Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_308/2015 {T 0/2} Sentenza del 25 gennaio 2016 II Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Glanzmann, Presidente, Pfiffner, Parrino, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento SWICA Assicurazione malattia SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, ricorrente, contro A.________, patrocinato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, opponente. Oggetto Assicurazione contro le malattie (indennitŕ giornaliere), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2015. Fatti: A. A.________, nato nel 1964, minatore capo squadra presso il cantiere B.________, ha lavorato fino al 2 maggio 2013 quando č stato dichiarato completamente inabile al lavoro. Per il tramite del proprio datore di lavoro č stato affiliato contro il rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia presso Swica Assicurazione malattia SA (di seguito: Swica). Con decisione del 20 maggio 2014, confermata su opposizione il 21 ottobre 2014, Swica ha interrotto il versamento delle indennitŕ giornaliere a partire dal 1° maggio 2014. B. Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha accolto e condannato Swica a versare le indennitŕ giornaliere al 100% fino al 31 agosto 2014 e al 50% dal 1° settembre 2014 sino a esaurimento delle prestazioni (giudizio del 23 marzo 2015). C. Il 6 maggio 2015 (timbro postale) Swica ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnat o. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto, cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autoritŕ precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si puň scostare solo se č stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 2. Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte sul diritto del ricorrente alle indennitŕ giornaliere dopo il 30 aprile 2014. 3. Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare le condizioni per avere diritto a un'indennitŕ giornaliera nell'assicurazione malattia. A tale esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione. Per completezza si puň ricordare che l'art. 72 LAMal dispone che gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennitŕ giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternitŕ (cpv. 1). Il diritto all'indennitŕ giornaliera č dato qualora la capacitŕ lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metŕ (art. 6 LPGA) (...) (cpv. 2). L'indennitŕ giornaliera va pagata, per una o piů malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi (cpv. 3). In caso di incapacitŕ lavorativa parziale č pagata una corrispondente indennitŕ giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. Č mantenuta la protezione assicurativa per la capacitŕ lavorativa residua (cpv. 4). Per l'art. 6 LPGA č considerata incapacitŕ al lavoro qualsiasi incapacitŕ, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attivitŕ abituale. In caso d'incapacitŕ al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attivitŕ. L'assicurato, che č tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute, deve accettare, in caso d'incapacitŕ durevole nella professione precedentemente esercitata, di utilizzare le sue capacitŕ lavorative in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili (cfr. sentenze 9C_830/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 2 e 9C_74/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 3.2). 4. 4.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato era completamente inabile al lavoro dal 2 maggio 2013 ma che a partire dal 1° maggio 2014 avrebbe potuto riprendere un'attivitŕ confacente al suo stato di salute. Basandosi sugli accertamenti dell'assicurazione invaliditŕ, che ha riconosciuto un grado d'invaliditŕ del 50% dal 2 maggio 2014 con diritto a una mezza rendita d'invaliditŕ dal 1° settembre 2014 (6 mesi dopo la presentazione della domanda), il Tribunale cantonale ha concluso che l'assicurato aveva diritto a un'indennitŕ giornaliera al 100% dal 2 maggio 2014, che andava tuttavia ridotta al 50% dal 1° settembre 2014 dopo un periodo di adattamento di 4 mesi. A mente del Tribunale cantonale, le patologie di cui era ed č affetto l'assicurato, di natura sostanzialmente polmonare e psichica, come costatato dai dottori D.________ e C.________ nei loro rapporti rispettivi del 2 e 13 aprile 2014, non gli permettevano di svolgere alcuna attivitŕ nel cantiere del suo ex datore di lavoro ma solo un'attivitŕ sostitutiva leggera. Del resto il datore di lavoro ha licenziato l'assicurato mediante scritto del 7 agosto 2014 con effetto 31 ottobre 2014 e pertanto una ripresa del lavoro presso la stessa ditta era impossibile. 4.2. La ricorrente si oppone alla prosecuzione del versamento delle indennitŕ giornaliere dopo il 30 aprile 2014 per due ragioni. In primo luogo sostiene, sulla base dei rapporti del 2 e del 13 aprile 2014 dei dottori D.________ e C.________, che il Tribunale cantonale ha a torto ritenuto che lo stato di salute dell'interessato gli precludesse di potere svolgere qualsiasi attivitŕ lucrativa sul cantiere dell'ex datore di lavoro. Un'attivitŕ di magazziniere sarebbe stata invece compatibile con lo stato di salute dell'assicurato. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'ex datore di lavoro ha offerto all'assicurato di lavorare fuori dal tunnel, ma sempre sul cantiere. Quest'ultimo avrebbe rifiutato tale proposta senza motivo, contravvenendo al suo obbligo di ridurre il danno. Dopo il 30 aprile 2014 non era pertanto piů giustificato né di versare le indennitŕ giornaliere né di riconoscergli un periodo di adattamento di 4 mesi. 5. 5.1. Le parti, come correttamente ritenuto dal Tribunale cantonale, sono d'accordo nel ritenere che dopo il 2 maggio 2013 l'assicurato non poteva piů svolgere il suo lavoro di minatore capo squadra sostanzialmente per i suoi disturbi polmonari. Le parti sono anche concordi nel ritenere che a partire dal 1° maggio 2014, un'attivitŕ leggera e adeguata allo stato di salute dell'assicurato sarebbe stata esigibile a tempo pieno. Esercitando quest'attivitŕ sostitutiva, l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno del 50%, come accertato dall'assicurazione invaliditŕ (cfr. decisione del 10 dicembre 2014 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero), ciň che non č neppure messo in discussione dalla ricorrente. A mente di quest'ultima, l'assicurato avrebbe tuttavia potuto riprendere un lavoro adeguato, in magazzino, presso l'ex datore di lavoro, senza subire alcuna riduzione del proprio salario, come del resto sarebbe stato proposto dall'ex datore di lavoro, ma rifiutato senza motivo dall'assicurato. 5.2. La tesi ricorsuale non č suffragata da alcun documento. Agli atti non figura nessuna offerta dell'ex datore di lavoro all'intenzione dell'assicurato per un lavoro concreto in magazzino o comunque al di fuori dal tunnel ferroviario. Nel documento al quale si riferisce la ricorrente a giustificazione della sua argomentazione, una lettera del 29 luglio 2014 dell'ex datore di lavoro alla ricorrente, viene indicato che il primo era disponibile ad assumere l'assicurato in una "professione confacente al suo stato di salute" ma che questa proposta non ha avuto alcun riscontro. L'audizione in sede di procedura giudiziaria cantonale di due collaboratori dell'ex datore di lavoro (E.________ in qualitŕ di capo del personale e F.________ quale collaboratore dell'ufficio del personale) ha permesso di chiarire che non si č trattato di un'offerta formale e concreta, che la questione č stata discussa una sola volta con l'assicurato ma che non si č concretizzata per motivi diversi non necessariamente imputabili all'assicurato. Sulla base di queste dichiarazioni, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'attivitŕ proposta dall'ex datore di lavoro non era sufficientemente individualizzata per potere essere presa in considerazione quale attivitŕ sostitutiva. Oltretutto, non poteva essere considerata esigibile vista la patologia polmonare poiché, anche se esercitata al di fuori dal tunnel, rimaneva nel settore del cantiere e quindi esposta a polvere e sporcizia. A queste considerazioni, la ricorrente obietta che l'attivitŕ di magazziniere č da considerarsi compatibile con lo stato di salute come descritto dai dottori D.________ e C.________. Cosě facendo la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria, e dunque inammissibile (cfr. consid. 1), il giudizio impugnato e a ribadire la propria opinione senza spiegare perché gli accertamenti del Tribunale cantonale in merito all'inesistenza di un'attivitŕ sostitutiva in seno all'ex datore di lavoro e la sua inesigibilitŕ sarebbero manifestamente insostenibili. Determinante nella fattispecie, ai fini dell'esito del litigio, č la mancata prova dell'esistenza di un'attivitŕ sostitutiva presso l'ex datore di lavoro. Nella sua memoria ricorsuale, la ricorrente non dimostra in nessun modo che l'ex datore di lavoro avrebbe concretamente prospettato all'assicurato un lavoro sostitutivo compatibile con il suo stato di salute. Non si puň pertanto imputare all'assicurato una violazione del suo obbligo di ridurre il danno. 5.3. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere, come accertato dal Tribunale cantonale, che a partire dal 1° maggio 2014 l'assicurato avrebbe potuto riprendere un'attivitŕ sostitutiva. Tenuto conto di un periodo di adattamento di 4 mesi, durata di per sé non contestata dalla ricorrente, se non in relazione con la denegata violazione da parte dell'assicurato del suo obbligo di ridurre il danno, il diritto alle indennitŕ giornaliere poteva essere riconosciuto anche dopo il 30 aprile 2014 secondo le modalitŕ stabilite dal Tribunale cantonale. 6. In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 7. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanitŕ pubblica. Lucerna, 25 gennaio 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Glanzmann La Cancelliera: Cometta Rizzi