B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1402/2014
Sen t en z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marie-Chantal May Canellas, Kathrin Dietrich,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
…,
ricorrente,
contro
Corpo delle guardie di confine,
Comando Regione gcf IV, Via Calprino 8, 6900 Paradiso,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento del rapporto di lavoro.
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Fatti:
A.
Il signor A._______, nato il …, è attivo presso il Corpo delle guardie di
confine (Cgcf) dal …. Con effetto al 1° aprile 2004, egli ha assunto la
funzione di capoposto con il grado di aiutante presso il posto guardie di
confine (po gcf) X._______, in 18a classe di stipendio. Dal 1° gennaio 2007,
al termine del programma nazionale di riorganizzazione denominato
"Innova", il signor A._______ è stato designato capoposto presso il po gcf
B._______, in 21a classe di stipendio.
B.
Nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi e delle strutture organizzative
della regione di confine IV (reg gcf IV) – necessitante la focalizzazione delle
priorità nel sud del T._______, con adeguamenti strutturali – il Comando
del Cgcf di Berna ha approvato con effetto dal 1° gennaio 2013 l'unifica-
zione degli attuali po gcf B._______ e Ceresio comportante la creazione
del nuovo po gcf L._______, rispettivamente del nuovo po gcf F._______.
C.
Le funzioni di capoposto e sostituto del capoposto delle due nuove unità
organizzative sono poi state messe a concorso nel bollettino dei posti
vacanti interni, al fine di garantire l'operatività secondo le nuove strutture a
partire dal 1° gennaio 2013. Il bando per la funzione di capoposto dei posti
di L._______ e F._______ è stato pubblicato nel bollettino n. 16/2012.
D.
In detto contesto, il signor A._______ si è candidato solo per la funzione di
capoposto del nuovo po gcf L._______.
E.
Con bollettino informativo 22 giugno 2012, i collaboratori sono stati
informati in merito alle persone nominate quali capiposto dei posti di
L._______ e F._______. Il signor A._______, che non figurava tra le
persone nominate, ne è stato informato personalmente sia durante il
colloquio tenutosi il 6 giugno 2012 che con scritto del 21 giugno 2012.
F.
Dal 27 giugno 2012 il signor A._______ è stato assente dall'attività
professionale per malattia.
A-1402/2014
Pagina 3
G.
Il 20 luglio 2012 il Comandante della reg gcf IV (Comandante) ha chiesto
al capo del Cgcf di autorizzare la garanzia dello stipendio, l'assunzione
delle spese di trasporto e il mantenimento del grado di aiutante per il
capoposto A._______, che non era stato preso in considerazione al
momento della nomina. Tale richiesta è stata accolta sia dal capo del Cgcf
che dal capo della divisione del personale dell'Amministrazione federale
delle dogane (AFD).
H.
Il 24 luglio 2012 il Comando Regione guardie di confine IV (di seguito:
Comando) ha poi comunicato al signor A._______ che lo stesso,
nell'ambito dell'ottimizzazione della struttura organizzativa e
dell'occupazione dei nuovi posti messi a concorso, non ha potuto essere
nominato ad una funzione classificata in una classe di stipendio uguale o
superiore rispetto a quella attuale (21a classe di stipendio). Poiché l'attuale
posto di capoposto po gcf B._______ sarebbe stato soppresso a partire
dal 31 dicembre 2012 con l'entrata in funzione il 1° gennaio 2013 della
nuova struttura organizzativa (po gcf L._______), l'autorità menzionata gli
ha poi indicato di dover procedere all'adeguamento del suo rapporto di
lavoro conformemente alla legislazione applicabile. In tale contesto, il
predetto Comando ha proposto al signor A._______ due alternative:
l'occupazione della funzione di sostituto capoposto (18a classe di stipendio)
presso il po gcf F._______ oppure presso il po gcf T._______ con,
segnatamente, la concessione della garanzia dello stipendio per un
determinato periodo.
I.
Il 25 ottobre 2012 – dopo vari scambi di scritti e aver concesso il diritto di
essere sentito al signor A._______, il quale mai ha optato per una delle
due opzioni a lui proposte – il Comando ha emanato una decisione di
modifica del rapporto di lavoro nel contesto della predetta riorganizzazione,
stabilendo che, a partire dal 1° febbraio 2013, il dipendente avrebbe
occupato la funzione di sostituto capoposto classificata nella 18a classe di
stipendio presso il posto guardie F._______ con sede a Chiasso; lo
stipendio versato nella precedente funzione gli era inoltre garantito per due
anni, nonché il pagamento delle spese supplementari di trasporto per
recarsi al nuovo posto di lavoro; infine il grado di aiutante era mantenuto.
J.
Avverso la predetta decisione, A._______ ha presentato ricorso con scritto
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Pagina 4
del 26 novembre 2012 dinanzi alla Direzione generale delle dogane (DGD),
chiedendone l'annullamento.
Con decisione su ricorso del 16 aprile 2013, la DGD ha respinto il predetto
gravame.
K.
Contro tale decisione, il signor A._______ ha quindi ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale con scritto del 21 maggio 2013.
L.
Con decisione del 4 novembre 2013, l'ufficio dell'assicurazione invalidità
(ufficio AI) del Cantone T._______ ha riconosciuto un diritto ad una rendita
AI intera a favore dell'interessato, a contare dal mese di giugno 2013.
M.
Con sentenza A-2878/2013 del 21 novembre 2013, il Tribunale ammini-
strativo federale ha respinto il gravame del signor A._______, rilevando
che la decisione impugnata non era contraria al diritto applicabile, non era
frutto di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, né
tantomeno dei principi della buona fede, dell'uguaglianza di trattamento o
del divieto dell'arbitrio come neppure di un abuso del potere dell'autorità
inferiore. Essa è stata infine considerata rispettosa del principio di
proporzionalità ed adeguata.
N.
Con scritto del 28 novembre 2013, il Comando (di seguito: autorità di prima
istanza) ha comunicato all'interessato di voler sciogliere il rapporto di
lavoro a causa del perdurare della totale incapacità lavorativa dovuta a
malattia dal mese di giugno 2012. In proposito, l'autorità di prima istanza
ha sottoposto al signor A._______ la sottoscrizione di un accordo
concernente lo scioglimento del rapporto di lavoro, oppure lo scioglimento
dello stesso mediante decisione.
O.
In data 6 febbraio 2014 le parti hanno quindi proceduto ad un incontro in
occasione del quale il signor A._______ ha indicato di essere disponibile
per una riqualifica professionale presso la Sezione Anti Frode doganale.
Con decisione del 7 febbraio 2014, comunicata al signor A._______ il
12 febbraio seguente, il Direttore del circondario doganale ha però
informato lo stesso di non potere dare seguito alla richiesta di riqualifica
personale.
A-1402/2014
Pagina 5
P.
Con decisione del 13 febbraio 2014, l'autorità di prima istanza ha disdetto
il rapporto di lavoro con il signor A._______ a causa dell'incapacità di
effettuare il lavoro convenuto, per il 31 agosto 2014. Allo stesso tempo,
essa ha stabilito che il diritto al pagamento dello stipendio terminava il
27 giugno 2014, mentre dal 28 giugno al 31 agosto 2014 l'interessato era
considerato in congedo non pagato.
Q.
Con ricorso del 17 marzo 2014, A._______ (di seguito: il ricorrente) ha
impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo
federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, in sunto egli ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto all'autorità
di prima istanza. Egli ha evidenziato in primo luogo la violazione del diritto
federale segnatamente la mancanza dei presupposti a fondamento di una
disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per incapacità nell'effettuare il la-
voro convenuto, nella misura in cui mancherebbe qualsiasi accertamento
in proposito. Il ricorrente ha altresì rilevato la violazione del principio di
proporzionalità, previsto dalla legislazione federale, nella misura in cui il
datore di lavoro non "abbia seriamente esaminato tutte le opportunità e le
possibilità ragionevolmente esigibili per continuare ad essere impiegato
nella medesima funzione o 'in altri ambiti', nel rispetto delle limitazioni della
sua capacità lavorativa". L'origine dell'incapacità lavorativa, la riduzione
della stessa non sarebbero state approfondite, e nemmeno il "case
management aziendale" sarebbe stato svolto conformemente alle direttive
applicabili. Il ricorrente ha altresì allegato che la decisione sarebbe
incompleta poiché non contemplerebbe alcunché in merito al versamento
di un'indennità. Infine egli contesta il termine del 27 giugno 2014 quale
termine per il pagamento dello stipendio nella misura in cui l'assenza dal
posto di lavoro sarebbe stata determinata anche da infortunio e non solo
dovuta da malattia.
R.
Con scritto del 26 maggio 2014 l'autorità inferiore ha chiesto la conferma
della decisione impugnata, precisando in particolare che la totale incapa-
cità lavorativa è causata da malattia.
S.
Invitato a trasmettere le proprie osservazioni finali, il ricorrente non vi ha
dato seguito.
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Pagina 6
T.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione
della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013,
n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15,
pag. 95). Secondo la giurisprudenza dell'Alta corte, la legalità di un atto
amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al
momento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3;
125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul
concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende
in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo
per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante
la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI,
Il diritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] /
Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di
applicare la regolamentazione in vigore al momento della pronuncia della
prima decisione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto
pubblico (cfr. sentenza del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012
consid. 4.2).
1.2.2 Ne discende dunque che, siccome il 1° luglio 2013 è entrata in vigore
la revisione (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sul
personale federale del 31 agosto 2013 [di seguito: Messaggio LPers], FF
2011 5959; RU 2013 1493) della legge del 24 marzo 2000 sul personale
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federale (LPers, RS 172.220.1) e ci si trova confrontati ad una decisione
resa il 13 febbraio 2014 dal Comando – quale datore di lavoro ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 LPers – si applica il nuovo diritto.
1.3 Tale decisione è stata impugnata dal ricorrente dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 36 cpv. 1 LPers, nonché
all'art. 33 lett. d LTAF.
Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata e avendo un interesse a che la
stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2a ed. 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3).
2.3 Nel decorso della presente procedura, le osservazioni, alle quali erano
allegati gli atti di causa dell'autorità di prima istanza, sono giunte dopo il
termine inizialmente fissato con decisione procedurale, ma conformemente
ad una proroga concessa oralmente. Di conseguenza e malgrado vi sia
stato invitato, il ricorrente, ritenendo tardiva la produzione dell'autorità di
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Pagina 8
prima istanza, ha rinunciato a formulare le proprie osservazioni. Lo
scrivente Tribunale ha invitato di nuovo il ricorrente a formulare le sue
osservazioni, esponendo per altro varie considerazioni. Il ricorrente ha
quindi fatto sapere che a suo parere, la presa di posizione dell'autorità di
prima istanza non poteva essere considerata e che rinunciava quindi a
prendere posizione.
Secondo l'art. 12 PA, l'autorità procede d'ufficio alla constatazione dei fatti
pertinenti (massima d'ufficio) e conseguentemente, può prendere in
considerazione pure delle allegazioni tardive (cfr. art. 32 cpv. 2 PA). Per
quanto riguarda la produzione degli atti di causa, gli stessi vanno presi in
considerazione (cfr. art. 57 PA). Nella presente fattispecie, quindi, il
ricorrente si sbaglia se suppone che gli atti di causa non verranno
considerati; per la presa di posizione dell'autorità di prima istanza, vale lo
stesso ragionamento. Inoltre – e come emerge chiaramente dai conside-
randi che seguono – lo scrivente Tribunale era in misura di giudicare la
presente causa anche in base al solo incarto.
3.
3.1 Preliminarmente, alla luce del susseguirsi dei contratti di lavoro tra le
parti, da ultimo la modifica contrattuale unilaterale terminata con giudizio
cresciuto in giudicato, il Tribunale ritiene che si debba determinare l'inizio
del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le Dogane.
3.2 Come rilevato in narrativa, il ricorrente, nato nel …, è entrato alle
dipendenze del Corpo guardie di confine nel … e con effetto al 1° aprile
2004 ha assunto la funzione di capoposto con il grado di aiutante presso il
po gcf X._______, in 18a classe di stipendio. Dagli atti di causa emerge
inoltre che dal 1° gennaio 2007, al termine del programma nazionale di
riorganizzazione denominato "Innova", il ricorrente è stato designato
capoposto presso il po gcf B._______, in 21a classe di stipendio.
Conseguentemente ad una nuova riorganizzazione interna ed alla
cancellazione del posto di lavoro sino ad allora ricoperto, il ricorrente ha
concorso – senza successo – quale capoposto al po gcf L._______.
Contestualmente alla mancata assunzione – notificata con scritto del
21 giugno 2012 (cfr. lettera del Comando, atti, doc. 2) – e meglio dal
28 giugno 2012, il ricorrente è stato ritenuto "totalmente incapace al lavoro
causa malattia" (cfr. scritto del Centro HR dell'AFD di L._______, del
12 ottobre 2012 e certificati medicali del medico curante, atti, doc. 9 / 3-6,
8, 10, 13, 15, 18, 21-24, 26, 29-30, 33-35, 38, 46, 49 e 61). All'insorgere
della malattia, il ricorrente effettuava prevalentemente servizio ammini-
strativo nella fascia oraria 06h00-20h00, con compiti di condotta dei capi
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Pagina 9
squadra (4 collaboratori). Avendo la responsabilità della gestione del posto
Guardie di confine B._______, egli era responsabile di un organico di circa
40 collaboratori; inoltre, sebbene saltuariamente, poteva essere chiamato
ad effettuare – nell'ambito dei compiti di conduzione e controllo dell'attività
lavorativa e sorveglianza del confine – un servizio di sorveglianza armato
(servizio mobile o statico; cfr. scritto 12 ottobre 2012, summenzionato).
Dal 1° febbraio 2013 invece, alle dipendenze del Comando quale sostituto
capoposto, il ricorrente ha, "oltre che compiti di condotta di una squadra di
ca 10 collaboratori", l'obbligo di dover adempiere a turni di "servizio armato
24h su 24h, 7 giorni su 7" (cfr. decisione del Comando del 25 ottobre 2012,
atti, doc. 14).
Ciò detto, sebbene siano evidenti alcune modifiche importanti alle nuove
mansioni rispetto a quelle precedenti di capoposto, non è possibile ravvi-
sare una differenza tale da considerare che il 1° febbraio 2013 sia stato
stipulato un nuovo contratto di lavoro. La differenza più sostanziale è legata
alla retribuzione (classe salariale ridotta di 3 classi), ma essa non può –
quale unico elemento – portare a considerare la nascita di un nuovo
rapporto di lavoro, rispetto ai precedenti di cui il primo è nato con contratto
del 1984.
3.3 In queste circostanze, il Tribunale statuente ritiene che il rapporto di
lavoro tra il ricorrente e le Dogane, visto il susseguirsi dei vari contratti di
lavoro, abbia avuto inizio nel …. La funzione qui disdetta è quella che il
ricorrente avrebbe dovuto eseguire a contare dal 1° febbraio 2013.
4.
Nel merito, il presente litigio pone l'interrogativo a sapere se l'autorità di
prima istanza abbia applicato correttamente le disposizioni di diritto
federale relative alla disdetta del contratto di lavoro tra il ricorrente e il
Comando, rispettivamente se i presupposti di tali disposizioni siano stati
ottemperati. Inoltre, qualora la disdetta fosse giustificata, si tratta di
analizzare il rispetto dei termini legali della stessa. Infine, in caso di
ottemperamento ai requisiti di legge il ricorrente chiede il completamento
della disdetta con la determinazione di un'indennità.
Il contratto di lavoro ed i relativi compiti che qui di seguito saranno
esaminati per giudicare della presente fattispecie sono quelli determinati
dal contratto di lavoro proposto dalle Dogane nel 2012 e successivamente
imposto con decisione del 25 ottobre 2012, ormai cresciuta in giudicato a
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seguito della sentenza dello scrivente Tribunale A-2878/2013 del
21 novembre 2013.
5.
5.1 Il ricorrente invoca in primo luogo la violazione del diritto federale,
segnatamente la mancanza dei presupposti a fondamento di una disdetta
ordinaria del rapporto di lavoro per incapacità nell'effettuare il lavoro
convenuto, nella misura in cui mancherebbe qualsiasi accertamento in
proposito.
5.2 Nell'atto impugnato, l'autorità di prima istanza ha rilevato che, in
ragione dello stato di salute e della situazione contestuale venuta a crearsi,
il ricorrente "difficilmente […] riuscirà ad essere in grado di esercitare la
sua attività convenuta contrattualmente o un'attività nel servizio di
sorveglianza armato, né tantomeno un altro genere di attività lavorativa
ragionevolmente esigibile, proponibile e adeguato all'interno della Regio-
ne IV, sempre che vi siano dei posti e/o delle funzioni vacanti da occupare,
come pure nel IV circondario della dogana civile" (cfr. decisione impugnata,
pag. 4). L'autorità di prima istanza ha altresì indicato che il perdurare
dell'incapacità lavorativa totale non permetteva di attuare appropriati
provvedimenti di reintegrazione, adeguati al suo stato di salute e
ragionevolmente esigibili.
5.3 Giusta l'art. 10 LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il
rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti,
segnatamente a seguito di incapacità, inattitudine o mancanza di
disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (art. 10
cpv. 3 lett. c LPers). L'incapacità o l'inattitudine sono causate da ogni
circostanza – di cui l'impiegato non è responsabile ed a lui personale – che
obbiettivamente gli impedisce di svolgere il compito pattuito
contrattualmente. In linea di massima, i problemi di salute costituiscono
valevoli indizi di un'incapacità o inattitudine al lavoro. Perché venga
ammessa un'incapacità o un'inattitudine, i predetti problemi di salute
devono comunque sussistere da un certo periodo ed non ci si deve
aspettare ad una guarigione entro un termine ragionevole. Tuttavia, non è
necessario che la malattia venga considerata definitiva. L'incapacità
dovuta a motivi di salute non deve essere ammessa troppo facilmente ed
in base all'art. 19 cpv. 1 LPers, il datore di lavoro deve esaminare tutte le
possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per potere continuare ad
impiegare il collaboratore prima di rescindere dal contratto (cfr. art. 11a
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dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers,
RS 172.220.111.3]; sentenze del TAF A-2849/2014 del 28 ottobre 2014,
consid. 3.2.; A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 4.3; HARRY NÖTZLI
in: Handkommentar BPG, 2013, n. 35 seg. ad art. 12 LPers).
5.4 Nella presente fattispecie, l'incapacità medica è attestata dai successivi
certificati medicali rilasciati sin dal 27 giugno 2012 e per una durata
complessiva di 23 mesi (cfr. summenzionati certificati medicali agli atti)
nonché dai rapporti del MedicalService del 19 dicembre 2012 e
dell'11 novembre 2013 (cfr. atti, doc. 19 e 37).
Si evince da questi ultimi rapporti, tra altro, che l'incapacità lavorativa del
ricorrente, "nel decorso di questi primi mesi, sempre basando[mi] sulle
spiegazioni del Dott. D._______ [medico curante del ricorrente], era
giustificata", che una prognosi a quel momento non era possibile e che una
domanda circa delle restrizioni, alleggerimenti o adattamenti sul posto di
lavoro era prematura (cfr. rapporto del 19 dicembre 2012). Un anno dopo,
lo stato di salute del ricorrente non era migliorato ed una prognosi era
sempre incerta in quanto i medici dichiaravano che il suo stato di salute
sarebbe legato al conflitto che opponeva quest'ultimo al suo datore di
lavoro; lo stato di salute era descritto come molto instabile (cfr. rapporto
MedicalService, atti, doc. 37). Va inoltre considerato che l'assicurazione AI,
con decisione del 3 dicembre 2013, ha riconosciuto al ricorrente – che per
altro neanche menziona questa circostanza – un grado d'invalidità del 77%
attribuendogli una rendita del 100% a partire dal mese di giugno 2013
(cfr. atti, doc. 43).
5.5 Considerando che l'insorgere della malattia nonché la sua durata
sarebbero state legate al conflitto che opponeva il ricorrente al suo datore
di lavoro (respingimento della candidatura al posto di capoposto del po gcf
L._______, cfr. consid. di fatto D di cui sopra, rapporti summenzionati del
Medical Service), non s'intravede in ché l'apprezzamento dell'autorità di
prima istanza sarebbe stato errato o abusivo quando ritiene che lo stato di
salute del ricorrente non gli consente di esercitare la propria l'attività: in
effetti l'attività qui in esame (sostituto capoposto presso il posto guardia
F._______ con sede a Chiasso) oggetto della decisione qui impugnata,
come già ricordato qui sopra (cfr. prec. consid. di fatto D e consid. 4), è
precisamente quella che era stata addirittura imposta al ricorrente con
decisione del 25 ottobre 2012 successivamente confermata con sentenza
A-2878/2013 del 21 novembre 2013 dello scrivente Tribunale. Il ricorrente,
tenuto conto dello stato di salute e della situazione creatasi, non ha mai
svolto i compiti legati a questa sua funzione. In maniera costante, i
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certificati medicali ed i rapporti del MedicalService attestano invece
dell'incapacità del ricorrente ad occupare il posto attribuitogli.
