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87/62/CEE: Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1986 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 04/02/1987 pag. 0010 - 0015
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi
(87/62/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,
considerando che l'introduzione della presente raccomandazione è conforme agli scopi fissati nel libro bianco della Commissione « Completamento del mercato interno » (1);
considerando che il comitato consultivo istituito in virtù dell'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e al suo esercizio (2), ha assistito la Commissione nella elaborazione della presente raccomandazione concernente l'armonizzazione delle disposizioni per i grandi fidi;
considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi di un ente creditizio costituisce parte integrante della vigilanza prudenziale; considerando che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può portare ad una concentrazione dei rischi di livello inaccettabile; considerando che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;
considerando che gli enti creditizi in un mercato comune bancario sono in diretta concorrenza tra di essi, che gli obblighi di vigilanza prudenziale in tutta la Comunità devono servire a potenziare la fiducia del pubblico, rafforzare e proteggere il sistema bancario e ridurre le distorsioni della concorrenza introducendo il graduale ravvicinamento delle soglie di segnalazione e dei limiti di fido fissati e applicati dagli Stati membri;
considerando che il sistema per controllare e vigilare i grandi fidi dovrebbe, da un lato, fornire alle autorità competenti i dati necessari per valutare i rischi e incoraggiare la diversificazione e, dall'altro, consentire la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri nonché tra esse e le autorità di paesi terzi nell'applicazione del sistema;
considerando che norme comuni di vigilanza e controllo dei fidi degli enti creditizi saranno introdotte inizialmente mediante raccomandazione; considerando che tale strumento è stato scelto in quanto esso consente di modificare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza provocare intralcio al sistema bancario della Comunità; che l'applicazione delle disposizioni della presente raccomandazione faciliterà ed accelererà l'adozione nel prossimo futuro di una direttiva sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi;
considerando che le norme contenute nella presente raccomandazione si applicheranno a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità; che in alcuni Stati membri esistono disposizioni legislative od amministrative specifiche che provvedono alle peculiari esigenze operative degli enti creditizi specializzati; che se tali enti sono soggetti a disposizioni equipollenti o più restrittive, l'applicazione delle norme comuni sopra menzionate può essere differita fino a quando tali enti specializzati non saranno inseriti nel campo d'applicazione della presente raccomandazione, purché tale differimento non consenta all'ente un vantaggio concorrenziale;
considerando che in attesa dell'applicazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio concernente i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1) e in attesa dell'armonizzazione delle segnalazioni periodiche, le modalità contabili concernenti il calcolo dei fidi sono lasciate all'apprezzamento degli Stati membri;
considerando che un elenco indicativo degli elementi che costituiscono un fido è contemplata in un'appendice annessa al testo dalla raccomandazione; che in attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono applicare ponderazioni discrezionali in relazione al valore assoluto da attribuire a tali elementi; che si assume che gli Stati membri includano tutti gli elementi che sono in larga misura dello stesso tipo;
considerando che il gruppo di clienti connessi è definito, da un lato, secondo il disposto della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (2) che è attualmente applicabile alle banche ed agli altri istituti finanziari, conformemente alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, e dall'altro, in funzione di legami d'interdipendenza economica e finanziaria;
considerando che le soglie di segnalazione, i limiti di fido e le ponderazioni proposte disposti nella presente raccomandazione rappresentano una fase iniziale del processo di armonizzazione e che gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi;
considerando che il periodo di segnalazione contemplato dalla raccomandazione impone all'ente creditizio di fornire dati relativi ai fidi almeno una volta all'anno, considerando che si propone che le autorità competenti esigano una maggiore frequenza delle segnalazioni conformemente alle normali esigenze prudenziali,
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:
1. di vigilare sui grandi fidi degli enti creditizi e controllarli in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato;
2. di informare la Commissione entro 24 mesi dalla notifica della presente raccomandazione circa i testi delle principali disposizioni legislative regolarmentari ed amministrative che sono state adottate in relazione a detta raccomandazione e tenerla informata di ogni ulteriore modifica in questo campo.
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) Doc. COM (85) 310.
(2) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
(1) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.
ALLEGATO
LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DEI GRANDI FIDI DEGLI ENTI CREDITIZI
Articolo 1
Definizioni
Ai sensi della presente raccomandazione:
- « ente creditizio » è quello definito al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio;
- « autorità competenti » sono quelle definite al quinto trattino dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE (1) del Consiglio;
- « poteri pubblici » sono quelli definiti al primo trattino dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE (2) della Commissione;
- « fido » significa qualsiasi finanziamento e garanzia di un ente creditizio a favore di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, utilizzati o non utilizzati, in o fuori bilancio, e comprende gli impegni attuali o eventuali che le rispettive autorità competenti considerano rilevanti ai fini della valutazione del rischio identificabile di tale ente. In appendice alla presente raccomandazione figura un elenco indicativo di fidi;
- « fondi propri » sono i fondi propri quali definiti al documento COM(86) 169/2 (3);
- « gruppo di clienti connessi » (4) sono due o più clienti, persone fisiche o giuridiche, che beneficiano di fidi dello stesso ente creditizio o di una qualsiasi delle sue affiliate in comune o separatamente, ma che sono interdipendenti in quanto:
i) uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, oppure
ii) i loro fidi cumulati rappresentano per l'ente creditizio un rischio unico dato che la loro stretta interconnessione rende probabile, qualora uno dei detti clienti dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, che l'altro o entrambi siano suscettibili d'incontrare le stesse difficoltà di rimborso. A titolo di esempio di tale interconnessione, l'ente creditizio deve prendere in considerazione gli elementi seguenti:
- proprietà in comune;
- stessi amministratori o dirigenti;
- garanzie incrociate;
- diretta interdipendenza commerciale che non può essere sostituita a breve termine.
Nel caso di siffatte interconnessioni una sana prassi suggerisce di considerare tali impegni un unico rischio.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente raccomandazione si applica agli enti creditizi definiti nell'articolo 1.
2. Gli Stati membri possono non applicare la presente raccomandazione:
a) agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE, modificato dalla direttiva 86/524/CEE (5);
b) agli enti creditizi dello stesso Stato membro i quali, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale nello stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente raccomandazione all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati, deve essere soggetto ad una vigilanza su base consolidata per quanto attiene ai grandi fidi.
3. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente raccomandazione per quanto riguarda quegli enti creditizi specializzati le cui particolari operazioni sono disciplinate da una normativa nazionale o da disposizioni amministrative specifiche, relative, tra l'altro, al controllo ed alla vigilanza dei grandi fidi. Tali categorie di enti creditizi verranno comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente raccomandazione.
Articolo 3
Segnalazione dei grandi fidi
1. L'ente creditizio segnala alle autorità competenti almeno una volta all'anno tutti i grandi fidi quali definiti nel successivo paragrafo 2, nonché, se del caso, gli altri fidi di cui al paragrafo 3.
2. Un fido di un ente creditizio ad un cliente o ad un gruppo di clienti connessi è considerato « grande fido » quando il suo valore ha raggiunto o superato il 15 % dei fondi propri.
3. Per quegli Stati membri che non dispongono di un sistema di centrale dei rischi e per quegli Stati membri che dispongono di tale sistema, ma detto sistema non ottempera ai requisiti di cui al paragrafo 4, e indipendentemente dall'esistenza di grandi fidi in un ente creditizio, le autorità competenti esigono che la segnalazione di cui al paragrafo 1 includa almeno dieci fidi caratterizzati dal più alto valore percentuale.
4. Le segnalazioni presentate da un ente creditizio a una centrale dei rischi di uno Stato membro possono considerarsi soddisfare i requisiti previsti in questo articolo a condizione che:
i) la centrale dei rischi sia messa in opera o controllata dalle autorità competenti o da qualsiasi altro potere pubblico che effettui segnalazioni alle autorità competenti;
ii) i fidi siano consolidati dall'ente creditizio, dalla centrale dei rischi o dalle autorità competenti;
iii) i dati segnalati alla centrale dei rischi corrispondano in linea di massima alla definizione di fido di cui al quarto trattino dell'articolo 1.
Articolo 4
Limiti ai grandi fidi
1. Gli enti creditizi non possono concedere ad un cliente o a un gruppo di clienti connessi un fido il cui valore percentuale superi il 40 % dei fondi propri.
2. Gli enti creditizi non possono concedere grandi fidi per un valore complessivo che superi l'800 % dei fondi propri.
3. I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere superati solo in circostanze eccezionali e, in questi casi, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti il volume dei fondi propri o adotti altre misure correttrici.
4. Le autorità competenti possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 i seguenti clienti o gruppi di clienti connessi:
i) i poteri pubblici:
a) di uno Stato membro,
b) dei paesi indicati nell'elenco dei paesi industrializzati compilato dal FMI a fini statistici;
ii) le istituzioni delle Comunità europee e gli organismi internazionali di diritto pubblico di cui lo Stato membro in questione sia membro.
5. Le autorità competenti possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2:
a) i fidi assistiti da garanzia o impegno espliciti ed irrevocabili degli organismi di cui al paragrafo 4;
b) i fidi garantiti da depositi in contanti o da titoli quotati, a condizione che il valore di questi ultimi venga calcolato in maniera prudente.
6. Le autorità competenti possono esonerare dall'applicazione della presente raccomandazione i fidi interbancari a scadenza pari o inferiore a sei mesi. Nonostante i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono prendere in considerazione la fissazione di limiti più elevati e/o ponderazioni alternative per gli altri fidi interbancari e per i fidi assistiti da garanzia di un ente creditizio.
Articolo 5
Paesi terzi
1. Le autorità competenti di una succursale che abbia la sua sede sociale in un paese terzo possono prescrivere che i fidi della succursale siano loro segnalati in modo da poter esercitare la necessaria vigilanza e controllo. L'applicazione del presente paragrafo può formare oggetto di accordi bilaterali fra le rispettive autorità competenti allo scopo di facilitare il principio del « controllo da parte del paese di origine ».
2. Gli Stati membri non applicano a una succursale di un ente creditizio che abbia la sua sede sociale in un paese terzo disposizioni che pongano tale succursale in una posizione più favorevole di quella delle succursali di enti creditizi con sede sociale all'interno della Comunità.
3. L'applicazione della presente raccomandazione agli enti creditizi la cui società madre ha sede in un paese terzo nonché agli enti creditizi situati in paesi terzi e i cui enti capogruppo hanno una sede sociale nella Comunità, possono formare oggetto di accordi bilaterali, su base di reciprocità, tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. Gli accordi in questione sono intesi a garantire che le autorità competenti degli Stati membri possano ottenere le informazioni indispensabili per l'esercizio della vigilanza e del controllo dei grandi fidi di un ente creditizio della Comunità che detenga partecipazioni in enti situati al di fuori della Comunità, e che le autorità competenti di un paese terzo possano ottenere le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza delle società madri la cui sede si trova nel loro territorio e che detengono partecipazioni in enti creditizi situati in uno o più Stati membri. 4. Prima di iniziare negoziati in vista di accordi con paesi terzi, gli Stati membri dovranno informare la Commissione ed il comitato consultivo di cui all'articolo II della direttiva 77/780/CEE. La Commissione assicura il coordinamento degli obiettivi perseguiti in tali negoziati e, a tal fine, può consultare detto comitato.
Articolo 6
Consolidamento
1. I fidi di un ente creditizio che detiene una partecipazione come è definito nell'articolo 1, terzo trattino della direttiva 83/350/CEE in un altro ente creditizio o finanziario sono controllati e vigilati su base consolidata nei limiti e nei modi conformi ai requisiti prescritti dallo Stato membro in applicazione della direttiva 83/350/CEE.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono sottoporre a vigilanza e controllo anche i fidi di singoli enti creditizi su base parzialmente consolidata on non consolidata.
Articolo 7
Misure destinate ad agevolare l'applicazione della raccomandazione
1. Gli Stati membri assicurano che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca ad un ente creditizio o finanziario di fornire ad un ente creditizio che vi abbia una partecipazione le informazioni necessarie onde rendere possibile l'esercizio della vigilanza e del controllo dei grandi fidi in conformità della presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della vigilanza dei grandi fidi in conformità della presente raccomandazione, restando inteso che, nel caso di enti finanziari, la raccolta o il possesso di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza su tali enti finanziari.
3. Qualsiasi scambio di informazioni tra autorità competenti previsto dalla presente raccomandazione è sottoposto al rispetto delle norme sul segreto d'ufficio di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE; tali informazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini della vigilanza e del controllo della solvibilità dell'ente creditizio in questione.
4. Se le autorità competenti di uno Stato membro desiderano, in determinati casi, nell'applicazione della presente raccomandazione ad un ente creditizio, verificare informazioni riguardanti un ente creditizio o finanziario situato in un altro Stato membro esse devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito nell'ambito della loro competenza, procedendo esse stesse a tale verifica o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi ovvero permettendo ad un revisore o ad un esperto di precedervi.
Articolo 8
Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti
1. Qualora alla data delll'entrata in vigore della presente raccomandazione un ente creditizio abbia già concesso un fido o fidi superiori al limite dei grandi fidi o al limite dei grandi fidi complessivi di cui all'articolo 4, le autorità competenti prendono provvedimenti per adeguare il fido o i fidi degli enti creditizi in questione in conformità delle disposizioni della presente raccomandazione.
2. Il riadeguamento del fido o dei fidi è predisposto, adottato, attuato e completato entro i termini che le autorità competenti ritengono opportuni in base a criteri di prudenza e corretti sotto il profilo della concorrenza. Le autorità competenti informano la Commissione dei termini del precedimento generale di attuazione adottato.
(1) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.
(3) GU n. C 243 del 27. 9. 1986, pag. 4.
(4) Benché ai fini della valutazione del rischio di fido sia estremamente difficile definire il concetto di « gruppo di clienti connessi » in maniera inequivocabile, succinta e giuridicamente inoppugnabile, è ciò nonostante assolutamente necessario che l'amministrazione di un ente creditizio possa determinare se esiste o meno un'interdipendenza finanziaria giurdica o economica fra i suoi clienti.
(5) GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.
Appendice
DEFINIZIONE DEL TERMINE « FIDO »
Informazioni aggiuntive
Le voci di seguito specificate costituiscono un elenco indicativo degli elementi di un fido che uno Stato membro può considerare come facenti parte del termine « fido ». In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri hanno il potere discrezionale di attribuire le ponderazioni relative agli elementi sottoelencati; tuttavia, la Commissione raccomanda che gli elementi di cui alle sezioni A e B (i) siano ponderati al 100 %. Atteso che tale elenco è indicativo, e non può pertanto essere considerato esaustivo, la Commissione si attende che gli Stati membri includano nei grandi fidi tutti gli elementi aventi in via di massima caratteristiche similari.
A. Voci in bilancio
- prestiti e anticipazioni, compresi scoperti di conto
- effetti e cambiali
- operazioni di leasing finanziario
- azioni e altri titoli
- prestiti postergati
- certificati di deposito.
B. Voci fuori bilancio
i) Garanzie e sopravvenienze passive simili
- accettazioni
- girate su effetti non intestati a nome di un altro ente creditizio
- garanzie che assumono la forma di sostituiti del credito
- crediti documentari, emessi e confermati
- transazioni con diritto di rivalsa
- garanzie e garanzie di indennizzo, incluse fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali
- lettere di credito standby irrevocabili.
ii) Impegni
- impegni di vendita e riacquisto di attività
- attività acquistate in base ad impegni di acquisto a termine secco
- parte non pagata in azioni e titoli parzialmente pagati
- aperture di credito standby, quali linee di credito rinnovabili automaticamente irrevocabili
- sottoscrizioni di emissioni, comprese aperture di credito per emissione di titoli e aperture di credito automaticamente rinnovabili
- aperture di credito di scoperti di conto non utilizzate irrevocabili, impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione.
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