A-1542/2008
Corte I
A-1542/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliere Manuel Borla.
X._______ SA, …
patrocinata ...,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Esazione posticipata di dazi doganali e d'imposta
sull'importazione di fiori recisi.
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1542/2008
Fatti:
A.
La X._______ SA è una casa di spedizione attiva a livello
internazionale che nel periodo dal 6 giugno 1999 al 30 maggio 2001
ha sdoganato, all'aliquota di contingente doganale (in seguito ACD),
fiori recisi importati dalla società Y.______ AG (in seguito Y.______).
B.
Con scritto del 27 febbraio 2003 la Direzione del circondario delle
dogane di Lugano (in seguito DCD) ha informato la X._______ SA che
controlli effettuati dall'Ufficio federale dell'agricoltura hanno stabilito
che la società destinataria non aveva, rispettivamente aveva superato,
il contingente assegnatole e che quindi tali fiori avrebbero dovuto
essere sdoganati all'aliquota fuori contingente doganale (in seguito
AFCD). Nel medesimo scritto la DCD ha informato la X._______ SA di
voler rivendicare presso quest'ultima il pagamento dell'importo di fr.
243'399.30 considerando la stessa responsabile solidale. Tale importo
corrisponde alla differenza tra l'ADFC e l'ADC, inclusa l'imposta
sull'importazione pari a fr. 5'478.69.
C.
In data 27 marzo 2003 la X._______ SA ha chiesto alla DCD i
conteggi relativi all'asserito esaurimento dei contingenti nei periodi
indicati, nonché un nuovo termine per esprimersi in merito.
D.
Il 15 maggio 2003 X._______ SA ha preso posizione sullo scritto del
27 febbraio 2003 della DCD, chiedendo di archiviare totalmente e
definitivamente la procedura di esazione posticipata nei suoi confronti.
E.
In data 7 luglio 2003 la DCD ha emanato formale decisione di
esazione posticipata di dazi doganali e di imposta sull'importazione,
non percepiti a seguito dello sdoganamento della merce all'ADC, nei
confronti di X._______ SA, per un importo pari a fr. 243'399.30.
F.
Con scritto del 31 luglio 2003 la X._______ SA ha presentato ricorso
alla DGD postulando l'annullamento della decisione impugnata.
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G.
La DGD, con decisione del 1° febbraio 2008, si è pronunciata in merito
respingendo il ricorso.
H.
Con atto del 7 marzo 2008, che qui ci occupa, la X._______ SA (in
seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale
amministrativo federale chiedendone l'annullamento.
I.
Con scritto del 30 maggio 2008 la DGD, con atto di risposta, ha preso
posizione in merito al ricorso presentato dalla ricorrente proponen-
done il rigetto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32)
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali e dell'imposta
sull'importazione. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e
dev'essere esaminato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta
l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è
ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1. ottobre 1925 sulle
dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007
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del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).
1.5 Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale del 12
giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS
641.20). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l’articolo 113, le
disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione
rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti
durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima
del 1° gennaio 2010, ma dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001
della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (vLIVA; RU 2000 1300), restano soggette all'vLIVA.
Trattandosi di fatti e rapporti giuridici, sorti prima del 1° gennaio 2001,
è l'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (vOIVA; RU 1994 258) che è applicabile (cfr. art. 93 cpv. 1 e
94 cpv. 1 vLIVA).
In casu trattandosi di imposte sull'importazione dovute su importazioni
avvenute tra al 6 giugno 1999 e il 30 maggio 2001 tornano applicabili
la vOIVA (art. 65 segg. vOIVA) rispettivamente la vLIVA (art. 72 segg.
vLIVA).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid.
1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"),
l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non ap-
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
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e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio
2010; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, p. 21, cifra 1.55).
Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della
decisione della DGD, sollevando censure formali quali la violazione dei
principi costituzionali del diritto di essere sentito e della protezione
della buona fede.
Parimenti rileva un'errata applicazione delle norme in materia di as-
soggettamento sostenendo che nei suoi confronti, quale spedizioniere,
non siano dati i presupposti per una responsabilità solidale. Infine, a
prescindere dalla fondatezza delle pretese, sostiene che le stesse
siano prescritte.
3.
Giusta l'art. 1 vLD chiunque varca la linea doganale svizzera o traspor-
ta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni della
legislazione doganale, segnatamente il pagamento dei dazi previsti
dalla Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD;
RS 632.10). Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea do-
ganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa
generale degli allegati 1 e 2 (art. 1 cpv. 1 LTD), i quali informano anche
sul contingente tariffario (DTF 129 II 161 consid. 2.1). Per contingente
doganale si intende una certa quantità di prodotto agricolo che può es-
sere importata a una determinata aliquota di dazio. Tale regolamen-
tazione, introdotta a seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 istituente
l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), permette di
effettuare delle importazioni all'interno del contingente rispettivamente
fuori contingente, sottomettendo queste ultime tuttavia a delle tariffe
sostanzialmente più elevate aventi lo scopo volontario della
dissuasione (DTF 129 II 160 consid. 2.1; DTF 128 II 34 consid. 2b).
L'importazione di fiori recisi (cfr. voci di tariffa 0603.1031-0603.1069) è
sottoposta all'obbligo del permesso di importazione in base alla legge
federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), all'Or -
dinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS
916.01) e all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente le impor-
tazioni e l'esportazione di verdura, frutta fresche e prodotti della
floricultura (OIEVFF; RS 916.121.10). In particolare le importazioni nel
periodo dal 1° maggio al 25 ottobre necessitano di un permesso
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generale di importazione (in seguito PGI). Gli invii nell'ambito del
contingente assegnato possono essere importati nei periodi definiti e
fino al raggiungimento della quota concessa all'aliquota di contingente
doganale. Se il contingente è esaurito gli invii devono essere importati
all'aliquota fuori contingente doganale (decisioni del Tribunale am-
ministrativo federale A-6021/2007 del 23 dicembre 2009; A-869/2007
del 26 novembre 2007, A-1674/2006 del 16 aprile 2007; decisione del
Tribunale federale 2C_369/2007 del 3 aprile 2008).
4.
Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere dapprima un'eccezione
di natura formale, segnatamente la violazione del diritto di essere
sentito. Essa ritiene infatti che la decisione impugnata, come pure la
decisione di prima istanza della DCD, siano prive di motivazione, in
particolare rimprovera alla DGD di non aver preso posizione su
importanti censure ricorsuali.
4.1 Il diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale
di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed
implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipen-
dentemente dalle probabilità d'esito positivo del ricorso nel merito
(DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata;
decisione del Tribunale amministrativo federale A-2013/2006 del 11
dicembre 2009 consid. 6; A-3849/2007 del 10 gennaio 2008 consid. 4).
4.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata all'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e, per quanto concerne la procedura
amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse
garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs-
verfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse
Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.;
BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte
in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per
la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II
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485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2), di
esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere
che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'ammi -
nistrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi
sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
citata), come pure di ottenere una decisione motivata (decisione del
Tribunale federale 1B_240/2009 del 24 settembre 2009).
Secondo giurisprudenza assodata, una motivazione é reputata
sufficiente allorquando l'autorità menziona almeno brevemente i motivi
che l'hanno condotta e sui quali ne ha fondato la propria decisione, di
modo che l'interessato possa rendersi conto della portata e attacarla
con conoscenza di causa. In particolare l'autorità non ha l'obbligo di
pronunciarsi su tutte le censure sollevate dalle parti, ma può limitarsi
ai punti principali e decisivi (decisione del Tribunale federale
1B_240/2009 del 24 settembre 2009; DTF 130 II 473 consid. 4.1).
4.3
4.3.1 Va anzitutto sottolineato come la ricorrente non indichini quali
siano le censure sollevate a cui, a suo dire, la decisione della DGD
rispettivamente la decisione della DCD non rispondono, riferendosi ad
esse solo in modo generico. Dalla lettura della decisione della DCD del
7 luglio 2003, la quale fa esplicitamente riferimento allo scritto del 27
febbraio 2003 della medesima autorità, si comprende in modo più che
soddisfacente su quali considerazioni si è fondata la prima istanza per
emanare la decisione di esazione posticipata.
Medesimo discorso vale per la decisione della DGD del 1° febbraio
2008, e qui impugnata, nella misura in cui la stessa presenta in modo
più che sufficiente i motivi che hanno condotto l'autorità di ricorso.
4.3.2 Va inoltre rammendato che con scritto del 27 febbraio 2003 la
DCD ha trasmesso alla qui ricorrente il conteggio delle importazioni
che avrebbero dovuto avvenire all'AFCD. In data 11 aprile 2003,
sempre la DCD ha trasmesso ulteriore documentazione segnatamente
copie dei conteggi di sorpasso di contingente per gli anni 1999-2001,
scritti iniviati a suo tempo alla ditta importatrice avverso i quali
quest'ultima non ha mai preso posizione, né tantomeno ne ha mai
contestato il contenuto. A seguito di questi invii il termine, fissato alla
ricorrente, per esprimersi e far valere le proprie osservazioni fu
prorogato al 15 maggio 2003. Nell'atto di ricorso la ricorrente contesta
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in maniera generale la documentazione pervenutale reclamando un
preciso conteggio senza tuttavia sostanziare le proprie allegazioni e
comprovare l'erroneità della documentazione inviatale dalla DCD.
A fronte di quanto sopra l'agire della DCD rispettivamente della DGD
ha rispettato il diritto di essere sentito della ricorrente, sia per quanto
concerne la motivazione della decisione sia per quanto concerne la
conscenza dell'incarto. Le adduzioni della ricorrente non possono
dunque trovare conferma.
5.
Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi
sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte
dell'istanza inferiore. Nel caso che qui ci riguarda la ricorrente adduce
di aver agito conformemente alle istruzioni impartite dall'importatore,
rispettivamente, alle disposizioni rilasciate dalla competente autorità,
segnatamente con "Promemoria" della Divisione delle importazioni ed
esportazioni (stato febbraio 1997) (in seguito Promemoria). Allo stesso
modo sostiene di non essere stata avvisata né di problematiche
inerenti il superamento del contingente, né di una possibile respon-
sabilità solidale dello spedizioniere. Infine rileva di essere stata
oggettivamente privata della possibilità di verificare anticipatamente ed
autonomamente il rispetto del contingente, dovendo semplicemente
attenersi alle indicazioni fornite dall'importatore.
Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente adduce la propria buona
fede atta a tutelarla di fronte alla richiesta degli importi litigiosi che qui
ci riguardano.
5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello
Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1,
DTF 129 I 161 consid. 4).
In generale, il principio di buona fede si applica allorquando l'am-
ministrazione crea un'apparenza di diritto, a seguito della quale l'am-
ministrato si determina adottando un comportamento che egli consi-
dera conforme alla legge. In questo modo, secondo la giurisprudenza,
un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare
quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi,
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quand'anche esse risultassero errate e non conformi al diritto, a condi-
zione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata (un'informazione generale o la
distribuzione di note informative generali in materia di applicazione di
una legislazione o ancora una pratica non sono sufficienti), (b) che
abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che
l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente
dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indica-
zione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non
potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la
regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al
momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (DTF 131 II 627
consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3
e A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 6.1; BEATRICE WEBER-DÜRLER,
Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281
segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
5.2 Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le
autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal
principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta
avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi
entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627
consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal
suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo
2002, pag. 28).
5.3
5.3.1 Alla luce della giurisprudenza sopra citata le allegazioni della
ricorrente non possono trovare conferma.
Per quanto attiene la considerazione secondo la quale la ricorrente
pretende di essersi affidata alle istruzioni impartite dalla ditta
importatrice, lo scrivente Tribunale sottolinea che tali informazioni e
istruzioni siano semplicemente degli accordi tra privati e non sono in
alcun modo l'emanazione dell'autorità.
5.3.2 Con una seconda censura relativa alle istruzioni conferite
dall'autorità e contenute nel Promemoria, la qui ricorrente indica che
responsabile, per il rispetto delle condizioni legate all'assegnazione
Pagina 9
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della quota del contingente doganale quali la quantità e i termini di
utilizzazione, sia il titolare del PGI ossia l'importatore e non lo spe-
dizioniere.
Va subito evidenziato che anche questa censura non può trovare
conferma. Infatti la giurisprudenza si è già espressa chiaramente,
indicando che anche lo spedizioniere, dichiarando all'aliquota di dazio
ridotta la merce inviata, benché il contingente della ditta importatrice
fosse esaurito, commette oggettivamente una contravvenzione doga-
nale ed è obbligata al pagamento a posteriori dei tributi doganali non
riscossi (cfr. 74 cifra 6 vLD e 12 cpv. 1 DPA) (decisione del Tribunale
federale 2A.82/2005).
Abbondanzialmente lo scrivente tribunale evidenzia che l'autorità non
sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti della ricor-
rente, come richiesto dalla giurisprudenza, ma siano invece delle ist-
ruzioni impartite in maniera generale.
5.3.3 Alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente non è protetta dal
principio della buona fede e le proprie allegazioni devono pertanto
essere respinte.
6.
La ricorrente ha inoltre sollevato quale censura l'applicazione errata da
parte delle istanze inferiori della vLD e della vLIVA, sottolineando
come esse non fondino la responsabilità solidale dello spedizioniere
circa il pagamento di dazi doganali e d'imposta sull'importazione non
percepiti.
6.1
6.1.1 Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe
alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle
indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le
merci sono state importate o esportate.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'obbligo della denuncia
doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i
loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo federale A-
1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4).
La giurisprudenza ha esteso la nozione di mandante indicando che è
tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di
trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto, predispone
l'importazione delle merci (decisioni del Tribunale federale 2A.82/2005
del 23 agosto 2005, 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre
Pagina 10
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2004).
In generale la giurisprudenza ha ammesso che tali disposizioni devono
essere interpretate in senso lato affinché tutte le persone econo-
micamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pa-
gamento dei sudetti dazi (DTF 110 Ib 310 consid. 2b, DTF 107 Ib 199
consid. 6a-b, 89 I 545 consid. 4; decisione del Tribunale federale
2A.230/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 6; fra le tante decisione del
Tribunale amministrativo federale del A-7933/2008 del 8 febbraio 2010;
A-1768/2006 del 21 ottobre 2009 consid. 2.1).
Giusta l'art. 74 cifra 6 vLD chiunque froda il dazio o ne pregiudica la
determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a
dazio commette una contravvenzione doganale,
La giurisprudenza ha ammesso che anche lo spedizioniere che dichi-
ara all'aliquota di dazio ridotta del contigente, sebbene esso fosse
esaurito, commette oggettivamente un'infrazione doganale ai sensi
dell'art. 74 cifra 6 vLD (decisione del Tribunale federale 2A.82/2005).
In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio doganale
rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse anche se
esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione (decisioni del
Tribunale federale 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre
2004).
Giusta i combinati disposti degli artt. 74 cpv 6 e 80 vLD in caso di
commissione di un'infrazione doganale torna applicabile il titolo
secondo della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale am-
ministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a
seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una
tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così
come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente
dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa
che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha
fruito dell'indebito profitto, come pure quella obbligata al pagamento
della tassa.
6.1.2 Nel caso che qui ci riguarda la ricorrente, per sua stessa
ammissione, ha svolto l'attività di spedizioniere (cfr. Ricorso ad 6),
sdoganando i fiori recisi all'aliquota ACD, ovvero ad aliquota di dazio
ridotta. Ciò, nonostante il contingente della società importatrice fosse
esaurito e avrebbe dovuto essere applicata l'ADFC. In questo senso,
come si evince dagli atti di causa, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha
Pagina 11
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trasmesso regolarmente i conteggi di sorpasso di contingente senza
peraltro mai ottenere una presa di posizione da parte della ditta
importatrice.
6.1.3 Alla luce di quanto sopra menzionato la ricorrente, ha dunque
commesso oggettivamente una contravvenzione doganale giusta
l'art. 74 cifra 6 vLD e in virtù dell'art. 12 cpv. 1 DPA é tenuta al
pagamento a posteriori dei tributi doganali non riscossi. Per quanto
attiene la censura sollevata, secondo la quale, non essendole
imputabile alcuna colpa, non sarebbe debitrice dei sudetti importi, lo
scrivente tribunale ricorda che la sua colpa non é necessaria, ma é
sufficiente che l'indebito – a seguito del mancato pagamento della
tassa – sia motivato in senso oggettivo da una corrispondente
infrazione. Per questi motivi la tesi della ricorrente non può essere
condivisa.
6.2 Con riferimento alla propria responsabilità solidale in materia
d'imposta sull'importazione la ricorrente censura la decisione della
DGD adducendo che sulla base dell'art. 75 cpv. 2 vLIVA la
responsabilità dello spedizioniere è soppressa.
6.2.1 L'imposta sull'importazione è legata all'operazione che fa na-
scere il credito doganale (decisione del Tribunale federale 2A.90/1999
del 26 febbraio 2001).
Giusta l'art. 68 vOIVA e 75 cpv. 1 vLIVA sono tenute al pagamento
dell'imposta sull'importazione tutte le persone soggette all'obbligo di
pagare il dazio, segnatamente, come indicato al considerando 6.1
anche lo spedizioniere.
6.2.2 Giusta gli artt. 80 cpv. 1 vOIVA e 88 cpv. 1 vLIVA, la DPA è
applicabile in ambito di imposta sull'importazione. L'art. 12 DPA
permette di procedere al recupero di dazi non percepiti a seguito di
un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione
allorquando nessuna persona é punibile (cfr. per esempio già JEAN
GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif in : Mémoires
publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève 1975, vol. 46
p. 23 ss et p. 43/44; JEAN GAUTHIER, Les infractions fiscales soumises à
la loi fédérale sur le droit pénal administratif in : RDAF 1999 II p. 56
ss). Tenuto al pagamento dell'importo è colui che era soggetto
all'obbligo di pagamento del dazio – in casu, la ricorrente in virtù dei
combinati disposti artt. 9 cpv. 1 e 13 cpv. 1 vLD, e 68 vOIVA e 75 cpv. 1
vLIVA – come pure ogni persona che ha fruito di un indebito profitto a
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seguito dell'infrazione commessa.
Tale assoggettamento non dipende dall'esistenza di una colpa o, a
maggior ragione, da un procedimento penale (DTF 110 Ib 310
consid. 2c, 106 Ib 221 consid. 2c; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht,
VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungs-
strafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, ch. 9 ad
art. 12 DPA p. 37-38). Ne consegue, che l'assoggettato in modo
oggettivo giusta le disposizioni della aLD, della vLIVA e della vOIVA
sopramenzionate sono considerate ipso facto come aventi beneficiato
di un indebito profitto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA (DTF 107 Ib 201
consid. 6c; decisione del Tribunale federale 2A.82/2005 del 23 agosto
2005 consid. 3.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
2822/2007 del 27 novembre 2009 consid. 3.2; A-1768/2006 del 21
ottobre 2009 consid. 2.2.3; A-1751/2006 del 25 marzo 2009 consid. 4
con riferimenti).
6.2.3 Nel caso che qui ci occupa, essendo stata commessa un'in-
frazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, torna
applicabile l'art. 12 DPA e non come pretende la ricorrente l'art. 75 cpv.
2 vLIVA.
Abbondanzialmente si rileva inoltre che quest'ultima non ha sostan-
ziato in alcuna maniera la propria allegazione, menzionando in ma-
niera generale l'ottemperanza alle condizioni del sopracitato articolo.
Alla luce di quanto sopra espresso e non sussistendo eccezioni alla
sua responsabilità solidale, non possono essere condivise le alle-
gazioni della ricorrente, la quale è dunque tenuta al pagamento del-
l'imposta sull'importazione per l'importo di fr. 5'478.60.
6.3 Quanto alle adduzioni secondo cui per equità sarebbe impro-
ponibile una responsabilità solidale dello spedizioniere, in con-
siderazione della propria modesta commissione, il presente tribunale
sottolinea come egli non possa far altro che applicare la legge e la
chiara giurisprudenza ad essa attinente, respingendo in questo modo
le argomentazioni della ricorrente.
Per quanto attiene il codono dei dazi litigiosi, questione sollevata dalla
ricorrente nel quadro del ricorso ma non postulato nel petitum di
causa, il presente tribunale rinvia la ricorrente all'art. 127 vLD in
materia di condono del dazio rispettivamente alla giurisprudenza in
quest'ambito (fra le tante, decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-1766/2006 e A-55/2007 del 25 settembre 2008).
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7.
Quanto alle contestazioni inerenti il sorpasso del contingente do-
ganale, segnatamente la tabella annessa allo scritto del 27 febbraio
2003 nonchè l'assenza di un dettagliato conteggio in merito, si rileva
come la ricorrente non abbia in alcun modo sostanziato e comprovato
le proprie allegazioni; ne consegue che la propria tesi non può essere
condivisa in questa sede.
8.
La qui ricorrente adduce infine che, trattandosi di sdoganamenti
eseguiti nel periodo dal giugno 1999 al maggio 2001, gli importi qui
litigiosi sarebbero prescritti. Poggia la sua considerazione sull'applica-
zione dell'art. 64 vLD secondo cui i dazi e le altre tasse si prescrivono
in un anno dal giorno dell'accettazione formale della dichiarazione
doganale.
8.1 In via preliminare, lo scrivente tribunale ricorda che il Tribunale
federale ha indicato che la prescrizione di un credito fiscale, nato sotto
il vecchio diritto, debba essere esaminato d'ufficio alla luce delle
regole del vecchio diritto. La prescrizione, nella misura in cui concerne
direttamente l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (DTF
126 II 2 consid. 2a e riferimenti citati; RDAF 2003 II 498;
cfr. parimenti il considerando 3 in materia di diritto applicabile).
8.2 La vLD rispettivamente la vOIVA e la vLIVA regolano la
prescrizione quando il credito non sia stato riscosso a norma degli
articoli 64 e 126 vLD rispettivamente 72 cpv. 1 vOIVA e 79 cpv. 1
vLIVA. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, de-
terminante è invece il DPA. Secondo tale normativa (art. 12 cpv. 4
DPA), l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché
non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. Se la
contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di
tasse, come nel caso in esame, il termine di prescrizione è di 5 anni
(art. 11 cpv. 2 DPA). Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è
sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari
circa l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 11 cpv. 3 DPA).
8.3 In merito alla prescrizione, occorre inoltre rilevare che in data 1°
ottobre 2002 rispettivamente 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la
revisione concernente l'art. 70 segg. del codice penale svizzero del 21
dicembre 1937 (CP; RS 311.0; RU 2002 2986) e la revisione della
parte generale del CP del 13 dicembre 2002 (RU 2006 3459) che,
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benché non abbiano toccato direttamente il DPA, hanno avuto
conseguenze anche per il diritto penale amministrativo. Nell'ambito
della prima revisione menzionata, il legislatore ha infatti previsto una
norma di trasformazione (art. 333 cpv. 5 lett. b-c nella versione del 22
marzo 2002; RU 2002, 2986), poi ripresa nell'ambito della revisione
successiva (le lettere b e c nella versione del 22 marzo 2002 sono
rimaste immutate anche se sono ora contenute nell'art. 333 cpv. 6 CP)
in base alla quale, fatto salvo l'art. 11 cpv. 3 DPA, le norme sull'interru-
zione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono
abrogate, mentre i termini di prescrizione dell'azione penale per tutte
le contravvenzioni superiori a un anno sono stati raddoppiati (MICHAEL
BEUSCH, in: Martin Zweifel/Peter Athanas/Maja Bauer-Balmelli [curatori],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, parte II/3, Bundes-
gesetz über die Stempelabgaben [StG], Basilea 2006, considerazioni
introduttive ad art. 45-50, no. 54 segg.; JAN LANGLO, Prescription des
infractions fiscales: le piège de l'article 333 alinéa 6 CP, Archiv für
schweizerisches Abgaberecht [ASA] 75, pag. 433 segg.). Secondo
questa norma, i termini generali di prescrizione contenuti nel DPA sono
ora quindi di 4 anni e di 10 anni ritenuto che, se risulta essere più
lungo di quello dei delitti della medesima legge (art. 97 cpv. 1 lett. c
CP), il termine di prescrizione valevole per le contravvenzioni
dev'essere però ridotto in modo corrispondente (DTF 134 IV 328).
8.4 In base all'art. 337 cpv. 1 CP (versione del 22 marzo 2002) quindi
all'art. 389 cpv. 1 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, le disposizio-
ni del CP sulla prescrizione dell'azione penale e del la pena si applica-
no, a condizione che siano più favorevoli, anche ai reati commessi ed
alle pene pronunciate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto
(principio della lex mitior; art. 2 cpv. 2 CP; DTF 129 IV 49, consid. 5.1).
Il Tribunale competente deve valutare quali norme siano nel singolo
caso più favorevoli e quindi applicarle (DTF 134 IV 328, consid. 2; de-
cisione del Tribunale federale 6S.352/2003 del 19 febbraio 2004, con-
sid. 1.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1726/2006
del 28 gennaio 2008, consid. 3.2; A-1535/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 2.2; CHRISTOF RIEDO/OLIVER M. KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme
des neuen Verjährungsrechts, Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2004,
pag. 904 segg., 908; CHRISTOF RIEDO/MATTHIAS ZURBRÜGG, Der Jetlag
dauert an oder neue Unwägbarkeiten im Recht der strafrechtlichen
Verjährung, AJP 2009, pag. 372 segg.). Per far ciò, esso deve non da
ultimo tener conto dei motivi d'interruzione previsti dal vecchio diritto
ovvero, in mancanza di riferimenti specifici nel DPA, secondo quanto
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prescritto dall'art. 72 vCP, e dell'intervento di un'eventuale sospensio-
ne dei termini giusta l'art. 11 cpv. 3 DPA, che concerne anche quelli di
prescrizione assoluta (cfr. pubblicazione prevista della decisione del
Tribunale amministrativo federale A-4542/2007 del 6 novembre 2009
consid. 4.4 con riferimenti ivi citati).
8.5 Secondo il vecchio diritto, per quanto riguarda le infrazioni in
esame la prescrizione relativa è di 5 anni mentre quella assoluta di 7,5
anni (art. 11 cpv. 2 DPA). In base al nuovo diritto, il termine unico di
prescrizione è invece di 7 anni (art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con
l'art. 333 cpv. 6 CP let. b e con DTF 134 IV 328 che rinvia all'art. 97
cpv. 1 lett. c CP). In entrambi i casi per i delitti e le contravvenzioni, la
prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di recla-
mo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre
questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge ammi-
nistrativa (11 cpv. 3 DPA).
Per determinare quale dei due ordini giuridici, rispettivamente norme,
sia più conveniente per il ricorrente che, come visto, postula
l'annullamento della decisione impugnata per intervenuta prescrizione,
tali indicazioni non sono però sufficienti. Occorre in effetti stabilire a
partire da quando questi termini abbiano cominciato a decorrere
considerando inoltre una loro eventuale sospensione rispettivamente
interruzione.
8.6 Nella fattispecie che qui ci riguarda le importazioni oggetto della
controversia sono state effettuate dal 6 giugno 1999 al 30 maggio
2001.
Considerando il caso in esame secondo il vecchio diritto la prescri-
zione di 7,5 anni non è acquisita (art. 11 cpv. 2 DPA). Infatti essa, il cui
decorso per la prima importazione è iniziato il 7 giugno 1999, è stata
interrotta almeno una prima volta il 27 febbraio 2003 e sospesa in
seguito con il deposito del ricorso da parte della ricorrente in data 31
luglio 2003 (11 cpv. 3 DPA); a tale data la prescrizione non era ancora
sopraggiunta. Ne discende evidentemente che la prescrizione non
possa essere considerata intervenuta nemmeno per le successive
importazioni.
Parimenti la prescrizione non è intervenuta neanche considerando la
fattispecie secondo il nuovo diritto ed il termine di prescrizione di 7
anni (artt. 11 cpv. 2 DPA, 333 cpv. 6 let. b e 97 cpv. 1 lett. c CP). Infatti
anche in questo caso torna applicabile l'art. 11 cpv. 3 DPA relativo alla
sospensione della prescrizione intervenuta nella fattispecie il 31 luglio
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2003 con il deposito del ricorso alla decisione della DCD.
A fronte di quanto sopra la disposizione più favorevole risulta essere
quello del nuovo diritto. Tuttavia, come dimostrato, anche in questo
caso la prescrizione non è intervenuta. Ne consegue che le argo-
mentazioni della ricorrente non possono essere condivise dal presente
tribunale.
9.
Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte ri -
velate inconsistenti. Il ricorso deve essere quindi respinto, con
conseguente conferma dell'obbligo della ricorrente al pagamento di
fr. 243'399.30 comprensivi di dazi doganali e d'imposta sull'impor-
tazione.
10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 7'500.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compen-
sato con l'anticipo da lei versato il 25 marzo 2008.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 7'500.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese di fr. 7500.-.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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