B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1581/2013
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Gabriele Padlina,
ricorrente,
contro
Ferrovie Federali Svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale,
Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65 SBB,
rappresentata da Ferrovie federali svizzere FFS, Immobili,
Acquisizione e Vendite, Froburgstrasse 10, casella postale
1726, 4600 Olten
e patrocinata da Bersani Studio legale,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Nuova rete ferroviaria celere Mendrisio – Stabio – Confine
(FMV), particelle n. ***1 e n. ***2 RFD del Comune di
X._______.
A-1581/2013
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Fatti:
A.
Il 17 agosto 2007 la società anonima di diritto speciale FFS SA (di
seguito: FFS SA) ha presentato all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la
domanda di approvazione dei piani concernenti il progetto ferroviario
Mendrisio – Stabio – Confine (la cosiddetta ferrovia Mendrisio – Varese
[FMV]) interessante i Comuni di Mendrisio, Rancate, Ligornetto,
Genestrerio e Stabio. Con decisione 19 settembre 2008, l'UFT ha poi
approvato i relativi piani del predetto progetto.
B.
La realizzazione del progetto comporta l'espropriazione in via definitiva o
temporanea di vari fondi, tra cui le particelle n. ***1 e n. ***2 del Registro
fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______ di proprietà della
società anonima A._______, in Y._______, nella misura seguente:
(i)
particella n. ***1:
(di 40'000 m
2
)
espropriazione parziale definitiva di
2'477 m2;
(ii)
particella n. ***2:
(di 1'349 m
2
)
espropriazione parziale definitiva di
472 m2;
occupazione temporanea di 865 m2.
C.
Per dette espropriazioni, il 12/28 agosto 2008 la A._______ – oppostosi
durante il periodo di pubblicazione dei piani al progetto e avanzato le
proprie pretese di indennizzo – e la FFS SA hanno sottoscritto un accordo
che prevede, oltre al ritiro dell'opposizione e alla definizione dell'esatta
portata dell'intervento ablativo (così come illustrata sub lett. b), anche il
versamento di un'indennità omnicomprensiva di 260'000 franchi per
l'acquisizione definitiva, l'occupazione temporanea ed in genere per gli
inconvenienti derivanti dal progetto per le particelle n. ***1 e n. ***2 RFD
del Comune di X._______.
D.
Successivamente alla conclusione del predetto accordo, nell'ambito dello
spostamento dell'elettrodotto delle Aziende Municipalizzate di X._______
(…), esso è stato erroneamente posato lungo la superficie non oggetto di
espropriazione totale della particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______.
E.
Non trovando un accordo per tale ulteriore espropriazione, con istanza
A-1581/2013
Pagina 3
10 ottobre 2011, la A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – ha
postulato dinanzi alla Commissione federale di stima del 13° Circondario
(di seguito: CFS) l'ampliamento dell'espropriazione della particella n. ***2
RFD del Comune di X._______ ai restanti 877 m2, nonché un'indennità di
450 franchi/m2. Dal canto suo, la FFS SA, non opponendosi all'am-
pliamento dell'espropriazione e ammettendo che la parte restante da
espropriare ha una superficie pari a 877 m2, ha proposto un indennizzo
pari a 130 franchi/m2, sottolineando tuttavia che la stessa in ragione del
fatto che il comparto di terreno che interessa la A._______ è oggetto di
occupazione temporanea e che la somma omnicomprensiva di
260'000 franchi copre anche il minor valore derivante da detta occupa-
zione, sarebbe stata versata a far tempo dal momento in cui il cantiere
sarà terminato e l'occupazione temporanea revocata.
F.
Nell'ambito della procedura di stima, la CFS ha esperito vari atti
d'istruzione, tra cui un sopralluogo, l'udienza di discussione e l'udienza di
conciliazione. In particolare, durante l'udienza di conciliazione tenutasi il
25 gennaio 2012 la FFS SA ha dato il proprio accordo a che la particella
n. ***2 RFD del Comune di X._______ venisse totalmente espropriata, per
contro senza giungere ad un accordo con la A._______ per l'indennizzo.
G.
Nel memoriale conclusivo del 13 dicembre 2012 la A._______ – sempre
per il tramite del suo patrocinatore – ha ribadito la sua richiesta di
indennizzo pari a 450 franchi/m2 per i restanti 877 m2 della particella
n. ***2 RFD del Comune di X._______.
H.
Dal canto suo, nel memoriale conclusivo del 13 dicembre 2012, la
FFS SA ha invece sostenuto che nell'ambito dell'accordo del 12/28 ago-
sto 2008 sottoscritto con la A._______, le parti avrebbero concordato un
indennizzo totale di 260'000 franchi suddiviso come segue: (i) per la
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______, esproprio di 2'477 m2
(fuori zona) a 20 franchi/m2 per un totale di 49'540 franchi; (ii) per la
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______, esproprio di 472 m2
(zona industriale) a 260 franchi/m2 per un totale di 122'720 franchi; (iii)
per l'occupazione temporanea, gli inconvenienti, la perdita di guadagno, il
minor valore derivanti dal progetto l'indennità omnicomprensiva di
87'740 franchi. Ribadendo la proposta d'indennizzo di 130 franchi/m2 per i
restanti 865 m2 – e non 877 m2 – per un totale di 112'450 franchi, essa
sostiene che, acquisita la volontà delle parti di espropriare tutta la
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Pagina 4
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______, l'indennità di
87'740 franchi per occupazione temporanea verrebbe a cadere.
I.
Con decisione 22 febbraio 2013, la CFS (di seguito: autorità inferiore) ha
considerato le parti come concordi nel ritenere che con l'accordo
12/28 agosto 2008 sarebbero state definite le indennità per
l'espropriazione parziale delle particelle n. ***1 (49'540 franchi) e n. ***2
(112'450 franchi) RFD del Comune di X._______. A suo avviso, di contro,
vista l'espropriazione totale, decadrebbe l'indennità di 87'740 franchi per
occupazione temporanea e inconvenienti. Essa ha dunque riconosciuto
alla A._______ (i) un'indennità pari a 242'200 franchi (= 280 fr./m2 x
865 m2), oltre accessori, per l'espropriazione parziale definitiva della
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ e (ii) 14'384.50 franchi a
titolo di indennità di ripetibili.
J.
Contro la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) – per il
tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso il 26 marzo 2013
dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e
ripetibili, essa postula l'accoglimento del proprio gravame e in particolare
che venga confermata la domanda di ampliamento di espropriazione di
877 m2 – e non di soli 865 m2 – della particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______ per la quale chiede un'indennità espropriativa pari a
400 franchi/m2 (in via principale), rispettivamente di 305 franchi/m2 (in via
subordinata). Essa postula inoltre che venga confermata la validità
integrale dell'accordo del 18/28 agosto 2008 che sarebbe stato ratificato
dall'UFT con la decisione di approvazione dei piani del 19 settembre 2008
e nel quale sarebbe stata concordata un'indennità omnicomprensiva di
260'000 franchi, senza ripartizione alcuna tra le due particelle n. ***1 e
n. ***2 RFD del Comune di X._______. Essa chiede altresì l'annullamento
della decisione impugnata, censurando in sostanza la sussistenza di una
motivazione insufficiente e del diniego formale di giustizia, nonché
l'accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante,
come pure la violazione del principio della buona fede.
K.
Con osservazioni 6 maggio 2013, la FFS SA (di seguito: controparte),
protestando tasse e spese giudiziarie, ha in sostanza postulato il rigetto
del gravame, ribadendo quanto detto in precedenza, ma precisando che
l'ampliamento della superficie espropriata della particella n. ***2 RFD del
Comune di X._______ ammonterebbe di fatto a 877 m2. Dal canto suo,
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Pagina 5
con scritto 15 aprile 2013, l'autorità inferiore ha rinunciato a presentare le
proprie osservazioni, fornendo qualche precisazione in merito al calcolo
dell'indennità d'espropriazione.
L.
Con scritto 14 ottobre 2013, la ricorrente ha segnalato l'avvio da parte del
Comune di X._______ di una procedura d'imposizione ai contributi di
miglioria, per la realizzazione della strada Z._______, a carico della
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ per un totale di
3'800 franchi. In tale contesto, essa ha postulato che detto contributo di
miglioria – contro il quale ha presentato reclamo – venga posto a carico
della controparte, acquirente del fondo, e quindi aggiunto all'indennità
d'espropriazione.
M.
Con ordinanza 8 aprile 2014, lo scrivente Tribunale ha impartito alle parti
un termine scadente il 9 maggio 2014 per presentare le proprie
osservazioni finali, invitando nel contempo l'autorità inferiore a produrre le
tabelle dell'USTAT (contrattazioni immobiliari) inviate a suo tempo alle
parti, nonché una copia della decisione d'approvazione dei piani dell'UFT
del 19 settembre 2008.
N.
Il 28 aprile 2014 lo scrivente Tribunale, dopo aver ricevuto i predetti
documenti dalla CFS e aver invitato con ordinanza 16 aprile 2014 le parti
a comunicare se desideravano una copia degli stessi, ha trasmesso alla
controparte – a seguito della sua richiesta – le tabelle dell'USTAT.
O.
Con osservazioni finali 5 maggio 2014, la ricorrente – per il tramite del
suo patrocinatore – ha ribadito in sostanza quanto da lei indicato in
precedenza. Con osservazioni finali 7 maggio 2014, la controparte ha
anch'essa in sostanza ribadito le proprie argomentazioni.
P.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. LTAF in relazione con
l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione
(LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la PA.
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla
ricorrente, destinataria della decisione 22 febbraio 2013 dell'autorità
inferiore qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a
quanto da lei richiesto, essa risulta direttamente toccata e ha pertanto un
interesse a che la predetta decisione venga annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è poi stata
impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(cfr. art. 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA;
cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, op. cit., n. 2.149).
Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto, ecc. (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000
pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Waldmann/Weissen-
berger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA).
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Pagina 7
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'appli-
cazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
DTAF 2007/27 consid. 3.3).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà
senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133
II 5 consid. 3; 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del TAF A-7836/2008 del
21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.154 segg.).
3.
La ricorrente ritiene innanzitutto che la motivazione della decisione,
concentrata in 7 righe per quanto attiene agli elementi di valutazione per
la determinazione del valore di indennizzo, sarebbe insufficiente, ermetica
per non dire assolutamente incomprensibile. A suo avviso, oltre ad essere
incomprensibile il motivo per cui l'autorità inferiore avrebbe preso come
orizzonte temporale di esame dei prezzi dei terreni industriali pagati nella
regione gli anni 2006-2011, non verrebbero poi indicate le contrattazioni
da essa considerate ed estrapolate dalle tabelle inviate alle parti. Essa di
fatto, invoca dunque una violazione del suo diritto di essere sentita.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49
consid. 1). Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è concretizzato in
procedura amministrativa federale dagli artt. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA.
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Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia
resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere
visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6;
8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).
3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2 con rinvii; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; sentenza del TAF A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENÉ RHINOW/HEIN-
RICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER,
Öffentliches Prozessrecht, 2a ed. 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die
Begründungspflicht, 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non
deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche
trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza
dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di
un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF
123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4a ed. 1991, pag. 150 seg.), basta che il
destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione
rimanda (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale,
2002, n. 535 con rinvii). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia
essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurispruden-
za del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria,
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Pagina 9
ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali
l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit.,
n. 531 con rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con rinvii; 116 V 28 consid. 3; [tra le molte]
sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP,
op. cit., pag. 150 seg.).
3.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore dopo aver esposto il
metodo comparativo-statitistico da lei applicato, ha indicato di aver
accertato i prezzi dei terreni pagati nella regione e risultanti dai pubblici
registri, puntualizzando di aver già comunicato alle parti i predetti dati.
Essa ha poi ritenuto che da questi accertamenti risulterebbe per il terreno
industriale un prezzo medio per gli anni 2006-2011 di 250 franchi/m2.
Tenuto conto del dies aestimandi a fine 2011, essa ha dunque sancito che
l'indennità di espropriazione ammonterebbe a 280 franchi/m2 (= 250 fr./m2
x 1.05 x 1.05 [indicizzazione teorica 5% al 2008]).
Con scritto 15 aprile 2013, in sede ricorsuale l'autorità inferiore ha poi
precisato di aver preso come riferimento unicamente le tabelle delle
contrattazioni del Comune di X._______, poiché più rappresentative, il
che, visto l'incremento di valore degli ultimi anni, andrebbe a favore degli
espropriati. Essa ha altresì indicato che per la transazione n. […]
(particella n. ***3 RFD del Comune di X._______) il valore reale al m2
ammonterebbe a 370 franchi/m2 anziché 142 franchi/m2, così come
indicato nelle tabelle. Per quanto attiene invece alla rivendita delle
particelle n. ***3 e n. ***4 RFD del Comune di X._______ – sui quali
sarebbero ubicati alcuni stabili qualificabili di "Abbruchobjekt" – l'autorità
inferiore ha precisato che il valore di vendita di 583 franchi/m2 non
figurerebbe nelle tabelle, in quanto le stesse riportano soltanto i dati
concernenti i fondi non edificati. Al riguardo, essa ha precisato che,
trattandosi di una punta, non va considerato nel calcolo dell'indennizzo.
La stessa, ha comunque trasmesso i calcoli aggiornati dell'indennità,
tenuto conto del valore di 370 franchi/m2 e di 583 franchi/m2, come pure le
tabelle del Comune di X._______.
A-1581/2013
Pagina 10
3.4 In concreto, sebbene la motivazione della decisione appaia effettiva-
mente piuttosto succinta e a tratti anche insufficiente per la comprensione
del calcolo delle indennità espropriative – essendo sì esposto il
ragionamento seguito per il predetto calcolo, ma difettando di fatto un
riferimento preciso alle tabelle e alle transazioni su cui l'autorità inferiore
si sarebbe fondata, come pure una spiegazione al riguardo, così come
giustamente rilevato dalla ricorrente – è qui doveroso constatare che in
sede ricorsuale quest'ultima ha nondimeno precisato i dati mancanti e
prodotto la documentazione alla base del calcolo, su cui le parti hanno
avuto modo di esprimersi ampiamente dinanzi allo scrivente Tribunale.
Orbene, dal momento che il Tribunale statuente – salvo per quanto
attiene alle questioni più tecniche di competenza dell'autorità inferiore,
quale autorità specializzata (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio) –
dispone di un ampio potere di apprezzamento e può, per quanto
necessario, tenere conto di tutti gli elementi invocati dalla ricorrente, delle
eventuali lacune presenti nella motivazione della decisione impugnata
sono chiaramente sanabili in sede ricorsuale. Quand'anche si dovesse
constatare la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente dinanzi
all'autorità inferiore, la stessa andrebbe pertanto considerata come qui
sanata. Di conseguenza, la censura della ricorrente è respinta e la
decisione impugnata non va annullata per questo motivo formale.
4.
Nel caso concreto, la ricorrente contesta in sostanza l'indennità di
espropriazione a lei concessa dall'autorità inferiore, nonché il metodo e le
basi di calcolo adottati da quest'ultima, censurando altresì l'accertamento
inesatto delle circostanze di fatto su cui essa si è basata.
In casu, si tratta dunque di accertare se – tenuto conto delle circostanze
concrete, nonché dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5 del presente
giudizio) – gli importi concessi dall'autorità inferiore a titolo d'indennità
espropriativa appaiono adeguati e proporzionali rispetto ai diritti
espropriati e ai danni subiti dalla ricorrente, ciò che implica altresì di
verificare se quest'ultima ha accertato correttamente la fattispecie alla
base della propria decisione (cfr. consid. 6 del presente giudizio).
5.
5.1 Giusta l'art. 16 LEspr, l'espropriazione non può aver luogo che verso
piena indennità. Ciò indicato, nell'esame del patrimonio dell'espropriato,
l'indennità non deve condurre né ad un impoverimento né ad un arricchi-
mento. Essa deve collocare l'espropriato in una situazione economica-
mente equivalente a quella di cui avrebbe beneficiato senza l'espropria-
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Pagina 11
zione (cfr. DTF 95 I 453 consid. 2; 93 I 554 consid. 3; sentenza del TAF A-
3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.1; HEINZ HESS/HEINRICH
WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, n. 4 ad art. 16
LEspr; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, 1992, pag. 413).
5.2 Giusta l'art. 19 LEspr, nel fissare l'indennità devono essere tenuti in
conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o
della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi (lett. a)
l'intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente
connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito; (lett. c) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso
ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.
5.3 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia che in corrispondenza del
pregiudizio avanzato dall'espropriato – indipendentemente dalla sua
natura – sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con la
soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato
(cfr. MOOR, op. cit., pag. 415; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-
ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,
n. 1137; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l'expropriation,
2013, n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e
dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a
produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato
reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione,
lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta
verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle
considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future
senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.
cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non
sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo (cfr. sentenza del TAF A-
8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4, confermata dal TF con
sentenza 1C_572/2013 del 30 settembre 2013).
5.4 Ai fini del calcolo dell'indennità espropriativa, giusta l'art. 19bis cpv. 1
LEspr, la data determinante (dies aestimandi) è quella dell'udienza di
conciliazione. Detta data fissa le circostanze di fatto e di diritto sulla base
delle quali la stima deve fondarsi. Essa concerne i tre elementi del
pregiudizio elencati all'art. 19 lett. a, b e c LEspr (cfr. DTF 121 II 350
consid. 5d; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1167).
A-1581/2013
Pagina 12
5.5
5.5.1 Per costante giurisprudenza, per stabilire il valore venale di un
terreno deve prevalere il metodo statistico-comparativo. Esso si fonda sul
confronto dei prezzi pagati per beni simili e in analoga situazione poco
prima del dies aestimandi (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; sentenze del TF
1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.1; 1A.159/2001 del 16 aprile
2002 consid. 3.1). In base a questo metodo, all'espropriato viene
riconosciuto l'importo che avrebbe oggettivamente potuto conseguire
vendendo la particella espropriata sul libero mercato a un qualsiasi
potenziale acquirente (cfr. DTF 122 II 246 consid. 4; 122 II 337
consid. 5a; 115 Ib 408 consid. 2c; 114 Ib 286 consid. 7; sentenza del TF
1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.2, in: RtiD 2006 I; sentenza del
TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.1).
5.5.2 L'applicazione del metodo statistico-comparativo non presuppone
che i fondi considerati siano identici riguardo a situazione, dimensione,
qualità, grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento. Occorre
solo che essi siano paragonabili. Di eventuali differenze (caratteristiche
positive o negative) delle particelle può essere infatti tenuto conto anche
mediante adeguamenti dei prezzi. Nella misura in cui presentino
caratteristiche simili, nemmeno occorre che le particelle siano ubicate
nello stesso quartiere (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; 122 II 246 consid. 4;
sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.2 seg.; sentenza
del TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.2 con rinvii; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1170 segg.). Dal profilo temporale è
quindi di per sé possibile considerare anche negozi giuridici precedenti
l'anno della data determinante (dies aestimandi) o che concernono fondi
in situazioni e dalle caratteristiche paragonabili ma ubicati in comparti
territoriali più distanti o eventualmente in Comuni vicini (cfr. sentenza del
TF 1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.2 con rinvii). Anche la
disponibilità limitata di contrattazioni quale termine di paragone non basta
infine a giustificarne una mancata applicazione. A condizione che siano
esaminati accuratamente e non risulti che circostanze insolite abbiano
influito sulla conclusione di un contratto, anche singoli confronti possono
permettere conclusioni sul livello generale dei prezzi ed essere quindi
presi in considerazione per fissare l'indennità (cfr. DTF 122 I 168
consid. 3a; sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.3;
sentenza del TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.2 con rinvii;
ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1170 segg.).
5.5.3 Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 20 cpv. 1 LEspr), sempre che
A-1581/2013
Pagina 13
siano, alla data determinante, realmente attuabili o perlomeno imminenti
(cfr. DTF 134 II 49 consid. 13.3; 129 II 470 consid. 6.1). Per contro,
semplici offerte, prezzi discussi durante le trattative o stabiliti da persone
toccate dall'espropriazione e che per essa reclamano un'indennità non
costituiscono un valido termine di paragone ai fini della fissazione del
risarcimento (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3c; sentenza del TAF A-
7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 5.2). Lo stesso vale altresì per i
valori estremi opposti, che si trovano ben al di sopra o al di sotto della
media, gli stessi potendo potenzialmente falsare il calcolo del valore
medio applicabile ad un determinato fondo. Detti valori, pur non potendo
essere del tutto esclusi a priori, vanno apprezzati con particolare riguardo
(cfr. HESS/WEIBEL, op. cit. n. 87 ad art. 19 LEspr).
5.6 Le parti hanno altresì la facoltà di concludere accordi su tutte le
questioni inerenti l'espropriazione. Gli accordi stipulati in forma scritta
dopo il deposito degli atti e l'apertura della procedura di espropriazione
sono contratti espropriativi di diritto amministrativo retti dal diritto
pubblico. Quelli stipulati prima dell'attivazione della procedura di
espropriazione sono invece contratti di diritto privato retti dal diritto civile e
dunque soggetti alla relativa giurisdizione (cfr. MARGHERITA DE
MORPURGO, Uno sguardo sull'espropriazione formale, in: Commissione
ticinese per la formazione permeante dei giuristi, Temi scelti di diritto
espropriativo, n. 44, 2009, pag. 10 con rinvii; NICOLAS MICHEL, Droit de la
construction, 2a ed. 1997, n. 1700 segg.; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
op. cit., n. 1325 segg.; MOOR, op. cit., pag. 427; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, 1984, pag. 762 segg.). Per quanto concerne
l'indennizzo, l'art. 54 cpv. 1 LEspr sancisce che un accordo sull'indennità
intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma fuori
dell'udienza di conciliazione, vincola le parti solo quando sia stato
conchiuso in forma scritta. Ciò precisato, incombe alla CFS, o all'autorità
davanti alla quale la causa era pendente prima del termine della
procedura, di decidere in prima istanza sul carattere vincolante di una
transazione conclusa dopo l'apertura della procedura espropriativa
(cfr. DTF 114 Ib 142 consid. 3b/dd; 108 Ib 374 consid. 2; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1327). Sebbene il contratto d'espro-
priazione non costituisca una transazione giudiziaria, lo stesso esplica i
medesimi effetti di una decisione della CFS (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1330 con rinvii; GRISEL, op. cit., pag. 764).
A-1581/2013
Pagina 14
6.
6.1 Stabiliti i principi applicabili, per avere un quadro generale della
situazione, qui di seguito vengono riassunte in dettaglio le circostanze
ritenute dall'autorità inferiore, nonché le censure sollevate dalle parti.
6.1.1 Nella decisione impugnata, partendo dal presupposto che con
l'accordo 12/28 agosto 2008 le parti avrebbero definito le indennità per
l'espropriazione parziale delle particelle n. ***1 (fr. 49'540) e n. ***2
(fr. 112'450) RFD del Comune di X._______, l'autorità inferiore ha ritenuto
che – vista l'espropriazione totale del fondo n. ***2 – l'indennità di
87'740 franchi per occupazione temporanea e inconvenienti veniva a
decadere. Ciò posto, essa ha indicato di dover ancora stabilire
l'ammontare dell'indennità per l'estensione dell'espropriazione agli 865 m2
della particella n. ***2. Per il calcolo di detto indennizzo, richiamati i
principi relativi al metodo comparativo-statitistico, l'autorità inferiore ha
indicato di aver accertato i prezzi dei terreni pagati nella regione e
risultanti dai pubblici registri dei quali sarebbe stata data comunicazione
alle parti. La stessa indica che dagli accertamenti per il terreno industriale
risulterebbe un prezzo medio per gli anni 2006-2011 di 250 franchi/m2.
Tenuto conto del dies aestimandi a fine 2011 si avrebbe un valore
indicizzato pari a 280 franchi/m2 (= 250 fr./m2 x 1.05 x 1.05). L'indennità
per l'espropriazione totale dei rimanenti 865 m2 della particella n. ***2
ammonterebbe pertanto a 242'200 franchi (= 865 m2 x 280 fr./m2).
6.1.2 In completo disaccordo con quanto precede, la ricorrente indica
innanzitutto che la superficie espropriata della particella n. ***2 RFD del
Comune di X._______ sarebbe di 877 m2 e non di soli 865 m2. Ciò
precisato, essa sostiene che nell'accordo 12/28 agosto 2008 ratificato
dall'UFT con decisione 19 settembre 2008 sarebbe stato concordato il
versamento di una indennità omnicomprensiva di 260'000 franchi per tutti
i pregiudizi da indennizzare ex art. 19 LEspr, senza alcuna precisazione
in merito alla ripartizione di tale importo tra le particelle n. ***2 e n. ***1
RFD del Comune di X._______. Non avendo mai accettato la ripartizione
proposta dalla controparte, l'autorità inferiore sarebbe caduta in un
manifesto errore e in una violazione del principio della buona fede nel
considerare il contrario. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità
inferiore, l'importo di 87'740 franchi proposto dalla controparte non si
riferirebbe alla sola occupazione temporanea della particella n. ***2, bensì
anche del fondo n. ***1. La decisione di far decadere dal predetto accordo
detto importo per occupazione temporanea e inconvenienti della particella
n. ***2 sarebbe pertanto errata, arbitraria, contraria al diritto ed
insostenibile. In ogni caso, essa non avrebbe mai accettato un indennizzo
A-1581/2013
Pagina 15
di soli 20 franchi/m2 così come risultante dalla ripartizione proposta dalla
controparte, la stessa avendo sempre fatto valere un importo di
400 franchi/m2.
Essa ritiene poi che dalle contrattazioni citate al punto 10.5 del suo
ricorso, ma non considerate dall'autorità inferiore, risulterebbe che
l'indennizzo da lei richiesto di 400 franchi/m2 sarebbe del tutto giustificato:
parecchi terreni, con analoghe caratteristiche a quello espropriato,
sarebbero infatti stati venduti dopo il 2000 a dei prezzi superiori ai
400 franchi/m2. A suo avviso, tenendo conto delle tabelle riguardanti i
terreni venduti nel Comune di X._______ (doc. EE), di U._______
(doc. GG) e di V._______ (doc. FF), tutti riferiti al periodo 2006-2011 e a
terreni posti in zona industriale, nonché del valore metrico medio
risultante per detti tre Comuni, in applicazione dello stesso fattore di
indicizzazione usato dall'autorità inferiore (e meglio, X._______: fr. 290.69
[= fr. 263.67 x 1.05 x 1.05]; V._______: fr. 304.03 [= fr. 275.77 x 1.05 x
1.05]; U._______: fr. 320.33 [= fr. 290.69 x 1.05 x 1.05]) risulterebbe
invero un valore metrico medio di almeno 305 franchi (= [fr. 290.69 +
fr. 304.03 + fr. 320.33] : 3) e non di soli 280 franchi come preteso a torto
dall'autorità inferiore. Essa postula pertanto un indennizzo di almeno
400 franchi/m2 e, a titolo sussidiario, di almeno 305 franchi/m2.
6.1.3 Al riguardo, la controparte indica che la superficie espropriata della
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ ammonta effettivamente
a 877 m2. Ciò precisato, essa rileva che se è vero che la stessa avrebbe
proceduto a suddividere l'importo pattuito in modo da definire i prezzi per
le singole transazioni, tuttavia è altrettanto vero che le parti avrebbero
sempre discusso dei prezzi riferiti al m2 per l'indennizzo espropriativo. In
ogni caso, l'importo di 87'740 franchi non si riferirebbe anche alla
particella n. ***1, bensì unicamente alla particella n. ***2, lei sola oggetto di
occupazione temporanea. Poiché la particella n. ***2 non sarebbe più
oggetto di occupazione temporanea, bensì di espropriazione definitiva, ci
si troverebbe dinanzi ad una modifica sostanziale dell'accordo che
andrebbe adattato di conseguenza, definendo una ripartizione dell'inden-
nità sulla base di elementi oggettivi. La sua proposta di suddivisione,
considerato un prezzo di 260 franchi/m2, ricalcherebbe la volontà delle
parti al momento della conclusione dell'accordo e terrebbe conto dell'im-
porto di cui il valore venale della frazione residua verrebbe ad essere
diminuito. Del resto, la proposta dell'avvocato della ricorrente contenuta
nel messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2010 ammonterebbe a
soli 180 franchi/m2. Ciò indicato, essa ritiene che il calcolo dell'autorità
inferiore sia corretto e che sarebbe a torto che la ricorrente invocherebbe
A-1581/2013
Pagina 16
le contrattazioni più vantaggiose per se stessa, dimenticando quelle
meno costose per giustificare la sua richiesta di 400 franchi/m2.
6.1.4 Dal canto suo, l'autorità inferiore ha rinunciato a prendere posizione,
precisando soltanto che per il calcolo dell'indennità essa si sarebbe
basata sulle sole tabelle del Comune di X._______. Essa ha altresì
rilevato un errore nelle predette tabelle, indicando che la particella n. ***3
RFD del Comune di X._______, oggetto della transazione n. […],
avrebbe invero una superficie di soli 2831 m2 cosicché il prezzo di vendita
ammonterebbe a 370 franchi/m2 e non a 142 franchi/m2. Per quanto
attiene alla rivendita in data 21 dicembre 2011 della particella n. ***3
unitamente alla particella n. ***4 RFD del Comune di X._______, il cui
valore di 583 franchi/m2 non è riportato nelle tabelle, poiché le stesse
riportano solo i dati dei fondi non edificati (su detto fondo sarebbero
presenti alcuni stabili qualificabili di "Abbruchobjekt", l'autorità inferiore ha
precisato che, trattandosi di una punta, non andrebbe considerato nel
calcolo dell'indennizzo. Essa ha poi prodotto i calcoli aggiornati
dell'indennità, tenuto conto del valore di 370 franchi/m2 e di
583 franchi/m2.
6.2 Da quanto precede, risulta chiaramente che litigiosa è non solo
l'indennità attribuita alla ricorrente dall'autorità inferiore per l'espropria-
zione parziale definitiva della particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______, in rapporto all'ampliamento dell'espropriazione legata allo
spostamento dell'elettrodotto, ma anche l'accordo espropriativo stipulato
tra le parti in data 12/28 agosto 2008 dinanzi all'UFT, segnatamente per
quanto attiene all'indennità per occupazione temporanea della predetta
particella n. ***2, che l'autorità inferiore ha ritenuto come superata.
In tali circostanze, per pronunciarsi sull'indennità concessa alla ricorrente
dall'autorità inferiore (cfr. considd. 6.4 e 6.5 che seguono), occorre
preliminarmente esaminare il predetto accordo espropriativo (cfr. con-
sid. 6.3 che segue), al fine di stabilirne con precisione il contenuto e la
portata, e meglio (i) quanto pattuito dalle parti e la validità dell'accordo, (ii)
se le stesse hanno previsto una ripartizione dell'indennizzo tra le
particelle n. ***1 e n. ***2 RFD del Comune di X._______ e (iii) se è a
giusta ragione che l'autorità inferiore ha ritenuto come superata
l'indennità per occupazione temporanea della predetta particella n. ***2.
6.3
6.3.1 Ciò premesso, da un esame dell'accordo espropriativo in questione
(cfr. doc. B allegato all'atto n. 1 dell'inc. CFS), emerge chiaramente che le
A-1581/2013
Pagina 17
parti si sono accordate non solo sull'estensione dell'espropriazione delle
particelle n. ***1 e n. ***2 RFD del Comune di X._______, ma anche su un
indennizzo omnicomprensivo, contro ritiro da parte della ricorrente della
propria opposizione al progetto, nei termini seguenti:
"[…] Per l'acquisizione definitiva, l'occupazione temporanea ed in
genere per gli inconvenienti derivanti dal progetto, le FFS verseranno
ad inizio lavori sulle superfici indicate al punto 2 un'indennità
omnicomprensiva di CHF 260'000.00. Nella misura in cui, a seguito di
ritardi nell'inizio dei lavori, l'indennità non fosse versata entro il
1 giugno 2010, le FFS verseranno a A._______ gli interessi a fare
tempo da tale data (gli interessi saranno calcolati secondo il saggio
corrente a quel momento e sull'importo di CHF 260'000). Le parti si
impegnano sin d'ora a sottoscrivere la documentazione e gli accordi
necessari al trapasso di proprietà […]".
Di tale accordo concluso posteriormente all'avvio della procedura d'espro-
priazione – ma prima di addire la CFS – l'UFT ne ha preso atto nella
propria decisione d'approvazione dei piani del 19 settembre 2008, in
particolar modo constatando il ritiro dell'opposizione al progetto ferroviario
e, nel contempo, la sussistenza di un problema d'estensione dell'espro-
priazione, senza tuttavia pronunciarsi né sulla necessità di un tale
ampliamento, né sull'indennizzo espropriativo pattuito dalle parti
(cfr. citata decisione, pag. 146 seg.), così come glie lo permette il diritto in
vigore. Orbene, un tale accordo espropriativo espressamente previsto
dalla legge (art. 54 cpv. 1 LEspr) ed esplicante i medesimi effetti di una
decisione, è stato concluso validamente dalle parti (cfr. consid. 5.6 del
presente giudizio).
Per quanto attiene all'indennità ivi pattuita, lo scrivente Tribunale non può
che constatare come il predetto accordo non definisca per niente la
ripartizione dell'importo 260'000 franchi tra le particelle n. ***1 e n. ***2
RFD del Comune di X._______. Se infatti è vero che agli atti figurano gli
scritti della controparte proponente una siffatta ripartizione (cfr. doc. G
allegato all'atto n. 1 dell'inc. CFS), è anche vero che nulla indica che la
ricorrente fosse d'accordo con quest'ultima. La nozione di "indennità
omnicomprensiva" è chiara: di fatto, si tratta di un indennizzo totale per
ogni pretesa derivante dall'esproprio delle particelle n. ***1 e n. ***2, così
come definito al punto 2 del predetto accordo (superfici indicate nei piani
allegati). È dunque a torto che l'autorità inferiore ha dato per acquisito che
la ricorrente fosse d'accordo con la ripartizione proposta dalla
controparte, concludendo con l'annullamento dell'indennizzo pari a
87'740 franchi per l'occupazione temporanea della particella n. ***2 RFD
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Pagina 18
del Comune di X._______. La stessa avrebbe dovuto invero esaminarne
la validità e constatare l'assenza di ripartizione dell'indennizzo pattuito.
Ora, le conclusioni della controparte tendenti a sollevare una modifica
sostanziale del predetto accordo appaiono piuttosto tardive, giacché
vengono sollevate per la prima volta soltanto in sede ricorsuale.
Un'eventuale contestazione dell'accordo pattuito a suo tempo avrebbe
dovuto avere luogo, se non direttamente dinanzi all'UFT (cfr. consid. 5.6
del presente giudizio), perlomeno dinanzi all'autorità inferiore e non
dinanzi allo scrivente Tribunale. Ad ogni modo, non si vede alcun motivo
di seguire la tesi asserita dalla controparte e attardarsi ulteriormente sul
predetto accordo. Su questo punto, il ricorso va pertanto accolto.
6.3.2 In merito alla censura della violazione del principio della buona fede
in rapporto alla valutazione del predetto accordo espropriativo da parte
dell'autorità inferiore, si rileva quanto segue.
Il principio della buona fede ancorato all'art. 2 CC nonché all'art. 9 Cost. e
valido per l'insieme dell'attività dello Stato, conferisce all'amministrato, a
certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 129 I
161 consid. 4; [tra le tante] sentenza TAF A-2878/2013 del 21 novembre
2013 consid. 5.3 con i numerosi rinvii). Tale principio si suddivide in tre
corollari: il divieto di comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di
diritto e la protezione della fiducia (cfr. sentenza del TAF A-5453/2009 del
6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o
una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad
acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse
risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che
abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'ammi-
nistrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità
dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo
abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare
senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato
il suo avviso (cfr. [tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le
tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3
con i numerosi rinvii).
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Pagina 19
In concreto, in assenza di rassicurazioni concrete dell'autorità inferiore in
rapporto all'indennità o all'accordo espropriativo ai sensi della summen-
zionata giurisprudenza, la censura sollevata dalla ricorrente appare priva
di pertinenza e per nulla fondata. Come visto poc'anzi (cfr. consid. 6.3.1
del presente giudizio), invero si è in presenza di un apprezzamento errato
del citato accordo da parte dell'autorità inferiore e non già di una viola-
zione del principio della buona fede. Tale censura va pertanto respinta.
6.4 Ciò sancito, rimane da esaminare l'indennità attribuita dall'autorità
inferiore per l'ampliamento dell'espropriazione della particella n. ***2 RFD
del Comune di X._______, in nesso allo spostamento dell'elettrodotto.
6.4.1 In proposito, va qui dapprima rilevato come dagli atti dell'incarto
risulti effettivamente che la superficie espropriata della particella n. ***2
RFD del Comune di X._______ è di 877 m2, così come sottolineato sia
dalla ricorrente, che dalla controparte. Le parti concordando
sull'estensione dell'espropriazione, rimane litigioso soltanto il valore
medio d'indennizzo al m2. Ad ogni modo, dal momento che al punto 4 del
dispositivo della decisione impugnata è stato chiaramente indicato che
l'indennizzo avrebbe potuto essere corretto – verso l'alto o verso il basso
– in funzione della superficie effettivamente espropriata, a misurazione
ultimata (superiore o inferiore di 877 m2), tale dato non è comunque qui
decisivo per il calcolo dell'indennizzo.
6.4.2 Per quanto attiene al calcolo dell'indennizzo, si osserva come l'auto-
rità inferiore si sia fondata soltanto sulle tabelle dell'USTAT concernenti il
Comune di X._______ e le transazioni concernenti i fondi a connotazione
industriale e artigianale ivi indicate, che si avvicinano di più alla particella
n. ***2 RFD del Comune di X._______. Poiché il fondo in oggetto è
ubicato nel Comune di X._______, tale modo di procedere appare
corretto e del tutto giustificato (cfr. consid. 5.5.2 del presente giudizio). Le
censure sollevate dalla ricorrente, non indicando per quale motivo
l'autorità inferiore avrebbe dovuto tenere conto di altre tabelle, non sono
idonee ad inficiare il ragionamento della CFS, di modo che vanno
respinte.
6.4.3 Altra è invece la questione del periodo temporale preso in
considerazione dall'autorità inferiore. Se è vero che per l'applicazione del
metodo statistico-comparativo è possibile tener conto non solo delle
transazioni intervenute poco prima del dies aestimandi, ma anche di
quelle intervenute negli anni antecedenti (cfr. consid. 5.5.2 del presente
giudizio), d'altro canto il periodo preso in considerazione deve essere
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Pagina 20
ragionevolmente limitato. Generalmente la giurisprudenza ha ammesso la
presa in considerazione di un periodo di 3-4 anni precedente il dies
aestimandi (cfr. DTF 122 II 337 consid. 5; sentenza del TF 1A.28/2005 del
29 luglio 2005 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7495/2007 del 19 maggio
2007 consid. 6). Nel caso che qui ci occupa, l'autorità inferiore ha tuttavia
tenuto conto delle transazioni intervenute tra il 2006 e il 2011, ovvero in
un periodo di ben 6 anni e non di soli 4 anni come da lei erroneamente
indicato nella decisione impugnata. Il periodo da lei ritenuto non tiene
dunque conto dei principi richiamati poc'anzi. In casu, converrebbe piutto-
sto tenere conto di un periodo massimo di 4 anni, e meglio, delle
contrattazioni intervenute tra il 2008 e il 2011 (ovvero delle 9 transazioni
registrate nelle tabelle dell'USTAT per la zona industriale e artigianale).
Un periodo di 4 anni appare qui appropriato, se si considera inoltre che
nelle tabelle riguardanti il Comune di X._______, per gli anni 2009 e 2011
non figura alcun dato per i terreni a connotazione industriale e/o
artigianale.
6.4.4 In merito alla correttezza dei dati riportati nelle tabelle dell'USTAT
del Comune di X._______ va poi precisato quanto segue.
6.4.4.1 Come giustamente sollevato dall'autorità inferiore, nelle predette
tabelle risulta un errore in rapporto alla transazione n. […] concernente la
particella n. ***3 RFD del Comune di X._______. Tenuto conto della
corretta superficie venduta di soli 2'831 m2, il prezzo di vendita ammonta
di fatto a 370 franchi/m2 e non a 142 franchi/m2.
6.4.4.2 Per il dato relativo alla particella n. ***5 RFD del Comune di
X._______ venduta ad un prezzo di 391.13 franchi/m2, che secondo la
ricorrente varrebbe invero 500 franchi/m2 – tenuto conto che, oltre a
pagare il prezzo citato, l'acquirente si sarebbe pure assunto l'onere del
pagamento dei contributi di miglioria pretesi dal Comune di X._______ –
lo scrivente Tribunale non può invece che rilevare come tale dato di fatto
non risulti dalle tabelle ufficiali e neppure sia stato comprovato dalla
ricorrente, tant'è che agli atti difetta la copia del contratto di
compravendita a cui essa fa riferimento nel proprio gravame.
Ora, il contributo di miglioria (in tedesco "Vorzugslast" o "Mehrwertab-
gabe", in francese "contribution de plus-value" o "charge de préférence")
può essere definito come compenso obbligatorio pagato all'ente pubblico
in occasione dell'esecuzione di un'opera o di un'attività di interesse
pubblico che genera vantaggi economici particolari a favore di una deter-
minata cerchia di persone (cfr. ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di
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miglioria [di seguito: Contributi di miglioria], 2005, n. 159 segg. con rinvii;
MOOR, op. cit., pag. 311 seg.; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.;
n. 172; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-
recht, 5a ed., 2008, pag. 281 seg.). Si tratta di regola di un contributo
unico, calcolato secondo la spesa da coprire e messo a carico di coloro
che ne traggono vantaggio in una proporzione corrispondente all'impor-
tanza economica risentita (cfr. SCOLARI, Contributi di miglioria, n. 159). Un
tale vantaggio particolare sussiste ad esempio nel caso di opere di
urbanizzazione generanti le premesse per l'edificazione dei fondi
(cfr. SCOLARI, Contributi di miglioria, n. 203). Ne discende, che di fatto il
contributo di miglioria non ha nulla a che vedere con il prezzo di vendita
di un fondo, lui dipendente dalla volontà dell'acquirente e del venditore.
Per questo motivo, quand'anche il venditore proponga un prezzo più bas-
so in previsione dei contributi di miglioria che l'acquirente dovrà versare,
tale circostanza è ininfluente, essendo determinante il prezzo di vendita
effettivo registrato e non un valore ipotetico o le speculazioni delle parti.
Tenuto conto delle presenti precisazioni, lo scrivente Tribunale non rileva
alcun elemento atto ad inficiare la validità delle predette tabelle.
6.4.5 In merito alle transazioni invocate dalla ricorrente al punto 10.5 del
suo gravame, va qui rilevato – come giustamente sollevato dalla
controparte – che non basta invocare soltanto i dati più convenienti,
facendo astrazione delle altre transazioni avvenute nel medesimo periodo
e per giunta senza indicare la fonte da cui sono stati estrapolati i dati e i
motivi precisi per cui dovrebbero applicarsi per analogia al suo fondo.
Non si vede inoltre per quale motivo per il fondo in oggetto si dovrebbero
prendere in considerazione i dati dei Comuni di V._______, W._______,
U._______ o T._______, la ricorrente non avendo minimamente
sostanziato in che i fondi venduti in detti Comuni sarebbero simili al suo.
Un riferimento alle sole tabelle del Comune di X._______ – come già
indicato (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio) – appare qui appropriato.
Poiché solo i dati concernenti gli ultimi 4 anni precedenti il dies
aestimandi sono qui pertinenti, i dati più vecchi non entrano in ogni caso
in linea di conto.
6.4.6 Riguardo poi alla richiesta di mettere a carico della controparte gli
eventuali contributi di miglioria in rapporto alla realizzazione della strada
Z._______, a carico della particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______, segnalato dalla ricorrente con scritto 14 ottobre 2013, lo
scrivente Tribunale non può che constatare come tale richiesta esuli
dall'oggetto del presente gravame e sia qui irricevibile, dal momento che
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detti contributi concernono una procedura di imposizione ai contributi di
miglioria posteriore al dies aestimandi (cfr. doc. HH prodotto dalla
ricorrente), ovvero la data determinante per il calcolo dell'indennità
d'espropriazione (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio). Per questo
motivo, lo scrivente Tribunale non entra nel merito al riguardo.
6.5 In definitiva – visto quanto constatato poc'anzi – il calcolo dell'inden-
nizzo va chiaramente rivisto e corretto tenendo conto delle tabelle
dell'USTAT del Comune di X._______, con i dati qui corretti concernenti i
terreni industriali e artigianali che si riferiscono agli anni 2008-2011.
Inoltre, sarebbe altresì opportuno tenere conto dei correttivi verso il basso
e verso l'alto del prezzo considerato, elementi che in apparenza non
risultano essere stati sviluppati o perlomeno spiegati dall'autorità inferiore,
mancando nella decisione impugnata ogni riferimento alla situazione
concreta dei fondi espropriati. Ciò precisato, dal momento che l'autorità
inferiore dispone delle necessarie competenze tecniche per approfondire
i calcoli e – nella misura in cui essa lo reputi necessario – per accertare
ulteriormente la natura dei fondi espropriati e le loro particolarità, appare
qui opportuno lasciare a quest'ultima il calcolo dell'indennizzo (cfr. art. 61
cpv. 1 PA). Per questi motivi – per quanto ricevibile – il ricorso va accolto
e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché ricalcoli l'indennità di
espropriazione parziale definitiva della particella n. ***2 RFD del Comune
di X._______, senza riduzione alcuna dell'indennità pattuita dalle parti
con accordo 12/28 agosto 2008.
7.
Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame
appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi. Le parti hanno poi
già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esaustivamente
le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, tenuto altresì conto
che la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore per nuovo calcolo
dell'indennizzo, il Tribunale statuente ritiene che l'assunzione degli
ulteriori mezzi di prova postulati dalla ricorrente – e meglio, la richiesta di
sopralluogo, di perizie, nonché d'audizione testimoniale – sia ininfluente
ai fini del giudizio, motivo per cui non vi è alcuna ragione di dar loro
seguito (art. 12 PA a contrario).
8.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 segg. LEspr (cfr. sentenze del TAF A-
8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10; A-4676/2007 dell'11 dicem-
bre 2007 consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii).
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Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a
carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono
respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni
caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagiona-
te. Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati devono
presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota
particolareggiata delle spese. Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla
parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota partico-
lareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale
fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 del Regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie, le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste a
carico della controparte.
In concreto, si giustifica altresì la concessione di un'indennità di ripetibili
alla ricorrente, qui assistita da un legale iscritto nel registro degli avvocati
del Cantone Ticino, il quale ha presentato la propria nota particolareggia-
ta in data 5 maggio 2014, facendo valere un dispendio di tempo pari a
40 ore e una tariffa oraria di 350 franchi, per un onorario complessivo pari
a 15'407 franchi (IVA compresa), nonché un esborso delle spese pari a
834 franchi. Nella fattispecie, tale richiesta appare tuttavia inadeguata e
non può essere condivisa dallo scrivente Tribunale. Dovendo considerare
le circostanze nel loro insieme, non si può infatti prescindere dal rilevare
che il patrocinatore della ricorrente si occupa in parallelo dell'inc. A-
1586/2013 con delle analogie alla procedura in oggetto (segnatamente
per quanto concerne la contestazione del calcolo dell'indennizzo e le
censure ivi sollevate), tant'è che gli allegati principali presentano delle
forti similitudini. Peraltro, nel ricorso, il patrocinatore riprende varie
argomentazioni già addotte dinanzi all'autorità inferiore e le osservazioni
finali ricalcano di gran lunga il predetto ricorso. Per questi motivi, lo
scrivente Tribunale ritiene più appropriato l'assegnazione di un'indennità
pari a 4'500 franchi (IVA inclusa). A tale importo va aggiunto l'esborso
delle spese di 834 franchi. L'importo complessivo pari a 5'334 franchi
riconosciuto alla ricorrente, giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, deve essere
posto a carico della controparte, ovvero l'espropriante.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto e la causa rinviata all'autorità
inferiore affinché ricalcoli l'indennità di espropriazione parziale definitiva
della particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ ai sensi dei
considerandi.
2.
Le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale,
entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
sentenza. Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza
separata.
3.
La controparte corrisponderà alla ricorrente l'importo di 5'334 franchi a
titolo di indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 segg. LTF). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: