Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_423/2016 Sentenza del 16 novembre 2016 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Maillard, Presidente, Frésard, Heine, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato da Unia Ticino e Moesa, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (confronto dei redditi), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2016. Fatti:p A. Il 1° giugno 2010, A.________, dipendente in qualitŕ di muratore presso un'impresa di costruzioni e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), č caduto, subendo un trauma contusivo al gomito e alla spalla destra, con lesione parziale del sovraspinato. L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilitŕ e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 settembre 2013, l'assicuratore ha assegnato all'assicurato una rendita d'invaliditŕ scalare e limitata nel tempo, pari al 34% dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2015, al 24% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 e al 16% dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. In seguito all'opposizione interposta da A.________, l'INSAI ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che all'assicurato č stata assegnata una rendita d'invaliditŕ del 10% di durata indeterminata dal 1° luglio 2013. B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia del 16 novembre 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni. C. A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di una rendita d'invaliditŕ con il grado del 21% a decorrere dal 1° luglio 2013. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti puň venir censurato solo se č stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio puň essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso č presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - puň essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non č vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 2. Secondo l'assicuratore e il Tribunale delle assicurazioni l'insorgente avrebbe percepito nel 2013 un importo annuo pari a fr. 70'928.-. Il reddito da valido non č contestato dal ricorrente. Per contro, risulta contestato il reddito da invalido. Anziché fr. 63'866.- desunto dalla tabella TA1, RSS 2012, livello 2 uomini, riportato su 41,7 ore medie ed aggiornato al costo della vita per l'anno 2013, dopo aver praticato la riduzione del 10%, il ricorrente sostiene che il reddito da invalido sia da determinare in base al livello di competenza 1, a cui occorre praticare la riduzione del 15%, per giungere a fr. 55'788.-. Il confronto tra i due redditi comporta quindi un risultato di un grado d'invaliditŕ del 21%. 3. 3.1. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autoritŕ giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto che il bagaglio formativo dell'insorgente va ben oltre a quello di cui normalmente dispongono le persone che svolgono attivitŕ lavorative comportanti soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale. Pertanto, benché il diploma di geometra conseguito nel 2013 non sia stato riconosciuto equipollente all'attestato federale di capacitŕ di disegnatore o di geomatico a causa di una differenza fra gli anni di formazione, su un mercato generale del lavoro che si presuppone equilibrato, il ricorrente potrebbe comunque accedere a professioni che richiedono un livello di competenze piů elevato. Tale circostanza giustifica l'applicazione del livello 2 della tabella TA1 2012. 3.2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche giŕ presentate dinanzi alla Corte cantonale. La certificazione di geometra, anche se non č stata riconosciuta in Svizzera, aspetto di natura prettamente formale, riporta tuttavia le capacitŕ di lavoro (e a un bagaglio di conoscenze) del ricorrente in una situazione superiore rispetto al livello 1, categoria destinata agli assicurati che effettuano solamente attivitŕ semplici e ripetitive. 3.3. Invano il ricorrente potrebbe infine contestare una riduzione del 15%. Dalla deduzione del 10% dal reddito da invalido, confermata dalla Corte cantonale, non si puň affermare che essa sia il frutto di un abuso o un eccesso di apprezzamento, considerata la necessitŕ di compiere alcune pause (DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481; 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.). Per il resto, l'asserito rischio economico derivante dallo statuto di frontaliere evocato in maniera del tutto generica dal ricorrente, peraltro giŕ considerato dai giudici ticinesi, non permette di sovvertire le conclusioni della Corte cantonale. 4. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 16 novembre 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi