Corte I
A-1733/2006
{T 0/2}
Sentenza del 14 marzo 2007
Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente.
Salomé Zimmermann e Michael Beusch, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
A._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
Sdoganamento all'importazione, errore,
indicazione del prodotto, responsabilità del dichiarante.
Ricorso contro la decisione del 18 gennaio 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 22 aprile 2005 la ditta A._______ ha dichiarato all’importazione nella
procedura EED (modello doganale 90) presso l’Ufficio doganale di Stabio-
Confine un invio proveniente dall’Italia destinato alla ditta B._______ come
segue:
Merce Voce di tariffa Massa
netta
(kg)
Massa
lorda
(kg)
Aliquota
(fr./100
kg lordo)
Cavoli rapa freschi 0704.90.71 550 598 10.00
Ravanelli freschi, altri 0706.9061 n. conv.
stat. 099
1122 1262 10.00
Zucchine fresche 0706.9051 n. conv.
stat. 012
640 717 10.00
Prezzemolo riccio
fresco
0706.9041 n. conv.
stat. 011
547 721 10.00
Sulla dichiarazione d’importazione figurava il numero PGI XY.
Dopo il test di plausibilità, il computer della dogana ha trasmesso al
computer della ditta A._______ il risultato di selezione “bloccata” per la
partita oggetto del ricorso. In seguito a ciò la ditta A._______ ha
presentato all’ufficio di sdoganamento la relativa lista d’importazione e la
fattura n. 134 del 22 aprile 2005. Sulla fattura la merce oggetto del ricorso
era designata con il termine di “rapanelli”.
Dall’esame formale effettuato dall’ufficio doganale nell’ambito della
revisione dei documenti non sono emerse discordanze. Esso ha quindi
emesso la quietanza doganale e sdoganato la merce.
B. Con scritto del 3 giugno 2005, la ditta A._______ ha chiesto la rettifica
dello sdoganamento presso l’ufficio doganale di Stabio-Confine, facendo
valere che all’atto della compilazione della fattura era intercorso un errore
da parte del personale della ditta C._______, Milano, e che le merci
esportate non erano in realtà “rapanelli”, ma “ravani” secondo la voce
0706.9051 (ramolacci). In quell'occasione, la ditta ha allegato la seguente
documentazione: quietanza doganale originale; fattura n. 134 utilizzata per
l’importazione; lettera della ditta C._______ (che dichiarava di aver
indicato il prodotto in modo errato); lettera di richiesta di rettifica della ditta
B._______; copia documentazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura con
i relativi contingenti, tavole info 26-27; copie fatture di vendita della ditta
B._______ alla ditta D._______.
3Con decisione del 3 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane
di Lugano (in seguito DCD) ha respinto il ricorso, considerando in sostanza
che i mezzi di prova offerti erano insufficienti, vuoi perché stesi dopo lo
sdoganamento, vuoi perché estranei allo sdoganamento medesimo.
C. Il 1. settembre 2005, la ditta A._______ ha interposto ricorso contro tale
decisione presso la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD),
presentando quali nuovi mezzi probatori un ulteriore scritto della ditta
C._______, diverse fatture di commercianti italiani alla ditta C._______ e
bollettini di consegna della ditta B._______ a clienti svizzeri.
Con decisione del 18 gennaio 2006, anche la DGD ha respinto il ricorso,
considerando che, in difetto della prova del contrario, lo sdoganamento in
oggetto risultava formalmente corretto e senza contraddizioni. Per quanto
concerne la conferma del fornitore allestita a posteriori, essa ha osservato
che non si poteva escludere che si trattasse di un semplice scritto di
cortesia steso su richiesta della ditta A._______. Neppure le fatture e i
bollettini di consegna sono stati ritenuti in rapporto con la merce importata.
D. Il 15 febbraio 2006 (data postale del 17 febbraio 2006), la ditta A._______
(in seguito la ricorrente) ha quindi impugnato la decisione del 18 gennaio
2006 della DGD dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia
doganale (in seguito CRD), postulando “un'ulteriore inchiesta al ricorso
presentato in prima istanza alla Direzione generale delle Dogane/Lugano,
successivamente in seconda istanza alla Direzione generale della
Dogane/Berna”. La ricorrente ha fatto riferimento a nuovi documenti, e
concluso sperando che "il tutto possa chiarire con certezza l’errore
effettuato nella trascrizione del prodotto”.
Il 21 febbraio successivo, la ricorrente ha completato il proprio ricorso
facendo pervenire alla CRD una copia della fattura e una copia della bolla
doganale rettificata dalla dogana italiana. Sulla dichiarazione d’espor-
tazione figurano le menzioni “Copia conforme all’originale” e “Viene
sostituita la fattura allegata n. 134 per la rettifica della descrizione articolo
alla IIa riga [rettich anziché rapanelli]”. Sulla fattura figura invece
l’iscrizione “Sostituisce fattura allegata. Rettifica la descrizione articolo alla
IIa riga [rettich anziché rapanelli]”.
La DGD ha a sua volta risposto con scritto del 24 aprile 2006
(erroneamente qualificato quale replica), postulando la reiezione del
ricorso, con la motivazione che i giustificativi prodotti non sono sufficienti
per comprovare che la merce importata fosse diversa da quella dichiarata.
Per quanto concerne la bolla doganale rettificata alla dogana italiana, essa
ha osservato inoltre che non è affatto chiaro su quali basi la ricorrente
abbia potuto ottenerla. Essa ha sottolineato infine che al momento
dell'esportazione dall’Italia non vi erano tributi in gioco, ciò che fa dunque
presumere, che all’atto della valutazione degli eventuali mezzi di prova, sia
pure stato applicato un criterio poco severo.
4E. Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato
trasmesso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), il quale,
con lettera del 17 gennaio successivo, ha informato le parti che a dirimere
la prestente vertenza sarebbe stata la I Corte ed ha loro comunicato la
composizione del collegio giudicante.
Considerando in diritto:
1.
1.1 L'art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) prevede che, per quanto com-
petente, i ricorsi pendenti davanti alle Commissioni federali di ricorso al
momento della sua entrata in vigore il 1. gennaio 2007, vengano ripresi dal
TAF e da esso trattati sulla base del nuovo diritto processuale.
Giusta l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle
dogane (LD; RS 631.0), stato al 1. gennaio 2007, il TAF è designato quale
autorità di ricorso. Di qui la sua competenza per statuire in merito al
presente gravame (cfr. art. 31 segg. LTAF).
1.2 Fatta salva la LTAF ed eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e
art. 2 cpv. 4 PA), alla fattispecie risulta applicabile la legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Nella misura in cui il presente gravame concerne specificatamente la pro-
cedura di sdoganamento, la PA non trova per contro applicazione (cfr.
art. 3 lett. e PA), quest'ultima essendo disciplinata dalle specifiche norme
procedurali del diritto doganale rette dal principio dell’autodichiarazione
(art. 24 e art. 29 segg. LD; in proposito cfr. anche Giurisprudenza delle au-
torità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c).
1.3 L'atto impugnato è una decisione emanata dalla DGD, che statuisce a sua
volta su una decisione su ricorso della DCD. Dato che la DGD si è
pronunciata nel 2006, quest'ultima era a quel tempo senz'altro competente
a decidere (cfr. art. 109 al. 1 let. c vLD).
Diverso sarebbe invece, se tale decisione fosse stata emanata dopo il
31 dicembre 2006. È infatti appena il caso di precisare che, allo scopo di
semplicifare ed uniformare le procedure, con l'entrata in vigore della LTAF
il 1. gennaio 2007, il legislatore ha adottato un nuovo sistema di
impugnazione che sopprime le due istanze amministrative di ricorso
interne in materia doganale. Ne consegue che contro decisioni prese su
ricorso dalle Direzioni di circondario delle dogane a partire da tale data,
competente a decidere risulta essere direttamente il TAF e non più la
Direzione generale delle dogane come finora (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LD;
messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la
revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 pag. 3764 segg.,
3984 seg.).
51.4 Interposto tempestivamente (art. 22 segg. PA; art. 50 PA), il presente
ricorso risponde alle esigenze di forma e di contenuto previste dall'art. 52
PA.
Per l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annulla-
mento o alla modificazione della stessa (DTF 121 II 171 consid. 2 b).
Ancorché destinataria della decisione impugnata, ci si può nel caso do-
mandare in quale misura la ricorrente sia da essa effettivamente toccata e
sia quindi legittimata ad agire in causa. Come rileva la DGD nella sua
risposta, l’aliquota di dazio della voce di tariffa dichiarata (0706.9061) è
infatti identica a quella della voce richiesta (0706.9051), nei due casi
fr. 10.-- per 100 kg di peso lordo, e neppure la relazione con la gestione
dei contingenti da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), per
altro già rilevata dalla DGD, risulta evidente. Tale questione può
comunque restare aperta. Il presente ricorso deve infatti essere respinto
già per altre ragioni.
1.5 La ricorrente ha facoltà di invocare la violazione del diritto federale,
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è dal canto suo vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata né dalle argomentazioni delle parti (cfr. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2. edizione, Berna 2002, pag. 264 seg.). I principi
della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono però
limitati. L’autorità competente procede spontaneamente a constatazioni
complementari ai fatti o esamina altri punti di diritto solo nei casi in cui
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi corrispondenti (DTF 122
V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizio-
ne, Zurigo 1998, n. 674).
2.
2.1 Nel merito, va innanzitutto osservato che ogni trasporto di merci attraverso
la dogana svizzera soggiace agli obblighi doganali (art. 1 cpv. 1 LD).
Giusta l’art. 1 cpv. 2 LD essi consistono nell’osservanza delle prescrizioni
concernenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doga-
nale) e nel pagamento delle tasse previste dalla legge (obbligo di pagare il
dazio).
