Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_743/2016 Sentenza del 20 febbraio 2017 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualitŕ di giudice unico, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'Avv. Roy Bay, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016. Visto: il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 4 novembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 5 ottobre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 14 dicembre 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del gravame prive di probabilitŕ di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 4'000.-, il decreto del 23 gennaio 2017, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio 2017, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non č gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che, viste le peculiaritŕ del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 febbraio 2017 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi