Corte I
A-1649/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Claudia Pasqualetto Péquignot,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Imposta sul valore aggiunto (1.1.1995-31.12.2000)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-1649/2006
Fatti:
A. X._______ è un'associazione di diritto privato con sede a Lugano
(...). Tra le attività da lei svolte (...), X._______ assume pure
l'amministrazione di casse di compensazione per assegni familiari (...).
B. X._______ è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul
valore aggiunto a far tempo dal 1. gennaio 1995. Come da annuncio
inviatole con lettera del 19 dicembre 2000, nei mesi di maggio e
giugno 2001 essa è stata oggetto di un controllo da parte dell'
Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), a seguito di cui –
con riferimento al periodo dal 1. gennaio 1995 al 31 dicembre 2000 – il
21 giugno 2001 le è stata notificata una ripresa per un ammontare di
fr. 138'558.-- oltre a interessi di mora del 5% dal 30 dicembre 1998.
Quale motivo della ripresa l'AFC ha indicato che le indennità percepite
da quest'ultima per la gestione amministrativa e contabile delle casse
di compensazione per assegni familiari (CAF), ossia (...) costituivano
delle controprestazioni per prestazioni di servizi, imponibili all'aliquota
normale.
Il 18 luglio 2001 X._______ ha inoltrato all'AFC una lettera definita, a
titolo cautelare, come reclamo. Con tale scritto essa ha contestato la
citata ripresa ritenendola lesiva del principio della buona fede, delle di-
sposizioni in materia di IVA e del principio della proporzionalità. Dopo
aver nuovamente esaminato la fattispecie, il 30 luglio 2002 l'AFC ha
emesso una decisione di riscossione, contro la quale X._______ ha in-
terposto formale reclamo il 29 agosto successivo. Con questo atto,
dopo avere in precedenza invocato l'esclusione dall'imposta delle ope-
razioni in oggetto (cfr. menzionato scritto del 18 luglio 2001),
X._______ ha contestato l'assoggettamento all'imposta delle CAF. Nel
contempo, essa ha ribadito la violazione dal parte dell'AFC del prin-
cipio della buona fede.
Di qui la decisione del 23 agosto 2006 con cui l'AFC ha respinto il cita-
to reclamo e confermato integralmente la ripresa di fr. 138'558.--, oltre
a interessi.
C. La decisione su reclamo dell'AFC è stata impugnata con ricorso del
21 settembre 2006 davanti all'allora Commissione di ricorso in materia
di contribuzioni (CRC). Con questo atto, X._______ (ricorrente) ha po-
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stulato l'annullamento della decisione impugnata, ribadendo in sostan-
za gli argomenti addotti con reclamo del 29 agosto 2002.
Da parte sua, con risposta del 19 ottobre 2006 l'AFC ha invitato la
CRC a respingere il ricorso con onere di spese a carico della ricorren-
te.
D. Al momento dello scioglimento della CRC, il 31 dicembre 2006, l'in-
carto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. Con lette-
ra del 19 gennaio 2007 quest'ultimo ha confermato alle parti la ripresa
del dossier ed ha loro comunicato la composizione del collegio giudi-
cante.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno menzionati, per quanto neces-
sario, nel seguito.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRC,
applicando il nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come
pure da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA). Al momento del suo inoltro, pacifica era anche la
competenza della CRC, istanza da cui lo scrivente Tribunale ha ricevu-
to il gravame.
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1.3 In quanto destinataria della decisione impugnata, che la condanna
al pagamento di un importo a titolo di ripresa fiscale, la ricorrente ha
senz'altro qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.).
Anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e
dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità
competente procede infatti spontaneamente a constatazioni com-
plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (XAVIER OBERSON, Le
contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna
2005, pag. 722 segg.).
Nella fattispecie, la ricorrente solleva due censure distinte. Da un lato,
denuncia una violazione del principio della buona fede da parte
dell'AFC; dall'altro, rileva un'errata applicazione delle norme in materia
di assoggettamento all'IVA in relazione alla sua attività di gestione del-
le CAF.
3.
Tenuto conto delle censure sollevate, prima di passare all'eventuale
analisi nel merito delle norme specifiche in ambito di imposta sul
valore aggiunto, occorre soffermarsi sull'asserita violazione del princi-
pio della buona fede da parte dell'AFC.
3.1 Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio
della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il dirit-
to di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assi-
curazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DFT
131 II 627, consid. 6.1; DTF 130 I 26, consid. 8.1; DTF 129 I 161,
consid. 4). Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti
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tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia
dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buo-
na fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprat-
tutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost; cfr. inoltre sempre DTF
131 II 627, consid. 6.1; DTF 118 Ib 312, consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER,
Droit fiscal suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/
PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo
2002, pag. 28).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi-
nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am-
ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con-
dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del-
le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso
disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza
subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formu-
lato il suo avviso (cfr. ancora DTF 131 II 627, consid. 6.1 e le referenze
ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006
del 16 gennaio 2008, consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Ent-
wicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con
ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
3.2 Nel caso in esame, la ricorrente ritiene che non rispondendo alla
lettera del 22 dicembre 1994, con la quale – in occasione della sua
iscrizione al registro dei conribuenti – la stessa indicava all'AFC come
avrebbe proceduto al calcolo dell'IVA dovuta in relazione alle sue
diverse attività, essa abbia implicitamente ammesso la correttezza di
questo modo di agire e non sia quindi più legittimata a procedere ad
una ripresa fiscale rimproverendole fatti riconducibili a tale scritto. In
particolare, la ricorrente contesta all'AFC il fatto di non essersi mai
dichiarata contraria ai contenuti di quello scritto per poi opporvisi
nell'ambito di un controllo avvenuto in un secondo tempo, procedendo
alla ripresa che ci occupa. Con riferimento alla giurisprudeza citata più
sopra (consid. 3.1), la ricorrente conclude che il comportamento
dell'AFC sarebbe lesivo del principio della buona fede e postula che la
ripresa venga annullata.
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3.3 Sennonché, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore e
contrariamente a quanto sostenuto dalla qui ricorrente, dal silenzio
dell'AFC nei confronti della sua lettera del 22 dicembre 1994 – che per
altro ancora si riferisce solo alla sua prima tesi sostenuta, ovvero
all'esclusione dall'imposta delle operazioni di amministrazione e ges-
tione delle CAF (cfr. successiva consid. 6) – non può essere dedotta
nessuna rassicurazione su cui essa potesse fare affidamento.
Quanto da lei affermato nel suo scritto del 22 dicembre 1994 aveva ca-
rattere estremamente generico. Lo scritto stesso non era corredato da
nessuno specifico documento giustificativo e non permetteva nessuna
analisi più approfondita dell'attività svolta dalla ricorrente per le CAF.
Appunto perché generica, l'affermazione della ricorrente poteva
eventualmente risultare corretta nel suo risultato e non necessitare
effettivamente di risposta alcuna. Come visto, così però non era. La
domanda da porsi è allora quella a sapere se, ricevuta la lettera della
ricorrente, l'AFC dovesse farsi parte attiva e chiedere delucidazioni in
merito. A tale domanda va risposto negativamente. Secondo giurispru-
denza, in particolare in ambito di imposta sul valore aggiunto in cui
vige il principio dell'autotassazione, non sussiste infatti nessuno spe-
cifico obbligo da parte dell'AFC di informare e di informarsi sponta-
neamente, chiarire motu proprio determinati elementi, o addirittura
svolgere della consulenza per gli amministrati alla luce del quale il
silenzio dell'AFC possa essere considerato un assenso ai contenuti
della lettera in oggetto (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del
31 marzo 2004, consid. 2.2; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1358/2006 del 1. febbraio 2007, consid. 3.3; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-1359/2006 del 26 luglio 2007,
consid. 6.4; decisione del Tribunale amministrativo federale
A-5449/2007 del 10 gennaio 2008, consid. 2.1; Giurisprudenza delle
Autorità della Confederazione [GAAC] 66.53, consid. 7c; Archiv für
Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 65, pag. 412, consid. 3c).
La conclusione tratta dalla ricorrente non può quindi essere seguita. In
base alla giurisprudenza citata, il fatto che le informazioni da lei date
nella sua lettera fossero sommarie o incomplete rispettivamente si
siano poi rivelate tali ed abbiano portato ad una ripresa fiscale non
permette infatti per niente di concludere che l'AFC avrebbe dovuto rac-
cogliere informazioni più precise, come sostenuto dalla ricorrente an-
che in relazione all'entrata in vigore dell'OIVA. Spettava piuttosto alla
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contribuente fornire tutti gli elementi necessari per risolvere corretta-
mente la questione dell'imposizione (GAAC 70.8, consid. 3 b).
Così stando le cose, dovendo essere adempiute cumulativamente, non
è necessario procedere alla verifica delle restanti condizioni per il ri-
conoscimento di una violazione della buona fede in quanto la stessa
può essere esclusa sin d'ora. Tenuto conto dell'infondatezza della cen-
sura della violazione del principio della buona fede sollevata, occorre
di seguito analizzare gli estremi dell'imposizione vera e propria.
4.
4.1 Per l'art. 93 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 con-
cernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), le operazioni
eseguite prima della sua entrata in vigore soggiaciono al diritto pre-
vigente. La LIVA e l'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge fe-
derale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201)
sono entrate in vigore il 1. gennaio 2001, la presente fattispecie ha
invece per oggetto il periodo 1.1.1995-31.12.2000. Alla stessa risulta
pertanto applicabile la vecchia ordinanza del 22 giugno 1994 concer-
nente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464 e successive
modifiche; decisione del Tribunale federale 2A.25/2005 del 17 gennaio
2006, consid. 2).
4.2 Giusta l'art. 4 OIVA forniture di beni e prestazioni di servizi
soggiaciono all'imposta sul valore aggiunto a condizione che siano
state effettuate a titolo oneroso. Una transazione è effettuata a titolo
oneroso, ovvero contro remunerazione, quando vi è uno scambio tra
una prestazione ed una controprestazione legate da uno stretto rap-
porto economico (DFT 126 II 249, consid. 4a; DTF 126 II 443, consid.
6a). La controprestazione comprende tutto ciò che il destinatario, o un
terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di
servizi e costituisce la base per il calcolo dell'imposta dovuta (art. 26
cpv. 1 OIVA). Tra prestazione e controprestazione deve infine sus-
sistere un legame diretto (DTF 126 II 443, consid. 6a). Di regola, lo
scambio di prestazioni è riconducibile a un contratto: il prestatario
fornisce la sua prestazione che giustifica a sua volta la contropresta-
zione del beneficiario. La conclusione di un contratto non è tuttavia
una condizione necessaria affinché vi sia uno scambio di prestazioni.
Determinante è infatti solo e unicamente il comportamento del pre-
statario. In particolare, non ha alcuna importanza che egli si trovi o
meno in un rapporto obbligatorio, se esso sia illecito, contrario all'uso,
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annullabile oppure nullo. Uno scambio di prestazioni può addirittura
intervenire senza che il prestatario vi sia giuridicamente o commercial-
mente tenuto (cfr. ancora DTF 126 II 249, consid. 4a).
Le operazioni che non corrispondono ad uno scambio di prestazioni
non rientrano per contro nel campo d'applicazione dell'imposta (DTF
132 II 353, consid. 4.3). Se invece è il caso, resta comunque ancora da
analizzare se le prestazioni fornite e di principio imponibili risultino
non imponibili per altri motivi (in proposito cfr. decisione del Tribunale
federale 2A.389/2001 del 26 febbraio 2002, consid. 3).
4.3 Nella fattispecie in esame, l'autorità inferiore ha correttamente
evidenziato come tra la ricorrente e le CAF sussista uno scambio di
prestazioni nel senso sopra descritto (cfr. consid. 4.2.) Del resto, la
ricorrente neppure sostiene il contrario. Per la loro amministrazione,
per l'attività di gestione del segretariato e la cura della contabilità che
le concerne, essa conferma di ricevere dalle CAF l'ammontare dei
costi sostenuti e un importo annuo di ca. fr. 100'000.-- (cfr. reclamo del
18 luglio 2001, p.to 4). Occorre pertanto verificare in seconda battuta
se i proventi dell'attività in oggetto non siano imponibili per altre ragio-
ni. La ricorrente è di questo avviso e – dopo essersi in precedenza
esclusivamente appellata all'art. 14 cpv. 7 OIVA (cfr. successiva con-
sid. 6) – nel suo ricorso davanti alla CRC invoca l'esenzione
dall'assoggettamento in base all'art. 17 cpv. 4 OIVA.
5.
5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 4 OIVA, la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni, le altre istituzioni di diritto pubblico nonché le persone e le or-
ganizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico non sono
assoggettati all'imposta per prestazioni che effettuano nell'esercizio
della loro sovranità, anche quando per tali prestazioni percepiscono
emolumenti, contributi o altre tasse. Per giurisprudenza, il concetto di
esercizio della sovranità dev'essere interpretato in modo restrittivo
(decisione del Tribunale federale 2A.93/1999 del 24 novembre 1999,
consid. 4a pubblicata in ASA 69, pag. 882; decisione del Tribunale
federale 2A.233/1997 del 25 agosto 2000, consid. 4d; decisione del
Tribunale federale 2A.564/1998 del 3 agosto 2000, consid. 4a; deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-1979/2007 del 2 novem-
bre 2007, consid. 2.3 con ulteriori rimandi).
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Una persona o un'organizzazione incaricata di compiti di diritti pub-
blico fornisce prestazioni nell'esercizio della sovranità nel senso sopra
descritto quando sono date cumulativamente le tre condizioni seguen-
ti: (a) la collettività delegante, dispone essa stessa della competenza
per compiere l'attività che intende delegare nell'esercizio della sovra-
nità, (b) la facoltà di delega dell'attività alla persona o organizzazione
che intende incaricare è prevista dalla legge, (c) la persona o l'orga-
nizzazione che agisce nell'esercizio del potere sovrano può emettere
in proprio nome decisioni impugnabili giusta l'art. 5 PA (decisione del
Tribunale federale 2A.167/2005 dell'8 maggio 2006, consid. 7). L'esen-
zione dall'assoggettamento si giustifica inoltre solo quando non vi è
possibilità che l'attività in oggetto possa essere ritenuta commerciale e
quindi venire offerta anche da ogni privato in regime di concorrenza
(decisione del Tribunale federale 2A.650/2004 del 23 giugno 2005,
consid. 4.1; decisione del Tribunale federale 2A.129/2005 del 16 marzo
2006, consid. 4; decisione del Tribunale federale 2A.167/2005 dell'8
maggio 2006, consid. 7).
Per quanto sin qui esposto, occorre ancora distinguere tra i rapporti
che intrecorrono tra l'autorità delegante e la persona rispettivamente
l'organizzazione cui vengono affidati determinati compiti e quelli che
invece riguardano questi ultimi e i singoli amministrati nei confronti dei
quali la sovranità delegata viene esercitata. Solo questo secondo
rapporto – tra autorità delegata e singolo amministrato – risulta infatti
determinante per l'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OIVA nel caso di una
delega (in senso conforme cfr. decisione del Tribunale federale
2A.83/2006 del 18 ottobre 2006, consid. 3).
5.2 Sennonché, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, nel-
la fattispecie oggetto di contesa è unicamente lo scambio di presta-
zioni tra le CAF – ex lege soggetti con personalità giuridica propria,
che agiscono in proprio nome e per proprio conto (art. 83 del rego-
lamento della legge cantonale sugli assegni famigliari del 5 febbraio
1997 [RL 6.4.1.1.1.]) – e la ricorrente, cui le prime affidano l'ammi-
nistrazione, non invece quello tra ricorrente e singoli affiliati, che – co-
me visto – è però l'unico rapporto determinante possibile ai fini dell'ap-
plicazione dell'art. 17 cpv. 4 OIVA. Di qui l'irrilevanza delle osser-
vazioni formulate dalla ricorrente riguardanti la storia e l'asserita parti-
colare posizione delle CAF nei suoi confronti e pure dell'esame delle
ulteriori condizioni stabilite dalla giurisprudenza (cfr. precedente con-
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sid. 5.1) in quanto l'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OIVA alla fattispecie
risulta esclusa a priori.
6.
Abbondanzialmente, va osservato che neppure risulta applicabile al
caso in esame l'art. 14 cpv. 7 OIVA, disposto invocato in origine dalla
ricorrente e che esclude dall'imposta le prestazioni effettuate da isti-
tuzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociali comprese quelle
da parte di pensionati, case di riposo e di cura di utilità pubblica. Le
attività – di amministrazione e gestione – svolte dalla ricorrente per
conto delle CAF in base all'art. 50 cpv. 4 della legge cantonale sugli
assegni familiari dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), sono infatti del tutto
analoghe a quelle che potrebbe fornire uno studio fiduciario in regime
di concorrenza e non possono affatto essere assimilate a quelle
indicate all'art. 14 cpv. 7 OIVA. Così stando le cose, un esonero non si
giustifica. Esso comporterebbe infatti per la ricorrente un chiaro
vantaggio economico su altri soggetti privati che svolgono o potreb-
bero svolgere attività simili, e quindi una violazione del principio della
neutralità concorrenziale cui è sottoposta l'imposta (al riguardo cfr.
ASA 71, pag. 402 segg., 407).
7.
Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte ri-
velate inconsistenti. Il ricorso deve essere respinto, con conseguente
conferma dell'obbligo della ricorrente al pagamento di complessivi
fr. 138'558.--. A questo importo vanno ad aggiungersi gli interessi di
mora a partire dal 30 dicembre 1998 (data media stabilita dall'AFC e
non contestata; art. 38 cpv. 2 OIVA in relazione con l'art. 1 dell'ordi-
nanza del Dipartimento federale delle finanze del 4 aprile 2007
[RS 641.201.49]).
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in
fr. 3'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compen-
sato con l'anticipo da lei versato il 3 ottobre 2006.
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9.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TA, all'AFC non viene riconosciuta
nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 3'500.--, sono poste a carico della ricorren-
te. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
– i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione:
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