Urteilskopf
96 I 91
17. Estratto della sentenza 11 marzo 1970 nella pratica Mossi & Conedera contro Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG e Calancasca SA
Regeste
Enteignung nach Bundesrecht. 1. Die gestützt auf Art. 63 EntG erhobene Beschwerde an das Bundesgericht kann sich nur gegen eine Handlung oder Unterlassung der Schätzungskommission oder ihres Präsidenten richten, nicht auch gegen Gemeinwesen oder Private als eventuelle Inhaber eines Enteignungsrechtes (Erw. 1 und 2). 2. Rechtsbehelfe des Eigentümers eines Grundstücks, das mit einer Leitungsdienstbarkeit für Elektrizität belastet ist, im Falle von Missbräuchen des Eigentümers der Leitung (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 96 I 91 S. 92
A.- La ditta Mossi & Conedera SA e Rino Conedera sono comproprietari, nel comune di Arbedo, delle particelle N. 809 e N. 1051, che sono da tempo attraversate dalla linea ad alta tensione Roveredo-Castione, appartenente alle societŕ Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (in seguito: Laufenburg AG) e alla Calancasca SA.L'elettrodotto ha costituito oggetto di diverse controversie. Giŕ nel 1962, i comproprietari dei fondi avevano richiesto il suo spostamento per rendere possibile la sistemazione dei loro fabbricati. A richiesta delle proprietarie della linea, la pratica venne sospesa, una prima volta, per attendere l'approvazione del nuovo riparto di raggruppamento e, una seconda volta, per attendere la determinazione definitiva del tracciato della strada nazionale. I relativi piani vennero approvati nel 1967, ma la Calancasca SA rinviava ripetutamente una precisa presa di posizione.I comproprietari dei fondi si rivolsero al Presidente della Commissione di stima del VII circondario, ma senza conseguire alcun pratico risultato. Si rivolgevano pertanto al Consiglio federale. Con lettera 26 gennaio 1970, la Laufenburg AG comunicava a detti comproprietari che, la linea essendo stata trasferita, il procedimento era divenuto privo di oggetto ed essa non poteva piů essere tenuta ad alcun risarcimento. Il 17 febbraio 1970, il Dipartimento federale dei trasporti, delle BGE 96 I 91 S. 93comunicazioni e delle energie, confermava a Mossi & Conedera che, secondo una comunicazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l'elettrodotto era stato spostato in modo da evitare i fondi degli istanti; per cui il procedimento di espropriazione non poteva piů essere intrapreso. A sensi dell'art. 63 LEspr., i rimanenti problemi erano di competenza del Tribunale federale, al quale i proprietari dei fondi erano invitati a rivolgersi direttamente.
B.- Con istanza fondata sull'art. 63 LEspr., Mossi & Conedera si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che sia dichiarato aperto il procedimento di espropriazione, allo scopo di determinare l'indennitŕ dovuta dalle ditte convenute. Essi fanno rilevare di aver subito gravi danni dall'impossibilitŕ di poter disporre del fondo per ben 7 anni, causata dalle tergiversazioni delle ditte suindicate.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. L'istanza, essendo fondata sull'art. 63 LEspr., deve essere considerata come ricorso all'autoritŕ di vigilanza. Il Tribunale federale non č perň autoritŕ di vigilanza su enti pubblici o privati, eventuali titolari di un diritto di espropriazione. Anche nel caso particolare, non puň pertanto assegnare obblighi alle ditte Laufenburg AG e Calancasca SA, contro le quali l'istanza č diretta. Le richieste degli istanti sono perciň irricevibili.
2. Un ricorso fondato sull'art. 63 LEspr. puň essere interposto solo contro un atto o un'omissione della Commissione di stima o del presidente della medesima (RU 67 I 173). In concreto, gli istanti non addebitano alla Commissione o al suo presidente, alcun atto difettoso nč alcuna negligenza. Comunque non risulta che dette autoritŕ abbiano misconosciuto i diritti degli istanti e, segnatamente, commesso un diniego di giustizia....
3. Il proprietario di un fondo sul quale, come nel caso particolare, gravi una servitů di linea elettrica, imposta mediante un procedimento di espropriazione o stabilita di comune accordo sulla base delle speciali norme di diritto federale, ha, a seconda dei diritti che fa valere, la possibilitŕ di chiedere l'intervento del Consiglio federale, rispettivamente del Dipartimento competente, come autoritŕ di vigilanza sugli impianti elettrici (art. 1 LIE), oppure di promuovere un'azione civile (RU 92 I 179 e citazioni). BGE 96 I 91 S. 94 a) L'apertura di una nuova espropriazione, puň essere richiesta anche dall'espropriato al Consiglio federale, nel caso di cui all'art. 50 cpv. 3 LIE, vale a dire qualora le circostanze rendessero desiderabile la modificazione dell'impianto.In concreto, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, si č perň giŕ espresso nel senso che, la Laufenburg AG e la Calancasca AG avendo giŕ disposto il trasferimento della linea e liberato i fondi degli istanti, l'istanza č divenuta priva di oggetto. In questa sede č d'altronde superfluo stabilire se, nel caso particolare, altre premesse dell'art. 50 cpv. 3 LIE siano adempiute.b) Qualora si consideri leso nei suoi diritti privati, il proprietario ha comunque la possibilitŕ di adire il giudice civile. A tale riguardo esso ha anzitutto l'azione di responsabilitŕ a'sensi degli art. 27 e segg. LIE, ma puň promuovere anche l'azione possessoria e quelle di reintegra e di manutenzione; puň eventualmente far valere accordi prestabiliti.Nel caso particolare, i proprietari affermano di aver subito dei danni a causa dell'ingiustificato ritardo nel procedere al trasferimento della linea, e quindi di essere vittima di eccessi o abusi nell'esercizio della servitů gravante sul loro fondo. Una siffatta questione puň essere giudicata solo sulla base della portata e del contenuto di tale servitů, cosě come risulta dall'accordo a suo tempo intervenuto fra le parti o loro predecessori, o come stabilito dall'atto di espropriazione (HESS, Kommentar p. 20 N. 23 e p. 408 N. 77). Questo accertamento nonchč quello riguardante gli eventuali danni subiti dagli istanti per effetto dell'intempestivo trasferimento della linea possono essere effettuati soltanto dal giudice civile (RU 44 I 40, 49 I 377). Ne consegue che gli istanti possono agire solo in tale sede.