Corte I
A-14/2007
{T 0/2}
Sentenza del 26 giugno 2007
Composizione: Markus Metz, Giudice presidente.
Salome Zimmermann e Pascal Mollard, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
tributi d'entrata per fiori recisi,
riscossioni supplementari per l'anno 2005,
ricorso contro la decisione del 21 novembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. La ditta X._______ (ricorrente), è una società anonima attiva nel campo
del commercio all'ingrosso ed al minuto, dell'importazione e
dell'esportazione di fiori freschi recisi.
B. Facendo riferimento al contratto concluso col suo fornitore,
sig. Y._______, in data 25 ottobre 2005 essa si è rivolta all'Ufficio federale
dell'agricoltura (UFAG) annunciandogli di aver acquistato da quest'ultimo
fiori recisi indigeni per un importo di fr. 16'850.-- in luogo di fr. 15'000.--,
come invece notificato ai fini dell'attribuzione di quantitativi supplementari
di contingente.
Ha quindi chiesto all'UFAG di comunicarle se la proporzione "fr. 3.-- di
merce acquistata in Svizzera = facoltà di acquistare 1 kg di merce importa-
ta all'aliquota di dazio del contingente" fosse valida anche per tale ecce-
denza.
C. Su sollecito della ricorrente, il 14 novembre 2005 l'UFAG ha risposto che
gli importi concernenti impegni d'acquisto convenuti contrattualmente, già
notificati entro il termine stabilito, non possono essere oggetto di un au-
mento a posteriori. Esso ha pertanto concluso che la proporzione sopra in-
dicata, in relazione all'attribuzione di contingenti supplementari, non trova
applicazione su un eventuale surplus.
D. Il 22 novembre 2005 ha fatto seguito l'invio da parte dell'UFAG del conteg-
gio di controllo del contigente di fiori recisi per il periodo compreso tra il
1. gennaio e il 31 dicembre 2005, dal quale emergeva un superamento del
contingente attribuito alla ricorrente per un peso totale di 850 kg di merce.
In quell'occasione, l'UFAG ha assegnato a quest'ultima un termine di 10
giorni per procedere alla verifica dei dati rispettivamente alla segnalazione
di eventuali errori, trasmettendo i giustificativi del caso.
E. La presa di posizione della ricorrente data del 30 novembre successivo.
Con tale scritto, essa ha contestato la risposta del 14 novembre dell'UFAG
sostenendo che dal contratto non risultava affatto che non fosse possibile
acquistare merce per un importo superiore a quello indicativamente pattui-
to e dichiarare in seguito il surplus, per ricevere un ulteriore accredito sui
contingenti.
Per quanto riguarda il conteggio recapitatole il 22 novembre, pur non con-
testando il superamento del contingente che le spettava, la ricorrente ha ri-
levato che i dati raccolti dall'UFAG erano errati e che l'eventuale supera-
mento ammontava a 688 kg, quantità da cui andavano dedotti ulteriori 616
kg a dipendenza del surplus citato, per un superamento finale di soli 72 kg.
F. L'8 dicembre 2005 l'UFAG ha confermato la propria presa di posizione sia
riguardo al surplus dichiarato, sia in merito ai quantitativi elencati nel pro-
prio conteggio, allegando ancora alcuni estratti relativi al periodo in esame.
G. Il 15 febbraio 2006 l'UFAG ha fatturato alla ricorrente gli importi supple-
3mentari e, in difetto di pagamento, il 19 giugno 2006 ha trasmesso l'incarto
alla Direzione generale delle dogane (DGD), affinché emanasse una deci-
sione di riscossione.
H. Di qui la decisione del 21 novembre 2006, con cui la DGD ha decretato
l'obbligo di pagamento da parte della ricorrente di tributi supplementari per
fr. 23'313.40 (fr. 22'767.-- di dazio e fr. 546.40 di imposta sul valore ag-
giunto).
I. Il 29 dicembre successivo la ricorrente ha impugnato la citata decisione
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD),
ribadendo in sostanza il punto di vista già espresso nello scambio di corri-
spondenza evocato e chiedendo che la stessa venga annullata.
J. Dopo aver nuovamente interpellato l'UFAG, la DGD ha a sua volta confer-
mato la sua posizione, postulando il rigetto del ricorso.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel
seguito.
Considerando in diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è competente per decidere il
presente gravame in virtù dell'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del
1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475) in relazione con gli art. 1,
31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso
le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il
nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come
da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 4 della legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021] e art. 19 segg. della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto
penale amministrativo [DPA; RS 313.0]), la presente procedura soggiace
alla PA.
2. Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA; art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il
provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto pubblico fede-
rale ai sensi dell'art. 5 PA.
Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche
l'interesse a ricorrere (sentenza del Tribunale federale 2A.180/2006 del
13 luglio 2006 consid. 1). Di qui la legittimazione della ricorrente giusta
l'art. 48 cpv. 1 PA.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
43. La decisione qui impugnata basa formalmente sull'art. 12 DPA, norma che
è applicabile alla fattispecie in conformità al rinvio contenuto nell'art. 80
vLD, in vigore fino al 30 aprile 2007.
L'art. 12 cpv. 1 DPA prevede che se in seguito ad un'infrazione della legi-
slazione amministrativa della Confederazione – in concreto una contrav-
venzione ex art. 74 cifra 16 in relazione con l'art. 9 e l'art. 13 vLD – una
tassa non è stata a torto riscossa, la tassa non reclamata va pagata
successivamente.
L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa d'altro canto che obbligato al pagamento è co-
lui che ha fruito dell'indebito profitto. Nella fattispecie, come appunto am-
messo dalla stessa ricorrente anche se non nelle quantità indicate
dall'UFAG (cfr. consid. 4.-5.), il vantaggio patrimoniale deriva dal fatto di
aver potuto disporre di quantità di merci eccedenti i contingenti d'importa-
zione all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC; decisione del
Tribunale federale 2A.596/1998 del 7 luglio 1999, consid. 4d; decisione
della CRD 2002-112 del 17 aprile 2003 pubblicata in Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.119, consid. 2c).
4. Giusta l'art. 17 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura
(LAgr; RS 910.1) per determinare i dazi all'importazione occorre tenere
conto della situazione interna in ambito di approvvigionamento, nonché
delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Sempre al fine di
garantire determinate condizioni quadro per la produzione e lo smercio di
prodotti agricoli, l'art. 21 LAgr prevede pure la fissazione di contingenti
doganali (DTF 128 II 34, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2).
Per quanto riguarda i dazi e le quote di contingente doganale per fiori reci-
si freschi, essi sono regolati dall'ordinanza del 7 dicembre 1998 concer-
nente le importazioni di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01) nonché
dall'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'espor-
tazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS
916.121.10).
4.1 Affinché una merce determinata possa essere importata all'ADC, l'impor-
tatore deve possedere sia un permesso generale d'importazione (PGI), sia
un contingente sufficiente (art. 1 e art. 13 cpv. 2 OIAgr). Una quota di
contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di
contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione (art. 11 cpv. 2
OIAgr).
Se le condizioni indicate non sono adempiute, trova invece applicazione
l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC).
4.2 A norma dell'art. 12 cpv. 1-4 OIEVFF, i fiori recisi freschi, merce commer-
ciata dalla ricorrente, possono essere importati all'ADC dal 1. maggio al
25 ottobre, sempre che l'UFAG liberi parti del contingente doganale per
l'importazione. A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indige-
na, l'Ufficio federale dell'agricoltura può inoltre aumentare il contingente
doganale (art. 12 cpv. 3 OIEVFF).
54.3 Giusta l'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF, i quantitativi supplementari di cui
all'art. 12 cpv. 3 OIEVFF sono tra l'altro ripartiti in funzione della prestazio-
ne all'interno del paese, ovvero degli acquisti svolti da produttori indigeni.
Sulla base dei contratti di compravendita notificati all'UFAG, come nel ca-
so in esame, quest'ultimo stabilisce una chiave di riparto delle quote di
contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere
relativi al periodo di contingentamento in questione.
5. Concretamente, la ricorrente sostiene che il superamento di contingente
imputatole non ammonti a 850 kg, bensì a 688 kg. Da questo importo
considera poi di poter dedurre ulteriori 616 kg a dipendenza dell'acquisto
di fiori indigeni per fr. 1'850.-- (secondo la proporzione "fr. 3 di merce
indigena = diritto ad 1 kg di merce importata all'ADC"), somma superiore a
quella pattuita nel contratto con il fornitore sig. Y._______, invocando il
principio della buona fede.
A tal proposito, essa basa la propria tesi in particolare sull'interpretazione
del testo del contratto citato – scaricato dal sito dell'UFAG – e più
precisamente della dicitura "importo indicativo" utilizzata nello stesso. Ri-
tiene anche che l'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF non indichi l'impossibilità di
aumentare il quantitativo fissato nel contratto di compravendita e quindi
manchi una base legale sufficiente per giustificare la posizione assunta
dall'UFAG.
5.1 Occorre innanzitutto osservare, che a sostegno delle cifre addotte la ricor-
rente non fornisce alcun elemento concreto limitandosi a dar conto della
contestazione espressa con lettera del 30 novembre 2005 all'UFAG, quindi
a fare implicito rinvio ai contingenti ricevuti inizialmente da quest'ultimo.
Come rilevato con lettera di data 8 dicembre 2005, per altro mai
contestata, secondo l'UFAG buona parte della differenza tra i dati da lui
riscontrati e quelli asseriti dalla ricorrente (150 su 162 kg) sarebbe invece
da ricondurre al fatto che essa a torto non tien conto della perdita del
diritto all'importazione all'ADC di 150 kg di merce estera, decaduto a
seguito del suo mancato uso nei periodi prescritti.
È effettivamente così. Con decisione di data 7 marzo 2005 l'UFAG ha
ripartito la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14
giorni (art. 13 e art. 14 cpv. 2 OIEVFF). Ciò ha evidenti conseguenze an-
che per quanto riguarda i conteggi complessivi. Sempre come corretta-
mente rilevato già dall'UFAG nella sua lettera dell'8 dicembre 2005 alla ri-
corrente, giusta l'art. 11 cpv. 2 OIAgr, nonostante il periodo di contingenta-
mento sia costituito dall'anno civile, la quota di contingente doganale può
in effetti essere usata unicamente entro il periodo di contingentamento o
entro i termini del periodo di liberazione, appunto quello che la ricorrente in
parte non ha fatto.
Sulla differenza numerica in quanto tale, non è per altro necessario spen-
dere ulteriori parole. Se infatti è vero che, in base alla massima inquisi-
toria, il TAF procede d'ufficio all'istruzione delle prove, è altrettanto vero
che, secondo costante giurisprudenza, incombeva alla ricorrente invocare
6fatti a suo vantaggio e fornire prove corrispondenti, ciò che nel caso
concreto non è avvenuto (in proposito cfr. decisione della CRD 2003-128
del 4 ottobre 2005, consid. 38, come pure la dottrina e la giurisprudenza ivi
citate).
Lungi dall'indicare gli errori eventualmente commessi dall'UFAG o dalla
DGD, col proprio ricorso la ricorrente si è imitata a contestare i dati ricevuti
ed a richiamare l'incarto dell'UFAG rispettivamente della DGD contenente
al riguardo unicamente una tabella da lei redatta, che non soddisfa ai crite-
ri evocati.
5.2 Il ricorso non si rivela pertinente neppure in merito all'interpretazione della
dicitura "importo indicativo" contenuta nel contratto concluso tra la ricor-
rente e il suo fornitore. Gli estremi per appellarsi al principio della buona
fede ex art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS
101), in relazione con l'interpretazione del contratto di compravendita, non
sono infatti adempiuti.
Seppur scaricabili dal sito dell'UFAG, tali contratti non hanno nessun carat-
tere ufficiale e sono esclusivamente destinati a regolare rapporti tra privati,
senza intromissione alcuna da parte dell'autorità. Essi non possono essere
assimilati né ad un'informazione fornita da quest'ultima, né costituire una
garanzia per chi li scarica nei confronti dell'autorità medesima (cfr. HÄFELIN
ULRICH/MÜLLER GEORG/UHLMANN FELIX, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed.,
Zurigo 2006, no. 631 segg., 669 segg., con riferimenti alla giurisprudenza
più recente; WEBER-DÜRLER BEATRICE, Neuere Entwicklung des Vertrauens-
schutzes, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht 2002, pag. 281 segg., 294). Essendo in gioco unicamente la
regolamentazione di un rapporto tra privati, gli estremi per appellarsi al
principio della buona fede ex art. 9 Cost difettano pertanto a priori.
Indipendentemente da ciò, va aggiunto abbondanzialmente che la ricor-
rente non ha affatto dimostrato di aver agito sulla base di quella che oggi
vorrebbe venisse considerata un'informazione ufficiale ed attendibile
(TSCHANNEN PIERRE/ZIMMERLI ULRICH, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed.,
Berna 2005, pag. 153, no. 10). Al contrario, gli atti dimostrano che
l'aspetto dell'interpretazione della dicitura "importo indicativo" è stato da lei
messo in rilievo solo in un secondo tempo. In merito, il tenore della lettera
inviata all'UFAC il 25 ottobre 2005 non lascia adito a dubbi. In
quell'occasione, la ricorrente ha chiesto all'UFAG "se la proporzione 3 fr. =
1 kg è valevole anche per il surplus" oppure no. Da sola, tale formulazione
esclude che la ricorrente contasse ab initio sulla sua validità come
vorrebbe oggi far credere a sostegno della deduzione invocata.
5.3 Anche la censura di mancanza di una base legale, sollevata contestual-
mente all'aspetto dell'interpretazione del contratto, risulta infine infondata.
L'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF non ha nulla a che vedere con il problema
dell'interpretazione del contenuto dei contratti notificati (cfr. la precedente
consid. 5.2). Determinante è per contro che questa norma, dal chiaro
testo, preveda un termine per la loro notifica e che ponga il rispetto di tale
7termine – stabilito con separata ordinanaza al 31 marzo di ogni anno – ai
fini del riconoscimento dei quantitativi supplementari richiesti, escludendo
così notifiche ulteriori (in senso conforme e con riferimenti alla ratio legis
della norma stessa cfr. GAAC 67.119, consid. 3b-3c).
5.4 Riassumendo, le censure della ricorrente si sono tutte rivelate inconsisten-
ti. Ne discende pertanto che il ricorso deve essere respinto con conse-
guente conferma della decisione impugnata, segnatamente dell'assogget-
tamento sulla base della quantità di merce accertata dall'UFAG, alla relati-
va aliquota di dazio, per un importo complessivo di fr. 23'313.40.
6. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo ri-
chiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in
fr. 2'000.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo
versato dalla ricorrente il 25 gennaio 2007.
7. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do-
gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente e inte-
gralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione (atto giudiziario):
- alla ricorrente
- all'istanza inferiore
Il Giudice presidente: Il Cancelliere
Markus Metz Marco Savoldelli
8Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
Data di spedizione: