Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_536/2017 Sentenza del 14 marzo 2018 II Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Meyer, Giudice presidente, Glanzmann, Parrino, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato da Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ (rendita d'invaliditŕ), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 (32.2016.142). Fatti: A. A.a. A.________, nato nel 1953, da ultimo attivo come geologo indipendente, ha presentato nell'aprile 2009 una domanda di prestazioni AI, lamentando una discopatia. Esperiti gli accertamenti medici - segnatamente la perizia reumatologica del 12 gennaio 2010 del dott. B.________, specialista FMH in reumatologia e in medicina interna - ed economici - in particolare l'inchiesta economica per l'attivitŕ professionale indipendente, elaborata dal Servizio d'inchiesta dell'Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino (di seguito UAI), di cui al rapporto 30 luglio 2010 - con decisione del 4 luglio 2012 č stato riconosciuto a A.________ il diritto a un quarto di rendita d'invaliditŕ dall'ottobre 1° ottobre 2009. A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nell'estate 2012, l'UAI ha soppresso con decisione del 21 febbraio 2014 il quarto di rendita d'invaliditŕ con effetto a partire dal 1° aprile 2014. Il 20 marzo 2014 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 28 gennaio 2015 ha annullato la decisione del 21 febbraio 2014 e rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi approfondimenti, sia di natura valetudinaria (perizia reumatologica/ortopedica) che sugli aspetti economici. A.c. Sulla base dei nuovi accertamenti di natura medica (segnatamente la perizia del 29 settembre 2015 del dott. C.________, specialista FMH in reumatologia) ed economica (in particolare l'inchiesta economica del 21 marzo 2016 ad opera del Servizio d'inchiesta dell'UAI e il complemento del 24 ottobre 2016), l'UAI con decisione del 31 ottobre 2016 ha soppresso la rendita d'invaliditŕ con effetto dal 1° aprile 2014. B. A.________ si č rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando il calcolo del grado d'invaliditŕ operato dall'UAI e concludendo che la procedura di revisione della rendita d'invaliditŕ, avviata d'ufficio nel 2012, avrebbe permesso di accertare l'aumento del grado d'invaliditŕ. Egli ha dunque postulato l'annullamento della decisione del 31 ottobre 2016, richiedendo infine una rendita d'invaliditŕ di tre quarti dal 28 febbraio 2011. Con giudizio del 19 giugno 2017 la Corte cantonale, accertato che a giusta ragione l'UAI aveva soppresso in via di revisione il diritto al quarto di rendita d'invaliditŕ con effetto dal 1° aprile 2014, ha respinto il gravame. C. Il 21 agosto 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di accogliere il gravame e, in sostanza, di assegnargli tre quarti di rendita d'invaliditŕ. In via subordinata, egli chiede essenzialmente l'attribuzione di un quarto di rendita d'invaliditŕ. L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni rinunciano a determinarsi. Diritto: 1. Il ricorso in materia di diritto pubblico puň essere presentato per violazione del diritto cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autoritŕ precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilitŕ del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si puň scostare solo se č stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 2. 2.1. La lite s'iscrive nel quadro della soppressione, in via di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e con effetto dal 1° aprile 2014, della rendita d'invaliditŕ attribuita al ricorrente dal 1° ottobre 2009, segnatamente č litigiosa la determinazione del grado d'invaliditŕ. 2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha giŕ esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, come pure quelli relativi al metodo straordinario impiegato per la definizione del grado d'invaliditŕ dei lavoratori indipendenti. 3. 3.1. Il Tribunale cantonale, facendo proprie le conclusioni della perizia del 29 settembre 2015 del dott. C.________ e del rapporto finale del 13 ottobre 2015 del dott. D.________ del SMR, ha constatato che il ricorrente disponeva di un'incapacitŕ lavorativa dell'80% per tutto quello che concerne l'attivitŕ di geologo sul terreno e del 20% per l'attivitŕ dirigenziale mentre in un'attivitŕ adeguata egli dispone di una capacitŕ lavorativa dell'80%. La Corte cantonale ha in seguito considerato realizzati i presupposti per l'applicazione del metodo straordinario da parte dall'UAI nell'ambito della procedura di revisione, in quanto permette di meglio considerare le misure professionali messe in atto dal ricorrente per ridurre la perdita economica a seguito dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti a causa delle sue affezioni e sul quale non vi č contestazione tra le parti. La Corte cantonale ha considerato quanto emerso dall'inchiesta economica per indipendenti eseguita su incarico dell'UAI il 21 marzo 2016 (cfr. rapporto del 31 marzo 2016 e complemento del 24 ottobre 2016), ritenendo in particolare corretta la ripartizione delle mansioni operata dall'ispettrice incaricata dall'UAI (in sostanza 65% per le attivitŕ "amministrative" in senso lato e 35% per l'attivitŕ di geologo). Infine il Tribunale cantonale ha operato il computo, con l'ausilio della formula riconosciuta dalla giurisprudenza per il metodo straordinario giungendo a un grado d'invaliditŕ del 39%. 3.2. Il ricorrente censura anche in questa sede la ripartizione del tempo consacrato alle diverse mansioni esercitate, stabilita dall'amministrazione e accertata dalla Corte cantonale, rivendicando per contro una suddivisione al 75% per l'attivitŕ di geologo e al 25% per quelle amministrative in senso stretto, come pure la scelta errata del salario statistico ritenuto nel calcolo straordinario del grado d'invaliditŕ. Egli non contesta invece l'aspetto medico - ossia le affezioni e la loro ripercussione sulle attivitŕ professionali - accertato dal Tribunale cantonale, né il principio dell'uso del metodo straordinario utilizzato dall'amministrazione, nella procedura di revisione, per determinare il grado di invaliditŕ. 4. 4.1. La proporzione del tempo consacrato dall'assicurato alle diverse attivitŕ della sua professione č una questione di fatto (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 4.2), cui il Tribunale federale č in principio vincolato e che valuta con un potere di cognizione limitato (consid. 1). 4.2. In concreto dagli accertamenti del Tribunale cantonale (che si č riferito al rapporto d'inchiesta per attivitŕ professionale indipendente allestito dall'UAI il 31 marzo 2016, come pure al complemento del 24 ottobre 201 in risposta alle obiezioni sollevate dall'assicurato, e alle precisazioni del 28 dicembre 2016 apportate in sede cantonale) emerge sostanzialmente che il ricorrente svolge, anche per sua ammissione, un'attivitŕ operativa quale geologo di cantiere/consulente ambientale - sia sul cantiere che in ufficio - e un'attivitŕ direttiva amministrativa quale direttore dello studio. Prima del danno alla salute la ripartizione del tempo era del 50-55% per l'attivitŕ operativa e 45-50% per quella amministrativa. L'attivitŕ svolta si č sviluppata negli anni proprio successivamente al danno alla salute: lo studio professionale si č ingrandito, negli anni i dipendenti sono aumentati, oltre alle consulenze geologiche si sono aggiunte anche quelle ambientali e, anche a causa della malattia, l'evoluzione dell'attivitŕ č cambiata, per esempio con piů gestione autonoma del lavoro da parte dei collaboratori. Il Tribunale cantonale ha quindi distinto le attivitŕ di geologo da quelle amministrative in senso lato, ossia quelle svolte in ufficio sia nel ruolo di geologo che come dirigente, sempre rispettose dei limiti funzionali riconosciuti dal profilo medico. Sulla base di tutte le informazioni raccolte, l'UAI ha concluso per una ripartizione temporale, considerando un orario di 42 ore settimanali senza danno, per l'attivitŕ "amministrativa" in senso lato del 65% (l'assicurato stesso ha indicato di lavorare 5-6 ore al giorno in attivitŕ di carattere amministrativo e 35% come geologo sul cantiere. Tale ripartizione č stata accertata e fatta propria dal Tribunale cantonale. 