Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_740/2016 {T 0/2} Sentenza del 30 marzo 2017 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Maillard, Presidente, Frésard, Viscione, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento Allianz Suisse Societŕ di Assicurazioni SA, ricorrente, contro A.________, patrocinato da Andri Pult, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016. Fatti: A. Il 14 giugno 2009 A.________, nato nel 1940, giŕ agente generale dell'Allianz, assicurato facoltativamente contro gli infortuni da Allianz Suisse Societŕ di Assicurazioni SA (di seguito: l'Allianz), stava pescando al largo V.________, quando la barca di legno su cui si trovava č stata investita da un veliero, che ne ha completamente distrutto lo scafo. Egli č stato scaraventato in acqua. L'Allianz ha negato con decisione del 15 giugno 2015, confermata su opposizione il 5 gennaio 2016, la propria responsabilitŕ in relazione ai disturbi psichici presentati da A.________, ritenuti non costituire una conseguenza dell'evento del 14 giugno 2009. B. Adito da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 5 ottobre 2016 ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all'Allianz per approfondimento istruttorio, segnatamente per precisare la perizia amministrativa. C. L'Allianz presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e sostanzialmente la conferma della decisione su opposizione. A.________ postula la reiezione del ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni rinuncia a presentare osservazioni, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si č pronunciato. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni puň essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non č vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 2. 2.1. Dal momento che il Tribunale cantonale ha rinviato la causa all'assicuratore infortuni per nuova decisione, si č in presenza di una decisione incidentale che non ha per oggetto la competenza o la ricusazione (art. 92 LTF) e che di conseguenza č separatamente impugnabile solo alle condizioni dell'art. 93 LTF. L'ammissibilitŕ del ricorso presuppone pertanto - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). 2.2. Per quel che č della prima condizione, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF č un danno che non puň essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Secondo giurisprudenza, una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrŕ impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Tuttavia se essa obbliga, mediante disposizioni di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto, la decisione di rinvio č considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; cfr. pure sentenza 9C_703/2009 del 30 ottobre 2009 consid. 2.1 con riferimenti). Č quanto si verifica manifestamente nel caso in esame, ritenuto che il Tribunale delle assicurazioni non soltanto ha ordinato all'assicuratore ricorrente di completare l'istruttoria, ma ha giŕ escluso la qualificazione quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti. 3. Controversi in sede federale sono da un lato la necessitŕ di un complemento istruttorio (consid. 6) e da un altro lato la qualifica del grado dell'infortunio (consid. 7). 4. Nella misura in cui la ricorrente censura una violazione del diritto sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), il ricorso si dimostra inammissibile, poiché non spiega dettagliatamente come dovrebbe (art. 106 cpv. 2 LTF) in che cosa consista la carente motivazione del giudizio impugnato. Essa si limita piuttosto a censurare il merito della controversia. 5. 5.1. Il Tribunale delle assicurazioni, richiamate le disposizioni e la prassi ritenute applicabili, ha ripercorso l'intero fascicolo, rinviando per prima cosa alle conclusioni del 10 febbraio 2010 della Dr. med. B.________, che sostanzialmente si sono ritrovate confermate nel giugno 2010 nelle risultanze eseguite su mandato dell'assicuratore dal Dr. med. C.________. La Corte cantonale ha ricordato ancora le valutazioni del Dr. med. D.________ del 28 gennaio 2012, il quale ha escluso una sindrome da stress. A parere di quest'ultimo medico, la situazione dell'opponente va ricondotta alle modalitŕ del licenziamento e la vertenza con l'assicurazione, risultanze poi contestate dalla Dr. med. B.________. Per tale ragione, l'assicuratore ha incaricato il SAM di Bellinzona di allestire una perizia bidisciplinare tramite la Dr. med. E.________ da cui č emersa una sindrome post-traumatica da stress e di una modificazione duratura della personalitŕ. Tali valutazioni sono state confermate in un'ulteriore perizia svolta dalla Dr. med E.________. Alla luce di questi esami medici, la Corte cantonale ha rimproverato all'assicuratore di essersi fondato sulle conclusioni del Dr. med. D.________. Considerate perň alcune esibizioni canore e la partecipazione a eventi pubblici da parte dell'assicurato, i giudici ticinesi hanno ritenuto di non essere in grado di decidere in base solo fascicolo, preferendo ingiungere all'assicuratore di svolgere un complemento istruttorio. Infine, ad un primo esame sommario, il Tribunale delle assicurazioni ha qualificato l'infortunio almeno nella categoria di quelli medio-gravi e non fra quelli leggeri o insignificanti come riferito dall'istituto assicuratore. 5.2. La ricorrente censura innanzitutto l'assenza di causalitŕ naturale tra gli aspetti psichici e l'evento del 14 giugno 2009, poiché emergono risultanze contraddittorie. Da un lato l'opponente sarebbe in tensione solo alla visione del mare, da un altro lato perň si recherebbe regolarmente in vacanza a Z._________. Il cambio di abitazione in patria sarebbe altresě fondato su ragioni differenti da quelli evocati dall'opponente. L'assicuratore ritiene vada negata anche la causalitŕ adeguata. Richiamata la prassi, ritiene che la dinamica dell'incidente sia tutto sommato banale. L'assicurato non avrebbe subto alcun colpo diretto, ma č semplicemente caduto in mare, nemmeno da un'altezza elevata. Fanno inoltre difetto lesioni gravi con rilevanti incapacitŕ lavorative, cure mediche errate o di durate eccessivamente lunghe, complicazioni o il persistere di dolori simatici, aspetti tipici a determinare disturbi psichici. 5.3. L'opponente rimprovera all'assicuratore un'esposizione dei fatti tendenziosa. Dal momento dell'evento egli ricorda che il suo soggiorno a Z._________, in un'abitazione di proprietŕ, si č limitato a una sola volta l'anno per pochi giorni. L'assicurato sottolinea di aver svolto soltanto tre esibizioni canore molto brevi con pochi brani musicali. L'opponente ricorda che quanto vissuto in prima persona in quell'evento non puň essere assimilato all'analogo incidente occorso all'altro occupante della barca. L'assicurato rileva altresě che la collisione fra imbarcazioni non puň essere paragonato agli incidenti della circolazione. Da parte sua mette in luce in definitiva anche la durata eccezionalmente lunga delle cure e il suo decorso sfavorevole. 6. 6.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove č in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale č parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione č un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialitŕ e l'attendibilitŕ di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilitŕ e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerŕ sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresě ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. 6.2. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, i dubbi sollevati da quest'ultima in sede di risposta dinanzi alla Corte cantonale non sono sufficienti per confermare la decisione amministrativa. Č vero, la ricorrente, mettendo in luce la partecipazione dell'opponente con tanto di esibizioni musicali ad alcuni eventi mondani, peraltro in zone nelle prossimitŕ del mare, fa propendere per un approfondimento istruttorio, poiché ciň pare in contraddizione con la situazione di ritiro sociale e con gli atteggiamenti di evitamento descritti dalla Dr. med. E.________ e dalla Dr. med. B.________. In tale contesto, andrŕ perň anche considerato il numero di eventi pubblici rilevati in un determinato arco temporale e la loro ubicazione concreta. Come peraltro rettamente concluso dai giudici ticinesi, l'assicuratore ora non puň piů appellarsi alle conclusioni del Dr. med. D.________, visto che č stata la ricorrente a far esperire la perizia medica della Dr. med. E.________. 7. 7.1. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalitŕ adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 134 V 109 consid. 10.1 pag. 126 seg.; 129 V 402 consid. 4.4.1 pag. 407). La questione se tra un infortunio e incapacitŕ lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalitŕ adeguata non puň essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacitŕ lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolaritŕ dell'infortunio, la gravitŕ o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneitŕ, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, la durata eccezionalmente lunga della cura medica, i dolori somatici persistenti, la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché il grado e la durata dell'incapacitŕ lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (DTF 115 V 133 consid. 6c/aa pag. 140, 403 consid. 5c/aa). 7.2. Di principio, semplici tamponamenti, anche a catena, tra autoveicoli sono qualificati di grado medio al limite degli incidenti leggeri (cfr. sentenze 8C_425/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 4.3.3 e U 380/04 del 15 marzo 2005 consid. 5.1.2, pubblicata in RKUV 2005 n. U 549 pag. 236). Tuttavia, tale conclusione non puň essere applicata in maniera apodittica al caso concreto, ove si pensi che in un autoveicolo gli occupanti del mezzo, che circola su strada, sono normalmente seduti su di un sedile legati con una cintura di sicurezza. L'assicurato si trovava in mare a circa 200 m dalla costa sul natante di legno con motore da 4 cv appartenente a un conoscente. Dopo che un motoscavo di circa 15m č passato a velocitŕ sostenuta a pochi metri dal natante, creando onde anomale, una barca a vela si č scontrata improvvisamente con l'imbarcazione su cui si trovava l'opponente, distruggendone completamente lo scafo. L'urto ha provocato la violenta caduta in acqua dell'assicurato, il quale si č sentito trascinato verso il basso. Divincolatosi, l'opponente č ritornato a galla ed č stato tratto in salvo da un'altro battello giunto sul posto. La dinamica descritta dall'assicurato č stata sostanzialmente confermata anche dalle dichiarazioni espresse solamente tre ore dopo l'evento (sulla valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47; cfr. ancora sentenza 8C_843/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.1) dal conoscente dell'opponente a verbale dinanzi alla guardia costiera. 7.3. Nel quadro di un'impugnazione contro una decisione incidentale non occorre valutare oltre la questione. Infatti, questo aspetto potrebbe dipendere dalle prove che saranno assunte nuovamente nella procedura di rinvio. Anche in questa evenienza, il giudizio cantonale resiste perň nel suo risultato alle critiche della ricorrente. 8. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) e ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'assicuratore ricorrente. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono posto a carico della ricorrente. 3. La ricorrente verserŕ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 30 marzo 2017 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi