Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_793/2017 Sentenza del 1° dicembre 2017 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Pfiffner, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.A.________, Kenia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invaliditŕ (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 settembre 2017 (C-6558/2016). Visto: il giudizio del 7 settembre 2017 con il quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il ricorso di A.A.________ contro la decisione 20 luglio 2016 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invaliditŕ per gli assicurati residenti all'estero, che ha disposto il pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli B.A.________ e C.A.________ direttamente alla moglie D.A.________, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invaliditŕ, il ricorso di A.A.________ al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale amministrativo con cui chiede la sospensione dei pagamenti delle rendite dell'assicurazione per l'invaliditŕ per i figli, fino a quando un tribunale non avrŕ deciso la loro custodia nelle vertenze inerenti la separazione dalla moglie, considerando: che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che il termine č reputato osservato se l'atto scritto č consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al piů tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio del Tribunale amministrativo č stato notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale in data 26 settembre 2017 (cfr. FF 2017 5169; cfr. art. 11 cpv. 3 PC in relazione all'art. 71 LTF, in virtů del quale il giorno della notifica coincide con quello in cui esce il Foglio federale), che il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo a tale pubblicazione (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 27 settembre 2017, giungendo a scadenza il 26 ottobre 2017, che il gravame, consegnato a un ufficio postale in Kenya il 2 novembre 2017 (cfr. busta di spedizione; invio n. RR 008002740 KE) e pervenuto alla Posta svizzera il 9 novembre 2017 (R in. 98.40.472361.11861962), č chiaramente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito, che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che, viste le peculiaritŕ del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 1° dicembre 2017 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Pfiffner La Cancelliera: Cometta Rizzi