Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_558/2011 Sentenza del 22 settembre 2011 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento R.________, Spagna, patrocinato dall'avv. José Nogueira Esmorís, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 giugno 2011. Visto: il ricorso dell'11 luglio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 14 giugno 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che il ricorso puň criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio puň essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), che nel caso di specie il ricorrente - elencando le singole affezioni di cui soffre e i medicamenti che deve assumere e sostenendo, contrariamente al parere unanime del servizio medico dell'AI e dell'istituto di sicurezza sociale spagnolo, di essere impedito nell'accesso al mercato del lavoro - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice in ordine al grado di capacitŕ lavorativa residua del 70% nell'ultima professione esercitata di arrotino sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente ricorso, essa non puň essere presa in considerazione perché č posteriore al giudizio impugnato e perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere i nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF), che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti