Corte I
A-165/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch, Pascal Mollard,
cancelliere Marco Savoldelli.
X.________,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle dogane,
Direzione del circondario di Lugano, 6901 Lugano,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Ricorso contro la decisione del 20 dicembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-165/2008
Fatti:
A.
Attiva quale spedizioniere, in data 24 maggio 2007 la ditta X._______,
ha dichiarato alle autorità del valico di Madonna di Ponte-Brissago una
partita di colla per piastrelle nel seguente modo: “4 palette colla per
piastrelle senza tassa COV, massa netta kg 6'000, massa lorda kg
6'064, valore statistico fr. 4'700.--, valore IVA fr. 4'800.--, voce di tariffa
3214.9000, aliquota di dazio preferenziale EU esente verso presenta-
zione della dichiarazione d'origine su fattura n. 2616 del 24 maggio
2007, tributi suppletivi COV-700,001, kg 6'000, aliquota tassa COV di
fr. 3.-- per kg COV”. In base al risultato “libero con” essa ha in seguito
presentato all'ufficio doganale la copia della dichiarazione doganale e i
documenti di scorta.
B.
Dopo aver proceduto al loro controllo, il 25 maggio 2007 le autorità do-
ganali hanno emesso la decisione di prelievo della tassa d'incentiva-
zione sui composti organici rispettivamente d'imposizione per il dazio
e per l'imposta sul valore aggiunto.
C.
Con lettera del 16 ottobre 2007, consegnata a mano direttamente al
valico di Madonna di Ponte-Brissago, la ditta X._______ ha chiesto la
rettifica dello sdoganamento della merce citata. A sostegno della sua
domanda, essa ha rilevato che, nonostante per descrivere il prodotto
in questione fosse stata usata la dicitura “colla per piastrelle senza
tassa COV”, il programma utilizzato per la compilazione delle dichiara-
zioni aveva calcolato automaticamente i tributi.
D.
Con atto del 20 dicembre 2007 la direzione di circondario delle dogane
di Lugano (DCD), cui era stata trasmessa la lettera menzionata a vale-
re quale ricorso contro la decisione di sdoganamento, non è entrata
nel merito della richiesta formulata, ritenendola tardiva.
E.
Il 7 gennaio 2008, la X._______ (ricorrente) ha impugnato la decisione
della DCD davanti al Tribunale amministrativo federale. Col suo ricorso
essa ha concluso all'annullamento della stessa e chiesto che alla cli-
ente per cui era stato importato il materiale, venisse restituito l'importo
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erroneamente addebitatole a titolo di tassa d'incentivazione sui com-
posti organici.
F.
Le osservazioni della Direzione generale delle dogane (DGD), agente
in procedura in luogo della DCD, risalgono al 17 marzo successivo.
Con tale atto quest'ultima ribadisce la tardività della lettera del 16 otto-
bre 2007 e conclude al rigetto del ricorso.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame, in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del 18
marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631), con l'art. 90 LD e infine con
gli art. 3 seg. dell'ordinanza federale del 12 novembre 1997 relativa
alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS
814.018).
1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di
sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezio-
ne per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventu-
ali normative speciali, la presente procedura soggiace alla PA (art. 37
LTAF, art. 2 e 4 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DCD che non entra nel me-
rito di una richiesta di rettifica di uno sdoganamento, ritenendola tardi-
va. Dato è quindi pure l'interesse della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, essendo stato interposto tempestivamente (art.
20 segg., art. 50 PA), il ricorso presentato davanti a questo Tribunale è
formalmente ricevibile.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
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pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, con-
sid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Nella fattispecie, con l'emanazione della decisione impugnata, la DCD
non è entrata nel merito delle richieste formulate dalla qui ricorrente,
ritenendole tardive. È quindi solo riguardo alla tempestività o alla tardi-
vità delle stesse che lo scrivente Tribunale è chiamato ad esprimersi.
Il contenuto della decisione impugnata – segnatamente, il suo disposi-
tivo – delimita infatti il possibile oggetto del litigio (decisione del Tribu-
nale amministrativo federale A-1536-7/2006 del 16 giugno 2008, con-
sid. 1.4.1, con rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no.
2.7 segg.; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren [VwVG], Zurigo 2008, ad art. 44 no. 5).
Conseguentemente, nella misura in cui le censure sollevate dalla ricor-
rente concernono aspetti di merito, ovvero lo sdoganamento come ta-
le, rispettivamente mirano alla rettifica dello stesso e al rimborso dei
tributi addebitati, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (DTF 123 V
335, consid. 2; DTF 118 Ib 134, consid. 2 e 3).
4.
Contro le decisioni degli uffici doganali può essere interposto ricorso
presso le direzioni di circondario (art. 116 cpv. 1 LD). Il termine di ri-
corso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni “a contare
dalla notifica della decisione d'imposizione” (art. 116 cpv. 3 LD).
Benché nella versione in lingua italiana dell'art. 116 cpv. 3 LD venga
utilizzata tale formulazione, da un confronto con i materiali e con il te-
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sto in lingua tedesca (che parla di “Ausstellen der Veranlagungsverfü-
gung”) e francese (in cui viene usato il termine di “établissement de la
décision de taxation”), emerge in realtà che determinante ai fini del ri-
spetto del termine di ricorso non è la notifica della decisione di sdoga-
namento da parte dell'ufficio doganale bensì già la sua emanazione
(FF 2004 I 485, 562, 587; REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in: Heinrich Koller/
Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [curatori], Das schwei-
zerische Bundesverwaltungsrecht, volume XII, 2. edizione, Basilea
2007, no. 459; MARTIN KOCHER, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher
[curatori], Zollgesetz-Handkommentar, Berna 2009, ad art. 116 no. 77).
Il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno successivo e, se
non subisce sospensioni a causa delle ferie (art. 22a PA), viene a sca-
dere 60 giorni più tardi. Stabilito dalla legge, esso non può essere pro-
rogato (art. 22 cpv. 1 PA); il suo mancato rispetto determina pertanto
l'irricevibilità del ricorso interposto (decisione del Tribunale amministra-
tivo federale A-7801/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2).
5.
Nel caso in esame, la decisione d'imposizione impugnata dalla qui ri-
corrente davanti alla DCD risale al 25 maggio 2007. Il termine per ri-
correre ha quindi cominciato a decorrere il giorno successivo, ovvero il
26 maggio 2007 e – ritenuto che è in seguito rimasto sospeso dal 15
luglio al 15 agosto a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1
lett. b PA) rispettivamente che il 25 agosto cadeva di sabato (art. 20
cpv. 3 PA) –, è giunto a scadenza lunedì 27 agosto 2007. Al più tardi
quel giorno, il ricorso contro la decisione di sdoganamento del 26
maggio 2007 avrebbe dovuto essere consegnato a un ufficio postale
svizzero oppure direttamente all'autorità (art. 21 cpv. 1 PA).
Sennonché, dall'incarto emerge che la lettera con cui la ricorrente ha
chiesto la sua rettifica è stata presentata presso le autorità doganali di
Madonna di Ponte – che l'hanno quindi correttamente trasmessa alla
DCD a valere quale ricorso, poiché anche il termine di 30 giorni di cui
all'art. 34 cpv. 3 LD per chiedere una rettifica dello sdoganamento era
trascorso (PATRICK RAEDERSDORF, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher
[curatori], op. cit., ad art. 34 no. 4) – unicamente il 16 ottobre 2007.
Per quanto precede, la decisione del 20 dicembre 2007 con cui la
DCD non è entrata nel merito del ricorso, dev'essere considerata cor-
retta.
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6.
Davanti ad un ricorso manifestamente tardivo resta da verificare se vi
siano gli estremi per una resituzione ex art. 24 cpv. 1 PA, secondo cui
se una persona è stata impedita senza sua colpa di agire nel termine
stabilito, quest'ultimo è restituito se entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento ne sia fatta domanda motivata e venga compiuto l'at-
to che era stato omesso. Questa norma si applica in effetti anche ai
termini legali (DTF 117 Ia 297, consid. 3c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
op. cit., no. 345; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.7., con riferimento alla
prassi restrittiva in materia; STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [curatori], op. cit., ad art. 24 no. 1).
Così però non è nel caso in esame. La ricorrente non ha infatti presen-
tato nessuna domanda di restituzione e quand'anche si volesse rece-
pire il suo ricorso come una simile richesta (decisione del Tribunale
amministrativo federale A-35/2007 del 13 giugno 2007, consid. 3.3),
essa non ha addotto nessun motivo valido in tal senso.
7.
Per quanto precede, sulla base dell'art. 116 cpv. 3 LD – norma che per
altro riprende il termine di 60 giorni contenuto nell'art. 109 cpv. 2 della
legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475) e
quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costitu-
isce un elemento di novità (MARTIN KOCHER, in: Martin Kocher/Diego
Clavadetscher [curatori], op. cit., ad art. 116 no. 74) – il ricorso inter-
posto dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente (art. 1 segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'000.-- (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo
da lei versato il 18 gennaio 2008. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-
TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, sono poste a carico della ri-
corrente. Tale importo viene integralmente compensato con l'anticipo
spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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