B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 14.12.2015 (2C_1095/2015)
Corte I
A-1449/2015
Sen t en z a d e l 2 no vemb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Marie-Chantal May Canellas, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
rappresentata da (…),
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Tassa di bollo.
A-1449/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
La società anonima A._______, in X._______ (di seguito: contribuente),
iscritta al registro di commercio (RC) del Canton Ticino dal (…), ha quale
scopo sociale segnatamente «[…] la gestione di alberghi, motels, ristoranti,
la produzione e la fornitura di generi alimentari, di cibi e bevande, come
pure l'organizzazione di viaggi, gite, vacanze, crociere per singole persone
o in comitive in tutto il mondo. Fornire l'assistenza, la consulenza e
l'informazione per ogni genere di viaggio o vacanza; curare le prenotazioni
di alberghi, biglietti aerei, e/o ferroviari […]» (cfr. relativo estratto RC).
Essa, è detenuta in particolare dalla società anonima B._______, in
Y._______.
B.
Il 17 maggio 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha
avviato un controllo periodico dei rendiconti annuali della contribuente, per
il periodo dal 2005 al 2010. Dal conto economico relativo all'anno 2007,
inoltrato spontaneamente all'AFC dalla contribuente nel mese di novembre
2010, figura la voce «Utile da rinuncia azionisti», il cui totale ammonta a
1'790'151.22 franchi.
C.
Con scritto 14 dicembre 2010, l'AFC ha chiesto alla contribuente di
completare la documentazione mancante e di dare informazioni comple-
mentari. Tale scambio di scritti è durato sino al 2012.
D.
Con scritto 6 dicembre 2012, l'AFC ha fatto valere nei confronti della
contribuente il credito fiscale per il 2007, rivendicato l'interruzione della
prescrizione relativa alla riscossione della tassa di bollo e dell'imposta
preventiva per tutto l'esercizio fiscale 2007, indicando quanto segue: «[…]
fino a prova contraria, riteniamo che la società, nel corso dell'esercizio
2007 abbia concesso delle prestazioni valutabili in denaro, rispettivamente
abbia ricevuto dei versamenti suppletivi […]. Pertanto, provvisoriamente,
interrompiamo la prescrizione su tutto l'esercizio 2007 […]».
E.
Il 29 gennaio 2014, l'AFC ha inoltrato alla contribuente il conteggio relativo
alla tassa d'emissione di 17'901.50 franchi, da lei dovuta in rapporto alla
rinuncia di credito (versamento suppletivo) di 1'790'151.22 franchi da parte
di un proprio azionista, e meglio B._______, secondo il calcolo seguente:
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Rinuncia del credito (cfr. conto economico al 31 dicembre 2007) fr. 1'790'151.22
1% tassa emissione fr. 17'901.57
F.
Con decisione 22 ottobre 2014, l'AFC – constatato il mancato pagamento
dell'importo richiesto, nonostante i vari solleciti, nonché basandosi sul
precedente conteggio del 29 gennaio 2014 – ha dichiarato la contribuente
come tenuta al pagamento della tassa d'emissione di 17'901.50 franchi,
oltre accessori. Nel contempo, l'AFC ha rigettato in via definitiva l'opposi-
zione interposta dalla contribuente contro il precetto esecutivo n° (…)
notificatole il 12 giugno 2014.
G.
Contro la predetta decisione, il 21 novembre 2014 la contribuente ha
interposto reclamo, sollevando (a) la prescrizione del credito fiscale, (b)
nonché la circostanza secondo cui la rinuncia del credito sarebbe nata per
un evento eccezionale e avente come unico scopo, quello di evitare il
fallimento, (c) postulando in fine – qualora i primi argomenti non fossero
ritenuti come determinanti – il condono della tassa d'emissione.
H.
Con decisione su reclamo del 2 febbraio 2015, l'AFC (di seguito: autorità
inferiore) ha respinto il predetto reclamo, confermando la decisione
22 ottobre 2014.
I.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) – per il
tramite della sua rappresentante – ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale con scritto 4 marzo 2015. In sostanza, la ricorrente
postula l'annullamento della decisione, facendo valere i medesimi
argomenti (prescrizione; operazione non assimilabile ad un aumento di
capitale) e le medesime richieste (condono della tassa d'emissione) fatte
valere nel proprio reclamo dinanzi all'autorità inferiore.
J.
Con risposta 19 maggio 2015, l'autorità inferiore si è essenzialmente
riconfermata nella propria decisione e ha postulato il rigetto del ricorso.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
A-1449/2015
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare,
le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione delle
tasse di bollo sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(cfr. art. 39 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo
[LTB, RS 641.10], in combinato disposto con l'art. 32 LTAF). La procedura
dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la
LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la
stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è
poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il
ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
(« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
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dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in
particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio
interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove
necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria
richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
La ricorrente solleva innanzitutto la prescrizione del credito fiscale fatto
valere dall'autorità inferiore, contestando la validità dell'interruzione della
prescrizione invocata da quest'ultima con scritto 6 dicembre 2012.
3.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio
dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sen-
tenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenze del
TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del
19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der
Steuerforderung, 2012, pag. 278; STÉPHANIE EICHENBERGER, in: Ober-
son/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30 LTB).
La prescrizione del credito fiscale va esaminata dallo scrivente Tribunale
in maniera prioritaria, la stessa – se constatata – comportando la
perenzione della pretesa dell'autorità inferiore.
3.2 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito
fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del
19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii; MICHAEL BEUSCH, in:
Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/3, 2006, n. 22 ad art. 30 LTB). Per questo motivo, alla
stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze
di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo.
3.2.1 La prescrizione del credito fiscale in ambito di tasse di bollo è regolata
dall'art. 30 LTB. Giusta l'art. 30 cpv. 1 LTB, il credito fiscale si prescrive in
cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (artt. 7, 15, 23
LTB). Ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 LTB, la prescrizione è interrotta ogni volta
che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni
volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta
persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
Nella misura in cui la LTB non prevede la prescrizione assoluta, ogni volta
che il termine di prescrizione viene interrotto, automaticamente riparte un
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nuovo termine di prescrizione (cfr. EICHENBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 30
LTB; BEUSCH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, n. 26 ad
art. 30 LTB con rinvii).
3.2.2 L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma
particolare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione
dell'imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto
è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità
portata alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad
incassare il credito fiscale. Segnatamente l'annuncio o la messa in opera
di verifiche contabili, la notifica di un conteggio complementare o di un
avviso di credito valgono interruzione della prescrizione, come pure un
precetto esecutivo, una decisione o una decisione su reclamo (cfr. sen-
tenze del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3; A-3044/2009
del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio
2011 consid. 4.3 con rinvii). Ciò che è determinante è che l'atto interruttivo
della prescrizione menzioni l'essenziale delle circostanze di fatto sulle quali
si fonda il credito fiscale, permettendo in tal modo all'assoggettato di
comprendere di cosa si tratta (cfr. sentenze del TAF A-1214/2011 del
2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011
consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.3 con
rinvii). Non è tuttavia necessario che le circostanze di fatto suscettibili di
comportare una ripresa fiscale siano interamente delucidate, né che
l'importo del credito fiscale venga indicato (cfr. sentenze del TAF A-
1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del
21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii).
3.3 In concreto, il credito fiscale vantato dall'autorità inferiore nei confronti
della ricorrente a titolo di tassa d'emissione sui versamenti suppletivi ai
sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB concerne la rinuncia di credito dell'importo
di 1'790'151.22 franchi concessole dalla società B._______ il 31 dicembre
2007, così come riportato nella sua contabilità (cfr. conto economico al
31 dicembre 2007 allegato al doc. 9 e scheda contabile n° (…) di cui al
doc. 13 dell'incarto prodotto dall'AFC [di seguito: inc. AFC]). In tali
circostanze, il termine di prescrizione di 5 anni ha dunque iniziato a
decorrere al più presto il 31 dicembre 2007 ed è stato validamente
interrotto la prima volta con scritto 6 dicembre 2012 dell'autorità inferiore
(cfr. doc. 11 dell'inc. AFC), conformemente alla giurisprudenza citata
poc'anzi (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Orbene, a quel momento il
termine di prescrizione di 5 anni, come giustamente rilevato dall'autorità
inferiore, non era ancora perente. Tale termine di prescrizione è poi stato
nuovamente interrotto a più riprese, segnatamente con scritto 29 gennaio
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2014 (cfr. doc. 7 dell'inc. AFC), con precetto esecutivo notificato alla
ricorrente il 12 giugno 2014 (cfr. doc. 6 dell'inc. AFC), con decisione
22 ottobre 2014 (cfr. doc. 5 dell'inc. AFC) e con decisione su reclamo del
2 febbraio 2015 dell'AFC, qui impugnata dalla ricorrente. In tali circostanze,
si deve pertanto concludere che il credito fiscale in oggetto non risulta
prescritto, sicché la censura della ricorrente va respinta.
4.
Appurato che il credito fiscale in oggetto non è ancora prescritto, occorre
ora esaminare se la ripresa fiscale effettuata dall'AFC è giustificata
(considd. 4.3 e 4.4 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno
dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente
giudizio).
4.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle
quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni
commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e
ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LTB). Stante l'art. 5 cpv. 2
lett. a LTB soggiacciono alla tassa di bollo d'emissione – poiché equiparati
alla costituzione di diritti di partecipazione giusta l'art. 5 cpv. 1 LTB – i
versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una
corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale
iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote
sociali della società cooperativa. La tassa d'emissione è dell'1% e va
calcolata, quanto ai versamenti suppletivi, sul loro ammontare (cfr. art. 8
cpv. 1 lett. b LTB). Il credito fiscale in rapporto a dei versamenti suppletivi
nasce all'atto del versamento (art. 7 cpv. 1 lett. e LTB) ed è esigibile
30 giorni dopo ch'esso è sorto (cfr. art. 11 lett. c LTB).
4.1.1 L'art. 5 cpv. 2 LTB completa la regola dell'art. 5 cpv. 1 LTB esten-
dendo l'imposizione a tutti i versamenti suppletivi che i soci o gli azionisti
fanno alla società che si possono spiegare soltanto con il rapporto di
partecipazione tra il socio/azionista e la società. Non vengono, invece,
tassati i versamenti fatti dai soci (o azionisti) che poggiano su un altro
fondamento giuridico (ad es. mutui veri e propri) o su una contropresta-
zione. Sono naturalmente tassabili i versamenti suppletivi fatti da persone
vicine ai soci e delle quali si fa uso al solo scopo di eludere la tassa
(cfr. Messaggio del 25 ottobre 1972 concernente una nuova legge federale
sulle tasse di bollo, FF 1972 II 1068, 1081 [di seguito: Messaggio LTB];
ECKERT/PIGUET, in: Commentaire droits de timbre, n. 26 ad art. 5 LTB;
STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva,
2aed. 1995, n. 3.12). Per versamento, va inteso ogni tipo di vantaggio
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Pagina 8
concesso alla società, spiegabile soltanto con il rapporto di partecipazione
tra il socio/azionista e la società. Orbene, la qualificazione di versamento
suppletivo non presuppone l'esistenza di un abuso: è sufficiente che il
vantaggio concesso alla società fosse riconoscibile (cfr. ECKERT/PIGUET,
op. cit., n. 27 e 28 ad art. 5 LTB con rinvii; Messaggio LTB, FF 1972 II 1068,
1080 seg.).
4.1.2 A differenza della nozione di versamento, quella di socio necessita di
un'interpretazione formale. Un versamento suppletivo non può che essere
effettuato dal titolare giuridico di diritti di partecipazione della società e non
– su riserva dei casi d'abuso – da persone vicine ad essa
(cfr. ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 30 ad art. 5 LTB con rinvii; Messaggio LTB,
FF 1972 II 1068, 1080 seg.).
4.1.3 L'abbandono di crediti, di principio costituisce un versamento
suppletivo accordato dal socio alla società che, come tale, soggiace alla
tassa di bollo d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB (cfr. sentenza
del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 7.2 con rinvii; sentenza
del TAF A-4188/2009 del 1° settembre 2011 consid. 3.2 con rinvii;
ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 37 ad art. 5 LTB con rinvii;
STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; DUSS/VON AH/SIEBER, in:
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, n. 58 segg. ad art. 5 LTB).
4.2 Tutti i versamenti suppletivi soggiacciono alla tassa d'emissione, fatti
salvi i versamenti suppletivi effettuati nel quadro della liquidazione formale
(cfr. consid. 4.2.1 che segue) e la franchigia in virtù dell'art. 6 cpv. 1 lett. k
LTB (cfr. consid. 4.2.2 che segue). Un eventuale condono della tassa
d'emissione resta possibile alle condizioni dell'art. 12 LTB (cfr. con-
sid. 4.2.3 che segue; cfr. Circolare n. 32 dell'AFC del 23 dicembre 2010,
«Risanamento di società di capitali e di società cooperative», pag. 12).
4.2.1 Se i soci effettuano dei versamenti suppletivi (ad es. rinunce di cre-
dito, apporti di capitale) nel quadro della liquidazione formale della società
di capitali o di una società cooperativa beneficiaria, l'AFC rinuncia al
prelievo della tassa d'emissione (cfr. sentenza del TAF A-4188/20109 del
1° settembre 2011 consid. 3.3; citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 8).
4.2.2 Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. k LTB (in vigore dal 1° gennaio 2009), i
pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito sono esenti
dalla tassa d'emissione, allorquando (a) le perdite esistenti sono eliminate
e (b) le prestazioni dei soci non superano complessivamente 10 milioni di
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franchi (cfr. sentenze del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 con-
sid. 2.3; A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.4).
4.2.3 Giusta l'art. 12 LTB, la riscossione della tassa di bollo d'emissione
deve essere prorogata o la tassa deve essere condonata se, in occasione
del risanamento aperto o tacito di una società anonima, di una società in
accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una
società cooperativa, la riscossione della tassa d'emissione dovesse avere
conseguenze particolarmente gravose (cfr. sentenze del TAF A-577/2013
del 20 novembre 2013 consid. 2.4; A-4188/20109 del 1° settembre 2011
consid. 3.5). Tale norma enumera esaustivamente a quali condizioni la
riscossione può essere prorogata o la tassa condonata (cfr. Messaggio
LTB, FF 1972 II 1068, 1087 seg.; Messaggio del 22 giugno 2005 concer-
nente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per
le attività e gli investimenti imprenditoriali, in: FF 2005 4241, 4345).
4.2.3.1 Vi è risanamento ai sensi dell'art. 12 LTB, allorquando le perdite
accumulate ed iscritte nel bilancio di una società o di una cooperativa sono
totalmente o parzialmente eliminate, grazie alle misure ordinate. In altri
termini, il risanamento deve permettere di garantire l'esistenza di una
società in difficoltà e, di conseguenza, il mantenimento della propria attività
tramite l'adozione di misure atte ad eliminare le perdite riportate (cfr.
