Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_540/2011 Sentenza del 21 settembre 2011 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Ursprung, Presidente, Leuzinger, Niquille, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento C.________, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invaliditŕ, indennitŕ per menomazione dell'integritŕ), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 giugno 2011. Fatti: A. In data 14 luglio 2007, C.________, nato nel 1977, all'epoca dei fatti alle dipendenze della X.________ Sagl in qualitŕ di aiuto carrozziere e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), č rimasto vittima di un incidente della circolazione in sella a una motocicletta a seguito del quale ha riportato un trauma alla spalla destra. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 1° ottobre 2009, sostanzialmente confermata il 18 febbraio 2011 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, gli ha assegnato una rendita d'invaliditŕ del 17% con effetto dal 1° agosto 2009 e un'indennitŕ per menomazione dell'integritŕ del 10%. B. Patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, l'assicurato ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento e il rinvio degli atti all'assicuratore infortuni per nuova determinazione del suo grado d'invaliditŕ e di menomazione dell'integritŕ. La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato le valutazioni dell'INSAI (pronuncia del 6 giugno 2011). C. Sempre patrocinato dall'avv. Sciuchetti, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio della causa alla precedente istanza per l'esecuzione di ulteriori accertamenti medici. Non sono state chieste osservazioni al ricorso. Diritto: 1. 1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto, cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente puň censurare l'accertamento dei fatti soltanto se č stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio puň essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso č diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, puň essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non č vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 1.2 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nel caso concreto, č quantomeno dubbio se l'atto di ricorso adempie le esigenze di motivazione. Infatti il ricorrente - limitandosi a riformulare in gran parte gli stessi identici argomenti di quelli sollevati in sede cantonale ed esaminati dalla pronuncia impugnata - non si confronta adeguatamente con il giudizio impugnato e neppure spiega nelle debite forme perché e in quale misura quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. La questione dell'ammissibilitŕ del gravame puň tuttavia rimanere irrisolta, il medesimo dovendo comunque essere respinto nel merito. 2. 2.1 L'autoritŕ giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invaliditŕ e a una indennitŕ per menomazione dell'integritŕ dell'assicurazione contro gli infortuni. A tale esposizione puň essere fatto riferimento. 2.2 Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. Pertinentemente il giudice di prime cure, al pari dell'assicuratore infortuni, poteva, dopo attento esame degli atti, considerare non causare i disturbi lamentati dall'interessato incapacitŕ di lavoro di grado tale da determinare invaliditŕ giustificante il diritto a una rendita superiore a quella assegnata del 17%. Giustamente l'istanza precedente poteva poi decidere di confermare pure la valutazione dell'INSAI in merito al grado di menomazione dell'integritŕ fisica del 10%. Le contestazioni ricorsuali - in gran parte giŕ esaminate dalla pronuncia impugnata (cfr. consid. 1.2) - non permettono di concludere in senso contrario. I complementi istruttori medico-specialistici chiesti dal ricorrente non sono necessari, dagli stessi non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo - in aggiunta a quelli che sono giŕ stati evidenziati dai sanitari fin qui intervenuti - suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 con rinvii). 2.3 Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 21 settembre 2011 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Ursprung Il Cancelliere: Schäuble