Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_918/2009 {T 0/2} Sentenza del 22 dicembre 2009 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualitŕ di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti G.________, ricorrente, contro Cassa disoccupazione UNIA, 6830 Chiasso, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2009. Visto: il ricorso del 27 ottobre 2009 (consegnato brevi manu) contro il giudizio 5 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il decreto del 26 novembre 2009 con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 7 dicembre 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. Lucerna, 22 dicembre 2009 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble