Corte I
A-1467/2006
{T 0/2}
Sentenza del 10 settembre 2007
Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente.
Pascal Mollard e Salome Zimmermann, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri, via Bossi 10, 6901 Lugano,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'im-
posta sul valore aggiunto, Schwarztorstr. 50, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
imposta sul valore aggiunto (1.1.2001-31.12.2003).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. La ditta X._______, è una società anonima attiva nel campo della
compravendita e della riparazione di autoveicoli.
Nei mesi di aprile e luglio 2004 essa è stata oggetto di un controllo da par-
te dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), a seguito di cui
– con riferimento al periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 – le
sono state effettuate due riprese a titolo di imposta sul valore aggiunto: la
prima, per fr. 148'216.00 oltre a interessi di mora dal 30 aprile 2002; la se-
conda, per fr. 2'168.00 sempre oltre a interessi dalla medesima data. Moti-
vo di queste riprese da parte dell'AFC, è stato il fatto di aver applicato il
metodo dell'imposizione sulla differenza indicando nel contempo nelle fat-
ture l'aliquota d'imposta (per l'importo più alto), rispettivamente il fatto di
aver proceduto alla deduzione dell'imposta precedente senza averne il di-
ritto (per l'importo più basso). Dal canto suo, X._______ si è opposta a
dette riprese. Il 16 novembre 2004 l'AFC ha quindi rilasciato una decisione
formale, poi impugnata con reclamo del 7 dicembre successivo.
B. Di qui la decisione del 26 maggio 2005 con la quale l'AFC ha respinto il ci-
tato reclamo, confermando integralmente le riprese di fr. 148'216.00 e
fr. 2'168.00, oltre a interessi.
Questa decisione è stata pure impugnata da X._______ (ricorrente) con ri-
corso del 28 giugno 2005 davanti all'allora Commissione federale di ricor-
so in materia di contribuzioni (CRC). Con la citata impugnativa, la ricorren-
te non ha più contestato la ripresa di fr. 2'168.00, ha però postulato l'an-
nullamento della decisione dell'AFC per quanto riguarda la ripresa di
fr. 148'216.00.
In sostanza, la ricorrente ha sostenuto di non aver mai eluso il pagamento
di nessun tributo, escludendo che l'AFC possa aver subito dei danni a cau-
sa sua. Pur ammettendo di aver indicato l'aliquota d'imposta sulle fatture,
essa ha inoltre rilevato che la sua clientela è costituita per la quasi totalità
da privati, in quanto tali non autorizzati ad effettuare la deduzione di even-
tuali imposte precedenti. La ricorrente ha infine denunciato un'interpreta-
zione arbitraria della legge da parte dell'AFC.
C. In relazione con l'entrata in vigore, il 1. luglio 2006, di nuove disposizioni
legali in materia, il 30 novembre scorso l'AFC ha riesaminato il caso e rila-
sciato un'ulteriore decisione. Con questo atto, l'oggetto del recupero d'im-
posta è stato ridotto da fr. 148'216.00 a fr. 73'893.00, importo cui si ag-
giunge quello di fr. 2'168.00 non contestato.
D. Al momento dello scioglimento della CRC, il 31 dicembre 2006, l'incarto è
stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ad esso sono
già state indirizzate le osservazioni del 15 gennaio 2007 della ricorrente in
merito alla decisione di riesame. Con il citato allegato, la ricorrente ha pre-
so conoscenza della riduzione delle pretese dell'AFC, mantenendo però il
ricorso sulla rimanenza, a valere quale impugnazione contro la decisione
su riesame, decisione di cui viene postulato l'annullamento. Il 1. marzo
32007 l'AFC si è a sua volta espressa, trasmettendo la documentazione
richiamata e chiedendo al TAF che il ricorso venga respinto.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel
seguito.
Considerando in diritto:
1.
1.1 Il TAF è competente per decidere il presente gravame in virtù degli artt. 1,
31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti presso
le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRC, applicando il
nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come pure
da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la
presente procedura soggiace alla PA.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA). Al momento del suo inoltro, pacifica era anche la competenza
della CRC, istanza da cui il TAF ha ricevuto il gravame.
1.3 In quanto destinataria della decisione impugnata, che la condanna al pa-
gamento di un importo a titolo di ripresa fiscale, la ricorrente ha senz'altro
qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato
nel merito.
2. L'art. 58 PA prevede che, in corso di procedura, l'autorità inferiore possa
procedere ad un riesame della decisione impugnata. Secondo il disposto
citato, ciò sarebbe possibile unicamente fino all'invio della risposta; in pra-
tica, tale facoltà è però ammessa anche più tardi (ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2. ed., Zurigo 1998, no. 419; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAXER, Prozessieren
vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basilea 1998, no. 3.30 e le re-
ferenze ivi citate). La nuova decisione resa in corso di procedura si sos-
tituisce a quella precedente. Nel caso essa non renda il ricorso privo di og-
getto, e quindi sussistano ancora questioni litigiose da dirimere, l'autorità
di ricorso resta competente a trattare il gravame, senza che il ricorrente
debba procedere all'inoltro di un ricorso contro la nuova decisione (ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAXER, op. cit., no. 3.32). Nella fattispecie, dopo aver i-
noltrato la risposta, l'AFC ha riesaminato la propria decisione modi-
ficandola ed accogliendo parzialmente il gravame. Invitata a pronunciarsi
su questa nuova decisione, la ricorrente ha mantenuto la posizione
4espressa nel suo ricorso chiedendone l'annullamento. La decisione resa
dopo riesame dall'AFC ha d'altro canto sostituito la decisione inizialmente
impugnata nella presente procedura, senza renderla priva di oggetto.
Litigioso è ora l' importo di fr. 73'893.00 più accessori, come da decisione
del 30 novembre 2006 (come detto, fr. 2'168.00 dei fr. 76'061.00 richiesti
sono infatti stati riconosciuti già con ricorso del 28 giugno 2005, atto i cui
contenuti sono stati integralmente richiamati con le osservazioni del
13 gennaio us).
3. Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federa-
le, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed.,
Berna 2002, no. 2.2.6.5.).
Anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente proce-
de infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (XAVIER OBERSON, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit
fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 722 segg.).
Nella fattispecie, la ricorrente solleva due censure distinte. In primo luogo,
denuncia un'applicazione arbitraria del diritto da parte dell'AFC; in secondo
luogo, contesta che quest'ultima abbia subito danni a seguito delle indica-
zioni riportate sulle fatture da lei redatte.
4.
4.1 La presente fattispecie ha per oggetto una ripresa riguardante il pagamen-
to dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo 1.1.2001-31.12.2003. Alla
stessa trova pertanto applicazione la legge federale del 2 settembre 1999
concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e l'ordinanza
del 29 marzo 2000 ad essa relativa (OLIVA; RS 641.20), normative entrate
in vigore il 1. gennaio 2001 (art. 94 LIVA).
4.2 La base di calcolo dell'imposta sul valore aggiunto è di regola costituita
dalla controprestazione (art. 33 cpv. 1 LIVA). Il contribuente può provve-
dere alla deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 1 LIVA).
Egli è in ogni caso tenuto a dichiarare spontaneamente all'AFC l'imposta e
l'imposta precedente secondo il principio dell'autotassazione (art. 46
LIVA).
4.3 Per quanto riguarda la compravendita di veicoli a motore usati, l'art. 35
LIVA istituisce per contro una regolamentazione specifica, voluta per mo-
tivi di neutralità concorrenziale oltre che per semplificare la procedura di
riscossione dell'imposta (con riferimento alla giurisprudenza, cfr. NICOLAS
SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGNUENOT, TVA annotée, Gi-
nevra 2005, pag. 182 seg.; PASCAL ROCHAT, Les “exonérations” dans le
5système de la TVA suisse, Lausanne 2002, 82 seg., 160; WILLI
LEUTENEGGER, in: : Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehr-
wertsteuer, Basilea 2000, ad art. 35 no. 1 segg.). Secondo tale norma, se
un contribuente ha acquistato, in vista della rivendita, un bene mobile usa-
to (quindi anche un veicolo a motore), ai fini del calcolo dell'imposta sulla
vendita egli può infatti dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita.
Per procedere alla cosiddetta imposizione in base alla differenza (o impo-
sizione dei margini), occorre però che non abbia avuto o non abbia eserci-
tato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul prezzo d'acquisto
(decisione del Tribunale amministrativo federale A-1352/2006 del 25 aprile
2007, consid. 2 segg.).
4.4 A livello formale, giusta l'art. 37 cpv. 4 LIVA, la condizione per procedere
all'imposizione in base alla differenza ex art. 35 LIVA è l'omissione di indi-
cazioni concernenti l'imposta sia sulle etichette, su listini di prezzi o su of-
ferte analoghe, sia sulle fatture. In presenza di simili indicazioni sulla fat-
tura destinata a un cliente, l'imposizione della differenza è infatti esclusa e
trova applicazione il regime di imposizione ordinario. Lo scopo perseguito
da questa norma è quello di prevenire errori nel conteggio nonché d'impe-
dire che un contribuente che acquista un veicolo d'occasione destinato a
dei fini imponibili faccia valere nel proprio conteggio fiscale la deduzione
d'un'imposta precedente che non è stata affatto corrisposta (sempre con
riferimento alla giurisprudenza, cfr. NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE
SCHEUNER/PASCAL HUGNUENOT, op. cit., pag. 199; UELI MAUSER, in: :
Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, ad
art. 37 no. 27 seg.).
4.5 In questo contesto, va infine rilevato che il 1. luglio 2006 è entrato in vigore
un pacchetto di norme improntato ad una relativizzazione delle conse-
guenze legate ad un'applicazione troppo formalista delle prescrizioni im-
poste dalla legge (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3. ed., Ginevra 2007,
§ 16 no. 283; cfr. anche la comunicazione della prassi dell'AFC del 31 ot-
tobre 2006 riguardo al trattamento delle lacune formali, pag. 1 [scaricabile
dal sito ]). Tra esse, l'art. 45a OLIVA, che dispone che
non vi è alcuna ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se e-
merge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito per-
dite d'imposta per l'inosservanza di una prescrizione di forma prevista dal-
la LIVA o dall'OLIVA in materia di allestimento di giustificativi. Per quanto
riguarda specificatamente lacune formali nell'ambito dell'imposizione dei
margini ex art. 35 LIVA (art. 26 cpv. 7 OLIVA), nell'art. 14 cpv. 2 seconda
frase OLIVA è stato inoltre precisato che quando – per errore e contra-
riamente a quanto prescritto dall'art. 37 cpv. 4 LIVA (art. 28 OIVA) – la la-
cuna sia costituita dall'indicazione dell'imposta e dell'imposizione dei mar-
gini su fatture, quietanze, note di credito e simili, l'imposizione dei margini
è comunque ammessa se emerge o il contribuente dimostra che la Confe-
derazione non ha subito nessuna perdita d'imposta. Così è se il contribu-
ente riesce a dimostrare che il suo cliente (ed acquirente) non può egli
stesso fare valere la deduzione di un'imposta precedente sull'oggetto
acquistato. La prova sarà ad esempio data, se l'assoggettato presenta una
6dichiarazione scritta dell'acquirente con la quale lo stesso conferma di non
aver dedotto imposte precedenti e di non intendere farlo in futuro. Se risul-
ta da principio evidente che la Confederazione non ha subito perdite d'im-
posta, l'AFC può invece rinunciare a esigere qualsiasi prova (cfr. sempre
comunicazione della prassi dell'AFC, pag. 14).
In rapporto all'art. 45a OLIVA, in materia di imposizione dei margini,
l'art. 14 cpv. 2 OLIVA costituisce una lex specialis (cfr. la recente DTF 133
II 153, consid. 6.1). Per l'esame della questione litigiosa che ci occupa,
che verte proprio sulla domanda a sapere se l'imposizione dei margini pos-
sa o meno essere ammessa, verrà pertanto presa in considerazione solo
quest'ultima disposizione.
4.6 Conformemente all'intenzione del Consiglio federale (cfr. comunicato
stampa del Dipartimento federale delle finanze del 24 maggio 2006), il Tri-
bunale amministrativo federale ha già avuto modo di osservare che queste
nuove norme, che pongono un freno a un'applicazione troppo rigida delle
prescrizioni di forma contenute nella legge, si applicano anche a casi
pendenti (cfr. ancora DTF 133 II 153, consid. 6.1 seg.). Il TAF ha rico-
nosciuto la loro applicazione sia nei casi sottoposti alla LIVA, sia in quelli
ancora sottoposti all'OIVA (decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-1365/2006 del 19 marzo 2007, consid. 2.3.; A-1352/2006 del 25 aprile
2007, consid. 4; A-1437/2006 dell'11 giugno 2007, consid. 3.3. e le refe-
renze di dottrina e giurisprudenza ivi indicate).
Tali norme – e, segnatamente, l'art. 14 cpv. 2 OLIVA, quale lex specialis in
costellazioni come quella in esame (cfr. precedente consid. 4.5) – risultano
pertanto applicabili anche alla fattispecie che ci occupa.
5.
5.1 L'importo originario della ripresa a carico della ricorrente ammontava a
fr. 148'216.00. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 cpv. 2 OLIVA, es-
so è nel frattempo stato ridotto a fr. 73'893.00. Concretamente, l'AFC ha
espunto dalla ripresa tutti i negozi riguardanti la rivendita di veicoli ad
acquirenti privati. In questi casi, l'acquirente non ha infatti diritto alla
deduzione dell'imposta precedente ed un danno per l'AFC è escluso a
priori. Sulla base delle censure sollevate dalla ricorrente, resta quindi da
verificare se siano dati gli estremi per la ripresa della rimanenza.
5.2 Occorre dapprima osservare che le fatture concernenti le transazioni in
esame portano tutte – salvo in due casi, di cui verrà detto più diffusamente
nel seguito (cfr. consid. 5.4.) – la dicitura “IVA 7,6% compresa sulla diffe-
renza” o un'indicazione analoga.
Per la ricorrente, le fatture sono state redatte correttamente. A suo avviso,
il divieto di indicare l'imposta sulle fatture giusta l'art. 37 cpv. 4 LIVA ri-
guarderebbe infatti unicamente gli importi come tali, non invece l'aliquota.
A torto. Contrariamente a quanto da lei sostenuto, la giurisprudenza svilup-
pata in proposito è infatti volutamente molto più restrittiva ed estende la
portata del divieto ad ogni menzione concernente l'imposta (decisioni del
Tribunale federale 2A.44/2005 del 17 gennaio 2006, consid. 3.1.;
72A.546/2000 del 31 maggio 2002, consid. 2; 2A.416/1999 del 22 febbraio
2001, consid. 3 segg.). La natura del citato divieto non ha per altro subito
alcuna mutazione neppure con l'entrata in vigore delle nuove norme con-
cernenti il trattamento di lacune formali (NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE
SCHEUNER/PASCAL HUGNUENOT, op. cit., pag. 199; cfr. inoltre nuovamente la co-
municazione della prassi dell'AFC del 31 ottobre 2006, pag. 14). Contra-
riamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'interpretazione data alla
legge dall'AFC non risulta quindi affatto arbitraria. Essa è conforme sia alla
dottrina, sia alla giurisprudenza sviluppata in casi analoghi.
5.3 Constatata di principio la violazione dell'art. 37 cpv. 4 LIVA, occorre dun-
que esaminare se la ricorrente abbia fornito elementi sufficienti per poter
escludere un danno nei confronti dell'AFC a norma dell'art. 14 cpv. 2
OLIVA. L'onere della prova incombe al contribuente che – in violazione
dell'art. 37 cpv. 4 LIVA – ha menzionato l'imposta sulle fatture (cfr. consid.
4.5). Come visto, se un danno fosse escluso, l'imposizione dei margini
sarebbe comunque ammessa ed ogni ripresa risulterebbe ingiustificata.
Così però non è nel caso in esame. Dalle indicazioni date dalla ricorrente
come pure dalla documentazione da lei prodotta e richiamata, non può in-
fatti venir tratta nessuna conclusione in questo senso, sempre fatta ecce-
zione per i due casi che verranno affrontatati più sotto (consid. 5.4).
La ricorrente rileva di aver sempre compilato correttamente il conteggio
dell'imposta, che corretto era anche il versamento dell'imposta all'AFC e
che quest'ultima non avrebbe mai asserito l'esistenza di un credito fiscale
nei suoi confronti, postulando in proposito l'audizione del funzionario
dell'AFC, sig. Y._______. Sennonché, gli argomenti sostenuti – e la
relativa prova indicata (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.454/2002
del 20 marzo 2003, consid. 2.1.; decisione del Tribunale federale
2A.429/2002 dell'8 ottobre 2002, consid. 3) – non risultano affatto attinenti
al problema a sapere se l'AFC abbia subito un danno oppure no. A questa
domanda la ricorrente non fornisce nessuna risposta rispettiamente prova,
venendo così meno all'onere che comunque le incombeva. Se infatti è ve-
ro che la procedura davanti al TAF è retta dal principio inquisitorio, è altret-
tanto vero che tale principio non è assoluto e trova il suo limite proprio nel
dovere dell'amministrato di collaborare e di adeguatamente sostanziare le
proprie richieste (PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.3.; XAVIER OBERSON, op. cit.,
pag. 723 con riferimenti alla giurisprudenza più recente; NICOLAS
SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGNUENOT, op. cit., pag. 18).
Una prova in tal senso non era per altro impossibile: la ricorrente avrebbe
ad esempio potuto farsi attestare da ogni singolo acquirente di non aver
dedotto imposte precedenti né di volerlo fare. Il dovere di collaborazione
da parte dell'amministrato è del resto determinante in una situazione in cui,
come nella fattispecie, una disposizione legale ascrive espressamente allo
stesso l'onere della prova (cfr. art. 14 cpv. 2 OLIVA). Non va inoltre perso
di vista il fatto che tale onere è direttamente conseguente alla violazione
dell'art. 37 cpv. 4 LIVA. Può pertanto ben venir preteso che l'amministrato
fornisca elementi probatori sufficienti a rendere verosimile che i suoi clienti
8non hanno fatto valere e non faranno valere in futuro la deduzione dell'im-
posta precedente.
Sempre al riguardo, non pertinente è infine l'argomento secondo cui il dan-
no sarebbe escluso perché la ricorrente non ha mai comunicato agli acqui-
renti né il valore al quale aveva acquistato a sua volta le singole automo-
bili, né l'ammontare dell'imposta versata all'AFC. Tale criterio non trova in-
fatti riscontro nella giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 5.2.).
5.4 Come osservato più sopra, la dicitura “IVA 7,6% compresa sulla differen-
za” è impressa su tutte le fatture in esame, tranne in due casi. Si tratta del-
le fatture no. 4017 del 7 febbraio 2002 (per un totale di fr. 17'500.--) e
no. 5013 del 15 luglio 2003 (per un totale di fr. 7'500.--). Contrariamente a
quanto indicato per tutte le altre, le due fatture citate non riportano infatti
nessun riferimento all'IVA. In questi due casi, contenendo le stesse anche
tutte le indicazioni di cui all'art. 14 cpv. 1 OLIVA (nome e indirizzo del
venditore rispettivamente dell'acquirente, data d'acquisto, definizione del
bene e prezzo), una ripresa non risulta affatto pertinente. Per quanto
riguarda la fattura no. 5013 va inoltre osservato che essa era indirizzata ad
un acquirente privato, per cui – anche per questo motivo – una ripresa non
risulta giustificata.
Limitatamente a queste due transazioni, il ricorso si rivela pertanto fonda-
to.
5.5 Riassumendo, con riferimento ai considerandi 5.1-5.4, il ricorso dev'essere
parzialmente ammesso.
L'incarto va quindi rinviato all'AFC affinché, sulla base dei considerandi
menzionati, provveda ad un nuovo calcolo dell'imposta dovuta.
6. Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della
ricorrente parzialmente soccombente (art. 1 segg. del regolamento dell'11
dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
Nel caso in esame, le spese vengono stabilite in fr. 5'100.-- (art. 4 TS-
TAF). Tenuto però conto del fatto che, in corso di procedura, l'AFC ha
parzialmente rivisto la sua decisione in favore della ricorrente, come pure
del parziale accoglimento del gravame, esse vengono ridotte in ragione di
2/3 a fr. 1'700.--. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,
tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- da lei versato il
10 agosto 2005. La rimanenza le verrà restituita.
7. Con riferimento all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF, l'AFC verserà alla ricorrente l'im-
porto di fr. 4'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili ridotte (ANDRÉ MOSER/PETER
UEBERSAXER, op. cit., no. 4.19; DTF 125 V 202, consid. 4b in fine).
9Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, il ricorso è parzialmen-
te accolto. L'incarto è rinviato all'Amministrazione federale delle contribu-
zioni, affinché provveda ad un nuovo calcolo dell'imposta dovuta ai sensi
dei considerandi.
2. L'importo di fr. 1'700.-- è posto a carico della ricorrente a titolo di tassa di
giustizia ridotta. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,
tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- da lei versato.
3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è condannata a pagare alla
ricorrente l'importo di fr. 4'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili ridotte. L'impor-
to dovuto, le sarà versato ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio.
4. Comunicazione (atto giudiziario):
- alla ricorrente
- all'istanza inferiore
La Giudice presidente: Il Cancelliere:
Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
Data di spedizione: