema ha spiegato alla Commissione di aver agito in base al presupposto che i suoi piani di riduzione di capacità non avrebbero determinato una diminuzione della sua quota di mercato.
(16) Henkel ha dichiarato che l'accordo fu concluso poiché tutte le parti dubitavano dell'accuratezza dei dati forniti da Apag/Fides e che l'unico scopo dell'accordo stesso era di istituire un controllo sulle suddette statistiche.
(17) Oleofina ha affermato che, in base a quanto dichiarato da Unichema, scopo dell'accordo era di « esaminare l'eventuale reazione del mercato » in conseguenza dell'incorporazione di Unilever-Emery e della riorganizzazione di Unichema.
Scambio di informazioni
(18) In seguito, Unichema contattò telefonicamente Henkel ed Oleofina per organizzare lo scambio di informazioni. Henkel e Oleofina comunicarono a Unichema, che doveva servire da punto di raccolta delle informazioni, i dati per il periodo 1976-1978, ed Unichema fornì alle controparti il totale complessivo ed i dati per ciascuna impresa. Lo stesso sistema fu utilizzato a partire dal 1o gennaio 1980 per lo scambio dei dati trimestrali, che Unichema raccoglieva e poi comunicava alle altre parti.
Unichema ha affermato che le informazioni scambiate non venivano comunicate ai reparti vendita e che coloro che erano al corrente dell'accordo usavano un acronimo, « HUGO » Henkel, Unichema, Gouda (cioè Unilever-Emery) e Oleofina - per garantirne la riservatezza.
Utilizzazione delle informazioni scambiate
(19) Un documento rinvenuto durante l'ispezione presso Unilever di Londra contiene le informazioni ricevute da Unichema, in base all'accordo, sui risultati realizzati dalle quattro imprese nel settore della stearina durante il periodo 1976-1978, per ogni trimestre del 1980 e per il primo trimestre del 1981.
(20) Il documento contiene i dati relativi ad ognuno dei partecipanti, in origine identificati nella versione dattiloscritta solo con un numero da uno a quattro. In seguito, tuttavia, in cima ad ogni colonna furono aggiunte abbreviazioni manoscritte dalle quali risultava l'identità di ogni partecipante. Il documento si riferisce alla quota di mercato media di ciascuna parte per i tre anni in questione, denominandola « Apag Soll storico » (1) e « Hugo Soll ».
(21) In allegato il documento conteneva un'analisi dei risultati di Oleofina per il 1980 effettuata da Unichema, in base ai dati scambiati per ogni trimestre dell'anno in questione. In base ai dati relativi al periodo 1976-1978, Oleofina deteneva una quota di vendite di stearina per l'Europa occidentale del 9,32 %, mentre i dati per il 1980 indicavano una quota del 13,58 %, pari ad un incremento di 6 800 t, definito come « aumento rispetto alla vera quota ». Il documento ripartisce questo incremento apparente in 800 t sottratte ad Unichema e 6 000 t sottratte ad « estranei »; queste ultime vengono poi ripartite per paese e/o cliente. Apparentemente, 2 000 t provenivano da Hercules in Belgio. Il fatto veniva spiegato come segue: « nuovo impianto - nuovi affari, niente di rubato ma GM ha rifiutato di dividere ». GM sta per il direttore incaricato della gestione di Oleofina.
(22) Secondo quanto dichiarato da Unichema, la suddetta analisi dettagliata non costituiva il risultato di contatti o comunicazioni con Oleofina, bensì era il frutto di studi di mercato e ricerche specializzate effettuata uniteralmente. Secondo Unichema, l'apparente incremento di quota da parte di Oleofina era in realtà illusorio e non si tardò a constatare che i dati in origine forniti da quest'ultima dovevano essere imprecisi. Di conseguenza, Unichema propose a Henkel e Oleofina di utilizzare la stessa base geografica e la medesima definizione dei prodotti, base e definizione impiegate per lo scambio di statistiche dell'Apag. Rappresentanti delle tre imprese approvarono queste modifiche nel corso di una riunione tenutasi nel giugno 1981. I dati modificati per il 1976-1978 forniti da Oleofina consistevano in realtà solo in una media triennale. In occasione della suddetta riunione vennero inoltre scambiati i datti effettivi per il 1979, non disponibili al momento della conclusione dell'accordo originario.
Sulla base delle informazioni scambiate, i partecipanti dell'accordo furono in grado di effettuare raffronti dettagliati delle proprie quote di mercato rispetto alle controparti e a tutti gli altri soci dell'Apag. Nelle tabelle di Unichema, le tre imprese che continuarono a partecipare all'accordo dopo incorporazione di Unilever-Emery da parte di Unichema sono chiamate i « tre grandi ».
Cessazione dell'accordo
(23) Lo scambio di informazioni su base trimestrale continuò anche dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione nel febbraio 1982: i dati relativi alla stearina (ma non all'oleina) furono scambiati per i primi due trimestri del 1982. Quando funzionari della Commissione scoprirono, nel corso di una successiva ispezione presso Oleofina effettuata nell'ottobre 1982, che l'accordo aveva continuato a funzionare, la Commissione inviò nel novembre 1982 una lettera a ciascun partecipante, informandolo che lo scambio di informazioni poteva costituire una violazione all'articolo 85, paragrafo 1. I partecipanti informarono la Commissione nel dicembre 1982 che essi avevano posto fine all'accordo a decorrere dal 1o gennaio 1983.
L'inchiesta della Commissione
(24) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni rilevanti per la presente procedura, in particolare relative alla strategia e alle tattiche di commercializzazione di Unichema.
(25) Secondo quanto affermato da Unichema, in considerazione della frammentazione del mercato e della vivace concorrenza i principali produttori avevano il dovere di « risanare » il mercato. A tal fine, i dirigenti di Unichema ritennero che la soluzione dei problemi dell'industria dovesse consistere in una « ordinata commercializzazione ».
(26) Unichema riteneva di dover contribuire al conseguimento di tale obiettivo tramite l'adozione di politiche commerciali che non potessero essere definite « distruttive » dai suoi principali concorrenti. Essendo il principale fabbricante dei prodotti in questione, Unichema pensava di avere il diritto di conservare la sua quota di mercato tradizionale, e avrebbe considerato come « furto » qualsiasi tentativo da parte dei concorrenti di sottrarle clienti mediante una politica aggressiva di riduzione dei prezzi. Qualora avesse subito perdite su un mercato in conseguenza di riduzioni dei prezzi, Unichema si sarebbe trovata nella necessità di ricuperare su un altro mercato, provocando in tal modo una generale instabilità dei prezzi, nociva agli interessi di tutto il settore.
(27) Unichema era inoltre convinta che i principali produttori dovessero assumersi il compito di effettuare riduzioni di capacità. Da parte sua, si era dichiarata disposta ad acquistare le attività di concorrenti meno importanti, agevolando cosí la chiusura di impianti non redditizi. Gli altri grandi produttori condividevano tale orientamento. In una relazione indirizzata ad Unilever, il presidente di Unichema dichiarò che i principali produttori, concordemente, ritenevano che l'unica soluzione sussistesse nel chiudere i piccoli impianti inefficienti e nel frenare l'erosione dei prezzi iniziata nel quarto trimestre 1980.
Andamento delle quote di mercato
(28) Dopo la conclusione dell'accordo sullo scambio di informazioni tra i tre principali produttori, il mercato complessivo Apag della stearina registrò una contrazione, ma la quota complessiva delle suddette tre imprese sul mercato in questione aumentò da circa il 52 % nel 1979 a quasi il 60 % nel primo trimestre del 1982. Rispetto agli altri due principali produttori, la quota di Unichema diminuì del 52 % nel 1979 al 45,6 % del fatturato dei « tre grandi » nel primo semestre del 1982; mentre la quota di Henkel registrò un incremento del 23,7 % al 31,2 % e quella di Oleofina rimase pressoché invariata. Rispetto al mercato complessivo Apag, tuttavia, Unichema mantenne la sua quota di mercato al livello del 1978.
Nel 1981 i tre maggiori produttori detenevano complessivamente più dell'80 % del mercato totale di oleina, con un incremento del 10 % rispetto al periodo 1976-1978. In seguito ad un'ulteriore contrazione del mercato, la quota di Unichema nel fatturato dei tre grandi diminuì dal 72 % al 60 %, mentre la sua quota del mercato complessivo Apag rimase invariata. La quota di Oleofina sul mercato dell'oleina è raddoppiata dal 1978.
Analizzando le attività svolte nel 1981, Unichema osservava che le sue iniziative per migliorare la situazione intensificando le chiusure di impianti non erano ancora state imitate dai suoi concorrenti.
Principali argomenti delle parti
(29) Le parti non hanno negato di aver concluso l'accordo per lo scambio di informazioni né di averlo integralmente applicato.
A prescindere dalle summenzionate spiegazioni fornite dalle parti relativamente all'oggetto dell'accordo, la tesi principale sostenuta dalle parti stesse nel corso della presente procedura è stata che le informazioni scambiate da un lato riguardavano unicamente il passato e dall'altro erano così generali e coprivano un mercato geograficamente così ampio (senza ripartizioni per singoli paesi o mercati) che non potevano incidere sul comportamento concorrenziale dei singoli partecipanti all'accordo, e quindi non potevano avere né oggetto né per effetto una restrizione della reciproca concorrenza.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Articolo 85, paragrafo 1
(30) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE vieta in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
Imprese
(31) Unichema, Henkel e Oleofina sono tutte imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.
Nel presente caso la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a Unilever plc, Londra, a nome di Unichema. La risposta alla comunicazione degli addebiti è stata fatta da Unilever NV Rotterdam a nome di Unichema; pertanto la presente decisione è indirizzata a Unilever NV a nome di Unichema.
Accordo
(32) L'accordo che le imprese in oggetto hanno concluso nel settembre 1979 e applicato fino al termine del 1982 relativo allo scambio di informazioni sulle loro vendite di acidi grassi, era un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Restrizioni della concorrenza
(33) L'accordo aveva per oggetto e per effetto di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune.
(34) La Commissione ha esposto la sua posizione generale nei riguardi degli scambi di informazioni fra concorrenti nella Settima relazione sulla politica di concorrenza (1) sulla linea indicata dalla Corte di giustizia nella causa « zucchero » (2).
(35) La Commissione indicava di non aver obiezioni fondamentali nei riguardi dello scambio di informazioni statistische attraverso associazioni commerciali o apposite centrali, anche quando queste ultime forniscono una ripartizione dei dati, ad esempio per paese o per prodotto, nella misura in cui le informazioni scambiate non permettano l'identificazione di attività individuali.
La Commissione continuava indicando che nello scambio organizzato di dati particolari relativi alle singole imprese, come per esempio la reciproca comunicazione delle quantità prodotte e vendute, essa ravvisa, in linea di principio, pratiche che hanno lo scopo o l'effetto di limitare o falsare la concorrenza, e che quindi sono vietate.
(36) L'accordo concluso fra Unichema, Henkel e Oleofina, volto allo scambio reciproco di dati sulle vendite individuali per il periodo 1976-1978, consentiva alle parti di determinare la loro rispettiva posizione tradizionale su un determinato mercato. I successivi regolari scambi hanno dato a ciascuna delle parti la possibilità di identificare l'attività individuale dei suoi due maggiori concorrenti e di valutare così su base trimestrale i loro futuri risultati sul mercato.
Il documento trovato presso Unichema conferma chiaramente quanto appena detto, in particolare con l'impiego del termine « soll » nel suo significato normale, con la descrizione « nothing stolen » in relazione ai forti incrementi di mercato di Oleofina e con l'impiego delle parole « GM refused to share ».
(37) All'epoca dello scambio trimestrale ciascuna delle parti aderenti all'accordo avrà potuto disporre di informazioni riguardanti le proprie vendite sul mercato, ivi comprese le fluttuazioni del volume di vendite dovute all'acquisizione di nuova clientela o la perdita di quella tradizionale. Tuttavia, tali informazioni non consentivano alle imprese di stabilire con precisione la loro posizione sul mercato rispetto a quella dei concorrenti né di cambiare tale posizione. Ulteriori utili informazioni furono di conseguenza ottenute grazie all'accordo di scambio d'informazioni, poiché quest'ultimo forniva a ciascuna delle parti il volume globale delle vendite delle altre parti, a partire dal quale si poteva dedurre la parte di mercato di ciascuna ed ogni cambiamento ad esso relativo. Perciò detto scambio consentiva a ciascuna delle parti di identificare più precisamente la posizione concorrenziale delle altre parti più rapidamente e più facilmente di quanto sarebbe stato possibile in mancanza dell'accordo.
L'accordo eliminava così un importante fattore di incertezza di ciascuna parte relativamente alle attività delle altre parti.
(38) Malgrado l'invocata natura generale delle informazioni scambiate, l'accordo ha effettivamente migliorato la conoscenza delle parti contraenti delle condizioni del mercato, in modo tale da rafforzare il loro rapporti e da permettere una loro più rapida ed efficace reazione alle azioni delle parti.
Tutto ciò ha inevitabilmente ristretto la concorrenza che sarebbe altrimenti esistita fra le parti, portando a quella stabilizzazione del mercato che le parti indubbiamente desideravano conseguire.
E ciò è vero anche se si accetta che i dati relativi alle vendite inizialmente forniti da Oleofina per il 1976-1978 erano errati e dovevano essere corretti, poiché fornivano nondimeno alle altre parti un parametro su cui basare il loro comportamento sul mercato.
Infine i contatti regolari volti allo scambio dei dati relativi alle vendite fornivano loro inoltre un « forum » di discussione per eventuali sconfinamenti nelle rispettive quote di mercato o per il riesame degli equilibri commerciali.
(39) Un'ulteriore prova della natura restrittiva dell'accordo è che esso ha creato le condizioni per rendere possibili ulteriori accordi restrittivi come la fissazione di quote o prezzi sul piano nazionale. Anche se tali quote o prezzi non sono fissati direttamente dalle parti, essi possono essere determinati indirettamente da un accordo relativo allo scambio di informazioni.
Sebbene nel caso di specie non ci siano prove che le parti aderenti all'accordo abbiano fissato quote direttamente, la Commissione ritiene nondimeno che l'oggetto dell'accordo rassomiglia fortemente a quello di un vero accordo di fissazione di quote poiché tende manifestamente a dissuadere le parti dall'adottare un comportamento concorrenziale aggressivo delle une verso le altre e anche a realizzare la stabilizzazione delle relative posizioni sul mercato.
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
(1) Tutti i dati si riferiscono al periodo rilevante per la presente procedura.
(1) « Soll », dal verbo tedesco « sollen », significa in questo contesto « spettante », indica cioè la quota di mercato assegnata a ciascun partecipante ad un accordo di ripartizione del mercato.
(1) Publicata nell'aprile 1978, capitolo I, paragrafo 2, punti 5-8.
(2) Cause 40-48/73, ecc., Suiker Unie e altri contro Commissione, 1975 RCG, pag. 1663.
(40) L'insieme del contesto economico nel quale l'accordo è stato stipulato fornisce inoltre un'ulteriore prova della sua natura e del suo oggetto restrittivo.
L'accordo è stato concluso in un'epoca di recessione economica caratterizzata da una notevole eccedenza della capacità produttiva e da un calo dei prezzi e degli utili. Quando Unichema propose lo scambio di informazioni annunciò ai suoi due principali concorrenti che i suoi piani di riorganizzazione non dovevano essere interpretati nel senso che stava preparandosi a ridurre la sua presenza sul mercato. Con questa comunicazione Unichema faceva capire di aspettarsi condizioni di concorrenza invariate e di presumere che gli altri non facessero uso di questa opportunità per conseguire quote di mercato a sue spese.
In effetti, Unichema ha affermato di essere partita dall'ipotesi che non ci sarebbero stati mutamenti nel mercato.
(41) Può essere vero che le parti avessero concezioni diverse dell'accordo. Tuttavia l'affermazione di Henkel che esso aveva il solo fine di controllare le statistiche Apag viene contraddetta dalle dichiarazioni delle altre due parti contraenti ed è, nello stesso tempo, illogica. Se le statistiche Apag erano carenti, il rimedio risiedeva nel sollevare la questione apertamente, soprattutto in quanto alla presidenza del comitato per le statistiche si trovava un ex dipendente Henkel. Inoltre le informazioni che i « tre grandi » si scambiavano non potevano dare una visione della produzione nell'industria nel suo insieme migliore di quanto potesse dare il sistema Apag, poiché esse coprivano per definizione soltanto tre produttori.
(42) All'epoca della conclusione dell'accordo esisteva già un sistema di scambio di informazioni perfettamente legittimo nel quadro dell'Apag.
Unichema ed altre società avevano espresso la loro preoccupazione che informazioni che rivelassero l'identità e il comportamento di singole società e considerate come segreti aziendali venissero divulgate attraverso Apag, contravvenendo così alle regole di concorrenza.
Nondimeno, Unichema, Henkel e Oleofina hanno esplicitamente convenuto di scambiarsi proprio questo tipo di informazioni e di limitare lo scambio ai tre principali produttori che potevano essere i più pericolosi concorrenti reciproci.
(43) L'argomentazione delle parti che le informazioni scambiate si riferivano soltanto al passato ed erano di natura troppo generale per aver un oggetto anticoncorrenziale deve perciò essere respinta. È chiaro che le parti consideravano che l'accordo fosse importante, poiché hanno continuato a scambiarsi regolarmente informazioni per più di tre anni.
(44) Pertanto, l'oggetto dell'accordo continuava ad essere rappresentato dalla limitazione o distorsione della concorrenza all'interno del mercato comune.
(45) L'accordo ha inoltre indubbiamente avuto effetti restrittivi sul comportamento concorrenziale delle parti. In effetti, la Commissione ritiene che un accordo concluso fra i tre maggiori produttori in un mercato in recessione e basato su uno scambio di informazioni riservate sulle posizioni tradizionali di mercato, e che nello stesso tempo offra la possibilità di controllare l'attività futura, abbia effetti restrittivi impliciti sulla concorrenza, anche se tali effetti non sono spesso misurabili e neanche manifesti per un osservatore del mercato che non sia a conoscenza dell'esistenza dell'accordo.
Mettendo in esecuzione l'accordo, le parti hanno mostrato il loro impegno effettivo di realizzare l'obiettivo di stabilizzare il mercato. Con lo scambio di informazioni, esse hanno artificialmente accresciuto la trasparenza fra di loro attraverso la conoscenza reciproca delle loro attività, ciò che non avrebbero potuto fare senza l'accordo. La Commissione ritiene che ciò le ha inevitabilmente condotte a moderare il loro comportamento concorrenziale reciproco. A questo riguardo, poco importa che lo sviluppo delle rispettive parti di mercato dei partecipanti all'accordo indichi che vi era spazio per una concorrenza fra di loro e che esse avrebbero potuto sottrarsi dagli affari. Ciò dimostra che l'impegno delle parti era proprio la stabilizzazione del mercato e non la fissazione diretta di quote.
(46) L'effetto pratico e l'importanza dell'accordo vengono inoltre confermati dai contatti regolari fra le parti, durante i quali ciascuna di esse poteva essere interpellata per spiegare o giustificare eventuali incursioni nei mercati tradizionali delle altre parti.
(47) Vista la posizione sul mercato di Unichema, Henkel e Oleofina e l'importanza economica di tale mercato, la limitazione della concorrenza derivante dal loro accordo è stata notevole.
Effetto sul commercio fra Stati membri
(48) Le limitazioni alla concorrenza succitate hanno notevolmente pregiudicato il commercio fra Stati membri in quanto implicavano forniture all'insieme del mercato comune da parte dei tre principali produttori di acidi grassi, i quali insieme soddisfano la maggior parte del fabbisogno del mercato CEE di tali prodotti. Almeno Unichema aveva impianti di produzione in numerosi Stati membri della Comunità e tutti e tre i produttori commercializzavano i prodotti in numerosi o tutti gli Stati membri.
Inoltre, un accordo fra i principali fabbricanti CEE di un determinato prodotto, avente per oggetto la limitazione della reciproca concorrenza, altera per la sua stessa natura il tipo di scambi che in mancanza di tale accordo gli Stati membri avrebbero normalmente intrattenuto.
B. Articolo 85, paragrafo 3
(49) L'accordo fra Unichema, Henkel e Oleofina relativo allo scambio d'informazioni sulle loro vendite non può beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto non è stato debitamente notificato a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17.
L'accordo non era esonerato dalla notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, punti 1 e 2 del regolamento n. 17.
(50) Anche se fosse stato debitamente notificato, l'accordo non avrebbe potuto beneficiare di una deroga, poiché è difficile vedere come un tale sistema restrittivo di informazioni limitato ai tre principali fabbricanti di un particolare prodotto, allo scopo di stabilizzare il mercato nel loro proprio interesse, possa contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. In particolare, non si ravvisano i benefici che ne dovrebbero trarre gli utilizzatori.
C. Articoli 3 e 15 del regolamento n. 17
Termine dell'infrazione
(51) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni d'imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
(52) Le tre imprese hanno dichiarato d'aver posto fine all'accordo in oggetto il 1o gennaio 1983.
La Commissione accetta questa dichiarazione e ritiene che non vi siano ulteriori motivi di intimare alle imprese, mediante decisione, di porre fine all'infrazione rappresentata dall'accordo.
Pertanto, per la Commissione, è necessario accertare unicamente che Unichema, Henkel e Oleofina hanno commesso un'infrazione all'articolo 85 e infliggere ammende appropriate.
Ammende
(53) A norma dell'articolo 15, pargrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare questo ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
(54) La Commissione ritiene che nel presente caso sia opportuno infliggere un'ammenda a Unichema, Henkel e Oleofina per infrazione all'articolo 85.
(55) La Commissione ritiene che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente, o quantomeno, per negligenza.
Le parti erano perfettamente a conoscenza, sulla base delle norme Apag e Cefic, della possibilità che il loro accordo rappresentasse un'infrazione all'articolo 85. Infatti, una delle parti aveva in più occasioni esplicitamente affermato la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni individuali nel quadro dell'Apag; ciononostante le parti contraenti hanno deliberatamente convenuto di scambiarsi proprio quel tipo di informazioni.
Inoltre, era perfettamente nota, all'epoca, la sentenza « zucchero », come anche la posizione della Commissione riguardo a questo tipo di accordi.
(56) Le parti aderenti all'accordo controllano insieme la maggior parte del mercato di acidi grassi nella CEE e ciascuna di esse realizza un notevole volume di affari nei prodotti in oggetto.
L'accordo ha alterato il comportamento concorrenziale delle parti, sebbene l'impatto economico di tale accordo nel mercato sia stato probabilmente molto limitato.
Non esistono prove riguardo alla fissazione diretta di quote o prezzi.
(57) L'infrazione è durata per circa tre anni e, sebbene abbia continuato a produrre i suoi effetti anche dopo le indagini della Commissione, ad essa è stato posto termine volontariamente, sia pure dietro suggerimento della Commissione.
(58) Nonostante le dichiarazioni pubbliche della Commissione sulla sua posizione riguardo agli accordi aventi per oggetto scambi di informazioni, questo è il primo caso in cui viene inflitta un'ammenda per un accordo limitato al puro scambio d'informazioni. (59) Pertanto, la Commissione ritiene che l'ammenda da infliggere nel presente caso debba essere bassa e che il suo importo debba essere lo stesso per ciascuna delle tre imprese interessate, malgrado la differenza nel volume d'affari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La conclusione nel settembre 1979 da parte di Unichema, Henkel e Oleofina di un accordo avente per oggetto lo scambio d'informazioni sulle loro vendite di oleina e stearina, nonché l'applicazione di tale accordo sino a fine 1982, hanno costituito un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.
Articolo 2
Per quanto riguarda l'infrazione di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:
i) Unichema: 50 000 ECU,
ii) Henkel: 50 000 ECU,
iii) Oleofina: 50 000 ECU.
Le ammende sono pagabili entro 3 mesi dalla data della notifica della presente decisione sui seguenti conti della Commissione delle Comunità europee:
1.2 // i) da Unichema: // // a) Conto n. 54.16.99.369 // Commissie van de Europese Gemeenschappen Brussel - ECU (pagamento in ECU) // Algemene Bank Nederland NV // // attentie de Heer F. Maane // // Vijzelstraat, 32 // // Amsterdam // // b) Conto n. 41.60.95.518 // (pagamento in Fl) // Amrobank // // Rembrandtplein, 47 // // Postbus 1220 // // Amsterdam 1000 // // ii) da Henkel: // // a) Conto n. 262.00.64910 // Kommission der Europaeischen Gemeinschaften Bruessel - ECU (pagamento in ECU) // Sal. Oppenheim & Cie // // Untersachsenhausen 4 // // 5000 Koeln // // b) Conto n. 260.00.64910 // (pagamento in DM) // Sal. Oppenheim & Cie // // Untersachsenhausen 4 // // 5000 Koeln // // iii) da Oleofina: // // a) Conto n. 426-4403003-54 // Commission des Communautés européennes Bruxelles - ECU (pagamento in ECU) // Kredietbank // // Agence Schuman // // 4, Ront Point Schuman // // 1040 Bruxelles // // b) Conto n. 426-4403001-52 // (pagamento in FB) // Kredietbank // // Agence Schuman // // 4, Rond Point Schuman // // 1040 Bruxelles //
A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato, l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo, cioè il 10,75 %. In caso di versamento in moneta nazionale del destinatario, la conversione avverrà al tasso del giorno precedente a quello del versamento.
Articolo 3
Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:
i) Unilever NV, Burg. s'Jocobsplein 1
Postbus 760
NL 3000 DG Rotterdam a nome di Unichema
ii) Henkel KGaA
Postfach 1100
D-4000 Duesseldorf 1
iii) Oleofina SA,
rue de la Loi 15
B-1040 Bruxelles
La presente decisione è esecutiva a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
Top