sentenza del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.1 con
rinvii; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; MAURUS WINZAP, in:
Commentaire droits de timbre, n. 9 e 22 ad art. 12 LTB; BEUSCH, Der
Untergang der Steuerforderung, op. cit., pag. 225 seg.). Per tale motivo,
l'art. 17 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di
bollo (OTB, RS 641.101) sancisce che nella richiesta di condono si devono
indicare le cause delle perdite e i provvedimenti presi e previsti per porvi
rimedio, alla quale vanno allegati i documenti relativi al risanamento, come
le circolari, i rapporti di gestione, i processi verbali dell'assemblea generale,
nonché le relazioni sulla gestione o i conti annuali degli ultimi anni e una
distinta delle registrazioni contabili concernenti il risanamento. Tale norma
precisa altresì che le perdite subite dagli azionisti o dai soci, nonché i loro
crediti convertiti in diritti di partecipazione sono da dichiarare per mezzo di
un modulo ufficiale speciale (cfr. WINZAP, op. cit., n. 9 ad art. 12 LTB). In
definitiva, il condono è accordato soltanto se la società soggetta alla tassa
ne risulta effettivamente risanata (cfr. citato Messaggio del 22 giugno 2005,
in: FF 2005 4241, 4345).
4.2.3.2 Si parla di risanamento aperto quando il capitale azionario o il
capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa viene
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ridotto e successivamente (di regola simultaneamente) riaumentato
(oppure quando viene aumentato con simultanea riduzione) fino a
concorrenza del capitale iniziale (cfr. sentenza del TAF A-577/2013 del
20 novembre 2013 consid. 2.4.2 con rinvii; citata Circolare n. 32 dell'AFC,
pag. 6; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19). Si considera invece
che vi è risanamento tacito, quando i soci effettuano dei versamenti
suppletivi al fine di colmare delle perdite delle società, per esempio sotto
forma di una rinuncia a crediti vantati nei confronti della società, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB (cfr. citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 6;
STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; WINZAP, op. cit., n. 16 ad
art. 12 LTB con rinvii).
4.2.3.3 Secondo la prassi costante dell'AFC, del Dipartimento federale
delle finanze e del Consiglio federale, non vi è risanamento allorquando
nonostante le misure prese per risanare la società la stessa rimane sovra
indebitata. Se dopo gli sforzi intrapresi per risanare la società, il saldo
restante dei debiti supera ancora il suo capitale sociale, la richiesta di
condono della tassa d'emissione viene integralmente respinta. Per
riconoscere un risanamento, non è invece richiesta l'eliminazione totale
delle perdite figuranti nel bilancio. È sufficiente che le perdite reali vengano
eliminate (cfr. WINZAP, op. cit., n. 19 ad art. 12 LTB con rinvii).
4.2.3.4 Quando è soddisfatta la condizione del risanamento – e ciò pre-
suppone fra l'altro che la società non disponga di riserve che le permettano
di colmare le perdite da sola – il condono viene di regola concesso.
L'esistenza di conseguenze gravose è infatti presunta (cfr. WINZAP, op. cit.,
n. 27 ad art. 12 LTB con rinvii). Ciò indicato, l'esistenza di conseguenze
particolarmente gravose non viene tuttavia accettata quando le perdite,
che hanno reso necessario il risanamento, sono il risultato di una
distribuzione dissimulata di utili o quando la necessità del risanamento è
da ricondurre all'insufficienza di fondi propri (in caso di
sottocapitalizzazione; cfr. in particolare, sentenza del TAF A-577/2013 del
20 novembre 2013 consid. 2.4.3 con rinvii; cfr. STOCKAR/FAGETTI/FONTA-
NA, op. cit., n. 3.19; WINZAP, op. cit., n. 27 segg. ad art. 12 LTB con rinvii;
IVO P. BAUMGARTNER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
op. cit., n. 46 segg. ad art. 12 LTB; BEUSCH, Der Untergang der
Steuerforderung, op. cit., pag. 217).
4.3 Richiamati i principi qui applicabili, occorre esaminare se l'importo di
1'790'151.22 franchi costituisce o meno un versamento suppletivo sog-
getto alla tassa d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB.
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4.3.1 In concreto, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha imposto
alla tassa d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, da lei considerato
un versamento suppletivo alla ricorrente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB, nella forma di un abbandono di credito da parte di uno dei suo
azionari, ovvero la B._______.
A sostegno di tale conclusione, l'AFC ha indicato che dalle schede contabili
si evincerebbe che la somma del saldo del conto creditore azionista n° (…)
«B._______» al 31 dicembre 2007 (fr. -3'312'982.88) con il saldo del conto
n° (…) «B._______ – interessi» (fr. -21'986.09) al 31 dicembre 2007, pari
a 3'334'968.97 franchi corrisponderebbe praticamente al saldo del conto
n° (…) «Accantonamento riduzione finanziamento» al 31 dicembre 2007
(fr. 3'334'967.31). A mente dell'AFC, da qui emergerebbe che il conto
creditore B._______ (fr. 3'312'982.88 + fr. 21'986.09) sarebbe stato
compensato con il conto n° (…) «Accantonamento riduzione
finanziamento», segnatamente per mezzo della registrazione effettuata il
31 dicembre 2007 di un «accantonamento abbattimento finanziario da
B._______» di 1'790'151.22 franchi, la cui contropartita in avere
risulterebbe essere un ricavo denominato «Utile da rinuncia azionisti»
(cfr. doc. 14 dell'inc. AFC).
Orbene, il versamento suppletivo di 1'790'151.22 franchi proverebbe da un
azionista della ricorrente, ossia la B._______, così come risulterebbe dalla
contabilizzazione effettuata il 31 dicembre 2007 sul conto economico «Utile
da rinuncia azionisti» (cfr. allegato al doc. 9 dell'inc. AFC). Tale rinuncia
sarebbe comprovata dalla scheda contabile n° (…) «Accantonamento
riduzione finanziamento» nel quale figurerebbe l'abbattimento dei conti
creditori «B._______» e «B._______ – interessi» tramite segnatamente la
contabilizzazione dell'importo di 1'790'151.22 franchi (cfr. allegato al
doc. 13 dell'inc. AFC).
4.3.2 Dal canto suo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta unicamente
che tale rinuncia del credito da parte della B._______ possa essere
assimilata ad un aumento di capitale imponibile alla tassa d'emissione,
trattandosi in realtà di una perdita finanziaria. Essa spiega che la società è
da lunghi anni tecnicamente fallita, tant'è che sarebbe mantenuta in vita
unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti
(cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.).
4.3.3 In proposito, lo scrivente Tribunale sottolinea – così come giusta-
mente rilevato dall'autorità inferiore – che in concreto non si è in presenza
di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LTB, bensì di un
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abbandono del credito da parte di un azionista della società ricorrente, che
come tale costituisce un caso di versamento suppletivo soggetto alla tassa
d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB. La rinuncia a beneficio
della ricorrente dell'importo di 1'790'151.22 franchi concessole dalla
società B._______ (sua azionista), senza controprestazione, non può
infatti che spiegarsi con il rapporto di partecipazione in essere tra di loro
(cfr. considd. 4.1.1 – 4.1.3 del presente giudizio). Come giustamente
indicato dall'autorità inferiore, tale importo è stato contabilizzato dalla
stessa ricorrente quale «utile da rinuncia azionisti» nel proprio conto
economico al 31 dicembre 2007 (cfr. allegato al doc. 9 dell'inc. AFC) e
quale accantonamento denominato «Acc. Abbattimento finanz. da
B._______» nella scheda contabile n° (…) (cfr. allegato al doc. 13
dell'inc. AFC). Orbene, in assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità
formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del
contribuente, come pure l'assenza di una divergenza manifesta ed
importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali
devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità
(cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3; 106 Ib considd. 3c e 3d; sentenze del TAF
A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.5; A-3574/2013 del 18 no-
vembre 2014 consid. 6.4). Ne discende che, in assenza di documenti
comprovanti il contrario, quanto risulta dalla contabilità della ricorrente
deve essere considerato come corretto. Si deve pertanto concludere che
la rinuncia di credito dell'importo di 1'790'151.22 franchi è di principio
soggetta alla tassa d'emissione. In tali circostanze, la censura della
ricorrente non le è di alcun aiuto.
4.4 Ciò constatato, occorre ancora verificare se la ricorrente può fruire o
meno di un'eventuale esenzione (cfr. consid. 4.4.1 che segue) o del
condono della tassa d'emissione da lei postulata nel proprio gravame
(cfr. consid. 4.4.2 che segue).
4.4.1 Per quanto concerne l'esenzione, lo scrivente Tribunale rileva che la
stessa non può essere concessa alla ricorrente, in quanto nella misura in
cui la rinuncia al credito in oggetto non le permette di coprire le perdite da
lei accumulate, difettano i presupposti alla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. k LTB
(cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio). Non essendo poi in presenza di
un versamento suppletivo effettuato da un azionista nel quadro della
liquidazione formale della società ricorrente – la stessa esistendo tutt'ora e
non essendo ancora formalmente in fallimento – essa non può neppure
fruire dell'esenzione prevista dalla prassi dell'AFC in caso di liquidazione
formale (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio).
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4.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta di condono, lo scrivente
Tribunale rileva che nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha
negato il condono alla ricorrente, ritenendo come non adempiute le
condizioni poste dall'art. 12 LTB. In particolare, essa ha ritenuto l'assenza
di un risanamento effettivo, le perdite della società essendo ben superiori
al capitale proprio a disposizione di quest'ultima, nonostante la rinuncia del
credito da parte del suo azionista.
Nel proprio gravame, la ricorrente postula il condono della tassa
d'emissione, indicando unicamente di non essere in grado di far fronte al
pagamento di tale importo, essendo da lunghi anni tecnicamente in
fallimento. Come visto poc'anzi, la ricorrente sottolinea d'essere mantenuta
in vita unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti,
sicché non avrebbe nessuna possibilità di ridurre i propri debiti. Per il futuro
essa indica che dovrà decidere se rinunciare alla postergazione e quindi
dichiarare il fallimento, se chiedere un concordato extragiudiziale per
evitare il fallimento oppure se procedere alla liquidazione
(cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.)
In proposito, lo scrivente Tribunale – pur comprendendo le difficili
condizioni finanziarie a cui è confrontata la ricorrente – di fatto non può che
confermare quanto sancito dall'autorità inferiore. Le rigide condizioni alla
base del condono previste all'art. 12 LTB non sono infatti adempiute, non
essendo di fatto in presenza di un risanamento effettivo. La società
ricorrente non è infatti riuscita a coprire le proprie perdite grazie alla
rinuncia da parte della società B._______ dell'importo di
1'790'151.22 franchi (cfr. consid. 4.2.3 e considd. 4.2.3.1-4.2.3.4 del pre-
sente giudizio). Come rilevato dall'autorità inferiore, dal suo bilancio al
31 dicembre 2007 si evince chiaramente che nonostante l'abbattimento di
1'641.757.49 franchi le perdite ammontano ancora a 2'943'893.34 franchi,
importo di gran lunga maggiore al capitale azionario di 100'000 franchi
(cfr. decisione impugnata, pag. 6; bilancio al 31 dicembre 2007 allegato al
doc. 9 dell'inc. AFC). Peraltro, la stessa ricorrente ha indicato di essere
tecnicamente in fallimento, sicché non è di certo la rinuncia di credito in
oggetto a poterne comportare il risanamento duraturo, garantendone la
sopravvivenza. In tali circostanze, la richiesta di condono della ricorrente
non può che essere qui respinta.
5.
In definitiva, tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che è a
giusta ragione che l'autorità inferiore ha imposto alla tassa di bollo
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d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, considerandolo un abban-
dono di credito da parte di un azionista della società ricorrente e, conse-
guentemente, un versamento suppletivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB. Ne discende che la decisione impugnata nonché la relativa tassa
d'immissione dell'importo di 17'901.50 franchi, oltre accessori, vanno qui
confermati e il ricorso respinto.
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'800 franchi
(cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo
spese di 2'800 franchi versato dalla ricorrente a suo tempo. Alla ricorrente
non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a
contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'800 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'800 franchi versato a suo
tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione – nella misura in cui non concerne il condono
di tributi (art. 83 lett. m LTF) – può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: