B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-1586/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Gabriele Padlina,
ricorrente,
contro
Ferrovie Federali Svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale,
Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65 SBB,
rappresentata da Ferrovie federali svizzere FFS, Immobili,
Acquisizione e Vendite, Froburgstrasse 10, casella postale
1726, 4600 Olten e patrocinata da Bersani Studio legale,
Viale Stazione 11, 6501 Bellinzona,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Nuova rete ferroviaria celere Mendrisio-Stabio-Confine (FMV),
particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X._______.
A-1586/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 17 agosto 2007 la società anonima di diritto speciale FFS SA (di
seguito: FFS SA) ha presentato all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la
domanda di approvazione dei piani concernenti il progetto ferroviario
Mendrisio – Stabio – Confine (la cosiddetta ferrovia Mendrisio – Varese
[FMV]) interessante i Comuni di Mendrisio, Rancate, Ligornetto,
Genestrerio e Stabio. Con decisione 19 settembre 2008, l'UFT ha poi
approvato i relativi piani del predetto progetto.
B.
La realizzazione del progetto comporta l'espropriazione in via definitiva o
temporanea di vari fondi, tra cui le particelle n. ___1 e n. ___2 del Registro
fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______ di proprietà del
signor A._______. Per detti fondi, inizialmente il progetto prevedeva
l'espropriazione nella misura seguente:
(i)
particella n. ___1
(di 10'891 m
2
)
occupazione temporanea di 6'171 m2;
espropriazione parziale definitiva di
342 m2;
(ii)
particella n. ___2:
(di 11'601 m
2
)
occupazione temporanea di 158 m2.
C.
Per dette espropriazioni, con opposizione 10 dicembre 2007 presentata
durante il periodo di pubblicazione dei piani, il signor A._______ – per il
tramite del suo patrocinatore – ha avanzato le seguenti pretese di
indennizzo: (i) 480 franchi/m2 per l'espropriazione parziale definitiva della
particella n. ___1 RFD del Comune di X._______ e (ii) 60'000 franchi per
ogni anno di occupazione temporanea delle due particelle n. ___1 e
n. ___2 RFD del Comune di X._______.
D.
Durante l'udienza di conciliazione tenutasi il 12 giugno 2008 dinanzi
all'UFT, il signor A._______ ha poi sollevato opposizione contro l'occu-
pazione temporanea prevista dal progetto pubblicato, in quanto la sua
ditta aveva recentemente assunto nuovi impegni contrattuali necessitanti
di tale area per il deposito di circa 600'000 m3 di materiale per un periodo
di due anni. Tale obiezione non essendo stata formulata nell'opposizione
10 dicembre 2007 è stata tuttavia considerata come irricevibile dall'UFT
con decisione di approvazione dei piani del 19 settembre 2008.
A-1586/2013
Pagina 3
E.
Sempre durante l'udienza di conciliazione, le parti hanno altresì discusso
della possibilità di ridurre la superficie da espropriare della particella
n. ___1 RFD del Comune di X._______. In tale contesto, il signor
A._______ ha dichiarato di preferire la "variante B" del 5 marzo 2008
proposta dalla FFS SA con scritto 11 marzo 2008, di modo che la
superficie espropriata della predetta particella n. ___1 – così come
emerge dai piani della variante B – risulta la seguente:
(i)
particella n. ___1:
(di 10'891 m
2
)
Occupazione temporanea di 6'213 m2;
espropriazione parziale definitiva di
299 m2.
Di tale nuova ripartizione, l'UFT ne ha preso atto nella decisione di
approvazione dei piani del 19 settembre 2008, sancendo che l'estensione
e forma dell'acquisizione definitiva della particella n. ___1 avverrà
secondo la variante B.
F.
Il 10 maggio 2010 il signor A._______ – per il tramite del suo patro-
cinatore – ha concesso l'anticipata immissione in possesso dei predetti
fondi, mediante sottoscrizione dello scritto 30 aprile 2010 della FFS SA.
G.
Con istanza 4 luglio 2011, la FFS SA ha in seguito postulato l'apertura
della procedura di stima, affinché la Commissione federale di stima del
13° Circondario (di seguito: CFS) calcoli le indennità di espropriazione.
H.
Nell'ambito della procedura di stima, la CFS ha esperito vari atti
d'istruzione, tra cui un sopralluogo e un'udienza di discussione, l'udienza
di conciliazione tenutasi il 25 gennaio 2012 è stata totalmente infruttuosa.
I.
Nelle successive prese di posizione (osservazioni del 13 febbraio 2012 e
del 28 marzo 2012, nonché memoriale conclusivo del 13 dicembre 2012)
il signor A._______ – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha poi
avanzato le seguenti pretese di indennizzo: (i) 480 franchi/m2 per
l'espropriazione parziale definitiva della particella n. ___1 RFD del
Comune di X._______ e (ii) 156'000 franchi per ogni anno di occupazione
temporanea delle due particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di
X._______, corrispondente alla pigione annua da lui versata per la
locazione di terreni sostitutivi – secondo il contratto di locazione
A-1586/2013
Pagina 4
25 novembre 2009 – per il deposito di circa 600'000 m3 di materiale,
conformemente ai suoi impegni contrattuali.
J.
Con decisione 22 febbraio 2013, la CFS (di seguito: autorità inferiore) ha
riconosciuto al signor A._______ le seguenti indennità espropriative:
(i) 83'270 franchi, oltre accessori, per l'espropriazione parziale definitiva
di 299 m2 della particella n. ___1 RFD del Comune di X._______;
(ii) 1 franco/m2 all'anno per l'occupazione temporanea di 6'186 m2 della
particella n. ___1 RFD del Comune di X._______ e di 158 m2 della
particella n. ___2 RFD del Comune di X._______; (iii) 18'725 franchi a
titolo di indennità di ripetibili. L'autorità inferiore ha tuttavia respinto la
richiesta d'indennizzo pari a 156'000 franchi all'anno per l'occupazione
temporanea, ritenendola in sunto dubbia e in ogni caso infondata,
difettando un nesso di causalità adeguata fra la locazione dei terreni
sostitutivi e la perdita provvisoria dei propri fondi.
K.
Contro la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) –
per il tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso il 26 marzo
2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse,
spese e ripetibili, esso postula l'accoglimento del proprio gravame e in
particolare che gli venga riconosciuta l'indennità espropriativa, così come
segue: (i) 400 franchi/m2 (in via principale), rispettivamente di
305 franchi/m2 (in via subordinata) per l'espropriazione parziale definitiva
di 299 m2 della particella n. ___1 RFD del Comune di X._______;
(ii) 35'526.40 franchi per ogni anno di occupazione temporanea delle due
particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X._______, in rapporto
alla locazione di terreni sostitutivi per continuare la propria attività;
(iii) 300'000 franchi per il lavoro di trasporto, livellamento e liberazione
dell'area di 6'344 m2 delle due particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del
Comune di X._______. Egli chiede l'annullamento della decisione
impugnata, censurando in sostanza la sussistenza di una motivazione
insufficiente della stessa e del diniego formale di giustizia, nonché
l'accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante,
come pure la violazione del principio della buona fede.
L.
Con osservazioni 6 maggio 2013 e 7 maggio 2013, la FFS SA (di seguito:
controparte), protestando tasse e spese giudiziarie, ha postulato il rigetto
del gravame e la conferma della decisione impugnata. Dal canto suo, con
scritto 15 aprile 2013, la CFS ha rinunciato a presentare le proprie
A-1586/2013
Pagina 5
osservazioni, fornendo qualche precisazione in merito al calcolo
dell'indennità d'espropriazione.
M.
Con scritto 27 giugno 2013, il ricorrente – per il tramite del proprio
patrocinatore – ha contestato le allegazioni della controparte.
N.
Con ordinanza 8 aprile 2014, lo scrivente Tribunale ha impartito alle parti
un termine scadente il 9 maggio 2014 per presentare le proprie
osservazioni finali, invitando nel contempo l'autorità inferiore a produrre le
tabelle dell'Ufficio di statistica (di seguito: USTAT) del Canton Ticino (con-
trattazioni immobiliari) inviate a suo tempo alle parti, nonché una copia
della decisione d'approvazione dei piani dell'UFT del 19 settembre 2008.
O.
Il 28 aprile 2014 lo scrivente Tribunale, dopo aver ricevuto i predetti
documenti dalla CFS e aver invitato con ordinanza 16 aprile 2014 le parti
a comunicare se desideravano una copia degli stessi, ha trasmesso alla
controparte che si è manifestata – al contrario del ricorrente – le tabelle
dell'USTAT.
P.
Con osservazioni finali 5 maggio 2014, il ricorrente – per il tramite del suo
patrocinatore – si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni.
Q.
Dal canto suo invece, la controparte con osservazioni finali 7 maggio
2014 ha postulato la reformatio in peius della decisione impugnata, è
meglio la riduzione dell'indennizzo concesso al ricorrente, in quanto la
qualifica da parte dell'autorità inferiore della zona in cui sono inserite le
particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di X._______ sarebbe
manifestamente errata: la prima particella in futuro verrà probabilmente
inserita in zona agricola e la seconda in zona di protezione dell'ambiente,
come risulterebbe dalla variante di piano regolatore (PR) del comparto
Y.______ (piano di indirizzo) del Comune di Z._______ del 17 dicembre
2013.
R.
Con osservazioni 25 giugno 2014, il ricorrente – sempre per il tramite del
suo patrocinatore – si oppone alla produzione dei nuovi mezzi di prova
offerti dalla controparte, poiché tardiva. Egli ritiene che le nuove conclu-
A-1586/2013
Pagina 6
sioni della controparte siano inammissibili e irricevibili, dal momento che
la stessa ha rinunciato a formulare un qualsiasi ricorso adesivo e che
un'estensione del litigio è illecita. Peraltro, ritiene che la valutazione
dell'autorità inferiore sia corretta, motivo per cui contesta recisamente le
allegazioni di controparte e la richiesta di reformatio in peius.
S.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. LTAF in relazione con
l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione
(LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la PA.
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui al
ricorrente, destinatario della decisione 22 febbraio 2013 dell'autorità
inferiore qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a
quanto da lui richiesto, esso risulta direttamente toccato e ha pertanto un
interesse a che la predetta decisione venga annullata.
1.4 La decisione della CFS è stata impugnata con atto tempestivo
(cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di
contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
1.5 Nell'ambito della procedura di ricorso – come quella che in casu ci
occupa – possono essere esaminate solo le questioni su cui si è già
espressa in modo vincolante l'istanza precedente in forma di decisione
giusta l'art. 5 PA o le questioni che essa avrebbe dovuto trattare se la
legge fosse stata interpretata correttamente. Secondo la giurisprudenza e
la dottrina, il contenuto della decisione emanata – segnatamente il suo
dispositivo – delimita il possibile oggetto del litigio (cfr. DTF 133 II 35
A-1586/2013
Pagina 7
consid. 2; sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 1.5
con rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.7 segg.)
Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a
determinarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annulla-
mento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ricorso
coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è però anche
che la decisione venga impugnata solo in parte. In questo caso, l'oggetto
del litigio è ridotto a tale parte (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; 130 II 530
consid. 2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.211 segg.; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pag. 390). Illecito è per contro
che un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trattato nella
decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio, segnata-
mente mediante la formulazione di nuove o più ampie conclusioni rispetto
a quelle formulate in precedenza. Un tale agire comporterebbe infatti una
chiara lesione delle competenze funzionali delle singole istanze
(cfr. sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 1.5 con
rinvii; BOVAY, op. cit., pag. 391).
In tali circostanze, nella misura in cui – come verrà esaminato nel
proseguo del presente giudizio (cfr. consid. 7 del presente giudizio) – il
ricorrente postula quantitativamente o qualitativamente un indennizzo
maggiore rispetto a quello fatto valere in precedenza dinanzi all'autorità
inferiore, dette richieste non sono ricevibili dinanzi allo scrivente
Tribunale, di modo che lo stesso non entrerà nel merito al riguardo.
1.6 Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va ora
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.149).
Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
A-1586/2013
Pagina 8
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto, ecc. (cfr. BOVAY, op. cit., pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS
HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwVG, 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'appli-
cazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
DTAF 2007/27 consid. 3.3).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà
senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133
II 5 consid. 3; 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del TAF A-7836/2008 del
21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.154 segg.).
3.
Il ricorrente ritiene innanzitutto che la motivazione della decisione,
concentrata in 7 righe per quanto attiene agli elementi di valutazione per
la determinazione del valore di indennizzo, sarebbe insufficiente, ermetica
per non dire assolutamente incomprensibile. A suo avviso, oltre ad essere
incomprensibile il motivo per cui l'autorità inferiore avrebbe preso come
orizzonte temporale di esame dei prezzi dei terreni industriali pagati nella
regione gli anni 2006-2011, non verrebbero poi indicate le contrattazioni
da essa considerate ed estrapolate dalle tabelle inviate alle parti. Esso di
fatto, invoca dunque una violazione del suo diritto di essere sentito.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
A-1586/2013
Pagina 9
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49
consid. 1). Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è concretizzato in
procedura amministrativa federale dagli artt. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA.
Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia
resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere
visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6;
8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).
3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2 con rinvii; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che
l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a
prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal
ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la
decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; sentenza del TAF A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENÉ RHINOW/HEIN-
RICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER,
Öffentliches Prozessrecht, 2a ed. 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die
Begründungspflicht, 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non
deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche
trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza
dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di
un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF
123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4a ed. 1991, pag. 150 seg.), basta che il
destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione
rimanda (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale,
A-1586/2013
Pagina 10
2002, n. 535 con rinvii). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia
essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurispruden-
za del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria,
ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali
l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit.,
n. 531 con rinvii).
A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con rinvii; 116 V 28 consid. 3; [tra le molte]
sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP,
op. cit., pag. 150 seg.).
3.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore dopo aver esposto il
metodo comparativo-statitistico da lei applicato, ha indicato di aver preso
come riferimento i prezzi pagati per terreni analoghi alla particella n. ___1
RFD del Comune di X._______, situati in zona industriale, ossia quella
che più si avvicina ai contenuti misti e alla mescolanza funzionale previsti
per l'area "Y._______" ove la stessa è ubicata. Puntualizzando di aver
trasmesso alle parti i predetti dati, essa indica che dagli accertamenti per
il terreno industriale risulterebbe un prezzo medio per gli anni 2006-2011
di 250 franchi/m2. Tenuto conto del dies aestimandi a fine 2011,
l'indennità di espropriazione ammonterebbe dunque a 280 franchi/m2
(= 250 fr./m2 x 1.05 x 1.05 [indicizzazione teorica 5% al 2008]).
Con scritto 15 aprile 2013, in sede ricorsuale l'autorità inferiore ha poi
precisato di aver preso come riferimento unicamente le tabelle delle
contrattazioni del Comune di V._______, poiché più rappresentative, il
che, visto l'incremento di valore degli ultimi anni, andrebbe a favore degli
espropriati. Essa ha altresì indicato che per la transazione n. […]
(particella n. ___3 RFD del Comune di V._______) il valore reale al m2
ammonterebbe a 370 franchi/m2 anziché a 142 franchi/m2. Per quanto
attiene invece alla rivendita della particella n. ___3 unitamente alla
particella n. ___4 RFD del Comune di V._______ – sui quali sarebbero
ubicati alcuni stabili qualificabili di "Abbruchobjekt" – l'autorità inferiore ha
precisato che il valore di vendita di 583 franchi/m2 non figurerebbe nelle
tabelle, in quanto le stesse riportano soltanto i dati dei fondi non edificati.
A-1586/2013
Pagina 11
Al riguardo, essa ha precisato che, trattandosi di una punta, non va consi-
derato nel calcolo dell'indennizzo. La stessa, ha comunque trasmesso i
calcoli aggiornati dell'indennità, tenuto conto del valore di 370 franchi/m2 e
di 583 franchi/m2, come pure le tabelle del Comune di V._______.
3.4 In concreto, sebbene la motivazione della decisione appaia effettiva-
mente piuttosto succinta e a tratti anche insufficiente per la comprensione
del calcolo delle indennità espropriative – essendo sì esposto il
ragionamento seguito per il predetto calcolo, ma difettando di fatto un
riferimento preciso alle tabelle e alle transazioni su cui l'autorità inferiore
si sarebbe fondata, come pure una spiegazione al riguardo, così come
giustamente rilevato dal ricorrente – è qui doveroso constatare che in
sede ricorsuale quest'ultima ha nondimeno precisato i dati mancanti e
prodotto la documentazione alla base del calcolo, su cui le parti hanno
avuto modo di esprimersi ampiamente dinanzi allo scrivente Tribunale.
Orbene, dal momento che lo scrivente Tribunale – salvo per quanto
attiene alle questioni più tecniche di competenza dell'autorità inferiore,
quale autorità specializzata (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio) –
dispone di un ampio potere di apprezzamento e può, per quanto
necessario, tenere conto di tutti gli elementi invocati dalla ricorrente, delle
eventuali lacune presenti nella motivazione della decisione impugnata
sono chiaramente sanabili in sede ricorsuale. Quand'anche si dovesse
constatare la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente dinanzi
all'autorità inferiore, la stessa andrebbe pertanto considerata come qui
sanata. Di conseguenza, la censura del ricorrente va respinta e la
decisione impugnata non va annullata per questo motivo formale.
4.
Nel caso concreto, il ricorrente contesta gli indennizzi a lui concessi (per
occupazione temporanea e per espropriazione parziale definitiva) nonché
il metodo e le basi di calcolo adottati dall'autorità inferiore, censurando
l'accertamento inesatto delle circostanze di fatto su cui essa si è basata.
In casu, si tratta dunque di accertare se – tenuto conto delle circostanze
concrete, nonché dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5 del presente
giudizio) – gli importi concessi dall'autorità inferiore a titolo d'indennità
espropriativa appaiono adeguati e proporzionali rispetto ai diritti
espropriati e ai danni subiti dal ricorrente, ciò che implica altresì di
verificare se quest'ultima ha accertato correttamente la fattispecie alla
base della propria decisione (cfr. considd. 6 e 7 del presente giudizio).
A-1586/2013
Pagina 12
5.
5.1 Giusta l'art. 16 LEspr, l'espropriazione non può aver luogo che verso
piena indennità. Ciò indicato, nell'esame del patrimonio dell'espropriato,
l'indennità non deve condurre né ad un impoverimento né ad un
arricchimento. Essa deve collocare l'espropriato in una situazione
economicamente equivalente a quella di cui avrebbe beneficiato senza
l'espropriazione (cfr. DTF 95 I 453 consid. 2; 93 I 554 consid. 3; sentenza
del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.1; HEINZ
HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986,
n. 4 ad art. 16 LEspr; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, 1992,
pag. 413).
5.2 Giusta l'art. 19 LEspr, nel fissare l'indennità devono essere tenuti in
conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o
della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi (lett. a)
l'intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente
connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito; (lett. c) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso
ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.
5.3 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia che in corrispondenza del
pregiudizio avanzato dall'espropriato – indipendentemente dalla sua
natura – sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con la
soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato
(cfr. MOOR, op. cit., pag. 415; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-
ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,
n. 1137; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l'expropriation,
2013, n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e
dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a
produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato
reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione,
lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta
verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle
considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future
senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.
cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non
sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo (cfr. sentenza del TAF A-
8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).
A-1586/2013
Pagina 13
5.4 Ai fini del calcolo dell'indennità espropriativa, giusta l'art. 19bis cpv. 1
LEspr, la data determinante (dies aestimandi) è quella dell'udienza di
conciliazione. Detta data fissa le circostanze di fatto e di diritto sulla base
delle quali la stima deve fondarsi. Essa concerne i tre elementi del
pregiudizio elencati all'art. 19 lett. a, b e c LEspr (cfr. DTF 121 II 350
consid. 5d; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1167). La data
determinante fa stato non solo per stabilire la situazione di fatto del fondo
espropriato, ma anche per determinarne lo statuto giuridico. A codesto
principio va tuttavia fatta eccezione, se risulta che il regime pianificatorio,
il cui fondo soggiace, costituisce di per sé un effetto anticipato – poco
importa se favorevole o sfavorevole – dell'impresa dell'espropriante
medesimo, effetto da cui deve farsi astrazione in virtù dell'art. 20 cpv. 3
LEspr (cfr. DTF 129 II 470 consid. 5; 119 Ib 366 consid. 3a con rinvii).
5.5
5.5.1 Per costante giurisprudenza, per stabilire il valore venale di un
terreno deve prevalere il metodo statistico-comparativo. Esso si fonda sul
confronto dei prezzi pagati per beni simili e in analoga situazione poco
prima del dies aestimandi (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; sentenze del TF
1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.1; 1A.159/2001 del 16 aprile
2002 consid. 3.1). In base a questo metodo, all'espropriato viene
riconosciuto l'importo che avrebbe oggettivamente potuto conseguire
vendendo la particella espropriata sul libero mercato a un qualsiasi
potenziale acquirente (cfr. DTF 122 II 246 consid. 4; 122 II 337
consid. 5a;115 Ib 408 consid. 2c; 114 Ib 286 consid. 7; sentenza del TF
1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.2, in: RtiD 2006 I; sentenza del
TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.1).
5.5.2 L'applicazione del metodo statistico-comparativo non presuppone
che i fondi considerati siano identici riguardo a situazione, dimensione,
qualità, grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento. Occorre
solo che essi siano paragonabili. Di eventuali differenze (caratteristiche
positive o negative) delle particelle può essere infatti tenuto conto anche
mediante adeguamenti dei prezzi. Nella misura in cui presentino
caratteristiche simili, nemmeno occorre che le particelle siano ubicate
nello stesso quartiere (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; 122 II 246 consid. 4;
sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.2 seg.; sentenza
del TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.2 con rinvii; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1170 segg.). Dal profilo temporale è
quindi di per sé possibile considerare anche negozi giuridici precedenti
l'anno della data determinante (dies aestimandi) o che concernono fondi
in situazioni e dalle caratteristiche paragonabili ma ubicati in comparti
A-1586/2013
Pagina 14
territoriali più distanti o eventualmente in Comuni vicini (cfr. sentenza del
TF 1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.2 con rinvii). Anche la
disponibilità limitata di contrattazioni quale termine di paragone non basta
infine a giustificarne una mancata applicazione. A condizione che siano
esaminati accuratamente e non risulti che circostanze insolite abbiano
influito sulla conclusione di un contratto, anche singoli confronti possono
permettere conclusioni sul livello generale dei prezzi ed essere quindi
presi in considerazione per fissare l'indennità (cfr. DTF 122 I 168
consid. 3a; sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.3;
sentenza del TAF A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.2 con rinvii;
ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1170 segg.).
5.5.3 Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 20 cpv. 1 LEspr), sempre che
siano, alla data determinante, realmente attuabili o perlomeno imminenti
(cfr. DTF 134 II 49 consid. 13.3; 129 II 470 consid. 6.1). Per contro,
semplici offerte, prezzi discussi durante le trattative o stabiliti da persone
toccate dall'espropriazione e che per essa reclamano un'indennità non
costituiscono un valido termine di paragone ai fini della fissazione del
risarcimento (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3c; sentenza del TAF A-
7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 5.2). Lo stesso vale altresì per i
valori estremi opposti, che si trovano ben al di sopra o al di sotto della
media, gli stessi potendo potenzialmente falsare il calcolo del valore
medio applicabile ad un determinato fondo. Detti valori, pur non potendo
essere del tutto esclusi a priori, vanno apprezzati con particolare riguardo
(cfr. HESS/WEIBEL, op. cit. n. 87 ad art. 19 LEspr).
6.
Stabiliti i principi qui applicabili, occorre innanzitutto esaminare
l'indennizzo concesso per l'espropriazione parziale definitiva della
particella n. n. ___1 RFD del Comune di X._______ .
6.1 In tale ottica, per avere un quadro generale della situazione, qui di
seguito vengono riassunte in dettaglio le circostanze ritenute dall'autorità
inferiore, nonché le censure sollevate dalle parti in sede ricorsuale.
6.1.1 Nella decisione impugnata, richiamati i principi relativi al metodo
comparativo-statitistico, l'autorità inferiore ha indicato di aver preso come
riferimento i prezzi pagati per i terreni analoghi alla particella n. ___1 RFD
del Comune di X._______ , situati in zona industriale, ossia quella che più
si avvicina ai contenuti misti e alla mescolanza funzionale previsti per
l'area "Y._______" ove è ubicata detta particella.
A-1586/2013
Pagina 15
Per giungere a tale conclusione, l'autorità inferiore si è basata sulla
situazione pianificatoria del predetto fondo vigente alla data determinante
(ovvero il 25 gennaio 2012). Rilevando come per lungo tempo la zona
"Y:_______" – ove la particella n. ___1 è ubicata – sia stata adibita a
deposito d'idrocarburi, essa ha evidenziato come la stessa debba ora
essere considerata come un'area strategica, tenuto conto del suo grande
potenziale di riconversione. In effetti, considerando che sul comparto
sono in vigore due zone di pianificazione comunali riferite al territorio di
Z._______-U._______ e a quello di X._______ giungenti a scadenza nel
corso del 2014, essa ha indicato che le predette aree, secondo la
variante di piano regolatore figurante dalla scheda di PD R7 – con grado
di consolidamento intermedio (ossia sito idoneo) – sono definite come
poli di sviluppo economico (PSE), ossia come aree con possibilità di
insediamento di attività economiche. Trattandosi di un miglior uso futuro
concreto ex art. 20 cpv. 1 LEspr, l'autorità inferiore ne ha dunque tenuto
conto nel calcolo dell'indennizzo. Da qui la presa in considerazione dei
terreni a carattere industriale.
Dopo aver ricordato di aver già comunicato alle parti i predetti dati, la
stessa ha poi indicato che dagli accertamenti per il terreno industriale
risulterebbe un prezzo medio per gli anni 2006-2011 di 250 franchi/m2.
Tenuto conto del dies aestimandi a fine 2011 si avrebbe un valore
indicizzato pari a 280 franchi/m2 (= 250 fr./m2 x 1.05 x 1.05). L'indennità
per l'espropriazione parziale della particella n. ___1 ammonterebbe
pertanto a 83'720 franchi (= 299 m2 x 280 fr./m2).
6.1.2 In completo disaccordo con quanto precede, il ricorrente sostiene
innanzitutto che la superficie espropriata del mappale n. ___1 RFD del
Comune di X._______ ammonterebbe invero a 327 m2 e non a 299 m2
come erroneamente indicato dall'autorità inferiore. Esso ritiene poi che
dalle contrattazioni citate al punto 7.6 del suo ricorso, ma non considerate
dall'autorità inferiore, risulterebbe che l'indennizzo da lui richiesto di
400 franchi/m2 sarebbe del tutto giustificato: parecchi terreni, con
analoghe caratteristiche a quello espropriato, sarebbero infatti stati
venduti dopo il 2000 a dei prezzi che superano i 400 franchi/m2. A suo
avviso, tenendo conto delle tabelle riguardanti i terreni venduti nel
Comune di V._______ (doc. 18), di Z._______-U._______ (doc. 19) e di
Z._______ (doc. 20), tutti riferiti al periodo 2006-2011 e a terreni posti in
zona industriale, nonché del valore metrico medio risultante per detti tre
Comuni, in applicazione dello stesso fattore di indicizzazione usato
dall'autorità inferiore (e meglio, V._______: fr. 290.69 [= fr. 263.67 x 1.05
x 1.05]; Z._______: fr. 304.03 [= fr. 275.77 x 1.05 x 1.05]; Z._______-
A-1586/2013
Pagina 16
U._______: fr. 320.33 [= fr. 290.69 x 1.05 x 1.05]) risulterebbe invero un
valore metrico medio di almeno 305 franchi (= [fr. 290.69 + fr. 304.03 +
fr. 320.33] : 3) e non di soli 280 franchi come preteso a torto dall'autorità
inferiore. Egli postula pertanto un indennizzo di almeno 400 franchi/m2 e,
a titolo sussidiario, di almeno 305 franchi/m2.
6.1.3 Al riguardo, la controparte ritiene che il calcolo dell'autorità inferiore
sia corretto e che sarebbe a torto che il ricorrente invocherebbe le
contrattazioni più vantaggiose per se stesso, dimenticando quelle meno
costose. Essa indica poi che la superficie espropriata della particella
n. ___1 RFD del Comune di X._______ ammonterebbe a 299 m2, così
come rettamente rilevato dall'autorità inferiore. La superficie espropriata
sarebbe stata infatti ridotta da 342 m2 a 299 m2, conformemente alla
variante B accettata dal ricorrente e approvata dall'UFT nella decisione
d'approvazione dei piani del 19 settembre 2008. A suo avviso, tale
elemento non avrebbe comunque alcuna incidenza, dal momento che
nella decisione impugnata viene specificato che la superficie espropriata
potrà essere definita con precisione a misurazione ultimata e conseguen-
temente adeguata al rialzo o al ribasso in funzione dei risultati definitivi.
6.1.4 Dal canto suo, l'autorità inferiore ha rinunciato a prendere posizione,
precisando soltanto che per il calcolo dell'indennità essa si sarebbe
basata sulle sole tabelle del Comune di V._______. Essa ha altresì
rilevato un errore nelle predette tabelle, indicando che la particella n. ___3
RFD del Comune di V._______, oggetto della transazione n. […], avrebbe
invero una superficie di soli 2831 m2 cosicché il prezzo di vendita
ammonterebbe a 370 franchi/m2 e non a 142 franchi/m2. Per quanto
attiene alla rivendita in data 21 dicembre 2011 della particella n. ___3
unitamente alla particella n. ___4 RFD del Comune di V._______, il cui
valore di 583 franchi/m2 non è riportato nelle tabelle, poiché le stesse
riportano solo i dati dei fondi non edificati (su detto fondo sarebbero
presenti alcuni stabili qualificabili di "Abbruchobjekt"), l'autorità inferiore
ha precisato che, trattandosi di una punta, non andrebbe considerato nel
calcolo dell'indennizzo. Essa ha poi prodotto i calcoli aggiornati dell'inden-
nità, tenuto conto del valore di 370 franchi/m2 e di 583 franchi/m2.
6.1.5 Nelle proprie osservazioni finali 7 maggio 2014 la controparte ha
prodotto una copia della variante di PR del comparto Y._______ del
Comune di Z._______ del 17 dicembre 2013 (Piano di indirizzo, versione
per la prima consultazione e per l'esame preliminare) che in futuro
inserirebbe la particella n. ___1 RFD del Comune di X._______ in zona
agricola e la particella n. ___2 RFD del Comune di X._______ in zona di
A-1586/2013
Pagina 17
protezione della natura. Sebbene tale variante debba ancora essere
approvata dal legislativo comunale, essa ritiene che sarà molto difficile se
non addirittura impossibile che il comparto in cui sono inseriti i predetti
fondi saranno inseriti in zona industriale o artigianale. Le due particelle
sopracitate avrebbero infatti una chiara vocazione di riconversione
ecologica e agricola. La qualifica della zona da parte dell'autorità inferiore
– e partendo, anche la conseguente presa in considerazione transazioni
situate in zona industriale e artigianale – sarebbe pertanto manifesta-
mente errata. In tali circostanze, andrebbe rivisto il calcolo dell'indennità
tenendo conto di un valore medio di 7 franchi/m2 applicabile ai fondi in
oggetto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Per questi
motivi, la controparte ha postulato l'applicazione dell'art. 62 cpv. 2 PA, con
conseguente modifica a sfavore del ricorrente della decisione impugnata.
6.1.6 In proposito, il ricorrente nelle proprie osservazioni 25 giugno 2014,
si oppone alla produzione – da lui considerata tardiva – dei nuovi docu-
menti da parte della controparte, chiedendone lo stralcio dai ruoli. Egli
ritiene che le nuove conclusioni della controparte siano inammissibili ai
sensi dell'art. 99 cpv. 2 LTF. Non avendo presentato ricorso adesivo ai
giusta l'art. 78 cpv. 2 LEspr, rinunciandoci espressamente nelle proprie
osservazioni 6 maggio 2013 e postulando semplicemente la conferma
della decisione impugnata, l'estensione dell'oggetto del litigio con le
osservazioni finali, e meglio, la richiesta di riforma della decisione
impugnata, sarebbe dunque irricevibile e andrebbe respinta già in ordine.
Egli sottolinea peraltro che in data 19 dicembre 2012 la controparte gli
avrebbe versato un acconto di 30'000 franchi (cfr. doc. 21 da lui prodotto),
ciò che si porrebbe in netto contrasto e supererebbe di gran lunga le
indennità da lei ora riconosciute. Tale fatto proverebbe altresì che la
controparte avrebbe riconosciuto ai fondi espropriati una valenza ben
superiore a quello di un terreno agricolo. La richiesta di riforma violerebbe
dunque il principio della buona fede. Ciò posto, egli ritiene che debba
essere presa in considerazione la situazione pianificatoria vigente al
momento del dies aestimandi, così come appurata dall'autorità inferiore.
Poiché detti documenti non sono in vigore e costituiscono delle ipotesi
pianificatore ancora in fase di studio, gli stessi non hanno alcuna portata
giuridica per i suoi fondi. Peraltro, essendo stati emanati posteriormente
alla decisione impugnata, essi non erano noti all'autorità inferiore al
momento della sua emanazione.
6.2 Da quanto precede, risulta chiaramente che litigioso non è soltanto il
calcolo dell'indennizzo, bensì anche le basi stesse del predetto calcolo. In
tali circostanze, prima di poter statuire sugli importi concessi al ricorrente,
A-1586/2013
Pagina 18
occorre fare chiarezza (i) sull'estensione dell'espropriazione, (ii) sulla
situazione pianificatoria della particella n. ___1 RFD del Comune di
X._______ determinante per il calcolo dell'indennità (ovvero, la natura del
fondo) e (iii) conseguentemente sul metodo di calcolo applicabile e le
tabelle dell'USTAT qui determinanti.
6.2.1 Per quanto attiene all'entità della superficie espropriata, lo scrivente
Tribunale rileva come dagli atti dell'incarto – e meglio, dai piani della
"variante B" del 5 marzo 2008 (cfr. variante B di cui allo scritto 11 marzo
2008 allegato al doc. 12 dell'incarto n. […] prodotto dall'autorità inferiore
[di seguito: inc. CFS]) accettata dal ricorrente e approvata dall'UFT con
decisione d'approvazione dei piani del 19 settembre 2008 (cfr. citata
decisione, pag. 214) – emerga che effettivamente la superficie
espropriata della particella n. ___1 RFD del Comune di X._______ è di
299 m2. Ad ogni modo, dal momento che al punto 4 del dispositivo della
decisione impugnata è stato chiaramente indicato che l'indennizzo
avrebbe potuto essere corretto – verso l'alto o verso il basso – in funzione
della superficie effettivamente espropriata, a misurazione ultimata
(superiore o inferiore di 299 m2), tale dato non è comunque qui decisivo
per il calcolo dell'indennizzo.
6.2.2 Premesso che per il calcolo dell'indennità espropriativa va, per
principio, presa in considerazione la situazione giuridica vigente per i
fondi espropriati al momento del dies aestimandi (cfr. consid. 5.4 del
presente giudizio) – in casu il 25 gennaio 2012 – lo scrivente Tribunale
rileva quanto segue riguardo alla situazione pianificatoria vincolante.
6.2.2.1 Entrambe le parti sono concordi nel ritenere che il comprensorio
ove sono ubicate le particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di
X._______, in passato adibito a deposito di idrocarburi, si trova
attualmente nella zona di pianificazione del Comune di X._______
entrata in vigore il 28 dicembre 2007, la quale giungerà a termine nel
corso dell'anno corrente. Ciò premesso, è qui doveroso precisare che la
zona di pianificazione (ZP) – ai sensi dell'art. 27 della legge federale del
22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) – è una
misura provvisionale avente quale scopo quello di garantire (provviso-
riamente) la pianificazione (così come è stata concepita). Tale misura
mira in particolare alla tutela della libertà decisionale e pianificatoria delle
autorità incaricate della pianificazione del territorio, evitando che dei
progetti di costruzione intralcino detta libertà. Essa può altresì essere
utilizzata allo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi di
protezione dell'ambiente o l'adozione di piani delle infrastrutture
A-1586/2013
Pagina 19
(cfr. ALEXANDER RUCH, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, n. 20 segg. ad
art. 27 LPT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 451). Di fatto, in virtù
dell'art. 27 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere
modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per
comprensori esattamente delimitati per cinque anni al massimo,
all'interno delle quali nulla può essere intrapreso che possa rendere più
ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Ciò è il caso per le particelle in
oggetto, per le quali era prevista una riqualifica.
6.2.2.2 Ciò premesso, in presenza di una zona di pianificazione, all'epoca
della decisione impugnata l'autorità inferiore ha constatato che nelle
Schede di Piano direttore (PD) – e meglio nella Scheda di PD R7
(cfr. doc. 10 allegato al doc. 18 dell'inc. CFS), all'epoca del dies
aestimandi e della decisione stessa, con grado di consolidamento
intermedio ("risultato intermedio") – la zona "Y._______" (o "Y._______"),
ove sono ubicate le particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del Comune di
X._______ viene qualificata di Polo di sviluppo economico (PSE), di
modo che tenuto conto del suo enorme potenziale di riconversione, si
poteva partire dal presupposto che la stessa avrebbe acquisito un
carattere industriale e artigianale e dunque prendere come riferimento le
tabelle dell'USTAT che più si avvicinano alla loro funzionalità mista,
nell'ottica di un miglior uso futuro ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LEspr.
Ora, la zona "Y._______" nella scheda di PD R7 (cfr. pag. 11, in:
07.pdf, [ultima consultazione 28.05.2014]) viene testualmente descritta
come segue:
"Si tratta di un'area che per lungo tempo è stata adibita a deposito di
idrocarburi. Per il suo grande potenziale di riconversione, è
considerata strategica dal Concetto di organizzazione territoriale che
supporta il Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio
(schede R5 e M5). Si tratta di una superficie di importanti dimensioni
(ca. 18 ha), direttamente interessata dalle opere di riorganizzazione
dello svincolo autostradale di Mendrisio, dal tracciato stradale
Mendrisio-Stabio-Gaggiolo, e dal progetto ferroviario Mendrisio-
Varese-Malpensa (TILO, v. scheda M7). L'area è attraversata dal fiume
Laveggio e la riconversione dovrà prevedere anche un'importante
riqualifica in termini naturalistici, paesaggistici e di svago".
Alla luce di quanto suesposto, è qui innegabile che le conclusioni
dell'autorità inferiore appaiono non solo plausibili, ma persino adeguate
A-1586/2013
Pagina 20
alla situazione e per nulla contrarie ai principi qui applicabili, di modo che
lo scrivente Tribunale non ha alcun motivo per discostarsene.
6.2.2.3 Ciò sancito, a prescindere dall'esame della ricevibilità o meno
delle nuove conclusioni formulate dalla controparte soltanto con le proprie
osservazioni finali 7 maggio 2014, come pure dell'ammissibilità della
nuova documentazione prodotta unitamente alle stesse – questione che
può rimanere eccezionalmente qui aperta, non essendo determinante per
l'esito del presente giudizio – al riguardo lo scrivente Tribunale rileva
quanto segue. Se è vero che dalla nuova documentazione prodotta dalla
controparte risulta chiaramente che attualmente è allo studio una variante
di piano regolatore a livello comunale – e meglio la variante di piano
regolatore del Comune di Z._______ del 17 dicembre 2013 concernente il
comparto Y._______ (piano di indirizzo), nella versione per la prima
consultazione e per l'esame preliminare – concretizzante quanto previsto
dalla PD R7 prevedendo un potenziale inserimento della particella n. ___1
in zona agricola e della particella n. ___2 in zona di protezione della
natura, vero è anche che tale circostanza è posteriore al dies aestimandi
e alla decisione qui impugnata. In tal senso, la controparte disattende che
ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione determinante è la sola
situazione giuridica vigente a quel momento, nonché le eventuali possi-
bilità di miglior uso futuro noti a quel momento. Non vi è dunque spazio
per una presa in considerazione degli attuali ipotetici sviluppi del PR
comunale – come tali incerti e soggetti a mutamenti futuri imprevedibili –
e per nulla noti all'autorità inferiore al momento dell'emanazione della
decisione impugnata. Di fatto, ai fini della determinazione dell'indennità di
espropriazione, poco importa che la situazione giuridica di un fondo
possa in un secondo tempo mutare ulteriormente in meglio o in peggio.
6.2.2.4 Ne discende che è ha giusta ragione che l'autorità inferiore si è
fondata sulle tabelle dell'USTAT concernenti il Comune di V._______ per
il calcolo dell'indennità in oggetto, prendendo in considerazione solo
transazioni concernenti i fondi a connotazione industriale e artigianale,
che si avvicinano di più alla natura mista e funzionale della particella
n. ___1 RFD del Comune di X._______ in oggetto. Le censure del
ricorrente e della controparte vanno pertanto qui respinte. Visto quanto
precede, non vi è altresì motivo di entrare nel merito della richiesta di
reformatio in peius, qui di primo acchito ingiustificata.
6.2.3 Stabilita l'applicabilità delle tabelle dell'USTAT relativi ai fondi di
natura industriale e artigianale, lo scrivente Tribunale rileva che altra è
invece la questione del periodo temporale preso in considerazione
A-1586/2013
Pagina 21
dall'autorità inferiore. Se è vero che per l'applicazione del metodo
statistico-comparativo è possibile tener conto non solo delle transazioni
intervenute poco prima del dies aestimandi, ma anche di quelle
intervenute negli anni antecedenti (cfr. consid. 5.5.2 del presente
giudizio), d'altro canto il periodo preso in considerazione deve essere
ragionevolmente limitato. Generalmente la giurisprudenza ha ammesso la
presa in considerazione di un periodo di 3-4 anni precedente il dies
aestimandi (cfr. DTF 122 II 337 consid. 5; sentenza del TF 1A.28/2005 del
29 luglio 2005 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7495/2007 del 19 maggio
2007 consid. 6). Nel caso che qui ci occupa, l'autorità inferiore ha tuttavia
tenuto conto delle transazioni intervenute tra il 2006 e il 2011, ovvero in
un periodo di ben 6 anni e non di soli 4 anni come da lei erroneamente
indicato nella decisione impugnata. Il periodo da lei ritenuto non tiene
dunque conto dei principi richiamati poc'anzi. In casu, converrebbe piutto-
sto tenere conto di un periodo massimo di 4 anni, e meglio, delle
contrattazioni intervenute tra il 2008 e il 2011 (ovvero delle 9 transazioni
registrate nelle tabelle dell'USTAT per la zona industriale e artigianale).
Un periodo di 4 anni appare qui appropriato, se si considera inoltre che
nelle tabelle riguardanti il Comune di V._______, per gli anni 2009 e 2011
non figura alcun dato per i terreni a connotazione industriale e/o
artigianale.
6.2.4 In merito alla correttezza dei dati riportati nelle tabelle dell'USTAT
del Comune di V._______ va poi precisato quanto segue.
6.2.4.1 Come giustamente sollevato dall'autorità inferiore, nelle predette
tabelle risulta un errore in rapporto alla transazione n. […] concernente la
particella n. ___3 RFD del Comune di V._______. Tenuto conto della
corretta superficie venduta di soli 2'831 m2, il prezzo di vendita ammonta
di fatto a 370 franchi/m2 e non a 142 franchi/m2.
6.2.4.2 Per il dato relativo alla particella n. ___5 RFD del Comune di
V._______ venduta ad un prezzo di 391.13 franchi/m2, che secondo la
ricorrente varrebbe invero 500 franchi/m2 – tenuto conto che, oltre a
pagare il prezzo citato, l'acquirente si sarebbe pure assunto l'onere del
pagamento dei contributi di miglioria pretesi dal Comune di V._______ –
lo scrivente Tribunale non può invece che rilevare come tale dato di fatto
non risulti dalle tabelle ufficiali e neppure sia stato comprovato dalla
ricorrente, tant'è che agli atti difetta la copia del contratto di
compravendita a cui essa fa riferimento nel proprio gravame.
A-1586/2013
Pagina 22
Ora, il contributo di miglioria (in tedesco "Vorzugslast" o "Mehrwertab-
gabe", in francese "contribution de plus-value" o "charge de préférence")
può essere definito come compenso obbligatorio pagato all'ente pubblico
in occasione dell'esecuzione di un'opera o di un'attività di interesse
pubblico che genera vantaggi economici particolari a favore di una deter-
minata cerchia di persone (cfr. ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di
miglioria [di seguito: Contributi di miglioria], 2005, n. 159 segg. con rinvii;
MOOR, op. cit., pag. 311 seg.; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.;
n. 172; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-
recht, 5a ed., 2008, pag. 281 seg.). Si tratta di regola di un contributo
unico, calcolato secondo la spesa da coprire e messo a carico di coloro
che ne traggono vantaggio in una proporzione corrispondente all'impor-
tanza economica risentita (cfr. SCOLARI, Contributi di miglioria, n. 159). Un
tale vantaggio particolare sussiste ad esempio nel caso di opere di
urbanizzazione generanti le premesse per l'edificazione dei fondi
(cfr. SCOLARI, Contributi di miglioria, n. 203). Ne discende, che di fatto il
contributo di miglioria non ha nulla a che vedere con il prezzo di vendita
di un fondo, lui dipendente dalla volontà dell'acquirente e del venditore.
Per questo motivo, quand'anche il venditore proponga un prezzo più bas-
so in previsione dei contributi di miglioria che l'acquirente dovrà versare,
tale circostanza è ininfluente, essendo determinante il prezzo di vendita
effettivo registrato e non un valore ipotetico o le speculazioni delle parti.
Tenuto conto delle presenti precisazioni, lo scrivente Tribunale non rileva
alcun elemento atto ad inficiare la validità delle predette tabelle.
6.2.5 Per quanto attiene alle transazioni invocate dal ricorrente al
punto 7.6 del suo gravame, va qui rilevato – come giustamente indicato
dalla controparte – che non basta invocare soltanto i dati più convenienti,
facendo astrazione delle altre transazioni avvenute nel medesimo periodo
e per giunta senza indicare la fonte da cui sono stati estrapolati i dati e i
motivi precisi per cui dovrebbero applicarsi per analogia al suo fondo.
Non si vede inoltre per quale motivo per il fondo in oggetto si dovrebbero
prendere in considerazione i dati dei Comuni di Z._______, W._______,
Z._______-U._______ o Z._______- T._______, il ricorrente non avendo
minimamente sostanziato in che i fondi venduti in detti Comuni sarebbero
simili al suo. Un riferimento alle sole tabelle del Comune di V._______ –
come già indicato (cfr. consid. 6.2.2.4 del presente giudizio) – appare qui
appropriato. Poiché solo i dati concernenti gli ultimi 4 anni precedenti il
dies aestimandi sono qui pertinenti, i dati più vecchi non entrano poi in
ogni caso in linea di conto.
A-1586/2013
Pagina 23
6.2.6 In definitiva – visto quanto constatato poc'anzi – il calcolo
dell'indennizzo va chiaramente rivisto e corretto tenendo conto delle
tabelle dell'USTAT del Comune di V._______, con i dati qui corretti
concernenti i terreni industriali e artigianali che si riferiscono agli anni
2008-2011. Inoltre, sarebbe altresì opportuno tenere conto dei correttivi
verso il basso e verso l'alto del prezzo considerato, elementi che in
apparenza non risultano essere stati sviluppati o perlomeno spiegati
dall'autorità inferiore, mancando nella decisione impugnata ogni
riferimento alla situazione concreta dei fondi espropriati. Ciò precisato,
dal momento che l'autorità inferiore dispone delle necessarie competenze
tecniche per approfondire i calcoli e – nella misura in cui essa lo reputi
necessario – per accertare ulteriormente la natura dei fondi espropriati e
le loro particolarità, appare qui opportuno lasciare a quest'ultima il calcolo
dell'indennizzo (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Per tale motivo, su questo punto il
ricorso va accolto e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché ricalcoli
l'indennità di espropriazione parziale definitiva della particella n. ___1 del
Comune di X._______ .
7.
Qui di seguito, va poi esaminato l'indennizzo concesso dall'autorità
inferiore per l'occupazione temporanea delle particelle n. ___1 e n. ___2
RFD del Comune di X._______ .
7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che con la
notifica di pretese, il ricorrente avrebbe inizialmente chiesto per l'occupa-
zione temporanea un'indennità di 60'000 franchi/anno, corrispondente al
3.5% del valore venale pari a 3'037'920 franchi della superficie occupata
di complessivi 6'186 m2. Lo stesso avrebbe però poi postulato un
risarcimento più elevato di 156'000 franchi/anno, a titolo di inconvenienti,
per aver dovuto affittare terreni sostitutivi a quelli occupati temporanea-
mente. L'autorità inferiore ha respinto entrambe le pretese. In particolare,
ha ritenuto dubbia la seconda pretesa, in quanto formulata solo nel corso
della procedura di stima e in contraddizione con quanto previsto
dall'art. 42 LEspr, nonché costituente di fatto un'estensione aziendale.
Peraltro non sussisterebbe un nesso di causalità adeguato tra la predetta
locazione e la perdita provvisoria del godimento, visto anche il confronto
tra l'occupazione temporanea di soli 6'186 m2 e l'affitto di terreni per
complessivi 27'808 m2. Per la perdita provvisoria, essa ha dunque
concesso l'indennità usuale di 1 franco/m2.
7.2 Di avviso contrario, il ricorrente lamenta un accertamento
manifestamente inesatto della fattispecie determinante, in quanto a suo
A-1586/2013
Pagina 24
avviso l'oggetto del risarcimento, qui richiesto, sarebbe già stato tempesti-
vamente da lui annunciato prima della procedura di stima dinanzi all'UFT,
così come si evincerebbe dagli atti dell'incarto. Il ricorrente indica infatti
che a causa della postulata occupazione temporanea dei fondi da parte
della controparte, esso sarebbe stato costretto a trovare una soluzione
alternativa per continuare la propria attività e spostare il materiale
presente sui suoi fondi, sottoscrivendo con la società Immobiliare
B._______, in data 25 novembre 2009, un contratto di locazione dei
mappali n. ___6, n. ___7 e n. ___8 (quest'ultimo nella misura di 25'537 m2)
RFD del Comune di U._______. Sarebbe dunque a torto, che l'autorità
inferiore avrebbe considerato come tardiva la sua pretesa di indennizzo.
Invocando l'art. 19 lett. c LEspr, egli ribadisce dunque la sua richiesta
d'indennizzo di 156'000 franchi all'anno a partire dal 1° dicembre 2009.
Orbene, poiché la pigione annua di 156'000 franchi da lui pagata
concerne una superficie totale 27'808 m2, ben superiore a quella
occupata temporaneamente dalla controparte di soli 6'344 m2, egli ritiene
che gli dovrebbe essere perlomeno riconosciuto un indennizzo annuo pari
a 35'526.40 franchi (= [fr. 156'000 : 27'808 m2] x 6'344 m2) corrispondente
alla superficie occupata dal cantiere della controparte.
Egli invoca inoltre una violazione del principio della buona fede da parte
dell'autorità inferiore, in quanto sarebbe in maniera arbitraria che
quest'ultima avrebbe negato il nesso di causalità adeguato tra la pretesa
da lui avanzata e l'occupazione temporanea. Egli indica infatti che l'UFT
nella decisione 19 settembre 2008 avrebbe imposto alla controparte un
onere di procedere all'installazione del cantiere a tappe al fine di
arrecargli il minor disguido possibile, ciò che non sarebbe stato rispettato,
vista la richiesta d'immediata immissione in possesso avanzata dalla
controparte che lo avrebbe costretto a spostare il proprio ingente deposito
di materiali. Non potendo essere rispettato l'onere imposto dall'UFT, egli
ha sempre ritenuto che doveva essergli riconosciuta un'adeguata
indennità per il disagio e gli inconvenienti causati. A suo avviso, non può
dunque essere negato che lo spostamento di 600'000 m3 di materiale
doveva essere considerato nell'ambito dell'installazione del cantiere FFS.
Negargli l'indennizzo postulato per i costi di spostamento del predetto
materiale, concedendogli soltanto l'indennità usuale di 1 franco/m2
riconosciuta per le occupazioni temporanee di poco conto, costituirebbe
inoltre una palese violazione del principio della parità di trattamento.
Accanto a detta indennità, egli postula – per la prima volta – altresì il
risarcimento dei costi di trasporto del materiale in questione dal mappale
n. ___1 RFD del Comune di X._______ al mappale n. ___8 RFD del
A-1586/2013
Pagina 25
Comune di U._______, chiedendo un indennizzo pari a 300'000 franchi,
importo certamente adeguato e facilmente accertabile in via peritale.
7.3 Tenuto conto delle censure sollevate dal ricorrente, prima di pronun-
ciarsi al riguardo (consid. 7.4 che segue), occorre brevemente richiamare
i principi in materia di opposizione ai progetti ferroviari (cfr. consid. 7.3.1
che segue) nonché le conseguenze di un bando di espropriazione sugli
atti di disposizione di un espropriato (cfr. consid. 7.3.2 che segue).
7.3.1 Per quanto attiene agli impianti ferroviari, la procedura di
approvazione dei piani è retta dagli art. 18 segg. della legge federale del
20 dicembre 1957 (Lferr, RS 742.101) e, in subordine, dalla LEspr
(art. 18a Lferr). Giusta l'art. 18f cpv. 1 Lferr, chi ha qualità di parte
secondo le prescrizioni della PA o della LEspr può, durante il termine di
deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non
fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. L'art. 18f cpv. 2
Lferr precisa che, nel medesimo termine, vanno inoltre sollevate tutte le
obiezioni relative al diritto d'espropriazione e tutte le domande di
indennità o di prestazioni in natura. Tale principio è analogamente ripreso
dagli art. 35 e 36 LEspr. Il termine di opposizione e di notifica delle
pretese espropriative di cui all'art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr è un termine legale
e, come tale, è perentorio. Orbene, la perenzione implica la perdita di un
diritto, allorquando il suo detentore omette di compiere un atto nel termine
impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6547/2011 del 22 ottobre
2013 consid. 4.2.2). Ne discende che – su riserva degli art. 39 - 41 LEspr
– le notifiche tardive sono irricevibili dinanzi alle autorità competenti.
7.3.2 Il bando d'espropriazione costituisce una limitazione temporanea
della facoltà per il proprietario di disporre del fondo. Giusta l'art. 42 LEspr
dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e,
nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso è stato notificato
all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espro-
priante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano
l'espropriazione più gravosa (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 1 ad art. 42
LEspr). Esso proibisce all'espropriato unicamente quegli atti di
disposizione che rendono più gravosa l'espropriazione – ovvero che
hanno un effetto pregiudizievole sull'espropriazione o, soprattutto, che ne
rendono vano o più gravoso lo scopo – o che non sono semplicemente
stati autorizzati dall'espropriante (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 seg. ad
art. 42 LEspr). Nulla vieta ad esempio all'espropriato di vendere o locare
ad un terzo il suo fondo, oppure di costruire sullo stesso con l'accordo
dell'espropriante (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 8 segg. ad art. 42 LEspr).
A-1586/2013
Pagina 26
7.4 Fissato il quadro generale, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
7.4.1 In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente con
opposizione 10 dicembre 2007 ha contestato soltanto l'ammontare
dell'indennizzo di 0.50 franchi/m2 all'anno offerto dalla controparte per
l'occupazione temporanea delle particelle n. ___1 e n. ___2 RFD del
Comune di X._______, avanzando una pretesa di indennizzo pari a
60'000 franchi per ogni anno di occupazione delle stesse, senza tuttavia
formulare alcuna riserva di carattere materiale in rapporto a tale
occupazione temporanea (cfr. allegato annesso al doc. 3 dell'inc. CFS).
Di fatto, da detta opposizione non emerge alcun elemento che lasci
pensare che il ricorrente avrebbe invero esposto all'UFT i problemi legati
al proseguimento della propria attività commerciale e la necessità di
prendere in locazione altri fondi. Al contrario. Che poi lo stesso in sede di
udienza di conciliazione abbia notificato delle ulteriori pretese all'UFT in
rapporto alla locazione di terreni sostitutivi, è qui irrilevante, le stesse
essendo chiaramente tardive. È dunque a giusta ragione che prima l'UFT
nella decisione di approvazione dei piani e dopo la CFS non sono entrati
nel merito della richiesta d'indennizzo pari a 156'000 franchi per ogni
anno di occupazione temporanea delle due particelle n. ___1 e n. ___2
RFD del Comune di X._______. Ogni pretesa che eccede l'indennizzo
dapprima richiesto dal ricorrente è conseguentemente irricevibile.
7.4.2 Peraltro – quand'anche si entrasse nel merito di tali pretese – visto
che gli impegni professionali del ricorrente, cosciente dell'occupazione
temporanea da parte della controparte, sono stati presi successivamente
alla pubblicazione dei piani del progetto in oggetto e delle relative previste
espropriazioni, per giunta senza il consenso dell'espropriante, è palese
che lo stesso ha chiaramente violato quanto disposto dall'art. 42 LEspr
(cfr. consid. 7.3.2 del presente giudizio). Egli, avendo reso più gravosa
l'occupazione temporanea creando dei nuovi aggravi, non può ora
esigere un indennizzo maggiore. Non si vede poi in ché lo stesso sarebbe
stato leso, dal momento che l'installazione del cantiere era prevista solo a
partire dal 2010 dando al ricorrente un tempo di 2 anni per organizzarsi,
rispettivamente rendere agibile l'area interessata al cantiere, così come
tenuto conto dall'UFT nella decisione d'approvazione del 19 settembre
2008. In nesso di causalità tra l'espropriazione temporanea e la necessità
di locare degli altri fondi – tenuto altresì conto della sproporzione tra la
superficie locata di ben 27'808 m2 e l'aerea oggetto dell'occupazione
temporanea di 6'186 m2 – non è pertanto dato (cfr. consid. 5.3 del
presente giudizio). In tali circostanze, non appare qui necessario
attardarsi ulteriormente sulle ulteriori argomentazioni del ricorrente e della
A-1586/2013
Pagina 27
controparte in merito all'occupazione temporanea, segnatamente per
quanto concerne la sistemazione del terreno e al trasporto di materiale da
parte della controparte per i bisogni del cantiere FFS oggetto del contratto
denominato "Aggiunta n. 1 al contratto n. […] concernente FMW –
formazione area di cantiere km […]" (cfr. documento allegato alle
osservazioni 7 maggio 2013 della controparte).
7.4.3 Per quanto attiene poi alla violazione del principio della buona fede
da parte dell'autorità inferiore, si rileva quanto segue.
Il principio della buona fede ancorato all'art. 2 CC nonché all'art. 9 Cost. e
valido per l'insieme dell'attività dello Stato, conferisce all'amministrato, a
certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 129 I
161 consid. 4; [tra le tante] sentenza TAF A-2878/2013 del 21 novembre
2013 consid. 5.3 con i numerosi rinvii). Tale principio si suddivide in tre
corollari: il divieto di comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di
diritto e la protezione della fiducia (cfr. sentenza del TAF A-5453/2009 del
6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o
una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad
acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse
risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che
abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'ammi-
nistrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità
dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo
abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare
senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato
il suo avviso (cfr. [tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le
tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.3
con i numerosi rinvii).
Ciò precisato, in assenza di rassicurazioni concrete dell'autorità inferiore
la censura sollevata dal ricorrente appare priva di pertinenza e per nulla
fondata. Peraltro, contrariamente a quanto egli sostiene, l'onere imposto
alla controparte dall'UFT non implica di certo il riconoscimento di un
indennizzo per il solo fatto che la controparte abbia chiesto l'immediata
immissione in possesso. Il ricorrente sembra infatti dimenticare che l'UFT
stesso ha dichiarato le sue pretese d'indennizzo irricevibili, in quanto
tardive. Pretendere ora che lo spostamento del materiale doveva essere
A-1586/2013
Pagina 28
considerato nell'ambito dell'installazione del cantiere appare piuttosto
abusivo, dal momento che è egli stesso ad essersi impegnato con terzi,
pur sapendo che i suoi fondi sarebbero stati occupati temporaneamente.
Detta censura va dunque respinta.
7.4.4 Dal momento che l'autorità inferiore ha di fatto tenuto conto di tutti
gli elementi concreti del caso, analizzandoli in maniera appropriata, detto
modo di procedere non appare per nulla arbitrario (cfr. sentenza del TAF
A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 5.2). Non si vede altresì in
ché, il fatto di concedergli l'indennità usuale per occupazione temporanea
dei suoi fondi, senza tener conto della richiesta d'indennizzo avanzata dal
ricorrente in maniera tardiva e dunque irricevibile, possa ledere il principio
dell'uguaglianza di trattamento (cfr. sentenza del TAF A-2878/2013 del
21 novembre 2013 consid. 5.1). Tali censure vanno pertanto respinte.
7.4.5 Riguardo al preteso risarcimento di 300'000 franchi per lo
spostamento del materiale dai propri fondi a quelli locati, essendo stato
postulato per la prima volta in sede ricorsuale, lo stesso è manife-
stamente tardivo e come tale qui irricevibile (cfr. consid. 1.5 del presente
giudizio). Al riguardo, lo scrivente Tribunale non entra pertanto nel merito.
7.4.6 Visto quanto precede, l'indennizzo di 1 franco/m2 per ogni anno
d'occupazione delle citate particelle n. ___1 e n. ___2 sancito dall'autorità
inferiore appare appropriato di modo che deve essere qui confermato.
8.
Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame
appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi. Le parti hanno poi
già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esaustivamente
le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, tenuto altresì conto
che la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore per nuovo calcolo
dell'indennizzo, il Tribunale statuente ritiene che l'assunzione degli
ulteriori mezzi di prova postulati dal ricorrente – e meglio, la richiesta di
sopralluogo, di perizie, nonché d'audizione testimoniale – sia ininfluente
ai fini del giudizio, motivo per cui non vi è alcuna ragione di dar loro
seguito (art. 12 PA a contrario).
9.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, per quanto ricevibile, il
ricorso va parzialmente accolto e la causa rinviata all'autorità inferiore
affinché ricalcoli l'indennità di espropriazione parziale definitiva della
A-1586/2013
Pagina 29
particella n. ___1 del Comune di X._______ ai sensi del consid. 6 del
presente giudizio. Per il resto, il ricorso va respinto.
10.
10.1 Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e
delle ripetibili è regolata dagli art. 114 segg. LEspr (cfr. sentenze del TAF
A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10; A-4676/2007 dell'11 di-
cembre 2007 consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con
rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola
poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato
vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa
ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate
a chi le ha cagionate. Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli
avvocati devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese. Il Tribunale fissa
l'indennità dovuta alla parte sulla base della nota particolareggiata delle
spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità
sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.2 Nella fattispecie, le spese processuali pari a 5'000 franchi sono
poste a carico della controparte.
10.3 In concreto, si giustifica altresì la concessione di un'indennità di
ripetibili al ricorrente, qui assistito da un legale iscritto nel registro degli
avvocati del Cantone Ticino, il quale ha presentato la propria nota
particolareggiata in data 5 maggio 2014, facendo valere un onorario
complessivo pari a 12'984.30 franchi (IVA inclusa), di cui 820 franchi
quale esborso delle spese, come pure una nota aggiuntiva del 25 giugno
2014, facendo valere un onorario complessivo pari a 8'761.30 franchi (IVA
inclusa), di cui 482.30 franchi quale esborso delle spese.
Nella fattispecie, tale richiesta – che tiene conto di una tariffa oraria di
350 franchi e di ben 51 ½ ore di lavoro – appare tuttavia inadeguata e
non può essere condivisa dallo scrivente Tribunale. Dovendo considerare
le circostanze nel loro insieme, lo scrivente Tribunale non può infatti
prescindere dal rilevare che il patrocinatore del ricorrente si è occupato in
parallelo dell'inc. A-1581/2013 con delle analogie alla procedura in
oggetto (segnatamente per quanto concerne la contestazione del calcolo
dell'indennizzo e le censure ivi sollevate), tant'è che gli allegati principali
presentano delle forti similitudini. Inoltre, nel proprio ricorso il patroci-
A-1586/2013
Pagina 30
natore riprende varie argomentazioni già addotte dinanzi all'autorità
inferiore e le osservazioni finali ricalcano di gran lunga il predetto ricorso.
Se poi è vero è che il ricorrente ha dovuto presentare delle nuove
osservazioni alle nuove censure sollevate dalla controparte soltanto con
le osservazioni finali, vero è anche che le stesse riprendono ampiamente
quanto già da lui asserito in precedenza. Nella determinazione delle
ripetibili va inoltre tenuto conto del fatto che il ricorso in oggetto è stato
accolto soltanto parzialmente.
Visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale ritiene più appropriata
l'assegnazione di un'indennità complessiva pari a 6'000 franchi (IVA
inclusa). A tale importo va aggiunto l'esborso delle spese pari a
1'302.30 franchi (= fr. 820 + fr. 482.30). L'importo complessivo pari a
7'302.30 franchi riconosciuto alla ricorrente, giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr,
deve essere posto a carico della controparte, ovvero l'espropriante.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-1586/2013
Pagina 31
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e la causa rinviata
all'autorità inferiore affinché ricalcoli l'indennità di espropriazione parziale
definitiva della particella n. ___1 del Comune di X._______ ai sensi dei
considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale,
entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
sentenza. Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza
separata.
3.
La controparte corrisponderà al ricorrente l'importo di 7'302.30 franchi a
titolo di indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ___; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
A-1586/2013
Pagina 32
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: