Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_1017/2012 {T 0/2} Sentenza del 14 maggio 2013 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Borella, in qualitŕ di giudice unico, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento B.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 novembre 2012. Visto: il ricorso del 12 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 7 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 17 aprile 2013, con il quale questa Corte ha assegnato a B.________ un termine suppletorio, scadente il 29 aprile 2013, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 maggio 2013 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Borella Il Cancelliere: Grisanti