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87/45/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.688 - London Grain Futures Market) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 21/01/1987 pag. 0022 - 0025
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/29.688 - London Grain Futures Market)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/45/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,
viste la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 22 agosto 1978, in ordine allo statuto dell'associazione e ai regolamenti del London Grain Futures Market,
visto il contenuto essenziale della notifica (2), pubblicato conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) Il London Grain Futures Market (LGFM), mercato a termine dei cereali di Londra, è stato istituito e gestito sotto gli auspici della Grain and Feed Trade Association (GAFTA) ed è uno dei numerosi mercati delle materie prime con sede a Londra. I mercati delle materie prime sono associazioni autonome, amministrate da consigli di amministrazione, assistite da segreterie; tali consigli esercitano i poteri loro delegati dai membri e stabiliti in regolamenti di mercato. Il consiglio dell'LGFM è composto da 13 membri, di cui 4 cooptati dai membri del LGFM, 7 nominati dal consiglio della GAFTA (a sua volta in gran parte formato da membri cooptati fra i membri della medesima) e 2 nominati ogni anno dall'UK Agricultural Supply Trade Association Limited. Nonostante siano autonomi, questi mercati a termine sono sottoposti ad un certo controllo da parte della Banca d'Inghilterra e ad una vigilanza da parte dell'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) Oggetto dell'LGFM è di organizzare e gestire una borsa a termine dei cereali a Londra. Un mercato a termine fornisce servizi organizzati per la conclusione di contratti di compravendita di merci da consegnare ad una data stabilita. La funzione che essi sono destinati ad assolvere è essenzialmente quella di proteggere i commercianti di prodotti e merci di base contro i rischi di un andamento sfavorevole dei prezzi.
(3) L'LGFM organizza l'emiciclo dove si svolgono le negoziazioni e si fissano i prezzi, regola determinati aspetti tecnici, quali i mesi di consegna ammessi e le clausole standard dei contratti, provvede infine alla compensazione e alla liquidazione. Le operazioni avvengono nell'emiciclo, dove le offerte di vendita e le domande di acquisto degli intermediari si incontrano secondo il cosiddetto sistema della « chiamata aperta ».
(4) I mercati internazionali a termine di Londra, che sono le principali piazze per le materie prime, contribuiscono alla stabilità e al buon funzionamento degli scambi internazionali e dei meccanismi di fissazione dei prezzi su scala mondiale. Per quanto riguarda i cereali, i seguenti dati illustrano l'importanza dell'LGFM rispetto a quella dei suoi principali concorrenti:
Volume annuale delle transazioni di orzo
1980-1985
(in tonnellate)
1.2.3 // // // // Anno // Londra (1) // Winnipeg (2) // // // // 1980/81 // 5 766 230 // // 1981/82 // 3 489 183 // // 1982/83 // 3 497 718 // // 1983/84 // 3 567 316 // 9 596 140 // 1984/85 // 2 276 438 // 5 737 400 // // //
(1) Contratti di 1 t.
(2) Contratti di 20 t.
Volume annuale delle transazioni di grano (1980-1985)
(in tonnellate)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Anno // Londra (1) // Winnipeg (2) // Minneapolis (3) // Mid-America (3) // Chicago (3) // // // // // // // 1980/81 // 6 432 448 // // // // // 1981/82 // 4 855 147 // // // // // 1982/83 // 5 763 182 // // 1 405 016 // 1 237 736 // 14 386 624 // 1983/84 // 6 810 414 // 2 270 880 // 1 252 832 // 1 497 224 // 11 010 968 // 1984/85 // 6 018 310 // 2 169 960 // 1 101 192 // 1 285 608 // 7 876 304 // // // // // //
(1) Contratti di 1 t.
(2) Contratti di 20 t.
(3) Contratti di 5 000 stai (1 t: 36,7437 stai).
(5) Esistono due tipi fondamentali di contratti negoziati in base alle regole dell'LGFM:
a) il contratto relativo all'orzo, che riguarda l'orzo originario della Comunità, di qualità specificata nel regolamento n. 21 dei regolamenti dell'LGFM, per consegna alla rinfusa su automezzo del compratore, franco magazzino autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'LGFM e situato su territorio britannico;
b) il contratto relativo al grano, che riguarda il grano di grado B di origine comunitaria, di qualità specificata nel regolamento n. 21, b) dei regolamenti dell'LGFM, per consegna alla rinfusa su automezzo del compratore, franco magazzino autorizzato dal consiglio di amministrazione e situato su territorio britannico.
Salvo altrimenti disposto dal consiglio, le consegne avvengono nei mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio per orzo e frumento, nonché in luglio per il frumento.
(6) Tutti i contratti stipulati all'interno dell'LGFM devono essere registrati presso la clearing house della GAFTA da questa istituita per regolamentare le transazioni dei contratti a termine. Essa ha essenzialmente la funzione di agevolare la trasmissione tra membri di documenti, pagamenti, liquidazioni, comunicazioni, ecc., conformemente alle norme dell'LGFM. In conformità con determinate condizioni stabilite nel suo statuto, la GAFTA gestisce un sistema di garanzia per la corretta esecuzione dei contratti stipulati dai membri dell'LGFM al cui nome essi sono registrati.
(7) Vi sono due categorie di membri dell'LGFM: i Full Members, membri di pieno diritto, ammessi a contrattare nell'emiciclo e limitati in base allo statuto a 58 membri e i membri associati, il cui numero è illimitato.
(8) I regolamenti stabiliscono che i candidati alla categoria di membri di pieno diritto devono soddisfare determinate condizioni finanziarie e provare al consiglio di amministrazione di operare attivamente nel commercio dei cereali e di possedere effettivamente un ufficio commerciale, secondo quanto stabilito dal consiglio.
(9) I membri associati devono disporre effettivamente di un ufficio commerciale, in uno degli Stati membri della Comunità, secondo quanto stabilito dal consiglio.
(10) Tutti i membri devono essere membri della GAFTA; tuttavia chiunque operi o abbia operato nel commercio dei cereali al pari di qualsiasi società, indipendentemente dalla sua sede, anch'essa operante nel medesimo commercio, può divenire membro della GAFTA, che può avere fino a 1 000 membri ed oltre.
(11) La qualifica di membro può essere trasferita ad altra società o impresa purché quest'ultima soddisfi ai criteri di adesione stabiliti dai regolamenti dell'LGFM.
(12) Il consiglio d'amministrazione deve attualmente indicare i motivi allorché prende decisioni riguardanti la qualifica di membro. Una procedura di appello si applica se il consiglio di amministrazione respinge una domanda di ammissione o rifiuta il permesso di trasferire la qualifica di membro, sospende un membro per più di 7 giorni, espelle un membro o lo considera decaduto dalla sua qualità di membro perché non soddisfa più ai criteri di adesione per la sua categoria. In tali casi, qualora contesti la decisione del consiglio di amministrazione, il candidato o membro può chiedere al consiglio di riesaminare la decisione, presentando un esposto e fornendo tutte le informazioni pertinenti. (13) Il socio deve generalmente essere membro dell'Association of Future Brokers and Dealers Limited (AFBD), requisito che però non è obbligatorio per tutti i membri. Egli è esonerato da questo obbligo se a) non è ammesso alla contrattazione nel recinto del mercato o non ha una stabile organizzazione commerciale nel Regno Unito, oppure b) opera esclusivamente per conto proprio o per conto di una società collegata, o c) rientra in una categoria esonerata della stessa AFBD. L'AFBD è uno dei sette organismi autoregolamentati che si presume verrà riconosciuto dal Securities and Investments Board (SIB), istituito in vista del Financial Services Act, a norma del quale le sole persone autorizzate per legge ad effettuare investimenti nel Regno Unito sono « le persone abilitate » o certe « persone esonerate ». I soci del LGFM sono autorizzati in virtù della loro appartenenza all'AFBD. Per diventare membro dell'AFBD, il candidato deve soddisfare alcuni requisiti qualitativi che riflettono lo scopo principale dell'AFBD, vale a dire promuovere e mantenere un sistema di controllo sulla maniera con cui gli intermediari per le merci, i prodotti finanziari ed altri strumenti a termine conducono i loro affari con, in particolare, la preoccupazione di proteggere gli interessi dei loro clienti. Tali criteri riguardano l'adeguatezza della posizione finanziaria e degli affari dei membri e la loro eleggibilità sotto altri aspetti, quali la loro affidabilità, formazione, esperienza e risorse economiche.
(14) I regolamenti dell'LGFM stabiliscono che deve essere percepita « una » commissione su tutte le transazioni effettuate sia fra membri, sia fra membri e non membri, ma i tassi di mediazione possono essere liberamente negoziati. Può essere percepita una sola commissione per le due transazioni « straddle » purché esse vengano stipulate contemporaneamente (si ha uno « straddle » quando viene effettuato un acquisto in base ad un contratto a fronte di una vendita simultanea effettuata in base ad un altro contratto per lo stesso tipo di cereali da consegnare in un altro mese o per un altro tipo di cereali da consegnare nello stesso o in un altro mese di consegna).
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
(15) Lo statuto ed i regolamento dell'LGFM che sono stati notificati devono essere considerati come accordi ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.
(16) Lo statuto ed i regolamenti dell'LGFM tengono conto delle osservazioni della Commissione relative a vari altri mercati a termine di Londra. La Commissione ha già concesso un'attestazione negativa nei confronti degli statuti delle suddette associazioni con le decisioni 85/563/CEE (zucchero) (1), 85/564/CEE (cacao) (2), 85/565/CEE (caffé) (3), 85/566/CEE (caucciù) (4).
(17) I regolamenti inizialmente notificati precisavano i tassi minimi di commissione applicabili dai membri ai contratti a termine per i cereali. Lo statuto precisava tassi che variavano in funzione del cliente ed erano più elevati per i membri associati che per i membri di pieno diritto ed ancora più elevati per i non membri. Poteva essere applicato un tasso speciale nel caso di un « day trade », cioè quando le operazioni di compravendita venivano effettuate e concluse lo stesso giorno. Lo statuto proibiva la concessione di qualsivoglia sconto sul tasso minimo di commissione e tutti gli accordi comportanti o miranti, direttamente o indirettamente, ad una riduzione dei tassi minimi, venivano considerati come violazioni dei regolamenti.
(18) Secondo la Commissione questo sistema di tassi di commissione minimi si configura come una forma di fissazione dei prezzi contraria alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Essa ha invitato pertanto l'LGFM a rinunciarvi. Il sistema è stato completamente abolito ed i relativi riferimenti nello statuto e nei regolamenti sono stati soppressi. I regolamenti non prevedono più alcuna forma di commissione minima, ma stabiliscono semplicemente che ogni membro deve riscuotere « una » commissione per ogni contratto per conto terzi (indipendentemente dal fatto se questi ultimi siano membri o meno).
Poiché attualmente esiste una totale liberà di negoziare le percentuali reali delle commissioni di mediazione, la Commissione ritiene che tale obbligo non limiti sensibilmente la concorrenza.
(19) Inoltre, in seguito all'intervento della Commissione, sono state apportate modifiche alle regole riguardanti la qualifica di membro in modo tale che ormai la qualifica di membro è aperta e che i criteri di valutazione delle domande di ammissione sono obiettivi. Il consiglio di amministrazione deve ora giustificare le proprie decisioni relative alla qualifica di un membro. Per tutelare i diritti dei membri esistenti o potenziali è stata istituita una procedura d'appello.
(20) Dopo la pubblicazione effettuata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 non sono pervenute osservazioni.
(21) Lo statuto della GAFTA ed i regolamenti dell'LGFM sopra descritti non contengono clausole che costituiscono una limitazione sensibile della concorrenza all'interno del mercato comune. Pertanto la Commissione, in base ai fatti di cui è a conoscenza, non ha motivo di intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa può pertanto rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nei confronti dello statuto e dei regolamenti del London Grain Futures Market notificati il 22 agosto 1978.
Articolo 2
Il London Grain Futures Marekt, sede sociale Baltic Exchange Chambers, 24/28 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Regno Unito, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 251 dell'8. 10. 1986, pag. 5.
(1) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 25.
(2) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 28.
(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(4) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 34.
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