Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_860/2014 Sentenza del 14 gennaio 2015 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualitŕ di giudice unico, cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditŕ (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 novembre 2014. Visto: il ricorso del 28 novembre 2014 (timbro postale) di A.________ contro il giudizio del 3 novembre 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento, considerando: che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480), che una decisione incidentale puň essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se puň causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), che tali condizioni di ammissibilitŕ si basano su motivi di economia procedurale e mirano a sgravare il Tribunale federale che, nella sua qualitŕ di Corte suprema, deve potere essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.), che un pregiudizio č irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non puň essere eliminato successivamente con una decisione finale favorevole sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607), che un simile pregiudizio non č stato nel caso concreto invocato, rispettivamente sostanziato conformemente alle esigenze di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (sull'obbligo di motivazione cfr. a tal riguardo DTF 138 III 46 consid. 1.2. con riferimenti), come nemmeno č altrimenti in ogni modo riconoscibile (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di compensazione dovrŕ statuire di nuovo sul diritto a prestazioni complementari senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), che di conseguenza la condizione di ricevibilitŕ di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non č data, che allo stesso modo nemmeno č possibile entrare nel merito del ricorso in virtů dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché, che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF, che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale impugnata č manifestamente inammissibile e puň esser evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, che il presidente della Corte puň delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 gennaio 2015 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi