Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_563/2012 {T 0/2} Sentenza del 23 agosto 2012 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Ursprung, Presidente, Leuzinger, Niquille, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento R._________, patrocinata dall'avv. Renata Foglia, ricorrente, contro AXA Winterthur, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invaliditŕ), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2012. Fatti: A. A.a A dipendenza di un infortunio avvenuto il 14 agosto 2006, la Axa Assicurazioni SA ha riconosciuto a R._________, nata nel 1947, una indennitŕ per menomazione dell'integritŕ del 10%, negando per il resto il diritto a una rendita d'invaliditŕ per mancanza di incapacitŕ di guadagno (decisione del 30 aprile 2010 e decisione su opposizione dell'11 febbraio 2011). A.b Per pronuncia del 4 maggio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurata riconoscendole il diritto a una rendita d'invaliditŕ per un grado d'incapacitŕ di guadagno del 100% dal 1° novembre 2009. A.c Accogliendo il ricorso dell'assicuratore infortuni, il Tribunale federale ha annullato con sentenza del 12 marzo 2012 (8C_452/2011) il giudizio cantonale e rinviato la causa all'istanza precedente per esaminare l'eventuale esistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, concernente la determinazione del grado d'invaliditŕ in casi speciali. B. Esperite le necessarie verifiche, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato il rifiuto di una rendita pronunciato dall'assicuratore infortuni (giudizio del 18 giugno 2012). C. Patrocinata dall'avv. Renata Foglia, l'assicurata ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato e della decisione su opposizione amministrativa nonché l'assegnazione di una rendita corrispondente a un grado d'invaliditŕ del 100% dal 1° novembre 2009. Non sono state chieste osservazioni al gravame. Diritto: 1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha giŕ esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invaliditŕ dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invaliditŕ (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invaliditŕ di assicurati esercitanti un'attivitŕ lucrativa (art. 16 LPGA). Basta in questa sede ribadire che, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, se a causa della sua etŕ l'assicurato non riprende piů un'attivitŕ lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacitŕ di guadagno č essenzialmente dovuta alla sua etŕ avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invaliditŕ i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza etŕ vittima di un danno alla salute della stessa gravitŕ. 2. La Corte cantonale ha ritenuto, in considerazione delle circostanze concrete, di poter ammettere l'applicabilitŕ di quest'ultima norma nel caso di specie. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. In effetti, č lecito concludere che, per quanto concerne il mancato reperimento di un'occupazione, l'etŕ della ricorrente, nata nel 1947, quindi ultrasessantenne, riveste un'importanza essenziale in rapporto alle altre cause invalidanti (DTF 122 V 418 consid. 1b pag. 419 e consid. 4c pag. 424). Di conseguenza, determinanti ai fini della valutazione dell'invaliditŕ sono i redditi (da valido e da invalido) che potrebbe conseguire un assicurato di mezza etŕ, portatore di postumi infortunistici analoghi. 3. 3.1 Dalla documentazione medica agli atti risulta che la ricorrente a seguito dell'infortunio del 2006 č portatrice di esiti stabilizzati di frattura del corpo vertebrale L2 con limitazione funzionale del rachide toraco-lombo-sacrale. Emerge inoltre che la ricorrente, dal profilo prettamente medico, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un'attivitŕ lavorativa leggera dal punto di vista fisico, che le consenta di alternare con una certa frequenza la posizione seduta e quella eretta. Fatte queste premesse, peraltro incontestate, resta da quantificare il grado d'invaliditŕ dell'interessata. 3.2 Il reddito senza invaliditŕ č stato stabilito dal primo giudice, partendo dal salario effettivo realizzato dall'assicurata nell'attivitŕ di collaboratrice domestica nel 2006 e dopo suo adeguamento al 2009, anno topico dell'eventuale nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222; 128 V 174), in fr. 45'709.87. Il dato risulta dagli atti e non č contestato. 3.3 Quanto al reddito da invalida della ricorrente, giova ricordare in primo luogo che, per costante giurisprudenza, nel caso di un invalido che - come in concreto - dopo l'insorgenza del danno alla salute, pur non avendo ripreso una simile attivitŕ esigibile, puň compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito č di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attivitŕ semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformitŕ alle tabelle A dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). In considerazione dell'ampio ventaglio di attivitŕ semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attivitŕ sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurata. Contrariamente a quanto da lei sostenuto e come ripetutamente statuito da questa Corte in casi con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacitŕ lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi č una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). 3.4 In applicazione della tabella TA1 e partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2008 (livello di esigenze 4, donne), il primo giudice ha stabilito un reddito da invalida (incontestato) di fr. 52'446.40 per l'anno 2009, sul quale ha poi apportato una deduzione (altrettanto incontestata) del 15% per tenere conto delle particolaritŕ professionali e personali del caso (cfr. DTF 126 V 75). In questo modo ha ottenuto un importo di fr. 44'579.44 che contrapposto al reddito senza invaliditŕ di fr. 45'709.87 (consid. 3.2) lo ha portato ad accertare un grado d'invaliditŕ, arrotondato (DTF 130 V 121), del 2%, insufficiente per rivendicare una rendita d'invaliditŕ dell'assicurazione infortuni (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF). Giova infine soggiungere che anche procedendo a un parallelismo dei due redditi di paragone conformemente a quanto stabilito in DTF 135 V 297 segg., il grado d'invaliditŕ non raggiunge comunque il tasso minimo pensionabile del 10%. 4. Questa Corte non ha motivo di scostarsi dal calcolo del tasso d'invaliditŕ operato dal primo giudice che, come tale, neppure č oggetto di contestazione da parte della ricorrente. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 23 agosto 2012 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Ursprung Il Cancelliere: Schäuble