Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_587/2015 {T 0/2} Sentenza del 15 settembre 2015 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualitŕ di giudice unico, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015. Visto: il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata, il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilitŕ, considerando: che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che il termine č reputato osservato se l'atto scritto č consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al piů tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, č stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015, che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed č scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF, che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, č di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che la Presidente della Corte puň delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che, viste le peculiaritŕ del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 15 settembre 2015 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi