Avis juridique important
87/35/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 che modifica la decisione 81/315/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0022 - 0022
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1986
che modifica la decisione 81/315/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria
(87/35/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE (2), in particolare gli articoli 7 e 15,
considerando che la decisione 81/315/CEE della Commissione (3) ha limitato l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 6, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 72/462/CEE, a talune regioni della Bulgaria nelle quali si era allora proceduto alla vaccinazione contro l'afta epizootica da virus esotico;
considerando che si è ora accertato che in Bulgaria è stata praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica da virus esotico nelle regioni Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad;
considerando che, ad eccezione delle regioni summenzionate, nel resto della Bulgaria non si è proceduto negli ultimi dodici mesi a vaccinazioni contro l'afta epizootica da virus esotico;
considerando che le autorità sanitarie centrali bulgare hanno assicurato che gli animali delle specie bovina e suina e le carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di ungulati selvatici provenienti dalle regioni summenzionate non saranno esportati verso la Comunità;
considerando che le competenti autorità sanitarie bulgare si sono impegnate a notificare entro 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, mediante telescritto o telegramma, qualsiasi manifestazione di una delle seguenti malattie:
- peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, peste suina classica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e malattia vescicolosa dei suini,
o qualsiasi modifica apportata alla politica di vaccinazione contro tali malattie;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 81/315/CEE è modificata nel modo seguente:
1. All'articolo 1, i termini « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad » sono sostituiti dai termini seguenti: « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad ».
2. All'articolo 2 i termini « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad » sono sostituiti dai termini seguenti « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevrad ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(3) GU n. L 127 del 13. 5. 1981, pag. 16.
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