Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_92/2019
Sentenza del 12 febbraio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da B.________,
patrocinata dal Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 (30.2018.27-28).
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 12 dicembre 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilitŕ dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed č reputato osservato se l'atto scritto č consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al piů tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale e a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel gravame, le č pervenuto il 13 dicembre 2018, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedě 14 dicembre 2018 ed č giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedě 28 gennaio 2019, che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 2 Paradiso il 29 gennaio 2019 č di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che, viste le peculiaritŕ del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso č inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi