Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_726/2007 {T 0/2} Sentenza del 22 ottobre 2008 II Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali U. Meyer, Presidente, Borella, Kernen, cancelliere Grisanti. Parti B.________, ricorrente, patrocinata dall'avv. Mattia Guerra, via Lugano 18, 6982 Agno, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 settembre 2007. Considerando: che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto una prima volta, per difetto d'invaliditŕ di grado pensionabile, il diritto alla rendita di B.________, nata nel 1961, con decisione del 19 dicembre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, che per decisione del 22 novembre 2006, dopo che l'interessata era stata ritenuta - dal perito esterno all'amministrazione dott. G.________, che giŕ si era occupato di peritare l'assicurata in occasione della prima domanda di prestazioni - pienamente abile al lavoro in attivitŕ sostitutive leggere che non comportassero di stare in piedi per piů di 30 minuti, di spostarsi per piů di 50 m e su terreni sconnessi, di salire e scendere le scale e di sollevare pesi oltre i 10 kg, l'UAI ha respinto anche una seconda domanda di prestazioni, sempre per difetto d'invaliditŕ di grado pensionabile, che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'assicurata contro quest'ultima decisione con pronuncia del 12 settembre 2007, che B.________, con il patrocinio dell'avv. Mattia Guerra, ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa con contestuale rinvio degli atti all'UAI per complemento istruttorio e nuova decisione, che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) puň essere presentato per violazione del diritto, cosě come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si puň scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), che il giudizio cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare come in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto d'invaliditŕ pensionabile si debba procedere in analogia a quanto previsto per la revisione giusta l'art. 17 LPGA (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg; 117 V 198 consid. 3a), che la revisione della rendita presuppone una notevole modifica del grado d'invaliditŕ del suo beneficiario, che ciň si realizza segnatamente in caso di modifica notevole dello stato di salute (DTF 113 V 273 consid. 1a pag. 275 con riferimenti; 112 V 371 consid. 2b pag. 371), confrontando la situazione esistente al momento della decisione iniziale di rendita con quella al momento della contestata decisione di revisione (VSI 1999 pag. 84; cfr. pure DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 pag. 75 seg.), che l'istanza precedente ha attentamente e diligentemente valutato gli atti medici all'inserto e (implicitamente) concluso che lo stato di salute dell'assicurata non si č notevolmente modificato dal momento che alla ricorrente č nuovamente stata attestata una piena capacitŕ lavorativa in attivitŕ leggere sostitutive, che tale valutazione č segnatamente stata espressa sulla base dell'attento e approfondito esame (clinico, funzionale e radiologico) del dott. G.________, il quale, al termine del suo accertamento, ha riscontrato delle condizioni paragonabili a quelle esistenti nel 2002, che le motivazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico operato dall'istanza precedente, che non sono nemmeno tali le valutazioni contrarie e, almeno inizialmente, ipotetiche del dott. M.________, che peraltro si č espresso successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4), che pertanto le censure sollevate contro il giudizio impugnato non fanno sembrare manifestamente inesatto questo accertamento dei fatti, che in quanto tale vincola di principio il Tribunale federale (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che, manifestamente infondato, il ricorso puň essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF), per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 ottobre 2008 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti