Urteilskopf
93 II 89
17. Sentenza 16 maggio 1967 della I. Corte civile nella causa Riva contro Mondini.
Regeste
Art. 41 ff. OR. Haftung des Leiters von Bauarbeiten, der einen gefährlichen Zustand schafft und es unterlässt, die zur Abwendung der Gefahr geeigneten Massnahmen zu treffen (Erw. 2). Adaequater Kausalzusammenhang zwischen dieser Unterlassung und dem Tode der Opfer (Erw. 3 und 4). Bemessung der Genugtuungssumme. Fehlen von Herabsetzungsgründen i.S. von Art. 44 Abs. 1 OR (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 89
BGE 93 II 89 S. 89
A.- Nel pomeriggio del 3 febbraio 1962, verso le ore 16.15, i fratelli Pietro e Flavio Riva, nati rispettivamente il 20 maggio 1950 e il 23 luglio 1954, passando nei pressi del riale San Giovanni, a Tesserete, in un punto in cui esso si allarga a formare un piccolo stagno, scorsero una palla abbandonata su uno strato di ghiaccio che copriva l'acqua. Pietro Riva la raggiunse e la colpě, ma la palla andň oltre il ghiaccio, in un punto in cui lo stagno non era gelato. Suo fratello si inoltrň per ricuperarla: il ghiaccio gli si ruppe perň sotto i piedi ed egli cadde nell'acqua.Pietro Riva accorse in suo aiuto, ma subě la stessa sorte. BGE 93 II 89 S. 90Annegarono entrambi. Un terzo ragazzo, Pietro Romansky, che stava con loro, fině pure nell'acqua, in un vano tentativo di portare aiuto, ma potč comunque aggrapparsi al ghiaccio e salvarsi.Lo stagno in cui i fratelli Riva trovarono la morte giace in una valletta molto frequentata dai ragazzi e facilmente accessibile dalla strada cantonale. Agli inizi esso aveva esigue dimensioni ed una profonditŕ di 25-30 cm. Tra il 1957 e il 1960 una societŕ immobiliare costruě nelle vicinanze alcuni stabili locativi; il materiale ricavato dallo scavo delle fondamenta per il quarto edificio fu gettato nella valletta, ove formň una diga. Questa trattenne le acque del riale (il cui deflusso regolare era impedito dal livello troppo alto di una tubatura che era stata appena posata), aumentando le dimensioni dello stagno e, in particolare, la sua profonditŕ. Quest'ultimo raggiunse infatti una lunghezza di circa 30 m., una larghezza di 8-15 m. e una profonditŕ fino a 4 m. Nessun cartello segnalava la presenza del pericolo e nessuna misura di protezione vietava l'accesso a quel luogo.
B.- Pio e Martina Riva, genitori di Pietro e Flavio, ch'erano i loro unici figli, mediante petizione del 25 gennaio 1963 convennero direttamente davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino la societŕ immobiliare, che aveva lasciato gettare nella valletta il materiale di scavo, trascurando ogni controllo sulla situazione di pericolo ivi creata e quindi ogni misura atta a segnalarla, Giuseppe Mondini, che aveva la direzione e la responsabilitŕ di quei lavori, e i proprietari delle particelle ove era stato gettato il materiale e posata la tubazione per il deflusso dell'acqua.Gli attori chiesero che i convenuti fossero solidalmente condannati a versar loro la somma di fr. 184 000.--, e cioč fr. 100 000.-- a titolo di riparazione per torto morale, fr. 80 000.-- quale risarcimento per perdita di sostegno e fr. 4000.-- a titolo di rimborso delle spese sopportate per il ricupero delle salme e per la loro sepoltura. In sede di conclusioni ridussero l'importo della pretesa a fr. 104 000.--, avendo rinunciato a chiedere un risarcimento specifico per la perdita di sostegno.
C.- La Camera civile del Tribunale di appello, mediante sentenza del 6 dicembre 1966, ha accolto parzialmente la petizione nei confronti di Giuseppe Mondini, e l'ha respinta integralmente nei confronti degli altri convenuti. Mondini č stato BGE 93 II 89 S. 91condannato a versare agli attori la somma di fr. 24 000.-- oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1962, e cioč fr. 20 000.-- a titolo di riparazione per torto morale e fr. 4000.-- a titolo di rimborso delle spese.La Corte cantonale ha constatato che ilmateriale gettato nella valletta aveva ampliato lo stagno aumentandone notevolmente la profonditŕ. La misura di quest'ultima era perň sconosciuta anche agli adulti, alcuni dei quali si stupirono che dei ragazzi avessero potuto annegare in quelle acque. In realtŕ, la profonditŕ dello stagno non era riconoscibile, e tanto meno lo era in inverno, quando l'acqua era coperta da uno strato di ghiaccio cosparso di sassi e di detriti. Per di piů, i ragazzi raggiungevano in generale lo stagno partendo dalla strada cantonale e seguendo un percorso pianeggiante che impediva di valutare la profonditŕ del pozzo e di avvertirne l'insidia. Mondini, progettista e direttore dei lavori, č stato ritenuto responsabile giusta gli art. 41 e segg. CO per aver omesso le misure atte a prevenire il pericolo.Nella determinazione del risarcimento dovuto agli attori da Mondini, la Corte cantonale ha comunque tenuto conto, assumendolo come fattore di riduzione ai sensi dell'art. 44 CO, del comportamento delle vittime, le quali, data l'evidente trasformazione della zona e la presenza di un sottile strato di ghiaccio, non avrebbero dovuto avventurarsi sulla superficie gelata dello stagno.
D.- Tanto gli attori Pio e Martina Riva quanto il convenuto Giuseppe Mondini impugnano questa sentenza con un tempestivo ricorso per riforma davanti al Tribunale federale.Gli attori chiedono la riforma della sentenza nel senso che il convenuto Giuseppe Mondini sia condannato a pagar loro la somma di fr. 54 000.-- (cioč fr. 50 000.-- per torto morale e fr. 4000.-- per rimborso delle spese), oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1962.Il convenuto Giuseppe Mondini, da parte sua, chiede che la sentenza impugnata, nella misura in cui lo obbliga al pagamento d'un importo di fr. 24 000.-- agli attori oltre agli interessi, alle spese e alle ripetibili, sia annullata. Domanda inoltre l'integrale reiezione delle domande petizionali.
E.- Nelle loro osservazioni di risposta, attori e convenuto propongono rispettivamente la reiezione del ricorso della controparte. BGE 93 II 89 S. 92
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (Questione procedurale).
2. Secondo la giurisprudenza, l'illiceitŕ ai sensi degli art. 41 e segg. CO puň consistere nell'omissione delle misure necessarie alla protezione dei terzi quando si crea una situazione di pericolo (RU 82 II 28 consid. 1 e sentenze ivi citate, 90 II 89 consid. 3a).Giuseppe Mondini ha creato nella valletta scavata dal riale San Giovanni una situazione di pericolo. Come ha accertato in modo vincolante (art. 63 cpv. 2 OG) la Corte cantonale, il materiale che egli vi ha di sua iniziativa gettato impediva il deflusso regolare delle acque, ed una tubatura da lui fissata ad un livello troppo alto aveva fatto sě che, al posto del primitivo stagno di modeste proporzioni, se ne formasse un altro molto piů ampio e molto piů profondo. La pericolositŕ di questo nuovo stato di cose non era ravvisabile ed era sconosciuta ai piů. Il posto era d'altra parte facilmente accessibile e molto frequentato dai ragazzi di Tesserete per i loro giuochi. Ciononostante, Mondini non ha preso alcuna misura atta a proteggere i terzi dal pericolo ch'egli stesso aveva creato e di cui era consapevole. Non ha posto alcun cartello premonitore, nč ha eretto sbarramenti per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Egli avrebbe potuto adottare queste od altre adeguate misure senza per nulla esporsi a spese sproporzionate alla gravitŕ del pericolo (RU 45 II 648, 79 II 69 consid. 2). Avendo tralasciato di prendere le misure atte ad assicurare la protezione di terzi dal pericolo di cui era l'autore, Giuseppe Mondini ha commesso una colpa, che implica la sua responsabilitŕ ai sensi degli art. 41 e segg. CO.
