Corte I
A-1436/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
corso S. Gottardo 57, 6830 Chiasso 1,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Assoggettamento ad autorizzazione per trasporti
professionali di persone.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1436/2008
Fatti:
A.
La ditta X._______ è una società anonima che ha tra i suoi scopi
sociali iscritti a registro di commercio il trasporto regolare di
passeggeri e l'organizzazione di viaggi sia in Svizzera che all'estero.
B.
Su richiesta del 20 dicembre 2004, in data 4 gennaio 2005 l'Ufficio
federale dei trasporti (UFT) ha rilasciato a X._______ l'autorizzazione
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada n. [...]. Al mo-
mento del rilascio, la scadenza di tale autorizzazione era stata fissata
per il 3 gennaio 2010.
C.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per l'accesso alla professione di
trasportatore su strada, la X._______ ha formulato all'UFT una serie di
istanze di rilascio di autorizzazioni per il trasporto regolare e profes-
sionale di viaggiatori su tratte internazionali a mezzo autobus.
D.
In base ad un'istanza del 25 gennaio 2005, modificata nel febbraio
successivo, il 27 gennaio 2006, l'UFT ha rilasciato alla X._______ l'au-
torizzazione n. [...], con validità fino al 31 gennaio 2007, per un ser-
vizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) – Men-
drisio (CH) – Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) – Aero-
porto Malpensa (I). In seguito all'impugnazione da parte del Comune
di Lugano e della ditta Y._______, tale autorizzazione è però stata
annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006 e
l'incarto rinviato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).
E.
Con decisione del 19 luglio 2007, l'UFT ha respinto rispettivamente
stralciato 5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il
trasporto regolare di passeggeri a mezzo autobus presentate dalla
X._______, tra cui pure quella che aveva portato al rilascio della già
citata autorizzazione n. [...] (cfr. supra consid. D) poi annullata dal
Tribunale federale con conseguente rinvio dell'incarto all'UFT per
nuovo esame.
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A-1436/2008
F.
Constatato che le condizioni per la detenzione della licenza rilasciatale
erano venute meno, il 26 settembre 2007 l'UFT ha quindi deciso la
revoca della licenza per l'accesso alla professione di trasportatore su
strada a X._______. Esso ne ha ordinato la sua immediata restituzione
ed ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
G.
Entrambe le decisioni citate sono state impugnate dalla X._______
davanti al Tribunale amministrativo federale. Per quanto non divenuti
privi di oggetto, i ricorsi da lei presentati sono stati respinti con deci-
sione di data odierna (sentenza di cui all'incarto A-7275/2007).
H.
Alla fine di ottobre 2007, la X._______ ha annunciato la ripresa delle
sue attività di trasporto in base a nuove modalità, ovvero utilizzando
non più degli autobus bensì veicoli più piccoli. Con lettera del 5 no-
vembre 2007 l'UFT ha reso attenta la X._______ che – nella misura in
cui le corse offerte siano comparabili ad altre corse di linea o a corse
in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e che si rivolgano ai loro
utenti – anche il servizio con autoveicoli atti a trasportare nove pas-
seggeri al massimo (autista compreso) sono soggette ad autorizzazio-
ne.
I.
Il 7 novembre successivo, la X._______ ha risposto all'UFT comuni-
candogli di ritenere, in base all'attività svolta, di non dover richiedere
nessuna autorizzazione. Puntualizzando di svolgere un servizio di tra-
sporto regolare fra il Canton Ticino e l'aeroporto della Malpensa (I) con
autovetture del genere limousine rispettivamente con automobili capa-
ci di trasportare al massimo 8 passeggeri (autista escluso), essa ha
osservato di considerare assolutamente inefficace lo scritto da lei rice-
vuto. Ha fatto quindi seguito uno scambio di corrispondenza tra le par-
ti, con cui le stesse hanno in sostanza ribadito le loro posizioni.
J.
Dopo aver ricevuto i risultati di controlli svolti dalla polizia cantonale
ticinese nel corso del mese di dicembre 2007 in merito alla nuova atti-
vità di trasporto offerta da X._______, con lettera del 15 gennaio 2008
l'UFT li ha trasmessi a quest'ultima assegnandole un termine per es-
primersi in merito. Con lettera del 30 gennaio 2008, la X._______ ha
inviato la propria presa di posizione all'UFT.
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K.
In data 8 febbraio 2008 l'UFT ha infine emanato una decisione di ac-
certamento con cui ha constatato che per l'attività di trasporto svolta
dalla X._______ con corse pendolari tra la stazione di Lugano e l'aero-
porto della Malpensa (I) con automobili capaci di trasportare al mas-
simo 8 passeggeri (autista escluso) è necessaria un'autorizzazione.
L.
La decisione dell'UFT è stata impugnata con atto del 3 marzo 2008.
Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, la
X._______ (ricorrente) ne postula l'annullamento, protestando tasse,
spese e congrue ripetibili. Nel merito, la ricorrente contesta
l'applicabilità delle norme invocate dall'UFT e comunque nega di
adempiere alle condizioni in esse contenute, denuncia quindi una
violazione della libertà economica, del principio della parità di tratta-
mento e del diritto di essere sentiti.
M.
La presa di posizione dell'UFT riguardo al ricorso del 3 marzo 2008 è
del 2 maggio successivo. Con essa, l'autorità inferiore fa sintetico
rinvio agli argomenti esposti nella decisione impugnata, chiedendone
la conferma.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul presen-
te gravame, giusta gli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale. Fatta eccezione per
quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali nor-
mative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la
procedura soggiace alla PA.
Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
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In quanto destinataria della decisione dell'8 febbraio 2008, la ricorren-
te ha senz'altro qualità per ricorrere. Il gravame è quindi ricevibile in
ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I prin-
cipi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto so-
lo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 674 segg.).
3.
Principale punto litigioso della presente procedura è quello a sapere
se per l'attività di trasporto svolta dalla ricorrente sulla tratta transfron-
taliera Lugano, stazione FFS – aeroporto della Malpensa (I) con veicoli
capaci di trasportare al massimo 8 passeggeri (autista escluso) sia ne-
cessaria un'autorizzazione federale. La ricorrente contesta in proposito
l'applicabilità delle norme invocate dall'UFT e comunque nega di
adempiere alle condizioni in esse contenute. Essa solleva però anche
altre censure. Denuncia una violazione della libertà economica e della
parità di trattamento, come pure del diritto di essere sentiti.
4.
4.1 Essendo di natura formale, la censura della violazione del diritto di
essere sentiti dev'essere trattata prioritariamente (DTF 124 I 49, con-
sid. 1). Sempre che non vi possa venir posto rimedio nell'ambito della
procedura di ricorso, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti
ha infatti come conseguenza l'annullamento della decisione impugna-
ta, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa).
4.2
La lesione del diritto di essere sentiti denunciata della ricorrente verte
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sulla violazione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata che in-
combe all'autorità inferiore. Quest'ultima non si sarebbe minimamente
confrontata con il contenuto delle osservazioni dal lei presentate il 30
gennaio 2008 in merito al rapporto redatto il 3 gennaio 2008 dalla poli-
zia cantonale a seguito dei controlli svolti nel dicembre precedente.
D'altra parte, più in generale, non avrebbe sufficientemente motivato la
decisione presa di sottoporre ad autorizzazione l'attività svolta dalla
ricorrente.
Fondato sull'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 19 aprile
1999 (Cost; RS 101), il diritto di essere sentiti comporta effettivamente
anche l'obbligo per l'autorità di analizzare gli argomenti delle singole
parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li ac-
coglie o vi si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130 II
530, consid. 4.3). Secondo giurisprudenza, questo diritto – ancorato
espressamente anche nell'art. 35 PA – non impone all'autorità di
esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
sollevate dalle parti (DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 126 I 97, consid.
2b). È tuttavia necessario che l'autorità citi, almeno brevemente, i
motivi su cui fonda il suo ragionamento e che l'hanno condotta alla
decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere
all'interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della
decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell'ottica di una
sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232, consid. 3.2.; DTF 126 I
97, consid. 2b).
Sennonché – tenuto conto delle specifiche censure sollevate – la que-
stione a sapere se tale diritto sia stato in concreto violato può qui re-
stare aperta. Considerato il fatto che lo scrivente Tribunale dispone
dello stesso pieno potere di cognizione dell'autorità inferiore (art. 49
PA, cfr. supra consid. 2), l'esame del gravame principale comporterà
infatti comunque il confronto con tutti gli elementi determinanti per la
verifica della correttezza della constatazione oggetto della decisione
impugnata. Nella fattispecie, un'eventuale violazione in merito ai due
punti citati può quindi essere considerata a priori sanata tramite la
nuova verifica della legalità dell'atto impugnato in sede di ricorso (DTF
126 V 130, consid. 2b; DTF 124 II 132, consid. 2d; MICHELE ALBERTINI,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal-
tungsverfahren, Berna 2000, pag. 458 segg.; PIERRE MOOR, op. cit., no.
2.2.7.4).
Pagina 6
A-1436/2008
5.
5.1 Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada è di-
sciplinato, unitamente all'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori e di merci su strada, dalla legge federale del 18 giugno
1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di traspor-
tatore su strada (LTV; RS 744.10). Il trasporto regolare e professionale
di viaggiatori sottostà alle norme contenute nella sezione 2 della LTV
(art. 2 segg.), mentre per l'accesso alle professioni di trasportatore su
strada si applicano le norme della sezione 3 (art. 7 segg. LTV). Per
quanto riguarda il disciplinamento del trasporto di viaggiatori determi-
nante è inoltre l'ordinanza federale del 25 novembre 1998 sulla con-
cessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV; RS 744.11) emanata dal
Consiglio federale sulla base della delega contenuta nell'art. 3 cpv. 2 e
21 della LTV.
5.2 Sulla base dell'art. 92 Cost (al riguardo cfr. il parere dell'Ufficio fe-
derale di giustizia del 6 giugno 2006 pubblicato in Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC], 70. 86, consid.
2; decisione del Consiglio federale del 23 agosto 2000 pubblicata in
GAAC 65.24, consid. 5; TOBIAS JAAG/GEORG MÜLLER/PIERRE TSCHANNEN,
Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, 6. edizione, pag.
86 segg.), la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare
professionale di viaggiatori (art. 2 LTV). La Confederazione può accor-
dare il diritto di trasportare regolarmente e professionalmente passeg-
geri a terzi, rilasciando concessioni o autorizzazioni specifiche (art. 4
LTV, art. 4 segg. OCTV).
5.3 Per il servizio di linea, per i servizi di linea speciali e per le corse
analoghe al servizio di linea (che non sottostanno all'obbligo dell'auto-
rizzazione e per i quali non sono previste deroghe alla privativa del tra-
sporto di viaggiatori) è necessaria una concessione (art. 5 OCTV).
Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell'ambito del
traffico esclusivamente transfrontaliero occorre invece un'autorizzazio-
ne (art. 6 cpv. 1, 37 segg. OCTV). Nell'ambito del traffico viaggiatori
transfrontaliero, sono considerate regolari le corse effettuate in un in-
tervallo di tempo identificabile (art. 2 cpv. 2 OCTV). Sempre giusta
l'OCTV, il trasporto è ritenuto professionale se chi lo offre ha quale
scopo il conseguimento di un utile (art. 3 cpv. 1 OCTV).
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5.4 A seconda delle diverse categorie di trasporto di viaggiatori, la
legge prevede però delle deroghe (cfr. art. 7 segg. OCTV). Nell'ambito
del traffico esclusivamente transfrontaliero, non sottostanno in partico-
lare alla privativa – e quindi non necessitano di autorizzazione – né (a)
i servizi di linea speciali, né (b) le corse (regolari e professionali) con
meno di nove passeggeri (Art. 7 cpv. 2 OCTV). Queste deroghe non
valgono però nel caso le corse organizzate siano comparabili a corse
o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e che si rivol-
gano ai loro utenti (art. 7 cpv. 3 OCTV). In caso di dubbio, competente
per verificare se e secondo quali modalità un servizio di trasporto è
assoggettato a privativa è l'UFT (art. 8 OCTV).
6.
Come visto, alla domanda a sapere se per l'attività di trasporto svolta
dalla ricorrente sulla tratta transfrontaliera Lugano, stazione FFS – ae-
roporto della Malpensa (I) con veicoli capaci di trasportare al massimo
8 passeggeri (autista escluso) sia necessaria un'autorizzazione, l'UFT
risponde affermativamente. In effetti, nonostante la ricorrente effettui
corse con meno di 9 passeggeri, esso ritiene che la deroga all'obbligo
di richiedere un'autorizzazione giusta l'art. 7 cpv. 2 lett. b OCTV non
possa essere invocata. Questo perché le corse offerte dalla ricorrente
sarebbero da considerare: (1) quale servizio di linea nella misura in cui
possono essere fruite da persone senza prenotazione rispettivamente
(2) quali corse analoghe al servizio di linea giusta l'art. 10 cpv. 1
OCTV, comparabili a corse già esistenti dei servizi di linea giusta l'art.
7 cpv. 3 OCTV, nel caso la prenotazione sia richiesta. Da parte sua, la
ricorrente contesta tale conclusione sostenendo che la LTV rispettiva-
mente l'OCTV non sarebbero a priori applicabili alla fattispecie (cfr. in-
fra consid. 7); in subordine, rileva che – quand'anche teoricamente ap-
plicabili – gli estremi della loro applicazione al caso in esame non sa-
rebbero affatto dati (cfr. infra consid. 8).
7.
7.1 A mente della ricorrente, condizione per l'applicazione della LTV e
dell'OCTV sarebbe l'utilizzo di autoveicoli atti, per costruzione ed at-
trezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l'autista. Non
essendo data nel caso in esame, essa conclude che le norme citate
non siano applicabili. Sempre partendo dal medesimo assunto, la ri-
corrente denuncia una violazione della delega legislativa da parte del
Consiglio federale nell'emanazione dell'OCTV, poiché questa ordinan-
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za imporrebbe l'applicazione di criteri più restrittivi rispetto a quelli pre-
visti dalla LTV senza esserne legittimata.
7.2 A torto. La condizione cui fa riferimento la ricorrente nella sua im-
pugnativa costituisce infatti solo il criterio valido per rispondere alla do-
manda se una persona necessiti di un'autorizzazione per l'esercizio
della professione di trasportatore su strada giusta l'art. 8 LTV. In que-
sto contesto, è effettivamente vero che un'autorizzazione risulta unica-
mente necessaria quando per effettuare il trasporto vengano utilizzati
veicoli atti, per costruzione e attrezzatura ad accogliere piú di nove
persone (art. 7 lett. a LTV).
Tale tematica esula però dalla presente vertenza. Come correttamente
osservato dall'autorità inferiore, la problematica al centro del caso in
esame non è infatti l'accesso alla professione di trasportatore, bensì il
trasporto regolare e professionale su una determinata tratta interna-
zionale. Benché connessa a quella dell'autorizzazione all'esercizio del-
la professione, questa problematica viene regolata sempre nella LTV,
ma in base a criteri differenti e specifici, che possono essere solo pun-
tualmente messi in relazione con quelli che regolano l'accesso alla
professione (cfr. al riguardo decisioni del Tribunale amministrativo fe-
derale A-330/2007 del 12 luglio 2007, consid. 4.7; A- 3491/2007 del 18
dicembre 2007, consid. 3.1).
7.3 Nel caso in esame, l'applicazione della LTV e dell'OCTV non è
quindi affatto esclusa. Come correttamente rilevato dalle parti in cau-
sa, vero è che utilizzando veicoli capaci di trasportare fino a nove per-
sone (compreso l'autista), la ricorrente non deve essere in possesso di
un'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su stra-
da giusta l'art. 7 segg. LTV. Ciò non la dispensa però automaticamente
anche dal chiedere un'autorizzazione per vedersi concesso il diritto di
trasportare viaggiatori sulla base dell'esclusiva detenuta in questo am-
bito dalla Confederazione (cfr. il già citato art. 2 LTV, che si fonda a
sua volta sull'art. 92 Cost) e quindi su delle tratte ben definite e specifi-
che. Per quanto appena rilevato, anche la censura concernente la vio-
lazione della delega legislativa da parte del Consiglio federale risulta
essere priva di fondamento.
8.
8.1 Appurata l'applicabilità di principio della LTV e della OCTV al caso
in esame, occorre ora verificare se, secondo le norme specifiche con-
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tenute nell'OCTV, per l'attività di trasporto svolta dalla ricorrente sulla
tratta transfrontaliera Lugano, stazione FFS – aeroporto della Malpen-
sa (I) con veicoli capaci di trasportare al massimo 8 passeggeri (auti-
sta escluso), sia necessaria un'autorizzazione oppure no. Come visto,
l'UFT ritiene che – nonostante la ricorrente effettui corse con meno di
9 passeggeri giusta l'art. 7 cpv. 2 lett. b OCTV – la deroga all'obbligo di
richiedere un'autorizzazione non possa da lei essere invocata; di con-
seguenza, ha giudicato che l'attività svolta dalla ricorrente soggiace ad
autorizzazione. A suo parere, le corse offerte dalla ricorrente sareb-
bero da considerare (1) quale servizio di linea, nella misura in cui
possono essere fruite da persone senza prenotazione rispettivamente
(2) quali corse analoghe al servizio di linea a norma dell'art. 10 cpv. 1
OCTV, comparabili a corse già esistenti dei servizi di linea giusta l'art.
7 cpv. 3 OCTV, se la prenotazione sia richiesta.
8.2 La conclusione tratta dall'UFT nella decisione impugnata di
sottoporre ad autorizzazione l'attività da lei svolta è pertinente. Le
corse organizzate dalla ricorrente tra Lugano, stazione FFS e l'aero-
porto della Malpensa (I), secondo orari prestabiliti (scaricabili dal sito
www. [...] , visitato il 23 giugno 2008) giusta gli art. 2 seg. OCTV (cfr.
supra consid. 5.2), sono in effetti comparabili a corse di servizi di linea
già esistenti.
Sulla tratta Lugano, stazione FFS – aeroporto della Malpensa (I) è già
attiva la ditta Z._______. Questa ditta dispone in particolare di un'au-
torizzazione federale per il percorso Bellinzona, stazione FFS –
Lugano, stazione FFS – Chiasso, stazione FFS – aeroporto della
Malpensa (I), che svolge regolarmente secondo orari prestabiliti più
volte nell'arco della giornata (doc. 6 dell'autorità inferiore; www. [...] ,
visitato il 18 giugno 2008). Benché l'autorizzazione di cui beneficia
Z._______ non dia a quest'ultima la facoltà di compiere fermate
intermedie (la tratta percorsa dalla ricorrente comprende una fermata
anche a Lugano-Paradiso e a Mendrisio), occorre concludere che le
corse svolte con autobus in base all'autorizzazione citata si rivolgono
in buona parte al medesimo pubblico cui si indirizza anche la
ricorrente. Va infatti considerato che il punto di partenza delle corse
offerte con cadenza regolare dalla ricorrente è la stazione delle FFS di
Lugano, ovvero – essendo Lugano indiscutibilmente il maggior centro
del Cantone Ticino, con vocazione turistica e nel contempo d'affari –
senz'altro la fermata con più rilevanza dal punto di vista del numero di
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passeggeri potenzialmente toccati dall'offerta di un trasporto simile,
anche per quel che riguarda l'attività svolta dalla ditta Z._______.
Di qui la necessità di subordinare lo svolgimento delle corse proposte
a titolo regolare e professionale dalla ricorrente – che, in mancanza di
passeggeri, svolge corse anche a vuoto (ricorso, pag. 8) – ad una pre-
ventiva procedura di autorizzazione secondo la regola generale (cfr.
art. 6 e 37 OCTV).
Nell'ambito di questa procedura, che potrà sfociare o meno nel rilascio
di un'autorizzazione, dovrà essere verificato, tra l'altro, se il servizio di
trasporto non pregiudichi direttamente l'esistenza dei servizi di linea
già autorizzati (art. 40 cpv. 1 lett. b OCTV). A tal fine sarà necessario
interpellare tutte le parti in causa, in particolare i titolari di autorizza-
zioni già concesse chiedendo loro di dimostrare in che misura siano
toccati dalla concessione della nuova autorizzazione richiesta (al ri-
guardo cfr. anche la direttiva dell'UFT concernente i trasporti interna-
zionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi [Dir Tin T], entrata
in vigore il 1. gennaio 2008, pag. 13 seg.).
8.3 Riassumendo, la constatazione in base alla quale per l'attività di
trasporto svolta dalla ricorrente con corse regolari e professionali tra
Lugano, stazione FFS e l'aeroporto della Malpensa (I) con automobili
capaci di trasportare al massimo 8 passeggeri (autista escluso) è ne-
cessaria un'autorizzazione risulta essere corretta.
Indipendentemente dalla qualificazione specifica data dall'UFT alle
corse offerte dalla ricorrente in base alle definizioni contenute nell'art.
8 segg. OCTV, rispettivamente dal fatto che esse vengano precedute o
no da prenotazione, criterio per altro non menzionato dall'art. 7 cpv. 3
OCTV, le corse svolte dalla ricorrente a partire dalla fine di ottobre
2007 devono essere infatti considerate come comparabili a corse di
servizi di linea già esistenti, indirizzate al loro medesimo pubblico.
Per altro, il comportamento della ricorrente risulta essere – di fatto –
del tutto analogo a quello della già citata ditta concorrente su quella
tratta, anche in merito alla gestione delle riservazioni. Dal sito internet
della ditta Z._______ (www. [...] , visitato il 18 giugno 2008) risulta che
quest'ultima non prevede nessun obbligo di riservazione (per gruppi di
meno di 6 persone), ma la consiglia indicando che senza riservazione
vi è il rischio che non vi siano posti disponibili. La ricorrente ne
prevede per contro l'obbligo per tutti i passeggeri, dichiarando però di
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contare come riservazione anche la richiesta di salire a bordo formu-
lata alla fermata, poco prima della partenza e quindi ammettendo – in
sostanza – di porre anche lei come unico vero limite al trasporto offer-
to la capienza dei veicoli utilizzati, alla stregua di un normale servizio
di linea (cfr. ricorso, pag. 7 e 10).
Come detto, così stando le cose, l'eccezione di cui all'art. 7 cpv. 2 lett.
b non può essere invocata e trova quindi applicazione la regola gene-
rale contenuta nell'art. 6 cpv. 1 rispettivamente nell'art. 37 OCTV. Tra-
mite la verifica di quanto sopra indicato, nell'ambito della procedura di
rilascio di un'autorizzazione, sarà non da ultimo possibile tenere conto
degli spiacevoli episodi di scambio di passeggeri denunciati sia dalla
ricorrente che dalla ditta Z._______.
9.
Infondate risultano infine pure le censure sollevate dalla ricorrente se-
condo cui la decisione di constatazione impugnata sarebbe lesiva del
diritto fondamentale della libertà economica e del principio della parità
di trattamento. Espresse per altro in modo alquanto generale, esse
vengono infatti entrambe formulate contestualmente all'errata conclu-
sione (cfr. supra consid. 5-7) che la decisione dell'UFT non fosse sor-
retta da una sufficiente base legale (cfr. ricorso pag. 17 e 22).
Queste censure non necessitano pertanto di essere di seguito ulterior-
mente esaminate.
10.
Per quanto precede, il ricorso si rivela infondato e deve essere respin-
to.
11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto dell'ampiezza
della causa, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che verrà
compensato con l'anticipo spese da lei versato.
12.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'UFT non viene riconosciuta
nessuna indennità per ripetibili.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di complessivi fr. 1'500.-- , sono poste a carico
della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudi-
zio, tale importo verrà compensato con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni (atto giudiziario)
Il giudice dell'istruzione: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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A-1436/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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