Avis juridique important
87/41/CEE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1986 relativa ai titoli "meccanismo complementare applicabile agli scambi" richiesti dal 1° al 10 dicembre 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0035 - 0036
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1986
relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1o al 10 dicembre 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(87/41/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2740/86 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2
considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, per il periodo dal 1o al 10 dicembre 1986, comunicazione delle domande di titolo MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 suddivide i formaggi in quantitativi e in categorie ai fini della assegnazione dei titoli MCS; che per quanto riguarda le categorie 1, 5 e 9 i quantitativi disponibili per il 1986 sono stati esauriti fin dal mese di novembre e ciò in seguito, da un lato, alle importazioni in Spagna effettuate nei mesi di gennaio e di febbraio 1986 e, d'altro lato, in seguito all'attuazione del sistema MCS stesso applicabile ai formaggi a partire dal marzo 1986; che è pertanto opportuno non accogliere le domande di titolo MCS per le categorie 1, 5 e 9 presentate per il mese di dicembre 1986,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le domande di titoli MCS presentate per il periodo dal 1o al 10 dicembre 1986 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Coefficiente // // // // ex 04.01 // Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: // // // - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri // 1,00 // // - altri // 1,00 // 04.03 // Burro // 0,03078 // ex 04.04 // Formaggi: // // // categoria 2. Roquefort // 0,00729 // // categoria 3. Formaggi a pasta erborinata // 0,00205 // // categoria 4. Formaggi fusi // 0,00124 // // categoria 6. Havarti 60 % di m.g. // 0,00562 // // categoria 7. Edam in forme sferiche, Gouda // 0,00163 // // categoria 8. Formaggi molli stagionati di latte vaccino // 0,00083 // (4) GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 21.
Articolo 2
Le domande di titoli MCS per i prodotti della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune e delle categorie:
1. Emmental, Gruyère,
5. Parmigiano Reggiano, Grana Padano
9. Cheddar, Chester
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86, non sono accolte.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente // categoria 10. Altri // 0,00231 // // //
(1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6. (3) GU n. L 58 dell' 1. 3. 1986, pag. 28.
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