Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_498/2014 {T 0/2} Sentenza del 19 agosto 2014 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualitŕ di giudice unico, cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 maggio 2014. Visto: il ricorso 23 giugno 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 21 maggio 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione del 21 giugno 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per nuovi accertamenti medici ed economici, considerando: che la decisione di rinvio della Corte cantonale all'UAI configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480), che una decisione incidentale puň essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se puň causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), che tale normativa si basa su motivi di economia procedurale, nella sua qualitŕ di Corte suprema il Tribunale federale dovendo infatti essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.), che un pregiudizio č irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non puň essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607), che un simile pregiudizio non č perň né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti) né č altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), che le indicazioni all'UAI contenute nella pronuncia del Tribunale cantonale relative al calcolo del grado di invaliditŕ non forniscono, per prassi costante (sentenza 9C_207/2010 del 29 marzo 2010), un motivo per esaminare nel merito il ricorso, che di conseguenza la condizione di ricevibilitŕ di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non č data, che similmente nemmeno č possibile entrare nel merito del ricorso in virtů dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché, che il ricorrente potrŕ impugnare la nuova decisione dell'UAI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e rispettivamente la pronuncia impugnata, al momento in cui sarŕ resa la decisione finale, in quanto essa influisca sul contenuto di quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF), che di conseguenza il ricorso contro il giudizio impugnato č manifestamente inammissibile e puň essere liquidato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF, che il presidente della corte puň delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 agosto 2014 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi