Avis juridique important
87/52/CECA: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 che proroga l' autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du Bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della Saarlor
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 22/01/1987 pag. 0037 - 0037
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1986
che proroga l'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du Bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della Saarlor
(87/52/CECA)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,
vista la domanda del 4 agosto 1986,
considerando che, con decisione 44/59 del 4 novembre 1959 (1), modificata da ultimo dalla decisione 82/146/CECA (2), la Commissione ha autorizzato la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG tramite l'Union charbonnière sarro-lorraine, société par actions franco-allemande, Saar-Lothringische Kohleunion, deutsch-franzoesische Gesellschaft auf Aktien (« Saarlor »), Saarbruecken e Strasburgo;
considerando che la validità di tale autorizzazione è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 1986 dalla decisione 82/146/CECA;
considerando che, con lettera del 4 agosto 1986, le interessate hanno comunicato di aver prorogato fino al 31 dicembre 1986 la convenzione da esse stipulata per le operazioni di vendita in comune con scadenza al 31 dicembre 1991; che le stesse hanno chiesto una corrispondente proroga dell'autorizzazione;
considerando che sussistono tuttora i motivi per i quali la Commissione ha autorizzato fino al 31 dicembre 1986 gli accordi conclusi dalle imprese interessate, sia a fini di miglioramento della distribuzione tramite la vendita in comune, sia a causa dell'imprescindibilità di tali accordi per realizzare tale scopo e della salvaguardia della concorrenza nel mercato comune, conformemente a quanto dispone l'articolo 65, paragrafo 2, lettera c);
considerando che detti accordi continuano pertanto a soddisfare alle condizioni per il ilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità della decisione 44/59 è prorogata fino al 31 dicembre 1991.
Articolo 2
La presente decisione è destinata alle società minerarie interessate ed alla Saarlor.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. 58 del 14. 11. 1959, pag. 1147/59.
(2) GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 25.
Top