Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_791/2010 {T 0/2} Sentenza del 14 febbraio 2011 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Ursprung, Presidente, Leuzinger, Frésard, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento G._________, patrocinato dal Signor T.________ ricorrente, contro SUVA, Divisione Assicurazione militare, Laupenstrasse 11, 3008 Berna, opponente. Oggetto Assicurazione militare (rendita d'invaliditŕ, confronto dei redditi, reddito senza invaliditŕ), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2010. Fatti: A. Non essendo piů in grado, a seguito di un infortunio subito agli arti inferiori nel 1991 nell'ambito di un'attivitŕ "Gioventů e Sport", di riprendere normalmente la professione esercitata, l'assicurazione militare ha posto G._________, nato nel 1974, giŕ attivo come montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, al beneficio di una riqualifica professionale come informatico, conclusasi con l'ottenimento del relativo attestato federale di capacitŕ. Dal 2003 al 2006 l'assicurato ha lavorato presso la X._________ in qualitŕ di tecnico informatico. Giunto a scadenza nel giugno 2006, il suo contratto a tempo determinato non č stato rinnovato per motivi indipendenti dallo stato di salute. Successivamente l'interessato non ha piů ripreso un'attivitŕ lavorativa. A dipendenza di inabilitŕ addebitabile agli esiti di una frattura femorale (dal 1996) e di una depressione (dal 2005), G._________ ha beneficiato di una rendita intera dell'assicurazione per l'invaliditŕ dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007. Nel gennaio 2008 G._________ ha segnalato all'assicurazione militare un peggioramento dell'arto inferiore destro infortunato nel 1991. Dopo avere versato le indennitŕ giornaliere, l'assicurazione militare gli ha assegnato, con effetto dal 1° agosto 2009, una rendita d'invaliditŕ di fr. 833.35 mensili sulla base di un grado d'incapacitŕ al guadagno del 20% (decisione su opposizione del 3 dicembre 2009). Per il calcolo del tasso d'invaliditŕ l'amministrazione ha considerato un reddito senza invaliditŕ di fr. 62'500.-, ipoteticamente conseguibile dall'assicurato, nel 2009, esercitando l'attivitŕ di montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, al quale ha contrapposto un guadagno da invalido di fr. 50'000.-, ottenuto in applicazione dei valori statistici del settore informatico e tenendo conto di una ridotta capacitŕ lavorativa residua (dell'80%). B. Sostenendo, in via principale, che a titolo di reddito senza invaliditŕ doveva essere preso in considerazione il salario che egli avrebbe realizzato nell'attivitŕ di tecnico informatico, ma contestando inoltre, in via subordinata, pure l'ammontare del salario di montatore di impianti sanitari e di riscaldamento fissato dall'assicurazione militare, G._________, assistito da T._________, si č aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo calcolo della rendita. Per pronuncia del 19 agosto 2010 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione. C. Sempre assistito da T._________, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale con cui, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, di annullare il giudizio di primo grado e di ricalcolare la rendita sulla base di un reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ nella sua attivitŕ originaria di montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti, stabilito in almeno fr. 73'892.-. In via subordinata chiede di rinviare la causa alla precedente istanza per nuova valutazione del calcolo economico. Dei motivi si dirŕ, per quanto occorra, nei considerandi. L'assicurazione militare, protestate le ripetibili, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanitŕ pubblica ha rinunciato a determinarsi. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto, cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente puň censurare l'accertamento dei fatti soltanto se č stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio puň essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso č diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, puň essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non č vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 2. Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha giŕ esattamente esposto il disciplinamento applicabile alla fattispecie. Il primo giudice ha in particolare ricordato come giusta l'art. 40 cpv. 1 LAM l'indennitŕ giornaliera sia sostituita da una rendita d'invaliditŕ, se dalla continuazione della cura non v'č da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacitŕ al guadagno. Il Tribunale cantonale ha poi pure correttamente rammentato che, giusta l'art. 8 cpv. 1 LPGA, č considerata invaliditŕ l'incapacitŕ al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Per parte sua, l'art. 16 LPGA dispone che per valutare il grado d'invali-ditŕ, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attivitŕ ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, č confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. A questa esposizione puň essere fatto riferimento. 3. Oggetto del contendere in sede federale č unicamente l'accertamento del reddito ipotetico senza invaliditŕ da porre a fondamento del calcolo dell'invaliditŕ, guadagno che il ricorrente chiede di stabilire in fr. 73'892.- anziché in fr. 62'500.-. 4. In sostanza il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato né la sua pluriennale esperienza nel precedente settore professionale, né il fatto di avere conseguito due attestati federali di capacitŕ - nel 1991 quello di installatore d'impianti sanitari, successivamente quello di montatore di impianti di riscaldamento - e neppure le sue elevate possibilitŕ di carriera, interrotta solo dall'infortunio occorsogli nel 1991. Le censure si dimostrano infondate. Secondo quanto emerge dalla decisione su opposizione in lite, tutelata dal primo giudice, l'assicurazione militare ha aumentato a fr. 62'500.- il reddito ipotetico senza invaliditŕ che aveva in un primo tempo fissato in fr. 57'962.-, in modo appunto da considerare i 15 anni di esperienza lavorativa di cui l'assicurato avrebbe potuto beneficiare, nel 2009, svolgendo l'attivitŕ professionale di montatore diplomato di impianti sa-nitari e di riscaldamenti, se non fosse parzialmente invalido. Per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata presa in considerazione delle possibilitŕ di carriera, si ricorda al ricorrente che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilitŕ di promozione che l'invaliditŕ ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici possibilitŕ teoriche di avanzamento (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo 2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151). Nel caso concreto il salario considerato dalle istanze precedenti č stato calcolato sulla base di questi principi. 5. In esito a quanto precede, questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla contestata valutazione del reddito senza invaliditŕ. La pronuncia impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente. L'assicurazione militare non ha per contro diritto al rimborso di spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica, Divisione assicurazione militare. Lucerna, 14 febbraio 2011 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Ursprung Schäuble