Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_801/2012 {T 0/2} Sentenza del 21 novembre 2012 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, in qualitŕ di giudice unica, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento G.________, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (AINF), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 agosto 2012. Visto: il ricorso del 3 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 31 ottobre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 12 novembre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, la Giudice unica: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 21 novembre 2012 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Giudice unica Il Cancelliere: Leuzinger Schäuble