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87/99/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1986 riguardante un progetto di aiuti del Land Renania- Palatinato ad un'impresa del settore della lavorazione delle fibre situata a Scheuerfeld (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 10/02/1987 pag. 0022 - 0025
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1986
riguardante un progetto di aiuti del Land Renania-Palatinato ad un'impresa del settore della lavorazione delle fibre situata a Scheuerfeld
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(87/99/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,
sentite le osservazioni degli interessati a norma del suddetto articolo e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I
Il 29 maggio 1985, il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare una sovvenzione pari al 7,5 %, ossia a 1 170 000 DM, ad un investimento di ampliamento di 15,6 milioni di un'impresa del settore della lavorazione della fibre situata a Scheuerfeld. Il 31 ottobre 1985 il governo federale ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione il 28 giugno 1985. Il progetto comprende macchinario per la fabbricazione di pezzi in fibra di legno e in fibre dure stampati ed accoppiati destinati al rivestimento interno di autovetture. L'investimento crea 50 posti di lavoro permanenti.
Sebbene la località in cui deve essere realizzato l'investimento non si trovi né in una zona compresa nell'azione comune « miglioramento delle strutture economiche regionali », né nella zona assistita dal Land Renania-Palatinato, il Land intende sovvenzionare l'impresa:
- perché nel 1984 il livello di disoccupazione ha superato dell'8 % la media federale e sono stati compromessi i posti di lavoro nell'industria siderurgica nella circoscrizione dell'ufficio di collocamento di Betzdorf, cui appartiene Scheuerfeld;
- perché nel 1983-1984 il livello di disoccupazione nella circoscrizione di Altenkirchen, distante 5 km e appartenente anch'essa alla zona assistita dall'azione comune, ha superato mediamente del 40,1 % la media federale;
- perché si rischiano di perdere posti di lavoro nell'industria siderurgica della circoscrizione di Wissen e nel Siegerland.
Dopo un primo esame, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto in progetto fosse incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1. Essa ha altresì esaminato la possibilità di applicare a detto aiuto le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che dichiarano compatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano certe condizioni. Secondo la Commissione, la situazione della circoscrizione di Betzdorf non è però così sfavorevole da giustificare la concessione di aiuti ai sensi di tali disposizioni. Essa è giunta a questa conclusione in base ai dati relativi alla disoccupazione media del periodo 1980-1984 e del settembre 1985 nella circoscrizione di Betzdorf, al suo andamento in tale periodo, al numero dei pendolari che si recano da questa alla vicina circoscrizione, al valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori degli anni 1980 e 1982 nel bacino di lavoro di Siegen, molto importante per Betzdorf e al salario lordo pro capite nell'industria manifatturiera nel 1983 nel distretto di Betzdorf.
Secondo la Commissione, gli aiuti previsti non soddisfano quindi le condizioni per beneficiare delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Pertanto essa ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, invitando il governo federale e gli altri Stati membri a presentare le loro osservazioni rispettivamente con lettere del 6 dicembre 1985 e del 7 febbraio 1986.
Il 14 febbraio 1986 gli interessati diversi dagli Stati membri sono stati informati dell'avvio della procedura con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1).
II
Nelle osservazioni inviate il 7 gennaio 1986 il governo federale ha fatto notare che il tasso di disoccupazione della zona di Betzdorf continua ad essere molto elevato. Determinante per la creazione di nuovi posti di lavoro in questa zona è peraltro la precarietà di più di 400 posti nell'industria siderurgica del comune di Mudersbach, distante solo 7 km, in uno stabilimento siderurgico del comune di Wissen distante 10 km, la cui perdita rischia di portare nei prossimi anni il tasso di disoccupazione ad un livello di oltre il 20 % superiore alla media federale.
Bisogna altresì considerare che Betzdorf dista solo pochi chilometri dalla zona assistita nell'ambito dell'azione comune e che la maggioranza dei lavoratori proviene da tale zona (comune di Altenkirchen).
III
Nelle osservazioni presentate nel quadro della procedura, due Stati membri ed un'impresa hanno dichiarato di condividere il punto di vista della Commissione.
IV
(1) L'aiuto che il Land Renania-Palatinato intende concedere ad un'impresa del settore della lavorazione delle fibre situata a Scheuerfeld favorisce l'impresa, in quanto riduce il costo dei suoi investimenti.
A ciò non si può opporre che un aiuto regionale serve ad appianare le difficoltà locali. In primo luogo va rilevato che anche una misura intesa ad appianare siffatte difficoltà rappresenta un vantaggio per l'impresa beneficiaria. Un aiuto va infatti valutato non in base ai motivi o agli scopi ma in considerazione del suo effetto rispetto alla situazione in cui verrebbe a trovarsi l'impresa senza di esso. Inoltre, nella maggioranza dei casi è dubbio che i problemi regionali possano essere quantificati con sufficiente precisione onde determinare con esattezza l'entità degli aiuti necessari ad appianare gli svantaggi regionali. Bisogna d'altra parte considerare che gli Stati membri fissano generalmente gli aiuti regionali ad un livello così alto da offrire alle imprese beneficiarie un incentivo finanziario ad investire in certe zone. Che certe imprese sono favorite dagli aiuti si desume del resto dalla lettera dell'articolo 92 del trattato. Quanto agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, l'articolo 92 dichiara al paragrafo 3 che essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune ove ricorrano certe condizioni. Ne consegue che l'aiuto di cui trattasi ricade sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 in quanto, pur essendo destinato ad appianare difficoltà regionali, favorisce indubbiamente certe imprese.
Nella fattispecie, l'aiuto falsa la concorrenza perché aumenta la redditività dell'impresa beneficiaria, allargandone perciò il margine di manovra nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di una sovvenzione siffatta. Questi effetti sulla concorrenza sono prodotti anche da un equivalente sovvenzione netta del 4,4 %. Con una siffatta riduzione dei costi d'investimento al netto d'imposte, l'impresa viene a beneficiare di un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti non sovvenzionati.
L'aiuto che consente all'impresa di restare nella stessa località altera anche per questo motivo la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Infatti, la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune (articolo 3, lettera f) del trattato CEE) comporta, tra l'altro, che siano le imprese stesse a scegliere la propria sede senza essere influenzate o manovrate da sovvenzioni.
Nella fattispecie, gli aiuti alterano altresì il commercio tra Stati membri poiché i prodotti di cui trattasi sono oggetto di scambi intracomunitari, ai quali partecipa anche l'impresa beneficiaria.
Ad esempio, nel 1984 il commercio intracomunitario di pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali (Nimexe 44.11-20) ha raggiunto 47 347 t per un valore di 25 353 milioni di ECU. La quota parte della Germania è stata del 72,4 %.
Inoltre, il governo federale ha comunicato che nel 1984 l'impresa ha esportato il 22 % della sua produzione complessiva nella Comunità e il 12 % in Spagna.
Infine, per valutare gli effetti dell'aiuto sul commercio intracomunitario, bisogna considerare non solo la quota di un'impresa nelle esportazioni, ma anche il suo fatturato nazionale. Se lo Stato membro in cui l'impresa ha sede partecipa al commercio intracomunitario di certi prodotti, l'impresa stessa è in concorrenza anche sul mercato interno con le importazioni da altri Stati membri, che risentono parimenti dell'alterazione delle condizioni degli scambi.
Nella fattispecie, l'aiuto del Land Renania-Palatinato rientra perciò nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1.
(2) Trattandosi di aiuti regionali, occorre esaminare se possono applicarsi le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Tali deroghe sono peraltro ammissibili solo se la Commissione accerti che le forze del mercato non sono sufficienti perché le imprese realizzino uno degli obiettivi che giustificano le deroghe stesse. Qualora tali deroghe venissero concesse senza siffatto nesso casuale, ne conseguirebbe un'alterazione della concorrenza che falserebbe le condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse. Nell'applicare detti principi all'esame dei regimi di aiuti regionali, la Commissione deve riconoscere che le regioni di cui trattasi accusano, rispetto all'intera Comunità, gravi difficoltà che giustificano la concessione dell'aiuto nonché la sua intensità. Dall'esame deve risultare che l'aiuto è necessario per realizzare gli obiettivi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). In caso contrario, deve dedursi che l'aiuto non contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati nelle disposizioni derogatorie, ma serve soprattutto a favorire l'impresa beneficiaria.
(3) A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
Avviando la procedura nei confronti dell'aiuto previsto dal decimo programma quadro dell'azione comune, la Commissione ha sostenuto che la situazione socioeconomica della Repubblica federale non giustifica, né per la Repubblica federale nel complesso né per alcune sue regioni, l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Il governo federale ne è stato informato con lettera del 6 novembre 1981. Queste conclusioni sono state confermate dal riesame effettuato allorché è stata avviata la procedura contro gli aiuti regionali dei Laender Baden-Wuerttemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Schlewig-Holstein e sono state notificate al governo federale nell'allegato della lettera del 10 agosto 1984. Nella presente procedura si fa riferimento ad entrambe le notifiche.
Dopo aver riesaminato gli aiuti, la Commissione rimane del parere che, né la Repubblica federale nel complesso, né la regione oggetto della presente decisione, accusino un livello di vita anormalmente basso ed un elevato tasso di disoccupazione. Gli aiuti oggetto del procedimento riguardano il Land Renania-Palatinato dove nel 1983 il prodotto interno lordo pro capite superava del 7 % la media comunitaria e nel 1985 la disoccupazione risultava addirittura inferiore (39 %) alla media della Comunità.
(4) A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Le modifiche delle condizioni degli scambi indotte da un aiuto regionale possono essere considerate non contrarie al comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), solo qualora si constati che la regione in parola accusa, rispetto alla media nazionale, ritardi che possono qualificarsi gravi, che le forze di mercato non sarebbero sufficienti, da sole, ad eliminare dette difficoltà, che l'entità dell'aiuto è commisurata alle difficoltà stesse e che il sovvenzionamento di certi settori economici non altera eccessivamente la concorrenza all'interno del mercato comune.
Ai fini di un esame sistematico ed obiettivo della situazione all'interno della Comunità, la Commissione ha elaborato un metodo che consente di stabilire per le regioni di ogni Stato membro i massimali degli aiuti ammissibili, tenuto conto della disoccupazione strutturale e del prodotto interno lordo pro capite.
Questi massimali vengono riesaminati periodicamente sulla scorta dei dati più recenti. In base ai valori attuali, le regioni della Repubblica federale di Germania sono sovvenzionabili se il loro prodotto interno lordo oppure il valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore al 76 % della media federale, oppure se il loro tasso di disoccupazione supera il 145 % di tale media. Questi massimali sono stati notificati al governo federale con lettera al ministro federale dell'economia del 31 luglio 1985. Con comunicazione del 22 gennaio 1986, il governo federale ha preso atto dei suddetti massimali. Per il valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori, la Commissione si è basata sul valore aggiunto del bacino di lavoro di Siegen (95 % della media federale), al quale appartiene la circoscrizione di Betzdorf. Il governo federale non si è opposto. Il tasso di disoccupazione nella circoscrizione di Betzdorf nel periodo 1981-1985 risulta pari a solo il 108 % della media federale.
Stando a questi massimali, eventuali aiuti regionali alla circoscrizione di Betzdorf non sarebbero compatibili con il mercato comune; si tratta tuttavia di una prima valutazione che può essere modificata in un secondo tempo in base a ulteriori indicatori della situazione o delle prospettive della regione di cui trattasi.
(5) Nella seconda fase dell'esame, la Commissione ha riveduto la sua analisi socioeconomica iniziale in base ai dati più recenti della disoccupazione e alla luce delle argomentazioni del governo tedesco. Le conclusioni che essa ha tratto per la circoscrizione di Betzdorf sono le seguenti: - Il tasso di disoccupazione di Betzdorf non è affatto troppo alto, se si considera che, come già detto, nel periodo 1981-1985 l'indice era solo a quota 108 (Bund = 100). Per di più, dal 1983 si è avuto un miglioramento di 16 punti che compensa ampiamente l'aumento di 8 punti del periodo 1981-1983. Il miglioramento è proseguito fino al maggio 1986, portando l'indice ad appena 89.
- Il governo federale ha dichiarato che lo stabilimento siderurgico di Niederschelden nel comune di Mudersbach rischia una perdita di oltre 400 posti di lavoro. Qualora questi posti siano effettivamente soppressi, è probabile che il mercato del lavoro della regione sia in grado di assorbire questa perdita, come è avvenuto per i 364 posti di lavoro soppressi nello stabilimento dal 1981 al 1985, senza che ne conseguano gravi problemi. In effetti anche se si verificasse l'ipotesi più sfavorevole, cioè il licenziamento immediato di 400 lavoratori, la loro iscrizione nelle liste di collocamento e la totale mancanza di posti di lavoro alternativi, l'indice della disoccupazione salirebbe solo a quota 117. Stando a questa cifra, non si prevede l'insorgere di gravi problemi regionali.
- Anche considerando l'eventuale perdita di posti di lavoro, peraltro non quantificata dal governo federale, nell'industria siderurgica della vicina circoscrizione di Wissen, il cui tasso di disoccupazione (indice 94) era del resto nel maggio 1986 inferiore alla media federale, non si può dire che nella circoscrizione di Betzdorf esistano gravi problemi regionali.
- Né si può accogliere l'argomento del governo federale che l'aiuto è necessario, perché nella circoscrizione di Altenkirchen, da cui proviene la maggioranza dei lavoratori dell'impresa, l'indice della disoccupazione ha raggiunto nel 1983-1984, in media annuale, la quota 140,1. Infatti, bisogna considerare che in tale circoscrizione l'indice della disoccupazione nel periodo 1981-1985 era mediamente solo a quota 128 e che dal 1983 è intervenuto un miglioramento di 34 punti.
Quindi anche la seconda valutazione ha evidenziato la modesta entità dei ritardi socioeconomici della circoscrizione di Betzdorf. L'alterazione delle condizioni degli scambi indotta dall'aiuto previsto è quindi contraria al comune interesse,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il previsto aiuto del Land Renania-Palatinato, pari a 1 170 000 DM, a favore di un'impresa del settore della lavorazione delle fibre situata a Scheuerfeld, che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione il 29 maggio 1985, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e pertanto non può essere autorizzato.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica, delle misure prese per conformarsi alla presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. C 34 del 14. 2. 1986, pag. 2.
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