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la decisione sarebbe stata
prematura, lo scrivente Tribunale deve considerare che l'incapacità
lavorativa è attestata in maniera non interrotta dal 27 giugno 2012 al
31 maggio 2014. Nessun documento agli atti attesta di una miglioria dello
stato di salute del ricorrente. Seppur non dichiarata definitiva dai medici,
siffatta incapacità lavorativa adempie ampiamente al requisito della durata
per un certo periodo durante il quale non ci si deve aspettare ad una
guarigione entro un termine ragionevole (cfr. consid. 5.3 qui sopra).
5.6 Va altresì considerato che in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPers, il termine di
disdetta ordinario del rapporto di lavoro, dopo il periodo di prova, è al
massimo di sei mesi.
Secondo le disposizioni d'esecuzione e nella presente fattispecie, tenendo
conto di un rapporto lavorativo iniziato nel 1984 (cfr. prec. consid. 3.3),
dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro poteva essere disdetto in via
ordinaria per la fine del mese e rispettando un termine di quattro mesi
(cfr. art. 12 cpv. 2 LPers e art. 30a cpv. 2 OPers), rispettivamente di 6 mesi
(cfr. cpv. 3 dell'art. 30a OPers); predetto termine è stato qui rispettato
dall'autorità di prima istanza.
Per altro, in caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una
volta decorso il periodo di prova, il datore di lavoro può disdire il rapporto
di lavoro al più presto al termine di un periodo di due anni dall'inizio
dell'impedimento al lavoro (cfr. art. 31a cpv. 1 OPers; cfr. sentenza del TAF
A-5294/2013 del 25 marzo 2014 consid. 3.1). L'esigenza del rispetto di un
periodo di due anni è comunque temperata quando l'assicurazione per
l'invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro; in
questo caso, la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall'inizio del
versamento della rendita invalidità (cfr. art. 31a cpv. 5 OPers). In questa
ultima circostanza, il datore di lavoro deve offrire all'impiegato un lavoro
ragionevolmente esigibile
Nella presente fattispecie, l'autorità di prime cure con decisione datata
13 febbraio 2014, ha disdetto il contratto per il 31 agosto 2014, ossia per
una data posteriore alla fine del periodo di protezione di due anni di cui
all'art. 31a cpv. 1 OPers. Per altro, la rendita al 100% dell'assicurazione AI
è stata versata al ricorrente a partire del mese di giugno 2013 (cfr. prec.
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consid. 5.4 e atti, doc. 43), elemento, quello, che avrebbe consentito al
datore di lavoro di disdire anche prima il contratto.
Visto quanto precede, il gravame di violazione della legge in quanto l'atto
impugnato riporrebbe su di un apprezzamento errato dei fatti circa la
sussistenza di un'incapacità lavorativa e sarebbe prematuro è respinto.
6.
Il ricorrente invoca inoltre che la decisione impugnata violerebbe il principio
di proporzionalità in quanto il datore di lavoro non si sarebbe attivato "a
trovare una soluzione adeguata" o a svolgere il "case management
aziendale" secondo le direttive. Siffatte critiche, del tutto generiche
contenute nell'atto ricorsuale non adempiono all'esigenza di motivazione
dell'art. 52 PA (cfr. sentenza del TAF A-235/2008 del 13 dicembre 2011
consid. 2.4), sicché questo punto verrà esaminato in maniera sommaria
dallo scrivente Tribunale.
6.1 Come considerato in precedenza (cfr. prec. consid. 5.3), il datore di
lavoro deve esaminare tutte le possibilità sensate e ragionevolmente
esigibili per potere continuare ad impiegare il collaboratore prima di
rescindere dal contratto (cfr. art. 19 LPers e art. 11a OPers).
6.2 Nella presente causa, va rilevato quanto segue. La malattia del
ricorrente consiste in una depressione legata – a quanto risulta dai rapporti
medicali – al conflitto che l'ha opposto al suo datore di lavoro, a seguito
della non nomina al po cgf di L._______. Per altro il posto occupato sinora
dal ricorrente veniva soppresso nell'ambito della riorganizzazione dei
servizi della regione IV. Si evince chiaramente dagli atti che il ricorrente è
rimasto assente dal lavoro per malattia a contare dal 27 giugno 2012,
mentre era stato informato oralmente dell'insuccesso della candidatura il
6 giugno 2012 e con scritto del 21 giugno successivo.
6.3 Il 24 luglio 2012, al ricorrente sono stati proposti due posti di lavoro
ossia la funzione di sostituto capoposto (18a classe di stipendio) presso il
po gcf F._______ oppure presso il po gcf T._______; gli veniva inoltre
concessa la garanzia dello stipendio per un determinato periodo e la
copertura delle spese supplementari per recarsi al posto di lavoro più
lontano. Il ricorrente ha rifiutato ambedue le proposte, sicché le dogane gli
hanno imposto una modifica del contratto con decisione del 25 ottobre
2012, successivamente impugnata senza successo dal ricorrente
(cfr. sentenza summenzionata del TAF).
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Predette offerte erano state fate al ricorrente in un primo tempo a seguito
della soppressione del suo posto e dell'insuccesso ch'egli aveva sofferto
rispetto alla sua candidatura. In questo primo momento, quindi, le proposte
formulate la prima volta in data del 24 luglio 2012, non erano provvedimenti
d'integrazione del datore di lavoro a seguito di malattia o d'infortunio ai
sensi dell'art. 19 cpv. 2 LPers e dell'art. 11a OPers; in effetti l'inizio
dell'assenza per malattia, il 28 giugno 2102, era ancora troppo vicino nel
tempo. Le proposte sono comunque state mantenute finché una delle due
sia decisa sotto forma di modifica del contratto esistente.
In queste condizioni, si deve constatare che il datore di lavoro si è
adoperato a cercare delle soluzioni facendo inoltre verificare se predette
soluzioni potevano, sotto il profilo medicale, essere attuate. Risulta dagli
atti che il MedicalService – anche se non mettendo in dubbio un'incapacità
lavorativa – non disponeva d'informazioni sufficienti per concludere ad un
inidoneità alla funzione di sostituito capoposto (cfr. rapporto
MedicalService del 19 dicembre 2012, specialmente risposte alle
domande 3 e 5); nel mese di novembre 2013, il MedicalService spiegava
che teoricamente il ricorrente sarebbe potuto raggiungere una certa
capacità lavorativa, ma soltanto quando il confronto di natura giuridica con
il datore di lavoro si sarebbe risolto (cfr. rapporto del MedicalService
dell'11 novembre 2013).
In queste circostanze, le proposte formulate dal datore di lavoro per
mantenere il ricorrente nel mondo del lavoro – addirittura imposta per
quanto concerne la funzione che qui ci occupa – costituivano una soluzione
ragionevolmente esigibile nei suoi confronti, in particolare se si considera
che gli era garantito lo stipendio, il grado di aiutante ed il rimborso delle
spese supplementari per recarsi a Chiasso.
6.4 Risulta inoltre dall'incarto che altri passi per una ricerca alternativa
erano stati intrapresi a favore del ricorrente: in particolare era stato
organizzato un incontro il 20 marzo 2013 per discutere di eventuali altre
soluzioni; purtroppo detti passi rimasero senza seguito in quanto il
ricorrente l'indomani dell'incontro è rimasto ferito alla spalla destra a causa
di una caduta in bicicletta ed incapace di lavorare a causa d'infortunio, fino
al 30 settembre 2013 (cfr. atti, doc. 62-68).
6.5 Il ricorrente, infine, non si è mai attivato per cercare un'altra soluzione,
se non di recente – dopo che gli è stata nota l'intenzione del datore di lavoro
di rescindere dal contratto – chiedendo una reintegrazione quale ispettore
della Sezione Antifrode a L._______. Purtroppo il ricorrente non adempie
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Pagina 15
ai requisiti posti dalla carica, tra altro la necessità di svolgere una
formazione di 2 anni e degli stage che neanche erano previsti nel 2014
(cfr. incontro del 6 febbraio 2014 e lettera del 7 febbraio 2014 del Direttore
del circondario, atti, doc. 50-53).
Ne consegue dunque che la censura della violazione del principio di
proporzionalità, nella forma dell'assenza dell'analisi delle opportunità di un
possibile impiego all'interno del medesimo datore di lavoro, deve essere
respinta.
7.
7.1 Il ricorrente ha infine lamentato che la decisione impugnata sarebbe
incompleta poiché non contempla un'eventuale indennità di disdetta.
Giusta l'art. 19 cpv. 3 lett. b LPers, il datore di lavoro corrisponde
un'indennità all'impiegato quando il rapporto di lavoro dura da molto tempo
o l'impiegato ha già raggiunto una certa età. Secondo l'art. 78 OPers,
hanno diritto all'indennità ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LPers gli impiegati attivi
in professioni di monopolio o che rivestono una funzione altamente
specializzata, il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni
presso una o più unità amministrative secondo l'art. 1 OPers, o che hanno
più di 50 anni. Predetti presupposti sono alternativi, il rapporto di lavoro è
durato ininterrottamente per 20 anni o l'impiegato ha più di 50 anni
(cfr. sentenza del TAF A-4813/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.3 con
riferimenti ivi citati).
Nella presente fattispecie, è da considerare che il rapporto lavorativo del
ricorrente è durato dal …al … 2014, quindi più di 20 anni. In linea di
massima, egli adempie quindi agli requisiti per vedersi concedere siffatta
indennità.
7.2 L'autorità di prima istanza ha comunque tralasciato di considerare
l'eventualità della concessione di predetta indennità. Nelle sue osserva-
zioni, invece, quest'ultima invoca che il licenziamento sia stato pronunciato
per colpa dell'impiegato, e che siffatta indennità non può quindi essere
concessa.
L'art. 78 cpv. 3 OPers dispone che non è versata alcuna indennità alle
persone il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell'art. 31 OPers, ossia
per colpa dell'impiegato. Secondo il predetto disposto, la risoluzione del
rapporto di lavoro è colposa se la risoluzione è basata – tra altro – su uno
dei motivi menzionati all'art. 10 cpv. 3 lett. a – d LPers.
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Se certi dei motivi elencati all'art. 10 cpv. 3 lett. c LPers possono essere
considerati come colposi da parte dell'impiegato, non si può, nella presente
fattispecie, considerare che l'incapacità del ricorrente sia colposa: essa è
stata considerata come consecutiva alla stato di salute del ricorrente, sia
da parte dell'autorità di prima istanza che dallo scrivente Tribunale. Di
conseguenza, il requisito della colpa difetta nella presente fattispecie per
negare l'indennità di cui all'art. 19 LPers (cfr. sentenza del TAF A-
4813/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.2 con rinvii).
7.3 Il ricorrente non ha formulato pretese cifrate quo al versamento
dell'indennità di cui all'art. 19 LPers e all'art. 78 OPers.
Giusta l'art. 19 cpv. 5 LPers, l'indennità corrisponde al minimo all'ammon-
tare di uno stipendio mensile e al massimo a quello di uno stipendio annuo.
Conformemente all'art. 79 cpv. 4 Opers, si tiene in particolare conto dell'età
dell'impiegato, della sua situazione professionale e personale, della durata
complessiva dell'impiego e del termine di disdetta.
Il ricorrente ha prestato un servizio particolarmente lungo presso le Dogane
ed ha compiuto … anni al momento della presente sentenza. È stato
comunque messo al beneficio di un'intera rendita per invalidità. Visto anche
il termine di disdetta e le circostanze particolari del caso, lo scrivente
Tribunale riterrà che un'indennità di 3 mesi di stipendio lordo sia adeguata
e proporzionata. Il ricorso sarà quindi accolto parzialmente e limitatamente
a questo punto.
8.
A fronte di quanto sopra menzionato, nella misura in cui il licenziamento
non è contrario al diritto applicabile – segnatamente alla LPers e OPers –
ed al principio di proporzionalità, il ricorso è respinto su questo punto. Lo
stesso è invece ammesso, nella misura in cui l'autorità di prima istanza ha
tralasciato di concedere al ricorrente un'indennità ai sensi dell'art. 19 LPers
e dell'art. 78 OPers.
9.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei
casi di temerarietà; nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di
spese di procedura.
Visto l'esito della lite, il ricorrente ha diritto alla rifusione di indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili, nelle cause dinanzi al
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Pagina 17
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essa verrà
fissata tenuto conto degli atti all'incarto e del fatto che i gravami del
ricorrente sono molto parzialmente ammessi, a 1'200 franchi, IVA e disborsi
compresi. L'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo
di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente ammesso ai sensi dei considerandi.
2.
L'autorità di prima istanza verserà al ricorrente, ad avvenuta crescita in
giudicato della presente sentenza, un'indennità pari a 3 mesi di stipendio
lordo.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
È addossata all'autorità di prima istanza – e a favore del ricorrente –
un'indennità per spese ripetibili di 1'200 franchi (IVA ed eventuali disborsi
compresi).
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimo-
niale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.– rispettivamente – se
ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Se non si tratta
di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto
nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere
interposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione
contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna
(art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti
in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: