Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_116/2013 {T 0/2} Sentenza dell'8 marzo 2013 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Meyer, in qualitŕ di giudice unico, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento M.________, Serbia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ (AI), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 18 gennaio 2013. Visto: il ricorso del 31 gennaio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 18 gennaio 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che nel caso di specie il ricorso non soddisfa manifestamente queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei fatti del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), che in particolare l'insorgente - limitandosi a confusamente opporsi alla decisione impugnata invocando un fantomatico "tentativo di omicidio con iniezioni" da parte delle autoritŕ elvetiche nonché una non meglio specificata né attestata impossibilitŕ di affrontare il viaggio in Svizzera - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il primo giudice a confermare la necessitŕ - rilevata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con decisione incidentale del 31 luglio 2012 - di un esame pluridisciplinare in Svizzera, dopo il fallimento di esecuzione di una simile perizia in Serbia, che in ogni caso i giudizi del Tribunale amministrativo federale su ricorsi contro decisioni degli uffici AI concernenti l'allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale nella misura in cui - come nella fattispecie - non sono stati esaminati motivi di ricusazione (DTF 138 V 271), che per il resto le altre domande ricorsuali (segnatamente: riconoscimento di un'indennitŕ d'invaliditŕ del 100% dal 24 novembre 2001 al 1° luglio 2005, condanna dell'assicuratore Basilese al pagamento di un risarcimento di 100% dell'indennitŕ di invaliditŕ, condanna di un assicuratore a lui stesso sconosciuto [sic] al pagamento di 5 milioni di euro a causa di cure inadeguate e per tentativo di omicidio, nonché la condanna dell'UAIE al pagamento di 1 milione di franchi per diniego di giustizia) sono manifestamente inammissibili giŕ solo per la loro estraneitŕ all'oggetto della lite e per la mancanza di una decisione giudiziaria di primo grado su questi temi, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che il presidente della corte puň delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto; per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 marzo 2013 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Meyer Il Cancelliere: Grisanti