Tribunale federale Tribunal federal 8C_294/2007{T 0/2} Sentenza del 27 luglio 2007 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, giudice delegato, cancelliere Schäuble. Parti R._________, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 2 maggio 2007. Visto in fatto e considerando in diritto che: per pronuncia del 2 maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di R._________, titolare di un'agenzia di onoranze funebri con sede a G.________, che si opponeva all'assoggettamento dell'azienda all'assicurazione presso l'INSAI, sempre contestando l'obbligo di assicurare la propria azienda presso l'INSAI, l'interessato ha interposto un ricorso al Tribunale federale, per atto del 4 giugno 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilitŕ di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste, nel contempo l'ha informato sulla possibilitŕ di rimediare al vizio entro il termine di ricorso, R._________ non ha fatto uso di questa possibilitŕ, giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), egli puň delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), per questi motivi, il Giudice delegato, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF, pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 1000.-; l'importo della differenza di fr. 500.- viene retrocesso. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 27 luglio 2007 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il giudice delegato: p. Il cancelliere: