Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_1013/2008 {T 0/2} Sentenza del 23 dicembre 2009 II Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali U. Meyer, Presidente, Borella, Seiler, cancelliere Grisanti. Parti R.________, Via Virano 7, 6814 Cadempino, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 novembre 2008. Fatti: A. Mediante decisione del 15 giugno 2000 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto, per difetto dei presupposti legali, una prima domanda di rendita formulata da R.________ (nato nel 19.., di professione fabbro) a dipendenza di un'inabilitŕ addebitabile a disturbi ansioso-depressivi, diabete e glaucoma. Con decisione dell'11 settembre 2002 l'UAI ha respinto una seconda domanda di prestazioni presentata per gli stessi motivi medici. Dopo avere preso atto degli accertamenti sanitari messi in atto, e in particolare della perizia psichiatrica affidata al dott. D.________, l'amministrazione ha escluso il diritto a prestazioni ritenendo che l'affezione di cui l'assicurato era portatore non comportasse una riduzione della capacitŕ di guadagno superiore al 20%, e questo pure nella professione appresa di fabbro. Con giudizio del 27 giugno 2003, cresciuto in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato questo provvedimento. Il 31 maggio 2005 R.________ ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI. Avvalendosi dei pareri dei suoi medici curanti, dott. T.________ (specialista in psichiatria) e S._______ (medico generalista) l'assicurato ha fatto valere un peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo avere disposto una perizia multidisciplinare (oftalmologica, neurologica, endocrinologica, reumatologica e psichiatrica) a cura del Servizio X.________ e avere accertato una capacitŕ lavorativa residua del 50% quale fabbro e dell'80% in attivitŕ adeguate che tenessero conto delle limitazioni funzionali (soprattutto di natura reumatologica) indicate nella perizia, l'UAI per decisione del 15 ottobre 2007 ha nuovamente respinto la richiesta rilevando un grado d'invaliditŕ del 23%, insufficiente per conferire il diritto a una rendita ancorché minima. L'accertamento si fondava su un reddito (anno di riferimento: 2005) senza invaliditŕ di fr. 57'070.- e un reddito da invalido di fr. 43'951.-, calcolato sulla base di un reddito di partenza di fr. 57'830.- (fonte: tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS], edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di qualifiche 4, uomini) ridotto, rispettivamente del 20% e del 5% per tenere conto della capacitŕ lavorativa residua e delle particolaritŕ personali e professionali del caso. B. Assistito dalla Fondazione diabete di L.________, R.________ si č aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 10 novembre 2008). Per il resto, la Corte cantonale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria limitatamente all'esonero delle spese processuali. C. Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita intera sulla base di un grado di inabilitŕ lavorativa completa; in via subordinata, domanda il rinvio degli atti all'istanza precedente, rispettivamente all'UAI, per complemento istruttorio e nuova decisione. In ogni caso, chiede di esssere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e del gratuito patrocinio. L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto, cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si puň scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autoritŕ inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si puň tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 2. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha correttamente esposto le norme (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007) e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto d'invaliditŕ (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invaliditŕ di assicurati esercitanti un'attivitŕ lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che non sono considerati effetti di un danno alla salute psichica, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invaliditŕ, le limitazioni della capacitŕ di guadagno cui la persona assicurata potrebbe ovviare dando prova di buona volontŕ, atteso che un danno alla salute psichica produce una incapacitŕ al guadagno (art. 7 LPGA) solo nella misura in cui č lecito ammettere che l'impiego della capacitŕ lavorativa (art. 6 LPGA) non possa piů essere pretesa dalla persona assicurata dal profilo pratico sociale oppure risulti insostenibile per la societŕ (DTF 102 V 165; cfr. anche DTF 127 V 294 consid. 4c in pag. 298). Giova infine soggiungere che se una rendita č stata negata perché il grado di invaliditŕ era insufficiente, una nuova richiesta č riesaminata soltanto se il grado d'invaliditŕ č modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), ritenuto che in tale evenienza si procederŕ, per analogia, come nel caso di revisione conformemente all'art. 17 LPGA (cfr. DTF 117 V 198 consid. 3a con riferimento alla giurisprudenza resa a proposito dell'abrogato art. 41 LAI, che ha mantenuto la propria validitŕ anche sotto l'egida del nuovo ordinamento [DTF 130 V 343]). 3. 3.1 L'istanza giudiziaria cantonale ha sostanzialmente fondato la propria pronuncia sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 30 marzo 2007 del Servizio X.________, completate il 31 luglio 2007 su richiesta dell'UAI. Questi accertamenti hanno segnatamente messo in evidenza una diagnosi di diabete mellito tipo 2 (diagnosticato nel 1995 e accompagnato da insulinodipendenza secondaria a partire dal 2002, leggera polineuropatia diabetica e retinopatia diabetica non proliferativa all'occhio destro molto lieve), alterazioni degenerative della colonna cervicale (bulging discale diffuso C3-C5, osteocondrosi con ernia discale paramediana a destra C5-C6, osteocondrosi con bulging discale diffuso C6-C7), decondizionamento e sbilancio muscolare come pure una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Dagli stessi č quindi emerso che la valutazione della capacitŕ lavorativa residua (del 50%, aumentabile al 60% dopo riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura della durata di tre mesi) nella professione di fabbro teneva conto della problematica reumatologica, psichica, neurologica e oculare, mentre in un'attivitŕ rispettosa dei limiti funzionali di natura reumatologica la sua limitazione (attestata al 20%) era dovuta alla problematica psichica e/o oculare. 3.2 Da parte sua, il ricorrente contesta questa valutazione e osserva che la perizia del Servizio X.________, oltre ad essere inattendibile, sarebbe incompleta. Per il resto censura pure il calcolo dell'invaliditŕ posto a fondamento del giudizio impugnato. 4. 4.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autoritŕ giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermitŕ congenite]), alla capacitŕ lavorativa dell'assicurato e all'esigibilitŕ di un'attivitŕ professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale quindi anche per la valutazione medica sulle risorse psichiche residue di una persona assicurata. 4.2 Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, sono per contro questioni di diritto. In questa ottica, la determinazione dei due redditi di confronto costituisce una questione di diritto se si fonda sull'esperienza generale della vita; rappresenta invece un accertamento di fatto nella misura in cui si fonda su un apprezzamento concreto delle prove. Stabilire se si applicano i salari statistici dell'ISS, quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS, rispettivamente se si impongono delle deduzioni in ragione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori) sono questioni di diritto. Per contro, l'applicazione delle cifre riportate nelle tabelle determinanti dell'ISS č un accertamento di fatto. Infine, la questione relativa al grado di deduzione indicato nel caso concreto per tenere conto delle particolaritŕ personali e professionali č una tipica questione di apprezzamento che puň essere corretta solo se il Tribunale cantonale ha esercitato questo apprezzamento in maniera giuridicamente errata, vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.). 5. 5.1 Per quanto concerne l'accertamento del primo giudice in merito alla capacitŕ lavorativa residua dell'assicurato, va ricordato che un tale accertamento puň essere ritenuto manifestamente inesatto solo nella misura in cui l'istanza inferiore dovesse essere incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). 5.2 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza giŕ qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciň non solo nella motivazione bensě anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equitŕ (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne piů in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 5.3 Nel caso di specie, il fatto che la Corte cantonale abbia ritenuto il ricorrente abile al lavoro nella misura dell'80% in un'attivitŕ sostitutiva e confacente al suo stato di salute, oltre a non ledere alcuna norma di diritto federale, non risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti né da un apprezzamento arbitrario delle prove. 5.3.1 In particolare, l'accertamento del primo giudice - fondato sul referto 12 febbraio 2007 del dott. C.________ - in merito alla piena capacitŕ lavorativa del ricorrente in ambito endocrinologico (come del resto anche in ambito oftalmologico, per quanto accertato in maniera convincente e non piů contestata dal giudizio impugnato) non appare certamente arbitrario a causa della contraria valutazione del dott. G._________. Il fatto, sollevato dal curante, secondo cui l'instabilitŕ del diabete e l'impegno straordinario imposto dalla sua cura (8-12 controlli glicemici quotidiani) renderebbero improponibile un'attivitŕ lavorativa, contrasta sia con le conclusioni del dott. C.________ - per il quale, sebbene vada garantita all'assicurato la possibilitŕ di un autocontrollo glicemico in qualsiasi momento, la patologia sarebbe "assolutamente senza ripercussioni sulla sua abilitŕ lavorativa" - sia con quelle del dott. E._______ del Servizio Y.________, il quale ha precisato che anche un diabete in trattamento intenso risulterebbe ben compatibile con un'attivitŕ lavorativa regolare (piů in generale sul valore probatorio di questi rapporti interni del Servizio Y.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3). 5.3.2 In merito all'aspetto neurologico, il ricorrente solleva per la prima volta in sede federale l'eccezione dell'incompletezza della valutazione peritale (sulla limitata possibilitŕ di addurre fatti nuovi cfr. l'art. 99 cpv. 1 LTF). Osserva a tal proposito che il perito intervenuto, dott. B.________, si sarebbe pronunciato unicamente sulla sua capacitŕ lavorativa, ridotta del 40%, nell'attivitŕ di fabbro, mentre non si sarebbe espresso in alcun modo sulle conseguenze invalidanti in altre attivitŕ sostitutive. Benché nuova, l'eccezione puň di massima essere esaminata d'ufficio da questa Corte perché riguarda una questione di diritto. Un accertamento incompleto dei fatti determinanti configurerebbe infatti una violazione del diritto che, se confermata, andrebbe corretta d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. ad esempio sentenze 8C_364/2007 del 19 novembre 2007 consid. 5.3 e 9C_40/2007 del 31 luglio 2007, in SVR 2009 IV n. 10 pag. 21 consid. 1). Effettivamente, il dott. B._______, nel suo referto del 13 febbraio 2007, dopo avere comunque rilevato l'assenza di una evidente sindrome cervicovertebrale e di segni radicolari irritativi o deficitari ai quattro membri, ha unicamente attestato una "modica" riduzione (del 40% al massimo) della capacitŕ lavorativa nella professione di fabbro per la presenza della polineuropatia diabetica e delle sindromi irritative ai membri superiori. D'altra parte perň - per quanto accertato in maniera vincolante e incontestata dalla Corte cantonale - le conclusioni peritali sono state espresse al termine di un'esauriente discussione fra tutti i periti coinvolti. Ora, se ancora in sede di delucidazione (il 31 luglio 2007) i periti del Servizio X.________ hanno valutato all'80% il grado di capacitŕ lavorativa in un'attivitŕ confacente allo stato di salute dell'assicurato in ragione della problematica psichica e/o oculare, ciň significa necessariamente che hanno escluso un'incidenza invalidante delle affezioni neurologiche. In tali condizioni, l'accertamento del primo giudice né puň dirsi incompleto, né puň considerarsi manifestamente errato. 5.3.3 Quanto all'aspetto psichiatrico, il ricorrente tenta vanamente di prevalersi della valutazione dello psichiatra curante, dott. T.________, per infirmare le conclusioni 23 febbraio 2007 del perito incaricato dal Servizio X.________, dott. O._______. Quest'ultimo, dopo avere dichiarato sempre valide le valutazioni precedentemente espresse nel 2002 dal dott. D.________ e poi poste a fondamento della pronuncia cantonale del 27 giugno 2003, facendo stato di una patologia reattiva (a un periodo di "superlavoro", al licenziamento, nel 1997, ritenuto ingiusto, e alle successive difficoltŕ di reinserimento nel modo del lavoro) di grado lieve, aveva quantificato nella misura del 20% la limitazione lavorativa in considerazione del protrarsi del disturbo nel tempo e dei vissuti di fragilitŕ sviluppati dal paziente. Orbene, nella misura in cui ha fondato sulle conclusioni del dott. O._______ il proprio giudizio in merito alla capacitŕ lavorativa residua in ambito psichiatrico, il primo giudice non ha operato un accertamento dei fatti arbitrario. Al contrario, il giudizio impugnato tiene adeguatamente conto della delimitazione operata dalla giurisprudenza in materia tra danni alla salute con conseguente incapacitŕ lavorativa e fattori socioculturali e psicosociali - i quali non determinano un'invaliditŕ ai sensi di legge in assenza di reperti psichiatrici da essi distinguibili (DTF 127 V 294 consid. 5 pag. 299 con riferimenti) -, oltre che della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. sentenze 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2 in fine). All'insinuazione secondo cui il dott. O._______ non avrebbe potuto addivenire a una valutazione attendibile al termine di una sola e breve visita, si risponde che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). A ciň si aggiunge che nel caso di specie lo stato psichiatrico del ricorrente aveva giŕ fatto l'oggetto di approfonditi esami in passato. Quanto al fatto che la perizia del dott. O._______ sarebbe viziata da una ricostruzione anamnestica lacunosa e non esatta, la censura non convince. A prescindere dal fatto che per il periodo dal 1992 al 1999 nemmeno le dichiarazioni del dott. T.________ si fondano sulla sua esperienza diretta, avendo egli assunto il trattamento dell'assicurato nell'estate del 1999, nessuno contesta che il ricorrente nel 1992 avesse accusato le conseguenze di un sovraccarico lavorativo. D'altro canto perň, se il dott. O._______ fa risalire al 1997, dopo il licenziamento, lo sviluppo della sintomatologia ansioso-depressiva di rilievo, questa constatazione trova (indirettamente) conferma nel fatto che il precedente curante del ricorrente, dott. V.________, che lo aveva avuto in trattamento ambulatoriale dal 1991 al 1996, nel 1997 e nel luglio 1999 prima di venire "scaricato" nell'agosto 1999 perché non aveva rilasciato le attestazioni richieste (cfr. la pronuncia cantonale, cresciuta in giudicato, del 27 giugno 2003, pag. 8 seg.), aveva attestato una incapacitŕ lavorativa totale unicamente dal 5 al 16 luglio 1999 (cfr. a tal proposito la dichiarazione del 15 maggio 2000 del dott. V.________ all'indirizzo del Patronato ITAL-UIL). Da quanto precede, č chiaro il tentativo ricorsuale di rimettere in discussione la valutazione originaria del dott. D.________ sullo stato psichiatrico dell'assicurato che, per quanto accertato senza arbitrio dal primo giudice, corrisponde, senza modifiche di rilievo, a quello esaminato dal Servizio X.________. Sennonché, considerata l'applicabilitŕ per analogia dell'art. 17 LPGA (v. consid. 2), il ricorrente non puň pretendere il riesame di una fattispecie rimasta sostanzialmente invariata sulla base di un diverso apprezzamento (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). 5.3.4 Infine, nella misura in cui contesta la valutazione peritale, ripresa dal primo giudice, secondo cui le incapacitŕ lavorative (parziali) per le diverse patologie non andrebbero sommate, ma integrate in quanto si sovrappongono per la diminuita resistenza al lavoro, il ricorrente dimentica che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilitŕ si possano sommare, e se del caso in quale misura, č una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b). 6. 6.1 Per quanto concerne poi l'accertamento dei redditi di riferimento, il ricorrente chiede in primo luogo di ridurre ulteriormente, del 7%, il reddito base da invalido per tenere conto della differenza esistente tra reddito senza invaliditŕ e reddito medio conseguibile nel settore specifico a livello nazionale. Ora, qualora anche si volesse ammettere la possibilitŕ di una simile riduzione, essa andrebbe perň limitata al 2%, ossia alla parte eccedente la soglia del 5% riconosciuta dalla prassi in materia (cfr. DTF 135 V 297). E ad ogni modo, come giustamente osserva l'UAI, il ricorrente non puň contrapporre al reddito da valido calcolato in fr. 58'172.25 e riferito all'anno 2008, un reddito da invalido riferito al 2005 (sull'esigenza di determinare i redditi da valido e da invalido sulla medesima base temporale cfr. DTF 129 V 222). A ciň si aggiunge che in nessun caso si giustificherebbe, nell'evenienza concreta, una deduzione superiore al 20% per tenere conto delle particolaritŕ personali e professionali del caso (DTF 126 V 75), che nella fattispecie in esame possono essere riconosciute per la capacitŕ lavorativa parziale residua (cfr. a tal proposito ISS 2004, pag. 25, T6*), per i limiti funzionali anche in un'attivitŕ sostitutiva e per la lunga assenza dal mondo del lavoro. 6.2 Non entrano invece realisticamente in linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l'etŕ (56 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004, pag. 65, TA9). Allo stesso modo di quanto si verifica del resto per la cittadinanza svizzera, ritenuto che anche questo fattore consente di conseguire, statisticamente, un reddito superiore al valore mediano (cfr. ISS 2004, pag. 69, TA12; cfr. pure sentenza 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2). Per contro, in considerazione del genere di attivitŕ (semplici e ripetitive) in cui il ricorrente č in grado di sfruttare (parzialmente) la sua capacitŕ lavorativa residua, il modesto (a mente dell'insorgente) grado di formazione (certificato di capacitŕ quale fabbro) non incide in maniera rilevante. 6.3 In tali condizioni, si deve concludere che il grado d'invaliditŕ non supera, nella migliore delle ipotesi per il ricorrente e dopo arrotondamento (DTF 130 V 121 consid. 3 pag. 122 seg.), il 36% ([57'070 ./. 36'270.976 (ossia: 57'830, ridotto, rispettivamente, del 20%, del 20% e del 2%)] x 100 : 57'070), ed č dunque insufficiente per conferire il diritto a una rendita ancorché minima. Il ricorso va pertanto respinto. 7. L'insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 7.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non sembrano prive di probabilitŕ di successo, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre, il Tribunale federale puň fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF). Quando la parte sia piů tardi in grado di pagare, sarŕ tenuta alla sua rifusione alla cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF). 7.2 Alla luce del questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita prodotto su richiesta di questo Tribunale, il ricorrente effettivamente risulta trovarsi in una situazione di indigenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso, esse non erano fin dall'inizio sprovviste di possibilitŕ di esito favorevole per cui l'assistenza giudiziaria puň venire accordata. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. L'avvocato Marco Cereghetti viene designato patrocinatore del ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale gli verserŕ un'indennitŕ di fr. 2800.-. 5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 23 dicembre 2009 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti