Avis juridique important
87/48/CEE: Decisione della Commissione del 22 ottobre 1986 relativa agli aiuti concessi dal governo belga a favore dell'industria degli impianti per la fabbricazione della birra (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 22/01/1987 pag. 0030 - 0033
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1986
relativa agli aiuti concessi dal governo belga a favore dell'industria degli impianti per la fabbricazione della birra
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/48/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni ai sensi del predetto articolo, ed averne preso atto,
considerando quanto segue:
I
Nel 1984, il governo ha deciso di costituire la società di finanziamento Technibra SA, tramite l'impresa pubblica « Société régionale d'investissement de Wallonie » (SRIW).
Compito della Technibra, quale risulta dall'allegato al Moniteur belge del 10 novembre 1984, è di promuovere l'industria delle caldaie, ed in particolare il settore della fabbricazione di impianti per la produzione della birra, assumendo partecipazioni nel capitale delle imprese di questi settori, concedendo loro mezzi finanziari e prestando loro assistenza, in campo tecnico, commerciale, finanziario e gestionale.
Il capitale della Technibra era di 125 milioni di FB, metà dei quali versati dalla Regione Vallone, che resta attualmente l'unico azionista.
Technibra è intervenuta nel 1984 sotto forma di conferimento di capitale per 50 milioni di FB a favore di un produttore di materiale per la fabbricazione della birra con sede a Tournai. Questo intervento si è ripercosso sul bilancio dell'impresa di quell'anno.
Né la costituzione della Technibra SA, né il suo intervento a favore del produttore di Tournai sono stati notificati alla Commissione in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.
Avendo appreso la costituzione della Technibra, la Commissione l'ha considerata alla stregua dell'istutuzione di un regime di aiuti settoriali e ha chiesto al governo belga precisioni al riguardo con telex del 30 settembre 1985.
Il governo belga ha risposto con telex del 21 novembre 1985, confermando la costituzione della Technibra ad opera delle autorità regionali belghe e il conferimento di capitale di 50 milioni di FB da parte della Technibra nell'impresa di Tournai. Esso ha inoltre precisato che la Technibra non aveva effettuato altri interventi.
Il 29 gennaio 1986, la Commissione ha deciso di iniziare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti della costituzione della Technibra SA e del suo intervento a favore dell'impresa di Tournai.
La Commissione ha infatti ritenuto che la costituzione della Technibra equivaleva all'instaurazione di un regime di aiuti settoriali, ed il conferimento di capitale all'impresa di Tournai ad un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.
Ne il regime di aiuti, né il suo primo caso di applicazione sembrano soddisfare ai requisiti per l'applicazione di una delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92.
Con lettera del 7 febbraio 1986, la Commissione ha inviato il governo belga a trasmettere le proprie osservazioni. II
Nella risposta fatta pervenire in data 30 maggio 1986, il governo belga ha obiettato che la Technibra SA aveva cercato di reperire investitori privati disposti a rilevare, anche solo in parte, l'impresa di Tournai. Technibra aveva anche esaminato la possibilità di sviluppare, con nuovi partner industriali, attività complementari a quelle dell'impresa. Secondo il governo belga, le attività della Technibra non potevano essere assimilate ad un aiuto incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE.
Il governo belga ha anche sottolineato che l'impresa di Tournai era stata dichiarata in fallimento il 6 gennaio 1986 e che sarebbe stata rilevata da un acquirente privato. Questo fatto avrebbe implicato o la liquidazione della Technibra SA, o l'utilizzazione della sua veste giuridica per altri scopi. Le stesse considerazioni erano state avanzate dalla SRIW nelle osservazioni presentate nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nelle quali anch'essa menzionava la possibilità che la Technibra fosse venduta.
Nel quadro della consultazione degli altri interessati, i governi di tre altri Stati membri ed una federazione nazionale di imprese hanno presentato osservazioni.
III
La costituzione di una società di finanziamento mediante fondi pubblici, nell'intento di finanziare un settore industriale e quindi la produzione di determinati beni, è paragonabile all'istituzione di un regime di aiuti settoriali.
In considerazione degli obiettivi della Technibra SA e dei mezzi a sua disposizione, quali precisati negli allegati al Moniteur Belge del 10 novembre 1984, gli interventi di questa società possono costituire misure di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.
Per quanto riguarda gli interventi sotto forma di conferimenti di capitale, giova ricordare che ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 le disposizioni del trattato in questo campo hanno per oggetto gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma.
Ne consegue che, come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 novembre 1984 (1), non possono farsi distinzioni di principio a seconda che l'aiuto assuma la forma di prestito o di conferimento di capitale. Entrambre queste forme di aiuti ricadono nel divieto disposto dall'articolo 92 quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione in questione.
Per verificare se un conferimento di capitale costituisca un aiuto di Stato quando l'impresa appartiene ad enti pubblici, occorre esaminare - facendo astrazione da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale - se in circostanze analoghe un azionista privato, tenendo conto delle prospettive di reddito, avrebbe proceduto a tale conferimento.
Relativamente all'unico intervento al quale Technibra ha proceduto nel 1984, sotto forma di un conferimento di capitale di 50 milioni di FB in un'impresa di fabbricazione di impianti per la produzione della birra con sede a Tournai, va osservato che detto produttore era in difficoltà a causa della cattiva situazione finanziaria che persisteva da diversi anni, nonché alle attuali sovraccapacità del settore; queste difficoltà rendevano poco probabile un reperimento sul mercato privato dei capitali dei mezzi finanziari necessari alla sua sopravvivenza.
L'impresa in questione ha subito sostanziali perdite negli ultimi anni: 85,502 milioni di FB nel 1979, 20,390 milioni di FB nel 1980, 33,341 milioni di FB nel 1981, 91,242 milioni di FB nel 1982, 43,852 milioni di FB nel 1983 e 85,144 milioni di FB nel 1984, pari rispettivamente al 20, 4, 6, 30, 12 e 20 % del fatturato complessivo dell'impresa fra il 1979 e il 1984.
Tramite la Regione Vallone, il governo belga, nell'intento apparente di compensare le perdite, ha proceduto ad iniezioni di capitale per 40 milioni di FB nel 1979, 150 milioni di FB nel 1980, 125 milioni di FB nel 1983 e 20 milioni di FB nel 1984.
Dal 1980, la Regione Vallone è il solo azionista della società.
Il 17 aprile 1984, la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti dei due ultimi conferimenti di capitale, per complessivi 145 milioni di FB, decisi dalle autorità regionali belghe a favore dell'impresa di Tournai nel 1983, ritenendo che essi costituivano misure di aiuto incompatibili con il mercato comune. Nella decisione, la Commissione ne ha chiesto la soppressione. Il governo belga non si è conformato alla decisione e ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (causa 234/84). La Corte ha respinto il ricorso con sentenza del 10 luglio 1986.
Se ha soppressione dei 145 milioni di FB concessi nel 1983 e 1984 avesse avuto luogo, conformemente alla decisione della Commissione del 17 aprile 1984, la situazione finanziaria dell'impresa sarebbe stata ancora peggiore alla fine del 1984.
In tali condizioni, sarebbe stato estremamente difficile per l'impresa di Tournai reperire i fondi necessari per la sua sopravvivenza sui mercati privati dei capitali; di conseguenza, il conferimento di capitale in questione costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.
Nel 1984, esistevano nella Comunità circa 25 produttori di impianti per la fabbricazione della birra, metà dei quali con sede in Germania e tre, fra i quali l'impresa di Tournai, in Belgio. Nella Comunità, il numero di produttori di birra è diminuito ed i nuovi tini di fermentazione e di stoccaggio della birra in acciaio inossidabile hanno una durata molto più lunga; di conseguenza, i fabbricanti comunitari di impianti per la produzione della birra hanno dovuto adeguarsi ad una domanda in contrazione nei paesi del mercato comune, il che spiega la concorrenza sempre più accesa in atto fra di loro.
Questa situazione ha costretto diverse imprese a cessare in tutto o in parte la fabbricazione di tini di fermentazione e di stoccaggio e ad indirizzare le loro esportazioni verso i paesi terzi. Questa tendenza emerge chiaramente dai dati della produzione di questo settore in Germania, che da 126,377 milioni di DM nel 1980 è passata a 75,205 milioni di DM nel 1985.
La stessa SRIW ha confermato, nella relazione annuale del 1982, che l'impresa di Tournai era stata costretta ad adattare la propria struttura agli imperativi del mercato, sottoposto ad una vivace concorrenza a causa dell'esubero di capacità produttive.
La Commissione non è in grado di precisare la quota di mercato dei fabbricanti belgi di impianti per la produzione di birra, fra i quali figura anche l'impresa di Tournai. Secondo le stime del governo belga, la quota parte di questa impresa sul mercato belga sarebbe del 5-10 %.
Neppure le statistiche commerciali Nimexe sono di grande ausilio al riguardo. Le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione della birra figurano in una rubrica (84.30-50) che oltre alle macchine per la fabbricazione della birra comprende gli impianti per la lavorazione di pesci, legumi e frutta.
Le vendite dell'impresa di Tournai sono ammontate a 418,516 milioni di FB nel 1979; 562,167 milioni di FB nel 1980; 525,495 milioni di FB nel 1981; 305,645 milioni di FB nel 1982; 374,126 milioni di FB nel 1983; 434,088 milioni di FB nel 1984 e 609,961 milioni di FB nel 1985, di cui rispettivamente il 78,83 %; 80,78 %; 82,66 %; 69,38 %; 76,71 %; 76,44 % e 80,75 % sono rappresentati da esportazioni. Sul mercato belga è stata collocata una parte pari al 17-30 % di queste produzioni. Le esportazioni dell'impresa nei paesi terzi sono ammontate al 23,90 % della produzione nel 1979; 35,19 % nel 1980; 40,49 % nel 1981; 21,49 % nel 1982; 27,45 % nel 1983; 41,09 % nel 1984 e 72,59 % nel 1985.
Secondo il bilancio annuale dell'impresa di Tournai del 1984, le macchine e gli apparecchi per la produzione della birra rappresentavano in quell'anno ancora il 71 % della sua attività industriale, il resto essendo suddiviso fra materiali termici (24 %) e attività diverse (5 %).
Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti concessi tramite la Technibra, il primo dei quali ha indubbiamente favorito l'impresa di Tournai, alterano le condizioni degli scambi fra gli Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza del mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.
L'articolo 92, paragrafo 1 dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche ivi descritte. Le deroghe a questo principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non sono applicabili nella fattispecie in considerazione della natura dell'aiuto proposto che non persegue le finalità contemplate dalle deroghe.
L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato precisa gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f) del trattato le deroghe al divieto dell'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di ogni regime di aiuto o di ogni caso specifico.
Tali deroghe, in particolare, si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe i beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.
Applicare tali deroghe quando a contropartita non vi sono questi benefici effetti o quando l'aiuto non è necessario per la realizzazione di uno di tali obiettivi, significherebbe concedere un indebito vantaggio alle industrie di determinati Stati membri rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi fra Stati membri e di falsare la concorrenza senza nessuna giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.
Il governo belga non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto previsto possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.
Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire o a promuovere lo sviluppo di determinate regioni, il regime di aiuti in questione non può beneficiarne in quanto il tenore di vita in Belgio non è anormalmente basso, nè vi si riscontra una grave forma di sottoccuppazione ai sensi della lettera a). Il Belgio appartiene alle regioni centrali della Comunità, che non presentano, a livello della Comunità, le difficoltà socio-economiche più gravi in assoluto. È in una situazione di questo tipo che il pericolo di una spirale degli aiuti pubblici è particolarmente reale e che qualsiasi aiuto di Stato rischia di pregiudicare il commercio fra Stati membri. Neppure l'atto costitutivo della società di finanziamento Technibra prevede restrizioni atte a garantire che i suoi interventi siano tali da facilitare lo sviluppo di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), dato che essi non sono subordinati né ad un investimento iniziale, né alla creazione di nuovi posti di lavoro come richiesto nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale.
Inoltre, l'aiuto non ha le caratteristiche di un « progetto di interesse comune europeo », né di un progetto idoneo a « porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga », ciò chegiustificherebbe una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).
Quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », l'atto costitutivo di Technibra non prevede disposizioni tale da consentire alla Commissione di ritenere che i suoi interventi finanziari a favore del settore della produzione di impianti per la fabbricazione della birra in Belgio non possono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, dato che tutte le società del settore sono costrette ad adeguare la loro produzione e le loro vendite per tener conto dell'evoluzione del mercato.
Inoltre, la situazione del settore della fabbricazione di impianti per la produzione della birra e soprattutto gli eccessi di capacità esistenti nella Comunità, fanno ritenere che preservare artificialmente tali capacità con la concessione di aiuti è contrario all'interesse comune. Ciò è tanto più vero nella fattispecie in quanto il conferimento di 50 milioni di FB deciso dalla Regione Vallone tramite l'intervento della società di finanziamento Technibra SA a favore dell'impresa di Tournai ha mantenuto artificialmente quest'ultima in attività sino al suo fallimento nel gennaio del 1986, costituendo pertanto un aiuto di salvataggio.
Sulla base di queste considerazioni, il regime di aiuti a favore del settore della produzione di impianti per la fabbricazione della birra, istituito dal governo belga tramite la creazione della Technibra SA non soddisfa alla condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. Nonostante la società di Tournai sia stata dichiarata in fallimento il 6 gennaio 1986, la Commissione ritiene di dover adottare sugli aiuti una decisione finale negativa. Questa decisione risponde in particolare all'esigenza che il regime di aiuto venga abolito e che la sovvenzione di 50 milioni di FB concessa illegalmente venga rimborsata e che vengano tutelati i diritti delle imprese concorrenti, che hanno subito perdite o danni a causa della violazione delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime di aiuti settoriali istituito tramite la creazione della società di finanziamento Technibra SA è ritenuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere pertanto soppresso.
Articolo 2
Il governo belga è tenuto a recuperare i 50 milioni di FB illegalmente versati all'impresa di Tournai nel 1984, nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione fallimentare di quest'ultima.
Articolo 3
Il governo belga informerà la Commissione, nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) Intermills contro Commissione, causa 323/82, raccolta 1984, pag. 3809.
Top