Avis juridique important
87/36/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1986 concernente la regione "Paesi della Loira" e relativa ad un complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura per il periodo 1985-1988 presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0023 - 0024
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
concernente la regione « Paesi della Loira » e relativa ad un complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura per il periodo 1985-1988 presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/36/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (1), che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura, in particolare l'articolo 5,
considerando che il 24 aprile 1985 la Commissione, con decisione 85/282/CEE (2), ha approvato il programma di orientamento pluriennale dell'acquicoltura presentato dal governo francese in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83;
considerando che il governo francese ha presentato il 24 settembre 1986 una integrazione di tale programma, in seguito denominato « il programma »;
considerando che il periodo di realizzazione del programma dura almeno quanto l'azione comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83;
considerando che il programma contiene i dati stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;
considerando che il programma si prefigge di rinnovare la flotta dedita alla miticoltura della regione Paesi della Loira;
considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture della pesca,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni contemplate nell'allegato II, è approvato il complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura trasmesso dal governo francese il 24 settembre 1986, di cui sono riportati nell'allegato I gli elementi essenziali.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 14.
ALLEGATO I
SOMMARIO DEL COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO NEL SETTORE DELL'ACQUICOLTURA ELABORATO DALLA FRANCIA NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83 DEL CONSIGLIO
1. Oggetto del programma
Rinnovare ed ammodernare la flotta dedita alla mitilicoltura della regione Paesi della Loira.
2. Durata del programma
Il complemento durerà 3 anni, dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988.
3. Delimitazione geografica
I Paesi della Loira segnatamente il dipartimento della Loira Atlantica e della Vandea.
4. Scopo del rinnovamento
La messa in servizio di nuove unità consentirà agli operatori del settore di disporre di veri e propri impianti galleggianti per la mitilicoltura, con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e incremento della redditività delle aziende.
5. Previsioni di rinnovamento
Si prevede di costruire circa 8 unità/impianti per anno destinati alla mitilicoltura durante tutta la durata del programma.
6. Ammontare dell'investimento
Il costo unitario è compreso tra 800 000 e 1 000 000 di FF, cioè per un totale compreso tra i 6 400 000 FF e 8 000 000 di FF.
ALLEGATO II
CONCLUSIONI FINALI
La Commissione ritiene che il presente complemento si inserisca appieno nel programma da essa approvato con decisione 85/282/CEE. Di conseguenza, si applicano a tale complemento le conclusioni finali che figurano nell'allegato II della suddetta decisione.
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