4.3. Nel gravame l'assicurato afferma di essere attivo come geologo al 75% (35% sul campo e 40% in ufficio) e al 25% nell'attivitŕ amministrativa in senso stretto, contestando al Tribunale cantonale in particolare di aver scorporato la parte di geologo svolta in ufficio in quanto attivitŕ strettamente legate. A suo dire l'attivitŕ di geologo non puň essere scissa in due ma deve essere considerata nel suo insieme. Per questo motivo, egli postula una ripartizione al 75% quale geologo (sul campo) e in ufficio e al 25% per le attivitŕ amministrative in senso stretto, ossia senza nessuna attivitŕ in campo geologico. 4.4. A livello di ripartizione della proporzione del tempo consacrato alle diverse attivitŕ costitutive della sua professione, quanto censurato dal ricorrente non si distanzia da quanto accertato dal Tribunale cantonale. In effetti, il ricorrente ammette specificatamente esercitare un'attivitŕ di geologo sul campo nella misura del 35%, cosě come accertato anche dalla Corte cantonale che ha riconosciuto il 35% per l'attivitŕ quale geologo in esterno (sui cantieri). Nel 65% accertato dalla Corte cantonale quale attivitŕ amministrativa in senso lato č incontestato che figurano sia le mansioni riconducibili all'attivitŕ di geologo che quelle dirigenziali. A conti fatti, in sostanza il ricorrente non contesta quanto accertato dalla Corte cantonale. In conclusione il ricorrente non ha motivato per quale ragione l'accertamento operato dalla Corte cantonale sulla ripartizione della proporzione del tempo consacrato sarebbe manifestamente errato, contrario agli atti e dunque la sua censura non merita accoglimento. 5. 5.1. Con riferimento al metodo straordinario, stabilito un confronto delle attivitŕ, si deve determinare il grado d'invaliditŕ in funzione delle ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti fisici sulle diverse attivitŕ svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5.1). Ora, nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati non č possibile cifrare in maniera precisa la perdita di guadagno dovuta all'invaliditŕ. In effetti, nelle attivitŕ amministrative in senso lato si annoverano molteplici compiti svolti, sia relativamente all'attivitŕ di geologo che in quella di direttore. Gli orari e le ripartizioni dipendono dalle quantitŕ e dai tipi di mandati e non č possibile stabilirli con precisione. In tale contesto si giustifica pertanto di optare, in questo specifico caso, per un confronto delle attivitŕ svolte dal ricorrente nella sua attivitŕ professionale, facendo astrazione dal reddito delle stesse (cfr. su tale tema sentenza 9C_403/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 7.2 e DTF 128 V 29 consid. 4c pag. 33). 5.2. Ne consegue che alla luce degli accertamenti effettuati dal Tribunale cantonale, l'impedimento del 80% nell'attivitŕ di geologo su cantiere svolta nella misura del 35% determina un grado d'invaliditŕ del 28%, cui va aggiunto il 13% che deriva dall'impedimento del 20% su un'attivitŕ lavorativa amministrativa in senso lato svolta nella misura del 65%. Si giunge pertanto a un grado d'invaliditŕ del 41%. A torto l'UAI ha quindi soppresso, in via di revisione, il diritto al quarto di rendita d'invaliditŕ con effetto al 1° aprile 2014. 5.3. In conclusione, anche se per altri motivi da quelli sollevati nella memoria ricorsuale, il ricorso deve essere parzialmente accolto. A.________ ha diritto a un quarto di rendita anche dopo il 1° aprile 2014. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite tra le parti (art. 66 LTF). Parzialmente vincente in causa, A.________, rappresentato da un legale, ha diritto a un'indennitŕ di parte ridotta (art. 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino del 31 ottobre 2016 sono annullati. Per il resto, il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 800.- per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 500.- e dell'opponente in misura di fr. 300.-. 3. L'opponente verserŕ al patrocinatore del ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 4. La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura cantonale. 5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 marzo 2018 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Meyer La Cancelliera: Cometta Rizzi