3. Nel ricorso per riforma, Mondini del resto non contesta di aver creato una situazione di pericolo e di non aver adottato le misure proprie a prevenirlo. Egli nega perň che tra il comportamento per il quale deve rispondere e la morte dei due ragazzi ci sia un nesso causale adeguato, come invece ha ammesso la Corte cantonale. Secondo il convenuto, la condotta delle vittime sarebbe stata tanto imprevedibile ed irragionevole, la loro imprudenza tanto grande, da interrompere il vincolo di causalitŕ tra il suo comportamento e l'evento mortale.Questa opinione č infondata. Non c'č nulla di straordinario, soprattutto nei paesi di campagna, che dei ragazzi giochino e si divertano lŕ dove c,č uno stagno, dove scorre un riale. Certo, BGE 93 II 89 S. 93i fratelli Riva non avrebbero dovuto avventurarsi sulla superficie gelata dello stagno, tanto piů che lo strato di ghiaccio diventava, all'altra estremitŕ, sempre piů sottile, fino a scomparire completamente. Ma essi ritenevano, per esperienza, che quello stagno, ove si erano sovente recati, aveva una profonditŕ di 25-30 cm. e che il solo rischio cui si esponevano era di bagnarsi i piedi e le gambe. Ciň che non potevano sapere nč prevedere (e ciň che, salvo qualche eccezione, nessuno sapeva), era che i lavori di sistemazione intrapresi sotto la direzione di Mondini avevano aumentato la profonditŕ dell'acqua, tanto che, nel caso in cui il ghiaccio si fosse rotto, 4 m. d'acqua li avrebbero separati dal fondo dello stagno. Non va del resto dimenticato che la decisione di rincorrere la palla, per ricuperarla, č stata presa dal piů piccolo dei fratelli Riva, Flavio, il quale non aveva che sette anni e mezzo. Incomprensibile č in queste circostanze l'affermazione del convenuto, secondo cui si sarebbe trattato non di un atto sconsiderato istantaneo del ragazzo, ma di un'azione ch'era il frutto d'una iniziativa di una certa durata e che quindi poteva essere evitata: come se, quella di rincorrere una palla colpita un attimo prima dal fratello, fosse una decisione presa dopo una matura riflessione.Mondini rileva che nessuno si sarebbe lamentato per la formazione del laghetto e che nessuno avrebbe preteso l'adozione di misure protettive. Egli cita il caso di due padri di famiglia, uditi come testi, che erano al corrente del nuovo stato di cose, della profonditŕ effettiva dello stagno, e dell'esistente pericolo. Ma questo rilievo č senza importanza. Il fatto che qualche adulto si sia reso conto del pericolo e non sia intervenuto (per es. presso l'autoritŕ comunale, i proprietari dei terreni o i responsabili dei lavori) perchč vi fosse posto rimedio, ritenendo forse (ma in ogni caso a torto) che la situazione provvisoria dei luoghi e la trasformazione subita dal corso del ruscello costituissero da sč sole un avvertimento sufficiente e manifesto, non permette di dedurre che dei ragazzi di 7 e 11 anni dovessero avere le stesse reazioni e fare le medesime riflessioni. Risulta d'altra parte da quelle stesse testimonianze che il posto non presentava, prima dei lavori intrapresi, alcun pericolo e che i ragazzi vi si recavano spesso, entrando anche nell'acqua, la quale non era profonda. La Corte cantonale constata inoltre, apprezzando sovranamente le prove, che la maggior parte delle persone ignoravano la effettiva profonditŕ dello stagno, che la BGE 93 II 89 S. 94superficie gelata, cosparsa di pietre e di detriti, impediva del resto di conoscerla, e che l'aspetto dei luoghi e in particolare la circostanza che vi si accedeva dalla strada cantonale seguendo un percorso pianeggiante, non permettevano di concludere che un laghetto profondo 4 m. si era formato lŕ dove prima non c'era che uno stagno modesto.Il comportamento dei fratelli Riva non č stato, secondo l'esperienza della vita, tanto imprevedibile da escludere che Mondini fosse tenuto a considerarlo. Al contrario, si poteva ragionevolmente prevedere che dei ragazzi si sarebbero avventurati sulla superficie ghiacciata di uno stagno ch'essi sapevano non presentare praticamente alcun pericolo, dal momento che nessuno li aveva avvertiti della nuova situazione e che la trasformazione dei luoghi, intervenuta in seguito ai lavori di cui si tratta, non li incitava ad essere piů prudenti che per il passato.Secondo il corso ordinario delle cose, la omissione delle misure di protezione imposte dalle circostanze era propria a facilitare la realizzazione del rischio. Il pregiudizio appariva possibile, secondo una previsione oggettiva. Č quindi a giusto titolo che la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'omissione, di cui il convenuto č responsabile, e l'annegamento, di cui i ragazzi sono stati vittima (cfr. inoltre RU 72 II 204 e riferimento).
4. Il convenuto e ricorrente sostiene comunque che, quand'anche si dovesse ammettere l'esistenza di un nesso causale adeguato tra la sua condotta e l'evento mortale, il comportamento sconsiderato delle vittime, e quindi la loro colpa grave, escluderebbe l'attribuzione di un'indennitŕ per torto morale.Anche questa opinione č infondata. Č vero che i ragazzi hanno commesso oggettivamente una imprudenza avventurandosi sulla superficie gelata dello stagno. Ma in questo loro atteggiamento non puň essere ravvisata una colpa. Essi conoscevano il posto ed avevano sempre constatato che l'acqua non era profonda. Ignoravano invece, secondo gli accertamenti vincolanti della sentenza cantonale, che i lavori di sistemazione della valletta avevano completamente modificato le condizioni di deflusso dell'acqua del ruscello, e che lo stagno era diventato profondo e, quindi, pericoloso. Considerata la capacitŕ di discernimento e tenuto conto del grado di maturitŕ intellettuale propri alla loro etŕ, non costituisce una colpa (nemmeno per il maggiore dei ragazzi) il fatto di non avere attribuito la dovuta BGE 93 II 89 S. 95importanza alla trasformazione subita dai luoghi. Il loro comportamento č stato oggettivamente criticabile. Ma esso non dev'essere valutato con quel rigore che si userebbe qualora si trattasse di un adulto. Non si puň rimproverare ai ragazzi di non aver fatto prova della prudenza e dell'attenzione che si esigono normalmente dalle persone adulte (RU 58 II 216 consid. 2, 66 II 201).L'attribuzione di un'indennitŕ a titolo di riparazione morale (art. 47 CO) appare cosě giustificata in linea di principio. Una colpa leggera delle vittime non potrebbe del resto escluderla, la colpa del responsabile essendo, in concreto, preponderante (RU 82 II 35 consid. 7 e le sentenze ivi citate).
5. a) Mondini adduce che l'importo totale del risarcimento (indennitŕ a titolo di riparazione morale e rimborso delle spese) da versare agli attori non dovrebbe in ogni caso superare i fr. 6000.--. Egli rileva che la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza d'una colpa concomitante delle vittime ed ha invocato quindi l'art. 44 CO senza perň applicarlo. Infatti, essa ha accolto integralmente la domanda di rimborso delle spese formulata dagli attori e avrebbe determinato l'importo della riparazione morale sulla base della pratica giurisprudenziale, senza operare alcuna riduzione.Dal canto loro, gli attori fanno valere che l'art. 44 CO non č affatto applicabile in concreto, ai ragazzi annegati nello stagno non essendo imputabile colpa alcuna. Del resto, quella norma, se mai fosse applicabile nella fattispecie, non impone affatto una riduzione del risarcimento, ma dŕ al giudice la facoltŕ di effettuarla ("Il giudice puň ridurre..."). La Corte cantonale avrebbe ecceduto manifestamente il suo potere di apprezzamento ammettendo un motivo di riduzione anche nei confronti del maggiore dei ragazzi, che perse la vita nell'ammirevole tentativo di salvare il fratello.b) Secondo l'art. 44 cpv. 1 CO, il giudice puň ridurre il risarcimento, e quindi l'indennitŕ per torto morale (cfr. OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht, I, p. 269), in caso di colpa concorrente della vittima.Nella fattispecie, la Corte cantonale sembra aver applicato l'art. 44 CO unicamente per quanto concerne la determinazione dell'importo della riparazione normale, i fr. 4000.-- reclamati a titolo di risarcimento essendo stati attribuiti integralmente. Essa non indica perň la misura (il tasso) della riduzione e non BGE 93 II 89 S. 96dice soprattutto quale importo avrebbe attribuito nel caso in cui non avesse applicato l'art. 44 CO.c) Il pregiudizio morale suběto dagli attori č molto grave. La perdita dei loro due (unici) figli li ha colpiti nei sentimenti piů profondi, nei loro affetti e nelle loro speranze. La loro salute ne č rimasta scossa. Anche se si dovesse ammettere una colpa concorrente (leggera) dei ragazzi in vista dell'applicazione dell'art. 44 CO, l'importo di fr. 20 000.-- quale indennitŕ a titolo di riparazione sarebbe giustificato. Ne consegue che su questo punto il ricorso del convenuto deve in ogni caso essere respinto.d) Č accertato che i ragazzi ignoravano l'altezza dell'acqua nello stagno. Nessuno li aveva resi attenti delle conseguenze delle avvenute modifiche. Da sč soli, secondo le capacitŕ d'osservazione e di deduzione proprie alla loro etŕ, e sulla base della configurazione dei luoghi, non potevano avvertire il pericolo che li minacciava.Certo, anche un ragazzo di 7 anni sa che non si puň camminare sull'acqua. Ma se Flavio Riva si č messo a correre sul ghiaccio per ricuperare la palla che vedeva galleggiare sull'acqua (in un punto ove lo stagno non era gelato), č perchč riteneva nel suo spirito e soggettivamente - sulla base della sua conoscenza del posto e della sua esperienza convalidata dal fatto che suo fratello maggiore l'aveva preceduto - a ragione, che l'acqua non nascondeva un'insidia.In tali circostanze, la Corte cantonale avrebbe dovuto prescindere dall'applicare l'art. 44 CO. Appare inoltre contrario ad ogni sentimento di equitŕ, come hanno pertinentemente rilevato gli attori, applicare questa disposizione nei confronti di Pietro Riva, che perse la vita nel commovente e generoso tentativo di salvare il fratello e alla cui memoria fu reso, per tale motivo, un pubblico omaggio con l'attribuzione d'un diploma e d'una medaglia d'argento ai genitori.Nei casi in cui il Tribunale federale ha ammesso una colpa concorrente del ragazzo, quest'ultimo era o doveva essere manifestamente cosciente della situazione di pericolo e del rischio cui si esponeva (RU 66 II 200 consid. 2, 71 I 56 consid. 4, 71 II 121, 72 II 204, 75 II 73).e) Tenuto conto del pregiudizio suběto dagli attori, della colpa del responsabile, della sua situazione economica, della possibilitŕ ch'egli aveva, mediante una spesa modesta, di adottare le misure adeguate a prevenire il pericolo, č equo fissare BGE 93 II 89 S. 97l'importo a titolo di riparazione morale dovuto dal convenuto Mondini agli attori a fr. 25 000.-- (cfr., a questo riguardo, le recenti sentenze RU 89 II 26, 90 II 83, 189, 91 II 225 consid. 5; inoltre: SJZ 1963 p. 134 n. 79, 1965 p. 127 n. 73). Nessun motivo giustifica di tener conto, nel quadro dell'indennitŕ per torto morale, di una perdita di sostegno, i cui elementi appaiono in concreto troppo aleatori ed incerti. Gli attori stessi hanno del resto abbandonato la richiesta specifica d'una indennitŕ per perdita di sostegno giŕ in sede cantonale.
6. All'importo dell'indennitŕ per torto morale vanno aggiunti 4000 fr. a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori (spese di ricupero delle salme, della loro sepoltura, ecc.).
7. (Questione riguardante le spese della procedura cantonale).
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:1. Il ricorso per riforma degli attori č parzialmente accolto. La sentenza impugnata č di conseguenza riformata nel senso che il convenuto Giuseppe Mondini č condannato a pagare agli attori la somma di 29 000 fr. oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1962.2. Il ricorso per riforma del convenuto Giuseppe Mondini č respinto.