B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 12.12.2019 (8C_381/2019)
Corte I
A-1524/2018
Sen t en z a d e l 9 ap r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
patrocinato dall’avv. Rocco Taminelli,
studio legale e notarile, Via Alberto di Sacco 1,
casella postale 2717, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Base logistica dell’esercito (BLEs),
Viktoriastrasse 85, 3003 Bern,
patrocinata dall’avv. Rosella Chiesa Lehmann,
Studio legale e notarile, Via Pollini 16, 6850 Mendrisio,
autorità inferiore.
Oggetto
Disdetta in via ordinaria del rapporto di lavoro.
A-1524/2018
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Fatti:
A.
Il Centro d’intervento del San Gottardo è un corpo di pompieri professionisti
autonomo. Opera su mandato dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e
dal profilo organizzativo fa parte del Centro logistico dell’esercito Monte-
ceneri. Quest’ultimo ha stipulato un accordo sulle prestazioni con l’USTRA.
Il Centro d’intervento del San Gottardo è competente per il servizio
antincendio, la difesa idrocarburi, il soccorso stradale, i permessi speciali
e il portale termico. Nelle due ubicazioni di Göschenen e Airolo sono di
picchetto 24 ore su 24 rispettivamente cinque uomini, che in caso di evento
devono intervenire entro 2 minuti dalla ricezione dell’allarme. Oltre al
servizio di picchetto il personale del Centro intervento del San Gottardo
assume anche diversi compiti supplementari nell’ambito dell’equipag-
giamento militare per la Base logistica dell’esercito (BLEs).
B.
Il signor A._______, nato il (…), dal 1° gennaio 2015 è impiegato a tempo
indeterminato presso la BLEs e lavora come specialista pompiere dell’unità
portale sud del Centro d’intervento del San Gottardo.
Il suo lavoro prevede impieghi regolari e d’emergenza nella galleria auto-
stradale del San Gottardo, nonché la guida di veicoli del servizio antincen-
dio. L’attività del Centro d’intervento prevede il lavoro a turni e nei periodi
che intercorrono tra gli impieghi vengono svolte attività a favore della BLEs.
C.
A seguito di tensioni sorte tra una parte del gruppo dei collaboratori della
sezione sud Centro d’intervento del San Gottardo e il loro caposezione
Sud, il signor B._______, il 22 settembre 2017 undici militi su venti –
compreso il signor A._______ – hanno inoltrato una richiesta d’intervento
all’Organo di mediazione del personale del Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In tale
contesto, il signor A._______ era il portavoce del gruppo. A sostegno di
detta richiesta d’intervento, il 18 dicembre 2017 è poi intervenuto
l’avv. Rocco Taminelli quale patrocinatore del gruppo.
Queste tensioni hanno peraltro portato all’avvio di un coaching accompa-
gnatorio per il caposezione Sud e all’introduzione di un gruppo di lavoro
esterno, competente in psicopatologie del lavoro, atto a verificare la situa-
zione di disagio all’interno della sezione Sud.
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Pagina 3
D.
Il 30 novembre 2017 il signor A._______ alla presenza di altri tre collabo-
ratori – i signori C._______, D._______ e E._______– del Centro
d’intervento del San Gottardo, ha proferito una minaccia di morte nei
confronti del signor B._______, in quel momento non presente sul posto, e
meglio: « Digli al B._______ di andare a cagare, anzi di venire qui così ti
prendo il coltello che hai al cinturone e gli taglio la gola! ». Tuttavia, proprio
in quel momento, uno dei tre collaboratori era al telefono con il suddetto
caposezione Sud.
Tale episodio è stato segnalato dal capo del Centro d’intervento del San
Gottardo al capo del Centro logistico dell’esercito Monteceneri, con la
precisazione che si tratterebbe della seconda minaccia fisica proferita nei
confronto del caposezione Sud.
E.
A causa dell’assegnazione dei turni e della verifica di quanto riferito per
iscritto e/o oralmente dai collaboratori presenti al momento dell’episodio, il
signor A._______ è stato sospeso e interpellato al riguardo solo il
3 dicembre 2017. In tale occasione, egli ha ammesso di aver espresso la
suddetta minaccia nei confronti del signor B._______, in ragione delle
tensioni sorte tra di loro.
F.
Durante l’audizione 7 dicembre 2017, tre collaboratori del Centro d’inter-
vento del San Gottardo avrebbero poi rifiutato di svolgere altri impieghi al
fianco del signor A._______, avendo perso la fiducia nei suoi confronti circa
il corretto esercizio della professione.
G.
Il 10 dicembre 2017 il signor B._______ ha sporto denuncia penale nei
confronti del signor A._______ per minaccia.
H.
Il 19 dicembre 2017, il DDPS – rappresentato dalla BLEs – ha notificato al
signor A._______ l’intenzione di disporre la disdetta in via ordinaria del suo
rapporto di lavoro dal 30 aprile 2018 in virtù dell’art. 10 cpv. 3 lett. a e b
della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS
172.220.1), per violazione di importanti obblighi legali o contrattuali in
seguito a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento in rapporto ai
fatti avvenuti il 30 novembre 2017, impartendogli un termine per prendere
posizione al riguardo, nonché per esaminare gli atti dell’incarto.
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Pagina 4
I.
Dalla notifica di decisione del 19 dicembre 2017, tra i rispettivi patrocinatori
del signor A._______ e del DDPS è intercorsa una fitta corrispondenza in
rapporto all’accesso agli atti dell’incarto. In sostanza, le parti si sono trovate
in disaccordo circa la concessione dell’accesso completo agli atti
dell’incarto all’avv. Taminelli, patrocinatore del signor A._______, per il
quale il DDPS ha in particolare sollevato la sussistenza di un conflitto di
interessi, nella misura in cui quest’ultimo si occuperebbe in parallelo anche
della causa pendente dinanzi all’Organo di mediazione del personale.
In tali circostanze, con scritto 31 gennaio 2018, il signor A._______ – per il
tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: Tribunale) invocando un diniego di
giustizia, nella misura in cui il DDPS non avrebbe messo a sua disposizione
in tempi accettabili, la documentazione che lo concerne, in modo ch’egli
potesse far valere adeguatamente i suoi diritti nell’ambito della procedura
di disdetta avviata nei suoi confronti (causa A-658/2018).
Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale con sentenza A-
658/2018 del 12 marzo 2018.
J.
Con scritto 5 febbraio 2018, il DDPS – per il tramite del suo patrocinatore
– ha trasmesso i documenti relativi alla procedura direttamente al signor
A._______, impartendogli un ulteriore termine per prendere posizione circa
la notifica di decisione del 19 dicembre 2017, nella misura in cui il suo
patrocinatore non avrebbe ancora risolto il suo conflitto di interessi.
K.
Con decisione datata 19 dicembre 2017, ma trasmessa direttamente al
signor A._______ solo il 19 febbraio 2018, il DDPS – rappresentato dalla
BLEs – ha poi disdetto in via ordinaria il suo rapporto di lavoro con effetto
al 31 maggio 2018, per i motivi già indicati nella sua notifica di decisione
del 19 dicembre 2017.
L.
Avverso detta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) – per il
tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso 12 marzo 2018 con
richiesta in via superprovvisionale e provvisionale di conferimento dell’ef-
fetto sospensivo dinanzi al Tribunale, postulandone l’annullamento (causa
A-1524/2018). In sunto, egli solleva una grave violazione del suo diritto di
essere sentito segnatamente per mancato accesso a tutti gli atti del suo
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incarto personale, nonché un abuso di apprezzamento delle circostanze di
fatto, non sussistendo nel suo caso un valido motivo di disdetta ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 lett. a e b LPers. A comprova di ciò, ha chiesto l’assun-
zione di vari mezzi probatori.
M.
Con decisione incidentale del 18 aprile 2018, il Tribunale – previa consul-
tazione del DDPS (di seguito: autorità inferiore) espressosi al riguardo con
osservazioni 10 aprile 2018 – ha respinto la richiesta di conferimento
dell’effetto sospensivo al ricorso, non sussistendone i presupposti.
N.
Con istanza 2 maggio 2018, il ricorrente – per il tramite del suo
patrocinatore – ha postulato la ricusa del giudice dell’istruzione, in quanto
a suo avviso, alla luce del contenuto della decisione incidentale del
18 aprile 2018, essa apparirebbe troppo prevenuta per decidere nel merito
(causa A-2665/2018).
Detta istanza è stata respinta dal Tribunale con decisione incidentale A-
2665/2018 del 25 giugno 2018, poi confermata dal Tribunale federale con
sentenza 8C_564/2018 del 19 ottobre 2018.
O.
Con risposta 5 maggio 2018, l’autorità inferiore – per il tramite del suo
patrocinatore – ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella
propria decisione di disdetta, opponendosi alle richieste di prova avanzate
dal ricorrente.
P.
Con osservazioni finali del 18 marzo 2019, il ricorrente – sempre per il
tramite del suo patrocinatore – si è in sostanza riconfermato nella propria
posizione, avanzando ulteriori argomenti e richieste di prove.
Q.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA,
emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di
cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LPers emanate dal DDPS in qualità di datore di lavoro –
come in concreto – sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 36 cpv. 1
LPers; art. 33 lett. d LTAF), sicché lo stesso risulta competente per dirimere
la presente vertenza. La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata con cui è stata pronunciata in via
ordinaria la disdetta del suo contratto di lavoro e avendo un interesse a che
la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento
(cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza
(cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
Allorquando l’autorità eccede o abusa del proprio potere d’apprezzamento,
si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai sensi
dell’art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admini-
stratif, 2a ed. 2018, n. 512 e 516; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER; op. cit.,
n. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie
générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 1365). Vi è abuso nel
potere d’apprezzamento quando l’autorità, pur rimanendo nei limiti del suo
potere d’apprezzamento, si fonda su delle considerazioni prive di pertinen-
za ed estranee allo scopo perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o
viola i principi generali del diritto, quali il divieto dell’arbitrio e della disparità
di trattamento, il principio della buona fede e il principio della proporzio-
nalità (cfr. DTF 143 II 140 consid. 4.1.3; 141 V 365 consid. 9.2; 137 V 71
consid. 5.1; sentenza del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 con-
sid. 2.1.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. 2.184 seg. con rinvii;
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TANQUEREL, op. cit., n. 513 – 515; BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2a ed. 2015, pag. 565 seg.).
L’autorità supera il proprio potere di apprezzamento commettendo arbitrio
ai sensi dell’art. 9 Cost. quando la sua decisione è fondata su valutazioni
insostenibili delle circostanze, è manifestamente inconciliabile con le
regole di diritto e con l’equità e si basa su elementi sprovvisti di pertinenza
o neglige fattori decisivi (cfr. DTF 112 II 318 consid. 2a; ADELIO SCOLARI,
Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 417). L’annullamento di un
giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo risultato
e non unicamente nella sua motivazione (cfr. DTF 141 V 365 consid. 9.2;
134 I 140 consid. 5.4; 132 I 17 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 131 I 467
consid. 3.1; sentenza del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 con-
sid. 2.1.1; SCOLARI, op. cit., n. 455 e 457; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 302).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con-
sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata-
zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con-
sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141
V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II
425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che
interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in
particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con-
sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
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Pagina 8
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che il Tribunale –
anche se dispone di un potere di cognizione completo – eserciti il suo
potere d’apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate
strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF
2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la
sicurezza, il riserbo del Tribunale sarà ancora più grande (cfr. DTAF
2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali
per le quali l’autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, il
Tribunale non si discosterà senza validi motivi dall’apprezzamento di chi
l’ha preceduta (cfr. DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; [tra le tante] sentenze del
TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 2.1; A-3716/2010 del
26 marzo 2013 consid. 2.3; A-6331/2010 del 3 febbraio 2012 consid. 2.2;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).
Tale è il caso, in materia di diritto del personale federale, per quanto
concerne l’esame del criterio dell’adeguatezza in rapporto alla valutazione
delle prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro
e impiegato, della responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei
compiti di un’unità amministrativa, nonché della classificazione delle
funzioni (« Stelleneinreihung »). In caso di dubbio, il Tribunale non si
discosta infatti dalla posizione assunta dall’autorità di prima istanza
rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di
quest’ultima (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-969/2014 dell’11 novem-
bre 2014 consid. 2; A-524/2014 del 23 giugno 2013 consid. 2.3; A-
1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.3). Detta riserva non impedisce
tuttavia al Tribunale d’intervenire qualora la decisione impugnata appaia
oggettivamente inopportuna (cfr. DTAF 2007/34 consid. 5; sentenza del
TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 2.1 con rinvii; cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).
3.
In concreto, il ricorrente censura innanzitutto varie violazioni del suo diritto
di essere sentito in rapporto all’accesso agli atti dell’incarto, nonché all’as-
sunzione delle prove da parte dell’autorità inferiore. Nella misura in cui il
diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione
implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità, indi-
pendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF
2009/36 consid. 7), tale doglianza verrà esaminata prioritariamente dal
Tribunale (cfr. considd. 3.2-3.4 del presente giudizio), previo richiamo dei
principi qui applicabili (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio).
A-1524/2018
Pagina 9
3.1
3.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavo-
revole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione
dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare
alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella
misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA),
nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11
consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5.1; sentenze del TF 4A_35/2010 del
19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; TANQUEREL, op. cit.,
n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappre-
senta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una deci-
sione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi
da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della parte
di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua situa-
zione giuridica. Esso garantisce l’equità del procedimento (cfr. SCOLARI,
op. cit., n. 483 seg. con rinvii; sentenze del TAF A-3822/2016 del 19 dicem-
bre 2017 consid. 3.1; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.1).
Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di
esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere
le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II
425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere
– di principio – l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1;
sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.1; A-777/2013
del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii).
3.1.2 In merito al diritto di accesso agli atti dell’incarto (cfr. DTF 132 II 485
consid. 3.2) – ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori pertinenti
figuranti nel dossier – è sufficiente che le parti siano a conoscenza delle
prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le
richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine; 112 Ia 202 consid. 2a;
[tra le tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013
consid. 3.2.1 con rinvii).
Giusta l’art. 26 PA – che riprende per l’essenziale i principi giurisprudenziali
(cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.7.6, pag. 327) – la parte o il suo
rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità statuente o
d’una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle parti o le
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osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di
prova (lett. b), le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale
norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l’incarto, bensì
unicamente a tutti gli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli
atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione
(cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2b;
[tra le tante] sentenze del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 con-
sid. 3.1.3; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 del consid. 3.2.1 con rinvii).
Il diritto di accesso agli atti, comprende non solo la facoltà di consultare gli
atti alla sede dell’autorità, ma anche quella di prendere degli appunti e, in
quanto non comporti un sovraccarico di lavoro per l’autorità, d’ottenere
delle fotocopie oppure di allestire personalmente le proprie copie, in quanto
sia dato l’acceso agli atti medesimi (cfr. DTF 117 Ia 424 consid. 28; sen-
tenza del TF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 4.2.2; sentenza del
TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.3; SCOLARI, op. cit.,
n. 517 con rinvii; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 6 ad
art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii).
Tale diritto non è tuttavia assoluto, in quanto è soggetto a restrizioni che
possono, in particolare, fondarsi sull’interesse prevalente dello Stato o sul
diritto legittimo di terzi privati a che non siano divulgati i loro segreti
(cfr. artt. 26 e 27 PA), ad esempio nell’interesse di un’istruttoria in corso,
della difesa nazionale o della sicurezza pubblica, del segreto nell’esercizio
dei diritti politici, del segreto d’affari, della necessità di proteggere l’anoni-
mato del denunciante e, talvolta, persino per riguardo all’interessato mede-
simo in rapporto al suo stato di salute (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF
A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.3; A-2878/2013 del 21 no-
vembre 2013 del consid. 3.2.1 con rinvii; SCOLARI, op. cit., n. 521 con rinvii;
AUBERT/MAHON, op. cit., n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). Giusta
l’art. 28 PA, l’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adope-
rato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato
oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e,
inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
3.1.3 Nel contesto di una disdetta dei rapporti di lavoro, l’autorità compe-
tente può giungere alla propria decisione (definitiva) solamente dopo aver
preso conoscenza della situazione concreta pertinente e aver sentito la
persona interessata. Il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.;
art. 30 cpv. 1 PA) è violato allorquando nei fatti il licenziamento è già stato
deciso in maniera certa ancor prima d’aver sentito l’impiegato interessato
(cfr. sentenze del TF 8C_340/2014 del 15 ottobre 2014 consid. 5.2;
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8C_187/2011 del 14 settembre 2011 consid. 6.2). Ora, affinché l’impiegato
possa esercitare il proprio diritto di essere sentito in maniera completa, lo
stesso deve conoscere non solo i fatti ritenuti nei suoi confronti, ma anche
le conseguenze ch’egli deve aspettarsi (cfr. sentenze del TF 8C_258/2014
del 15 dicembre 2014 consid. 7.2.4; 8C_158/2009 del 2 settembre 2009
consid. 5.2; sentenze del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 con-
sid. 3.1.5; A-427/2013 del 21 novembre 2013 consid. 6.2.2). A tal fine,
all’impiegato viene generalmente notificato un progetto di decisione conte-
nente i motivi di disdetta ritenuti nei suoi confronti dal suo datore di lavoro,
nonché impartito un termine per prendere posizione al riguardo. In quel
preciso istante, una riconsiderazione della prospettata disdetta da parte del
datore di lavoro non deve tuttavia risultare a priori esclusa (cfr. sentenza
del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.5 con rinvii).
3.1.4 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdi-
zione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2;
sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante]
sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
Tale vizio è altresì sanabile, anche in presenza di una violazione grave,
qualora l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa
all’autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un
inutile prolungamento della procedura incompatibile con l’interesse delle
parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 con-
sid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del
31 maggio 2016 consid. 3.1.6 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1555).
3.2
3.2.1 In sunto, il ricorrente censura principalmente la violazione del suo
diritto di essere sentito e dell’art. 8 della legge federale del 19 giugno 1992
sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), in quanto l’autorità inferiore non
gli avrebbe a tutt’oggi mai concesso l’accesso completo agli atti del suo
incarto personale, malgrado le ripetute richieste avanzate dal suo patroci-
natore dinanzi ad essa e qui rinnovate dinanzi al Tribunale. Più nel detta-
glio, egli sostiene che l’autorità inferiore gli avrebbe concesso l’accesso
solo ad una parte degli atti del procedimento da lei selezionati, ovvero a
quei atti a sostegno del licenziamento, tacendo invece quelli a suo favore.
Egli non potrebbe pertanto escludere la sussistenza di altri atti rilevanti
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(cfr. ricorso 12 marzo 2018, punti 3, 98-100; osservazioni finali del 18 mar-
zo 2019, punti 4-7, 22, 58-59, 71). In tale contesto, il ricorrente sottolinea
che il suddetto mancato accesso all’incarto completo sarebbe in particolare
riconducibile al comportamento irrispettoso della patrocinatrice dell’autorità
inferiore che, invocando un conflitto d’interessi inesistente in rapporto al
suo patrocinatore, avrebbe ignorato sistematicamente quest’ultimo, sino a
scavalcarlo e comunicare direttamente con il ricorrente. In effetti, l’autorità
inferiore avrebbe notificato gli atti direttamente al ricorrente e non al suo
patrocinatore. Peraltro, per detto comportamento la patrocinatrice dell’au-
torità inferiore sarebbe stata sanzionata dalla Commissione di disciplina
dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (cfr. osservazioni finali del
18 marzo 2019, punti 22, 31-32, 57). Tale atteggiamento gli avrebbe impe-
dito di difendersi correttamente, tant’è che la decisione di disdetta sarebbe
stata pronunciata, senza tenere conto della sua presa di posizione e senza
poterla completare (cfr. ricorso 12 marzo 2018, punti 44-58, 101).
3.2.2 In merito all’accesso agli atti rilevanti della presente vertenza, il
Tribunale osserva quanto segue. Da un esame degli atti in suo possesso
risulta che prima dell’emanazione della decisione impugnata, il ricorrente
ha avuto vari incontri con l’autorità inferiore, in occasione dei quali gli sono
stati esposti i fatti ritenuti a suo carico e sui quali egli ha già avuto modo di
esprimersi oralmente (cfr. atti n. 14, 15 e 18 dell’incarto prodotto dall’auto-
rità inferiore [di seguito: inc. DDPS]; ricorso 12 marzo 2018, punto 41
segg.). Con notifica di una decisione del 19 dicembre 2017, l’autorità
inferiore ha poi formalmente informato il ricorrente della sua intenzione di
pronunciare la disdetta del contratto di lavoro esponendogli i motivi alla sua
base e impartendogli un termine per esprimersi al riguardo (cfr. atto n. 17
dell’inc. DDPS), così come prescritto in materia di diritto del personale
federale (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Ciò premesso, in un
primo momento, il ricorrente ha avuto accesso solo ad una parte degli atti
in forma anonimizzata (cfr. doc. L prodotto dal ricorrente); detta anonimiz-
zazione appare però giustificata, essendo stata disposta dall’autorità
inferiore per tutelare l’integrità personale delle persone coinvolte, come da
lei peraltro annunciato nella notifica di una decisione del 19 dicembre 2017
(cfr. detto atto, pag. 6; consid. 3.1.2 del presente giudizio). In un secondo
momento, ovvero il 5 febbraio 2018, il ricorrente ha poi ottenuto l’accesso
a tutti gli atti rilevanti alla base della querelata decisione, in ossequio a
quanto prescritto dal diritto di essere sentito (cfr. consid. 3.1.2 del presente
giudizio). Nel contempo, gli è stato altresì impartito un termine sino
all’11 febbraio 2018 per esprimersi al riguardo (cfr. doc. T prodotto dal
ricorrente). Ne discende che, in quel momento, il ricorrente disponeva di
tutti gli elementi essenziali per contestare pienamente la disdetta del suo
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contratto di lavoro prima della sua pronuncia (cfr. consid. 3.1.3 del presente
giudizio). In tali circostanze, il fatto ch’egli non abbia avuto accesso a tutto
l’incarto personale – a prescindere dalla questione del diritto di accesso di
cui all’art. 8 LPD evocata dal ricorrente – non è qui rilevante (cfr. con-
sid. 3.1.2 del presente giudizio). Di fatto, all’autorità inferiore può semmai
essere rimproverato di aver concesso al ricorrente solo tardivamente
l’accesso a tutti gli atti rilevanti dell’incarto, ma non una violazione del suo
diritto di essere sentito. Detta censura va pertanto qui respinta.
3.2.3 Ciò sancito, se come visto poc’anzi (cfr. consid. 3.2.2 del presente
giudizio), vi è stato un ritardo nel concedere al ricorrente l’accesso com-
pleto agli atti, tale evenienza è tuttavia riconducibile alla questione litigiosa
del potenziale conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c della legge
federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA,
RS 935.61) sollevato a più riprese dall’autorità inferiore in rapporto ai due
mandati assunti contemporaneamente dal suo patrocinatore (cfr. docc. B,
P, T e W prodotti dal ricorrente): oltre al suo patrocinio nella presente
vertenza, lo stesso ha infatti assunto anche il patrocinio dei firmatari – di
cui fa parte anche il ricorrente – della richiesta di intervento all’Organo di
mediazione del personale del DDPS (cfr. docc. E, G e H prodotti dal
ricorrente). Più nel dettaglio, con scritto 16 febbraio 2018, l’autorità inferiore
ha spiegato che il conflitto d’interessi nel caso del patrocinatore del
ricorrente risiederebbe non solo nel fatto che i due mandati da lui assunti
poggerebbero su fatti non indipendenti tra di loro, ma anche nel fatto che
le persone ivi coinvolte avrebbero interessi che non collimano tra di loro. In
tale contesto, vi sarebbe inoltre il rischio che delle informazioni acquisite
nel corso di un mandato, coperte dal segreto professionale, possano es-
sere potenzialmente utilizzate per un altro mandato. Problematico sarebbe
altresì il contatto diretto tra il patrocinatore e l’autorità inferiore quale
controparte nella procedura di mediazione, allorquando quest’ultima
sarebbe invece patrocinata nella presente vertenza (cfr. doc. W prodotto
dal ricorrente). Ora, l’art. 12 lett. c LLCA impone all’avvocato di evitare ogni
conflitto d’interessi. Più concretamente, l’avvocato ha proprio il dovere di
evitare i doppi mandati, segnatamente quei casi ove egli è chiamato a
difendere contemporaneamente gli interessi opposti di due parti, tale
evenienza potendo in caso contrario compromettere il suo dovere di fedeltà
e di diligenza nei confronti dei suoi clienti (cfr. anche art. 12 lett. a e b
LLCA). Qualora sussista un conflitto d’interessi, l’avvocato deve rinunciare
ad uno dei due mandati (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1; 138 II 162 con-
sid. 2.4; 134 II 108 consid. 3; sentenza del TF 2C_889/2008 del 21 luglio
2009 consid. 3.1.3). In tale frangente, i dubbi sollevati dall’autorità inferiore
appaiono pertanto legittimi. Ciò precisato, dagli atti in possesso del
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Tribunale non risulta che detta questione sia mai stata completamente
risolta o chiarita dal patrocinatore del ricorrente, lo stesso essendosi
limitato ad indicare di non intravvedere un conflitto d’interessi, nella misura
in cui la procedura parallela di mediazione sarebbe stata sospesa a seguito
dell’assunzione del patrocinio del ricorrente nell’ambito della procedura di
disdetta (cfr. docc. H, Q e V prodotti dal ricorrente; ricorso 12 marzo 2018,
punto 19). Stando così le cose, il Tribunale è di avviso che un conflitto
d’interessi non poteva essere escluso a priori.
In queste particolari circostanze, non si può biasimare l’autorità inferiore
per aver notificato direttamente al ricorrente gli atti rilevanti dell’incarto e la
decisione impugnata, anziché al suo patrocinatore, in ragione del suddetto
potenziale conflitto d’interessi (cfr. docc. B e T prodotti dal ricorrente). Al
riguardo, nulla muta il fatto che la Commissione di Disciplina degli avvocati
del Canton Ticino abbia ritenuto nei confronti della patrocinatrice dell’auto-
rità inferiore una violazione delle norme deontologiche, lo scrivente Tribu-
nale non essendo legato alla predetta decisione di diritto cantonale, la cui
motivazione non è peraltro nota alle parti (cfr. atto HH prodotto dal ricor-
rente). Detta censura va pertanto qui respinta.
3.2.4 Ciò constatato, non si può neppure rimproverare l’autorità inferiore
per avere emanato la decisione impugnata prima dell’ottenimento della
presa di posizione del ricorrente, quest’ultimo non avendo di fatto prodotto
delle osservazioni nel termine impartitogli, bensì unicamente il 20 febbraio
2018 (cfr. doc. X prodotto dal ricorrente). Il mancato rispetto del suddetto
termine è di fatto imputabile al suo patrocinatore. Se è vero che lo stesso
è stato vittima di un infortunio, circostanza che nessuno mette qui in
dubbio, vero è anche che tale evenienza non era tuttavia di natura tale da
impedirgli di prendere i provvedimenti necessari affinché la procedura
potesse essere portata avanti, segnatamente interpellando un suo collega
dello studio legale. Ciò lo dimostra peraltro il fatto ch’egli, prima dello sca-
dere del termine fissato all’11 febbraio 2018, si è comunque personalmente
occupato della pratica rivolgendosi all’autorità inferiore con scritti 6 feb-
braio 2018 e 9 febbraio 2018 (cfr. docc. U, V e W prodotti dal ricorrente).
Pure questa censura va dunque qui respinta.
3.2.5 Anche ad avere ancora dubbi, ogni eventuale violazione del diritto di
essere sentito del ricorrente va comunque ritenuta come sanata in questa
sede, nella misura in cui lo stesso non solo ha avuto modo di visionare tutti
gli atti rilevanti per la presente vertenza, ma anche avuto l’occasione di
prendere compiutamente posizione sia nel proprio gravame, che nelle
proprie osservazioni finali del 18 marzo 2019. Un rinvio della causa
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all’autorità inferiore non avrebbe in ogni caso qui alcun senso e non
gioverebbe di certo al ricorrente, in quanto tale rinvio avrebbe quale unico
effetto quello di ritardare ulteriormente e inutilmente il giudizio sulla legitti-
mità della presente disdetta in via ordinaria, che – in assenza della
pronuncia dell’effetto sospensivo – ha avuto effetto al 31 maggio 2018
(cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio). In definitiva, visto tutto quanto
suesposto, dette censure vanno qui respinte.
3.3 Il ricorrente si duole poi del fatto che la decisione impugnata gli sarebbe
stata notificata direttamente per posta A e con lettera di trasmissione in
tedesco. Poiché lo stesso è patrocinato ed è di lingua italiana, tale notifica
violerebbe gli artt. 29 e 70 Cost. (cfr. ricorso 12 marzo 2018, punto 59).
Al riguardo, il Tribunale rileva che se è vero che la decisione impugnata è
stata notificata direttamente al ricorrente con scritto 19 febbraio 2018
redatto in tedesco (cfr. doc. B prodotto dal ricorrente), tale circostanza non
è tuttavia qui rilevante. In effetti, sia il ricorrente che il suo patrocinatore
hanno chiaramente indicato di non avere alcuna difficoltà di comprensione
del tedesco (cfr. e-mail 15 gennaio 2018 del ricorrente di cui doc. M da lui
prodotto). In tale contesto, tenuto altresì conto del fatto che la querelata
decisione è in italiano, non si intravvede alcun pregiudizio a danno del
ricorrente. Anche detta censure va pertanto qui respinta.
3.4 Il ricorrente sottolinea altresì che tutte le dichiarazioni dei testi ritenuti
dall’autorità inferiore a sostegno del suo licenziamento senza prima conce-
dergli il diritto al controinterrogatorio, rispettivamente il diritto di confrontarsi
direttamente con loro circa le loro affermazioni, sia che si tratti di atti della
procedura stessa di licenziamento, che dell’inchiesta penale, non gli sareb-
bero attualmente imputabili o opponibili (cfr. segnatamente atti n. 5-8, 10-
11, 13a-13c, 14-15, 18-19 dell’inc. DDPS). Qualora detti atti dovessero
essere presi in considerazione dal Tribunale senza dapprima concedergli
il diritto al confronto diretto, a suo avviso sussisterebbe infatti una grave
violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. osservazioni finali del
18 marzo 2019, punti 23-30, 4, 45, 48, 86, 90, 95-97, 104, 109, ecc.).
Sennonché, quanto richiesto dal ricorrente dinanzi al Tribunale è qui
infondata. Il rispetto del suo diritto di essere sentito esige che al ricorrente
venga concessa la possibilità di prendere posizione per iscritto, ma non
quella di esprimersi oralmente o di confrontarsi oralmente a dei testi
(cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio). Ora, come visto (cfr. consid. 3.2.5
del presente giudizio), il ricorrente ha già avuto l’occasione di prendere
posizione in merito a tutti gli atti pertinenti alla base della querelata
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decisione, tra cui anche le dichiarazioni dei vari testi/parti coinvolte nella
vicenda, esponendo in dettaglio la propria versione dei fatti. Ch’egli non
abbia potuto o meno controinterrogarli, nulla toglie al loro valore probatorio.
Ad ogni modo, in virtù del suo libero potere di apprezzamento, spetta al
solo Tribunale – e non alle parti – valutare la credibilità o meno delle
dichiarazioni delle persone sentite sia nell’ambito della presente procedura
di licenziamento, che di quella penale, tenuto conto di tutti gli elementi
probatori dell’incarto, tra cui anche gli argomenti sollevati dal ricorrente
(cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Anche detta censura non può
pertanto che essere qui respinta.
4.
Nel merito del litigio, si pone qui la questione a sapere se è a giusto titolo
che l’autorità inferiore, con decisione datata 19 dicembre 2017, notificata il
19 febbraio 2018, ha pronunciato nei confronti del ricorrente la disdetta in
via ordinaria del suo contratto di lavoro con effetto al 31 maggio 2018, qui
recisamente contestata da quest’ultimo. In tale ottica, prima di pronunciarsi
al riguardo (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio), qui di seguito il Tribunale
chiarirà i principi applicabili in materia di disdetta in via ordinaria di un
contratto di lavoro nell’ambito del diritto del personale federale (cfr. con-
sidd. 4.1 - 4.3 del presente giudizio).
4.1 Le modifiche del 14 dicembre 2012 della LPers entrate in vigore il 1° lu-
glio 2013 (cfr. Messaggio del 31 agosto 2011 concernente la modifica della
legge sul personale federale [di seguito: Messaggio LPers], FF 2011 5959),
non contengono disposizioni transitorie. In loro assenza, la questione del
diritto applicabile deve essere risolta sulla base dei principi generali di
diritto intertemporale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5541/2014 del
31 maggio 2016 consid. 4.1 con rinvii). Per quanto concerne il diritto mate-
riale, vale il principio secondo cui sono determinanti le norme giuridiche
vigenti al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 139 V 335 consid. 6.2; 137 V 105 consid. 5.3.1; 136 V
24 consid. 4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5541/2014 del 31 maggio
2016 consid. 4.1; A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.1.1; ZEN-RUF-
FINEN, op. cit., n. 169; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.202).
Nel caso in disamina, ci si trova confrontati alla disdetta del contratto di
lavoro del ricorrente pronunciata dall’autorità inferiore in via ordinaria con
decisione datata 19 dicembre 2017, notificata il 19 febbraio 2018, sulla
base di circostanze di fatto verificatosi poco prima. In tale contesto, risulta
indubbiamente applicabile la nuova LPers nella sua versione successiva
alle modifiche del 14 dicembre 2012.
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4.2 Giusta l’art. 10 cpv. 3 LPers, il datore di lavoro può disdire in via
ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi
sufficienti. L’elenco dei motivi di licenziamento menzionati all’art. 10 cpv. 3
LPers non è esaustivo (« in particolare »; cfr. Messaggio LPers, FF 2011
5959, 5970; sentenze del TAF A-6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1;
A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.1). Nel caso in disamina,
l’autorità inferiore ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro del
ricorrente a seguito della violazione di importanti obblighi legali o
contrattuali (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. a LPers) e a mancanze nelle prestazioni
o nel comportamento (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. b LPers).
4.2.1 La distinzione tra « la violazione di importanti obblighi legali o
contrattuali » ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a LPers e « la mancanza nelle
prestazioni o nel comportamento » ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. b LPers
è piuttosto labile. Un determinato comportamento può di fatti ricoprire sia
una « manchevolezza » che una « violazione » (cfr. sentenze del TAF A-
6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.1; A-3818/2016 del 12 aprile 2017
consid. 7.1 con rinvii; A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.1).
Tuttavia, il motivo di disdetta ex art. 10 cpv. 3 lett. b LPers ha carattere
sussidiario rispetto a quello dell’art. 10 cpv. 3 lett. a LPers, sicché lo stesso
trova applicazione solo nel caso in cui una mancanza nelle prestazioni o
nel comportamento non sia connesso con una violazione di obblighi legali
o contrattuali (cfr. sentenze del TAF A-2953/2017 del 18 gennaio 2018
consid. 4; A-6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.1 con rinvii).
4.2.2 Sono segnatamente considerati come importanti obblighi legali o
contrattuali ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a LPers quelli sanciti all’art. 20
cpv. 1 LPers, secondo cui l’impiegato è tenuto a svolgere con diligenza il
lavoro impartito (dovere di diligenza) nonché a tutelare gli interessi del suo
datore di lavoro (dovere di fedeltà; cfr. sentenze del TAF A-2663/2017
14 marzo 2018 consid. 3.3; A-6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.2).
La loro violazione sussiste in particolare in presenza di comportamenti
illegali e penalmente reprensibili, ma anche di comportamenti sconvenevoli
nei confronti dei superiori o dei colleghi di lavoro (cfr. sentenze del TAF A-
4312/2016 del 23 febbraio 2017 consid. 5.5.3; A-5420/2015 dell’11 dicem-
bre 2015 consid. 3.3 segg. con rinvii). Le esigenze poste dal dovere di
fedeltà in rapporto ad una determinata funzione e posizione dell’impiegato
distinti per ogni rapporto di lavoro vanno determinate nel singolo caso sulla
base delle circostanze e degli interessi concreti (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-59/2017 del 17 maggio 2017 consid. 5.4.1 con rinvii). Il dovere
di diligenza è concretizzato attraverso il diritto di impartire istruzioni del
datore di lavoro e il dovere di osservanza di dette istruzioni dell’impiegato
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(cfr. art. 321d CO in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 LPers). L’inos-
servanza implica altresì la violazione di un obbligo legale (cfr. sentenza del
TAF A-6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.2 con rinvii).
4.2.3 Quanto a lei, la nozione di comportamento ai sensi dell’art. 10 cpv. 3
lett. b LPers – nella misura in cui non costituisce una violazione di un
obbligo ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a LPers – comprende segnatamente
il comportamento dell’impiegato durante il servizio verso i suoi superiori, i
suoi colleghi, i suoi subalterni e i terzi, i comportamenti inconvenienti o
rivoltanti, la mancata assunzione delle proprie responsabilità (« Verant-
wortungsbereitschaft »), l’incapacità di lavorare in gruppo, l’assenza di
volontà di collaborare, di dinamismo e d’integrazione (cfr. sentenze del TAF
A-6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.3; A-5541/2014 del 31 maggio
2016 consid. 6.1.1; A-6898/2015 del 10 marzo 2016 consid. 3.2.2).
A differenza delle prestazioni di lavoro, la cui valutazione può essere fatta
in larga misura mediante dei criteri oggettivi, il comportamento di un
impiegato viene qualificato attraverso una valutazione soggettiva del suo
esaminatore, ciò che aumenta il rischio di disdetta arbitraria. Il desiderio
del datore di lavoro di separarsi da un impiegato difficile non fonda un
motivo di disdetta. Le mancanze nel comportamento dell’impiegato interes-
sato devono piuttosto essere riconoscibili (« nachvollziehbar ») da un
terzo. Con tale approccio di valutazione oggettiva, si garantisce che
l’esame delle fonti di tensione avverrà in maniera più approfondita, qualora
la disdetta fosse pronunciata a seguito di conflitti. Il comportamento
dell’impiegato deve condurre ad una perturbazione del funzionamento del
servizio (« Betriebsablauf ») o ledere il rapporto di fiducia in essere tra lui
e il suo superiore (cfr. sentenze del TAF A-6111/2016 del 26 luglio 2017
consid. 4.1.1 con rinvii; A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.1; A-
6898/2015 del 10 marzo 2016 consid. 3.2.2 con rinvii).
4.2.4 Se sono il comportamento e i rapporti con uno o più colleghi ad
essere in discussione, un trasferimento in un altro posto di lavoro è
immaginabile solo nella misura in cui sussiste la sicurezza che il cambia-
mento di posto di lavoro permetterà effettivamente di risolvere i problemi di
ordine relazionale (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.2.3; sentenza del TAF A-
5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.2).
4.3
4.3.1 Nell’elencare i motivi di disdetta contenuti nella vigente LPers, il
legislatore ha rinunciato a menzionare il requisito dell’avvertimento prelimi-
nare, indipendentemente dal motivo di disdetta (cfr. art. 10 cpv. 3 LPers).
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Tuttavia esso ne ha evidenziato la necessità prima della disdetta ordinaria,
qualora le circostanze del caso lo giustifichino (cfr. Messaggio LPers, FF
2011 5959, 5971; DTF 143 II 443 consid. 7.5; sentenze del TAF A-
6111/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.1.1; A-3818/2016 del 12 aprile 2017
consid. 4.3.2; A-6723/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 6.2). Di fatto, il
datore di lavoro è tenuto a pronunciare un avvertimento preliminare in
determinate situazioni, segnatamente quelle descritte all’art. 10 cpv. 3
lett. b e c LPers, se detto avvertimento può indurre l’impiegato interessato
a modificare tale comportamento (cfr. Messaggio LPers, FF 2011 5959,
5971; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.3
con rinvii). L’esigenza di un avvertimento preliminare decade però quando
il rapporto di fiducia è rotto in maniera irreparabile o quando si rivela inutile
(cfr. DTF 143 II 443 consid. 7.5 con rinvii; sentenze del TAF A-169/2018 del
23 gennaio 2019 consid. 4.3; A-1399/2017 del 13 giugno 2018 consid. 3.3;
A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.3).
4.3.2 L’avvertimento che precede la disdetta ordinaria adempie due funzio-
ni: da una parte contiene il rimprovero formulato dal datore di lavoro con
riferimento al comportamento criticato (« Rügefunktion »); dall’altra espri-
me la minaccia di una sanzione (« Warnfunktion »; sentenza del TF
8C_500/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 7.5; sentenze del TAF A-
1684/2009 del 14 settembre 2009 consid. 6.2.2; A-5893/2007 dell’11 aprile
2008 consid. 3.7). Esso deve esser inteso come avviso all’indirizzo del
lavoratore con lo scopo di evitargli conseguenze spiacevoli; in questo
senso l’avvertimento rappresenta una misura di protezione per il lavo-
ratore. Concedendogli la facoltà di migliorarsi, esso concretizza il principio
di proporzionalità (cfr. sentenze del TAF A-169/2018 del 23 gennaio 2019
consid. 4.4 con rinvii; A-3818/2016 del 12 aprile 2017 consid. 4.3.3; A-
5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 6.1.3 con rinvii).
4.4 In concreto, con decisione datata 19 dicembre 2017, notificata il
19 febbraio 2018, l’autorità inferiore ha disdetto in via ordinaria il contratto
di lavoro del ricorrente sulla base dell’art. 10 cpv. 3 lett. a e b LPers con
effetto al 31 maggio 2018, a seguito delle gravi minacce di morte da lui
proferite il 30 novembre 2017 nei confronti del signor B._______, suo
superiore e caposezione Sud del Centro d’intervento del San Gottardo.
Tale disdetta è qui recisamente contestata dal ricorrente, poiché la stessa
sarebbe del tutto infondata e sproporzionata rispetto a quanto realmente
accaduto (semplice battuta), nonché il frutto di un abuso di apprezzamento
delle circostanze di fatto da parte dell’autorità inferiore, che invero cerche-
rebbe un motivo per liberarsi di lui, in ragione del conflitto interpersonale
A-1524/2018
Pagina 20
con il superiore (cfr. ricorso 12 marzo 2018; osservazioni finali del 18 mar-
zo 2019).
Ciò premesso, qui di seguito il Tribunale esaminerà in dettaglio gli elementi
che hanno condotto l’autorità inferiore a pronunciare la suddetta disdetta
in via ordinaria, stabilendo se la stessa è giustificata, riprendendo e analiz-
zando puntualmente anche gli argomenti sollevati dal ricorrente.
4.4.1 In merito all’episodio alla base della disdetta ordinaria, va precisato
quanto segue. Il 30 novembre 2017, il signor B._______, dopo aver effet-
tuato un controllo sul posto del lavoro svolto dai suoi collaboratori, ha
contattato telefonicamente il capogruppo di giornata, il signor D._______,
riferendogli di aver constatato che il ricorrente non stava eseguendo i
compiti assegnati. A seguito di tale telefonata, il signor D._______ ha
informato il ricorrente in merito a quanto riferitogli dal signor B._______,
chiedendogli di fornirgli la sua versione dei fatti. In tale frangente, il
ricorrente è andato su tutte le furie, indicando di avere invero svolto i
compiti assegnatoli. Rivolgendosi al signor D._______, alla presenza di
due suoi altri colleghi, i signori C._______ e E._______, il ricorrente ha poi
minacciato di morte il signor B._______, asserendo quanto segue: « la
prossima volta gli taglio la gola con un coltello » (cfr. decisione impugnata,
pag. 2). Tale minaccia è in seguito stata riferita telefonicamente dal signor
D._______ al signor B._______. Detto episodio è stato confermato non
solo dal signor D._______ e dal signor C._______ presenti a quel
momento (cfr. atti n. 10 e 11 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di
seguito: inc. DDPS]; verbale d’interrogatorio del 6 gennaio 2018 del signor
D._______ di cui all’atto n. 19 dell’inc. DDPS, pag. 3) ma anche a più
riprese dallo stesso ricorrente che durante l’interrogatorio dinanzi alla
Polizia Cantonale ha addirittura precisato di aver invero detto al signor
D._______ di riferire quanto segue al signor B._______: « Digli al
B._______ di andare a cagare, anzi di venire qui così ti prendo il coltello
che hai al cinturone e gli taglio la gola! » (cfr. verbale d’interrogatorio
17 gennaio 2018 di cui all’atto n. 19 dell’inc. DDPS, pag. 4 seg.; atti n. 14
e 15 dell’inc. DDPS; ricorso 12 marzo 2018, punto 27). A causa di questo
episodio, il 3 dicembre 2017 il ricorrente è poi stato sospeso con effetto
immediato dal posto di lavoro fino a nuovo ordine (cfr. doc. 9
dell’inc. DDPS, decisione impugnata, pag. 3).
In tale frangente, il Tribunale constata come si è chiaramente di fronte ad
un comportamento penalmente reprensibile nei confronti di un superiore
che lede gli obblighi legali e contrattuali ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a
LPers in combinato disposto con l’art. 20 LPers (cfr. consid. 4.2.2 del
A-1524/2018
Pagina 21
presente giudizio). Peraltro, successivamente alla denuncia penale del
10 dicembre 2017 del signor B._______, nei confronti del ricorrente è stata
aperta un’inchiesta penale per minaccia. Ma vi è di più. Il comportamento
del ricorrente costituisce altresì una grave mancanza ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 lett. b LPers, nella misura in cui lede il rapporto di fiducia con il supe-
riore (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Ora, il fatto che il ricorrente
non sia stato sospeso immediatamente dal servizio, bensì dopo una breve
verifica di quanto accaduto da parte del datore di lavoro, non rende meno
grave quanto accaduto il 30 novembre 2017. Al contrario, dimostra come
la sospensione del ricorrente sia stata fatta in conoscenza di causa e non
in maniera abusiva.
4.4.2 Ciò constatato, il Tribunale rileva come da un esame delle valutazioni
degli anni 2016 e 2017 risulti che già in passato il ricorrente ha manifestato
problemi comportamentali, specialmente in rapporto all’accettazione deci-
sioni e alle critiche gerarchiche (cfr. atti n. 3-4 dell’inc. DDPS; docc. Z e AA
prodotti dal ricorrente). Dalle sue valutazioni risulta infatti che lo stesso – si
ricorda, attivo presso la BLEs, nell’unità portale sud del Centro d’intervento
del San Gottardo, a partire dal 1° gennaio 2015 – ha sempre riscontrato
problemi nel suo comportamento sociale, raggiungendo regolarmente solo
la nota 2 su 4 (nota appena sufficiente).
Valutazione intermedia
01.01.2016-31.05.2016
(cfr. atto n. 3 dell’inc. DDPS)
« Spirito di gruppo: non sempre opera favorendo
l’integrazione del gruppo, critico verso le decisioni dei
superiori » (cfr. competenza sociale).
« Capacità critica: Convinto di se stesso, critico. Gli
serve del tempo per elaborare critiche a lui mosse »
(cfr. competenza sociale).
Valutazione complessiva
01.01.2016-31.10.2016
(cfr. atto n. 4 dell’inc. DDPS)
« Spirito di gruppo: Opera si a favorire l’integrazione
del gruppo, ma a volte non contribuisce alla riuscita,
vedi musica, telefono ecc. (2) » (cfr. competenza
sociale).
« Capacità critica: È capace si di criticare il proprio
modo di agire e di regola accetta anche le critiche a lui
mosse. Dovrebbe limitare le critiche verso le decisioni
gerarchiche (2) » (cfr. competenza sociale).
Valutazione complessiva
01.01.2017-31.10.2017
(cfr. doc. AA del ricorrente)
« Dimostra una buona flessibilità, disponibilità nei
turni, buona correttezza verso i camerati a volte
scettico verso i superiori. Agisce in modo economico e
con una sufficiente trasparenza (info a tutti i livelli).
2.5 » (cfr. fare).
« Inserito bene nel gruppo da il suo contributo, da
evitare commenti e giudizi inutili. 2.5 » (cfr. compe-
tenza sociale).
Ma vi è di più. Dagli atti dell’incarto risulta altresì che il 17 ottobre 2017 –
A-1524/2018
Pagina 22
ovvero qualche settimana prima dell’episodio del 30 novembre 2017 – il
ricorrente è già stato formalmente ammonito almeno una volta dal datore
di lavoro per aver adottato un atteggiamento irrispettoso nei confronti del
suo superiore, il signor B._______, a seguito delle critiche mosse da
quest’ultimo in merito alla correttezza del suo operato durante un esercizio
di soccorso stradale (cfr. atti n. 5-6 dell’inc. DDPS). L’episodio del 30 no-
vembre 2017 non è dunque il primo caso in cui il ricorrente ha adottato un
comportamento inaccettabile nei confronti dei suoi superiori.
Di avviso contrario, il ricorrente sottolinea di avere invero sempre ottenuto
delle buone valutazioni complessive (nota complessiva 3), circostanza che
dimostrerebbe ch’egli non è « quel disastro di dipendente » dipinto
dall’autorità inferiore. Peraltro, egli sottolinea di essere ben integrato nel
gruppo come risulterebbe dalle valutazioni e dalle dichiarazioni dei suoi
stessi colleghi (cfr. docc. AA, Y e Z prodotti dal ricorrente; ricorso 12 marzo
2018, punti 103-107, 139; osservazioni finali del 18 marzo 2019, punti 73-
75, 79, 80, 84, 87 e 99). Sennonché nessuno mette qui in dubbio la qualità
del suo operato e/o il fatto ch’egli fosse ben integrato al gruppo, rispetti-
vamente ch’egli abbia ottenuto delle buone valutazioni complessive (nota
complessiva 3). Detti elementi nulla tolgono al fatto che nei confronti dei
suoi superiori lo stesso ha riscontrato dei problemi fino alla fine. Di fatto,
qui problematico è il suo rapporto con la gerarchia, non il lavoro in sé.
4.4.3 Ciò posto, nella valutazione della gravità della situazione anche in
rapporto al rapporto di fiducia e al dovere di fedeltà, va altresì tenuto conto
della particolare funzione svolta dal ricorrente dal profilo della sicurezza
pubblica (cfr. considd. 4.2.2 e 4.2.4 del presente giudizio). Di fatto, dal
1° gennaio 2015 il ricorrente è impiegato presso la BLEs come specialista
pompiere dell’unità sud del Centro d’intervento del San Gottardo, chiamato
ad intervenire insieme ai suoi colleghi nella galleria del San Gottardo per
impieghi regolari e d’emergenza, anche alla guida di veicoli del servizio
antincendio (cfr. atto n. 2 dell’inc. DDPS). In quanto tale, il ricorrente non
solo è responsabile della sicurezza degli utenti all’interno della galleria, ma
anche della sua e di quella dei suoi colleghi. Come spiega l’autorità infe-
riore, meglio informata sulle esigenze tecniche del mestiere (cfr. consid. 2.3
del presente giudizio; decisione impugnata, pag. 4):
« Gli impieghi dei pompieri su chiamata in caso d’emergenza vengono svolti a
gruppi all’interno della galleria ed è manifesto il fatto che questi gruppi durante
il loro lavoro mettono in pericolo la loro vita. Durante l’impiego in galleria occorre
aspettarsi in ogni momento esplosioni, incendi di carburanti e la presenza di
gas tossici. Il salvataggio delle persone presenti in galleria, eventualmente dei
membri del proprio gruppo, in parte mettendo in pericolo la propria vita, ha la
A-1524/2018
Pagina 23
massima priorità. Per questi motivi l’assoluta fiducia tra i membri del gruppo
costituisce la condizione indispensabile per impieghi efficaci ed efficienti ».
In tale contesto, il Tribunale ritiene ancor più che le minacce di morte
proferite dal ricorrente nei confronti del suo superiore possano effettiva-
mente rappresentare non solo una violazione grave dei suoi obblighi legali
contrattuali e legali ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a LPers in combinato
disposto con l’art. 20 LPers, ma anche una grave mancanza nel suo
comportamento ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. b LPers, segnatamente dal
profilo della sicurezza (cfr. considd. 4.2.2, 4.2.3 e 4.4.1 del presente giudi-
zio). Benché proferita indirettamente nei confronti del suo superiore, detta
minaccia non può essere presa alla leggera ed è idonea a mettere poten-
zialmente a repentaglio lo svolgimento corretto del servizio dell’intera
sezione sud del Centro d’intervento del San Gottardo. A prescindere dalla
credibilità e della validità o meno delle dichiarazioni di alcuni collaboratori
del Centro d’intervento del San Gottardo, secondo cui gli stessi non
vorrebbero più lavorare con il ricorrente (cfr. atti n. 10, 11, 13a, 13b e 13c
dell’inc. DDPS) – qui contestate dal ricorrente (cfr. ricorso 12 marzo 2018,
punti 128 segg.; osservazioni finali del 18 marzo 2019, punto 52) – resta il
fatto che, visto anche il suo comportamento passato nei confronti della
gerarchia (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio), non si può escludere
che quest’ultimo possa dare nuovamente sfogo verbalmente alla sua
rabbia nei confronti del suo superiore attuale o di un altro superiore e
compromettere così la sicurezza dell’intero intervento d’emergenza. Nulla
mutano a tale conclusione, le numerose dichiarazioni dei suoi colleghi di
lavoro e non (cfr. doc. Y prodotto dal ricorrente), nella misura in cui – oltre
ad essere peraltro delle dichiarazioni di parte emesse a seguito dell’avvio
della procedura di disdetta nei suoi confronti, il cui valore probatorio è
discutibile – il potenziale rischio di conflitto con i superiori permane.
4.4.4 Ora, sin dall’inizio il ricorrente ha a più riprese sottolineato nei propri
allegati che il licenziamento sarebbe invero stato pronunciato nei suoi con-
fronti a causa del conflitto interpersonale in essere con il signor B._______,
caposezione Sud e suo superiore, nonché a causa del suo ruolo di porta-
voce del gruppo che ha interpellato l’Organo di mediazione del personale
del DDPS in rapporto alla situazione di disagio causata proprio dal predetto
superiore in seno all’unità sud del Centro d’intervento del San Gottardo. A
suo avviso, quanto accaduto il 30 novembre 2017, a lui solo, non giustifi-
cherebbe infatti l’avvio della procedura di licenziamento. A comprova di ciò,
egli ha peraltro prodotto vari articoli di giornale attestanti il malessere in
seno all’unità sud, sottolineando altresì che il caposezione Sud sarebbe nel
frattempo stato allontanato, proprio per il suo comportamento nei confronti
A-1524/2018
Pagina 24
dei suoi dipendenti. Egli indica poi che il signor D._______ non avrebbe
restituito i gradi a causa dei problemi comportamentali del ricorrente, bensì
a causa della situazione di disagio in seno all’unità sud causata dal suo
superiore (cfr. docc. CC, EE, FF prodotti dal ricorrente; ricorso 12 marzo
2018, punti 8-19; osservazioni finali 18 marzo 2019, punti 10-21).
Sennonché, che vi fosse o meno un conflitto interpersonale tra il ricorrente
e il suo superiore, rispettivamente una situazione di disagio in seno all’unità
sud, non permette in nessun caso e in alcun modo a questo Tribunale di
avallare o giustificare delle minacce di morte proferite da un dipendente nei
confronti del suo superiore, ciò quand’anche le stesse siano state pronun-
ciate in un momento di mero sfogo o semplicemente quale battuta, come
sostenuto dal ricorrente. Sapere se il signor D._______ abbia rinunciato ai
gradi a causa del ricorrente o del superiore, poco importa. Resta il fatto che
nel verbale d’interrogatorio del 6 gennaio 2018 della Polizia cantonale,
proprio a seguito di quanto accaduto il 30 novembre 2017 il signor
D._______ ha testualmente dichiarato (cfr. citato verbale di cui all’atto
n. 19 dell’inc. DDPS):
« […] non ero più in grado di gestire l’insubordinazione del gruppo e volevo
riconsegnare i gradi e quindi rinunciare alla al mio incarito di capo gruppo […] ».
Ancora una volta, al Tribunale preme sottolineare che nessuno in questa
sede mette in dubbio che il ricorrente fosse ben integrato nel gruppo e
svolgesse bene il suo lavoro. Tuttavia, tenuto altresì conto della sua
particolare funzione dal profilo della sicurezza e del suo atteggiamento nei
confronti della gerarchia, resta il fatto che la sua infelice affermazione non
può essere qui ignorata dal Tribunale, a prescindere dalla sussistenza o
meno di un conflitto interpersonale con il suo superiore.
4.4.5 Ciò sancito, dagli atti non risulta che il ricorrente si sia mai pentito
della sua infelice affermazione del 30 novembre 2017. Pur rendendosi
conto della gravità, nei propri allegati esso ha indicato di ritenere di aver
agito nel giusto e che di fatto si sarebbe trattata di una « battuta infelice »
e/o di un mero « sfogo momentaneo », ma non di certo una minaccia vera
e propria al suo superiore, lo stesso non essendo di indole violenta. Il
ricorrente ha altresì precisato che né il suo comportamento passato, né
quello presente lascerebbero pensare ch’egli avrebbe mai potuto
concretizzare la sua battuta infelice. Del resto nessuno avrebbe invero
preso seriamente la sua affermazione (cfr. atti n. 14, 15 e18 dell’inc. DDPS;
ricorso 12 marzo 2018, punti 27-29 e punti 115-124; osservazioni finali
18 marzo 2019, punti 49 e 72). Sennonché, così facendo egli non fa che
banalizzare la gravità di quanto accaduto. Ch’egli potesse concretamente
A-1524/2018
Pagina 25
dare seguito alla sua affermazione o meno, resta il fatto che si tratta di gravi
minacce espresse nei confronti del proprio superiore.
4.4.6 Visto tutto quanto suesposto, ne discende che è a giusto titolo che
l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente ha distrutto irrimediabilmente
il rapporto di fiducia alla base del contratto di lavoro, ad un tal punto dal
non poter intravvedere una sua reintegrazione all’interno dell’unità sud del
Centro di pronto intervento del San Gottardo. In tale frangente, non è poi
ipotizzabile un suo trasferimento in un altro posto di lavoro, in quanto
sussisterebbe comunque il rischio di ritrovarsi nella stessa situazione, nella
misura in cui il ricorrente si ritroverebbe a contatto con un nuovo superiore
(cfr. consid. 4.2.4 del presente giudizio). Tali circostanze giustificano per-
tanto la pronuncia della disdetta in via ordinaria, che peraltro – tenuto conto
della fattispecie di rilevanza penale – avrebbe potuto fondare anche una
disdetta immediata. Così facendo, l’autorità inferiore non ha pertanto com-
messo alcun abuso nell’apprezzamento della fattispecie (cfr. consid. 2.1
del presente giudizio).
4.4.7 Ora, vero è che in concreto la disdetta in via ordinaria è stata chia-
ramente pronunciata senza previo notificare al ricorrente un avvertimento,
così come giustamente rilevato a più riprese da quest’ultimo (cfr. osserva-
zioni finali del 18 marzo 2019, punti 65-68) e qui confermato dalla stessa
autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5). Sennonché, tenuto
conto delle circostanze particolari e della sussistenza di una fattispecie di
rilevanza penale, tale evenienza appare tuttavia qui giustificata, nella
misura in cui nel caso del ricorrente nulla lascia pensare che un tale
avvertimento gli avrebbe permesso di modificare il suo comportamento nei
confronti della gerarchia, lo stesso continuando peraltro anche in questa
sede a ritenere l’episodio del 30 novembre 2017 come una mera battuta
infelice (cfr. considd. 4.3.1 e 4.4.5 del presente giudizio).
4.4.8 Per finire, la disdetta del contratto di lavoro è stata pronunciata in via
ordinaria con decisione datata 19 dicembre 2017 e notificata il 19 febbraio
2018 con effetto al 31 maggio 2018, ovvero lasciando al ricorrente quattro
mesi per cercare un altro impiego o una soluzione al riguardo. Nella misura
in cui in presenza di fatti di rilevanza penale l’autorità inferiore avrebbe
potuto anche pronunciare la disdetta immediata, detta disdetta risulta qui
proporzionata.
5.
Non da ultimo, il Tribunale rileva che la fattispecie in esame appare chiara
e gli atti rilevanti dell’incarto risultano completi. Le parti hanno poi già avuto
A-1524/2018
Pagina 26
ampiamente modo di esprimersi, presentando esaustivamente le loro
argomentazioni. In tali circostanze, il Tribunale ritiene che l’assunzione di
ulteriori mezzi di prova postulati dal ricorrente – e meglio, la richiesta in via
del tutto generica d’audizione di vari testimoni avanzata nel suo gravame,
nonché il richiamo di numerosi incarti, tra cui quello della procedura di me-
diazione, dell’inchiesta penale, l’incarto personale del ricorrente, la docu-
mentazione concernente le problematiche riscontrate dal caposezione
Sud, ecc. (cfr. per i dettagli, ricorso 12 marzo 2018, pag. 32; osservazioni
finali del 18 marzo 2019, n. 115-121 e pag. 31 seg.) – è qui ininfluente ai
fini del giudizio. Quand’anche detti mezzi probatori potessero poten-
zialmente comprovare che prima della pronuncia della disdetta in oggetto
vi era già un conflitto tra il caposezione Sud e il ricorrente nonché i suoi
colleghi, rispettivamente che il ricorrente era ben integrato e che i suoi
colleghi invero avrebbero continuato a lavorare con lui senza problemi o
altro ancora, tale evenienza nulla muterebbe al fatto che quanto accaduto
il 30 novembre 2017 giustificava e giustifica tutt’ora il suo licenziamento in
via ordinaria ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a e b LPers. In nessun caso, la
sussistenza di un conflitto interpersonale tra datore di lavoro e impiegato
può infatti giustificare delle minacce di morte proferite nei confronti del suo
superiore. Per tale motivo, non vi è luogo di dare seguito alle suddette
richieste di prove (cfr. art. 12 PA a contrario).
6.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione di disdetta in
via ordinaria presa nei confronti del ricorrente non è contraria al diritto
applicabile, non può inoltre essere considerata frutto di una violazione del
suo diritto di essere sentito, né tantomeno del divieto dell’arbitrio o dell’abu-
so nell’apprezzamento delle circostanze di fatto dell’autorità inferiore. Essa
– per quanto verificabile anche in quest’ottica – non è neppure da ritenersi
inadeguata e appare peraltro proporzionata. Il ricorso va pertanto qui
respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
7.
In base all’art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell’art. 7 cpv. 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), non
vengono prelevate spese né assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Pagina 27
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali, né assegnate spese a titolo di
indennità di ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Pifferi
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Pagina 28
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimo-
niale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15’000.– rispettivamente – se
ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se non si tratta di una
contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella
misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso
in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere interposto,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione contestata,
presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: