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87/44/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.036 - GAFTA Soya Bean Meal Futures Association) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 21/01/1987 pag. 0018 - 0021
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/29.036 - GAFTA Sonya Bean Meal Futures Association)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/44/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,
viste la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate l'11 aprile 1975, in ordine allo statuto dell'associazione e ai regolamenti della GAFTA Soya Bean Meal Futures Association Limited,
visto il contenuto essenziale della notifica (2), pubblicato conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) La GAFTA (3) Soya Bean Meal Futures Association Limited SOMFA è uno dei numerosi mercati delle materie prime con sede a Londra. I mercati delle materie prime sono associazioni autonome, amministrate da consigli di amministrazione, assistite da segreterie; tali consigli esercitano i poteri loro delegati dai membri e stabiliti in regolamenti di mercato. Nonostante siano autonomi, questi mercati a termine sono sottoposti ad un certo controllo da parte della Banca d'Inghilterra e ad una vigilanza da parte dell'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) Oggetto della SOMFA è di organizzare e gestire una borsa a termine della farina di soia a Londra. Un mercato a termine fornisce servizi organizzati per la conclusione di contratti di compravendita di merci da consegnare ad una data stabilita. La funzione che essi sono destinati ad assolvere è essenzialmente quella di proteggere i commercianti di prodotti e merci di base contro i rischi di un andamento sfavorevole dei prezzi.
(3) La SOMFA organizza l'emiciclo dove si svolgono le negoziazioni e si fissano i prezzi, regola determinati aspetti tecnici, quali i mesi di consegna ammessi e le clausole standard dei contratti, provvede infine alla compensazione e alla liquidazione. Le operazioni avvengono nell'emiciclo, dove le offerte di vendita e le domande di acquisto degli intermediari si incontrano secondo il cosiddetto sistema della « chiamata aperta ».
(4) I mercati internazionali a termine di Londra, che sono le principali piazze per le materie prime, contribuiscono alla stabilità e al buon funzionamento degli scambi internazionali e dei meccanismi di fissazione dei prezzi su scala mondiale. Per quanto riguarda la SOMFA, i seguenti dati illustrano la sua importanza rispetto a quella dei suoi principali concorrenti:
Volume annuale delle transazioni (partite trattate in tonnellate) di farina di soia
1982-1985
1.2.3.4.5 // // // // // // Anno // Londra // Chicago (100 t) // Hong Kong (30 t) // Mid-America (20 t) // // // // // // 1982 // 3 842 500 // // // // 1983 // 4 466 100 // // // // 1984 // 2 493 760 // 3 822 179 // 340 545 // 10 981 // 1985 // 2 078 500 // 3 339 268 // 372 352 // // // // // //
NB: I dati per Londra includono il contratto di 20 t operante dall'8 maggio 1984 (il contratto normale); il contratto di 100 t stipulato in sterline operante fino al 31 dicembre 1984; il contratto di 100 t in dollari US operante dal 1o luglio 1983 al 22 agosto 1984.
(5) Il contratto normalmente negoziato si riferisce a 20 t (o ad un multiplo di 20 t) di farina/semi di soia della qualità specificate nella norma 13.05 delle norme SOMFA, per consegna in uno dei magazzini autorizzati dalla SOMFA, a scelta del venditore nella Repubblica federale di Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito. I prezzi sono fissati con un anno di anticipo e le consegne avvengono nei mesi di dicembre, febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre.
(6) Tutti i contratti stipulati all'interno della SOMFA devono essere registrati presso l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), una società indipendente di servizi che fornisce le strutture necessarie alle compensazioni ed ai regolamenti. L'ICCH, che dispone di un consistente capitale e di riserve cospicue, è interamente controllata da sei banche di compensazione. Le principali funzioni dell'ICCH consistono nell'organizzare la compensazione giornaliera di tutte le operazioni contrattuali e nel garantire la piena esecuzione dei contratti, conformemente alle norme della SOMFA, ai membri al cui nome sono registrati i contratti stessi.
(7) Vi sono tre categorie di appartenenza alla SOMFA. La prima categoria di membri con diritto di voto è costituita dai membri ammessi a contrattare nel recinto del mercato senza limitazione di numero. La seconda e la terza categoria comprendono i membri senza diritto di voto ossia i soci commerciali e gli associati, il cui numero è anch'esso illimitato; i membri senza diritto di voto possono negoziare solo tramite un membro ammesso al recinto del mercato.
(8) I regolamenti stabiliscono che i candidati alla categoria di membri di pieno diritto debbono soddisfare determinate condizioni finanziarie. Informazioni precise circa i criteri in vigore al momento della domanda di ammissione possono essere ottenute dalla segreteria. I candidati debbono provare al consiglio di amministrazione di operare attivamente nel commercio dei cereali e di possedere effettivamente un ufficio commerciale a Londra. Le società la cui sede principale non si trovi in uno Stato membro non possono essere membri di pieno diritto.
(9) Tutte le persone ammesse a negoziare nel recinto devono essere iscritte all'ICCH e sono tenute a registrare i propri contratti presso quest'ultima che, come corrispettivo della quota di iscrizione, ne garantisce l'esecuzione.
(10) I soci commerciali sono società o ditte interessate alla produzione, al commercio o al consumo di farina di soia. Gli associati sono società o ditte interessate al commercio di farina di soia nell'ambito del mercato a termine.
(11) La qualifica di membro di pieno diritto o di associato può essere trasferita ad altra società o impresa purché quest'ultima soddisfi ai criteri di adesione stabiliti dai regolamenti della SOMFA.
(12) Il consiglio d'amministrazione deve attualmente indicare i motivi allorché prende decisioni riguardanti la qualifica di socio. Può essere interposto appello contro la decisione con cui i direttori rifiutano una domanda di adesione, l'autorizzazione al trasferimento della qualifica di socio, l'approvazione di una modifica della composizione dell'organo direzionale, di quella dei soci, dell'oggetto sociale e dello statuto giuridico o dei diritti dei soci, nonché la decisione di sospendere un socio per più di sette giorni o di espellerlo, sempreché il richiedente o socio contesti tale decisione. Il richiedente o il socio possono chiedere al consiglio di riesaminare la decisione fornendo tutte le informazioni che essi reputino rilevanti.
(13) Il socio deve generalmente essere membro dell'Association of Future Brokers and Dealers Limited (AFBD), requisito che però non è obbligatorio per tutti i membri. Egli è esonerato da questo obbligo se: a) non è ammesso alla contrattazione nel recinto del mercato o non ha una stabile organizzazione commerciale nel Regno Unito, oppure b) opera esclusivamente per conto proprio o per conto di una società collegata, o c) rientra in una categoria esonerata della stessa AFBD. L'AFBD è uno dei sette organismi autoregolamentati che si presume verrà riconosciuto dal Securities and Investments Board (SIB), istituito in vista del Financial Services Act, a norma del quale le sole persone autorizzate per legge ad effettuare investimenti nel Regno Unito sono « le persone abilitate » o certe « persone esonerate ». I soci del SOMFA sono autorizzati in virtù della loro appartenenza all'AFBD. Per diventare membro dell'AFBD, il candidato deve soddisfare alcuni requisiti qualitativi che riflettono lo scopo principale dell'AFBD, vale a dire promuovere e mantenere un sistema di controllo sulla maniera con cui intermediari per le merci, i prodotti finanziari ed altri strumenti a termine conducono i loro affari con, in particolare, la preoccupazione di proteggere gli interessi dei loro clienti. Tali criteri riguardano l'adeguatezza della posizione finanziaria e degli affari dei membri e la loro eleggibilità sotto altri aspetti, quali la loro affidabilità, formazione, esperienza e risorse economiche.
(14) I regolamenti della SOMFA stabiliscono che deve essere percepita « una » commissione su tutte le transazioni effettuate per conto terzi sia fra membri, sia fra membri e non membri, ma i tassi di mediazione possono essere liberamente negoziati. Può essere percepita una sola commissione per le due transazioni « straddle » purché esse vengano stipulate contemporaneamente.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
(15) Lo statuto ed i regolamenti della SOMFA che sono stati notificati devono essere considerati come accordi ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.
(16) Lo statuto ed i regolamenti della SOMFA tengono conto delle osservazioni della Commissione relative a vari altri mercati a termine di Londra. La Commissione ha già concesso un'attestazione negativa nei confronti degli statuti delle suddette associazioni con decisioni 85/563/CEE (zucchero) (1), 85/564/CEE (cacao) (2), 85/565/CEE (caffè) (3), 85/566/CEE (caucciù) (4).
(17) I regolamenti inizialmente notificati precisavano i tassi minimi di commissione che potevano essere applicati dai membri. Lo statuto precisava tassi che variavano in funzione dei clienti, di chi pagava o ricevava la commissione e della registrazione o meno a nome del cliente. I tassi erano meno elevati in caso di registrazione del contratto a nome del cliente, ed ancora meno elevati per i membri di pieno diritto rispetto ai membri associati. Per i non membri veniva applicata la commissione più elevata. Il Consiglio poteva esaminare le presenti violazioni nonché sospendere o espellere i membri inadempienti.
(18) Lo statuto proibiva la concessione di qualsivoglia sconto sul tasso minimo di commissione e tutti gli accordi comportanti o miranti, direttamente o indirettamente, ad una riduzione dei tassi minimi, venivano considerati come violazioni dei regolamenti.
(19) Secondo la Commissione questo sistema di tassi di commissione minimi si configura come una forma di fissazione dei prezzi contraria alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Essa ha invitato pertanto la SOMFA a rinunciarvi. Il sistema è stato completamente abolito ed i relativi riferimenti nello statuto e nei regolamenti sono stati soppressi. I regolamenti non prevedono più alcuna forma di commissione minima, ma stabiliscono semplicemente che ogni membri deve riscuotere « una » commissione per ogni contratto per conto terzi (indipendentemente dal fatto se questi ultimi siano membri o meno), e le percentuali della Commissione sono liberamente negoziabili. La Commissione ritiene che tale obbligo non limiti sensibilmente la concorrenza, poiché comporta unicamente l'obbligo di versare « una » commissione senza far riferimento ad un importo determinato. Ne consegue che attualmente esiste una completa libertà di negoziare i tassi effettivi di commissione.
(20) Inoltre, in seguito all'intervento della Commissione, sono state apportate modifiche alle regole riguardanti la qualifica di membro in modo che la qualifica di membro è ormai aperta e i criteri di valutazione delle domande di ammissione sono obiettivi (vedi punto 8). Il consiglio di amministrazione deve ora motivare le proprie decisioni relative alla qualità di membro. Per tutelare i diritti dei membri esistenti o potenziali è stata istituita una procedura d'appello.
(21) Dopo la pubblicazione effettuata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 non sono pervenute osservazioni.
(22) Lo statuto della GAFTA e i regolamenti della SOMFA sopra descritti non contengono clausole che costituiscono una limitazione sensibile della concorrenza all'interno del mercato comune. Pertanto la Commissione, in base ai fatti di cui è a conoscenza, non ha motivo di intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa può pertanto rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE nei confronti dello statuto e dei regolamenti della GAFTA Soya Bean Meal Futures Association notificati l'11 aprile 1975.
Articolo 2
La GAFTA Soya Bean Meal Futures Association Limited, sede sociale Baltic Exchange Chambers, 24/25 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 251 dell'8. 10. 1986, pag. 10.
(3) GAFTA significa Grain and Feed Trade Association.
(1) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 25.
(2) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 28.
(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(4) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 34.
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