2.2 Giusta l’art. 21 LD, i dazi d’entrata e d’uscita sono fissati dalla tariffa delle
dogane svizzere (allegati alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle
dogane [LTD; RS 632.10]); di principio l’importo del dazio è determinato
dalla natura, dalla quantità e dallo stato della merce al momento in cui
essa è posta sotto controllo doganale (art. 23 LD). Secondo l’art. 1 LTD
tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera
devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allega-
ti 1 e 2.
6Per le merci qui in esame, entrano in considerazione le voci tariffali
0706.9050 segg. e 0706.9061 segg., la cui sistematica nel testo tariffale si
presenta come segue:
Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-
rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
- altro
-- ramolacci (escluso il rafano)
--- dal 16 gennaio alla fine di febbraio 0706.9050
--- dal 1° marzo al 15 gennaio:
---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) 0706.9051
---- altri 0706.9059
-- rapanelli
--- dall’11 gennaio al 9 febbraio 0706.9060
--- dal 10 febbraio al 10 gennaio:
---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) 0706.9061
---- altri 0706.9069
2.3 Come già rilevato, la procedura doganale è retta dal principio
dell’autodichiarazione (art. 24 LD). Ciò significa tra l'altro che la
legislazione doganale attribuisce alle persone soggette all’obbligo della de-
nuncia doganale la piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro
diligenza, chiedendo di procedere ad una completa e corretta dichia-
razione delle merci conformemente alle prescrizioni (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2A.457/2000 del 7 febraio 2001, in Archivio di diritto
fiscale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; GAAC 70.55 consid. 2a/aa e
le referenze ivi citate, in particolare la sentenza del Tribunale federale
2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1).
La base per il calcolo del dazio è costituita dalla dichiarazione stesa dal
contribuente conformemente alla tariffa, salvo che non debba essere retti-
ficata in seguito alla visita doganale (art. 24 cpv. 1 LD). La persona sog-
getta all’obbligo della denuncia, nel caso la ricorrente, deve richiedere lo
sdoganamento delle merci e presentare la relativa dichiarazione (art. 31
cpv. 1 LD). L’ufficio doganale competente ne esamina quindi la correttezza
formale, la completezza, come pure la conformità con i documenti di scorta
(art. 34 cpv. 2 LD).
Una volta accettata, la dichiarazione vincola il dichiarante e costituisce,
salvo il risultato della visita, la base per determinare il dazio e le altre tas-
se (art. 35 cpv. 2 LD; cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale
2A.1/2004 del 31 marzo 2004, consid. 2.2; GAAC 70.55 consid. 2a/bb). La
dichiarazione accettata può essere sostituita, completata, rettificata o di-
strutta, se ne è fatta esplicita richiesta prima che sia ordinata la visita e pri-
ma dell’allestimento della bolletta doganale. Se la bolletta doganale è già
stata stesa, l’ufficio doganale può accogliere delle domande di ammissione
al dazio di favore, di esenzione dal dazio o di modificazione del genere di
sdoganamento, solo qualora l’invio si trovi ancora sotto custodia della do-
7gana, della posta o della ferrovia (art. 49 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 luglio
1926 della legge sulle dogane [OLD; RS 631.01]; GAAC 68.51 consid. 3b).
Successivamente alla liberazione dell'invio, come nella presente fattispe-
cie, il contribuente ha invece la possibilità di opporsi allo sdoganamento
(entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 109 cpv. 2 LD), deve però riusci-
re a dimostrare che la merce importata era effettivamente di natura diversa
da quella indicata nella dichiarazione. In proposito va precisato che l’onere
della prova è interamente a suo carico: i documenti giustificativi devono di-
mostrare con sufficiente verosimiglianza che è subentrato un errore in re-
lazione alla merce importata e spetta parimenti al contribuente di chiarire
se è stato pagato un importo troppo elevato a titolo di dazio doganale, te-
nuto conto della natura della merce a torto registrata o, eventualmente, del
fatto che l'errore del quale egli si prevale ha delle ripercussioni negative in
relazione al contingentamento di talune merci (al riguardo cfr. ancora
GAAC 70.55 consid. 3b e i riferimenti in essa contenuti, in particolare la
decisione riportata in ASA 37 pag. 313 e DTF 109 Ib 190 consid. 1d).
2.4 Sempre in questo ambito, va aggiunto che – fondandosi sull’art. 142 LD –
il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 3 febbraio 1999 concer-
nente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati (OSTED;
RS 631.071), in base alla quale – previo controllo di plausibilità (art. 16
cpv. 1 OSTED) – i partner della dogana autorizzati, e tra essi la ricorrente,
possono presentare la dichiarazione delle merci mediante procedura
elettronica.
Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 OSTED, il computer della dogana esegue un
controllo ampliato della plausibilità e se rileva un errore respinge la dichia-
razione. Per contro, le dichiarazioni che il computer riprende senza conte-
stazioni sono considerate accettate ai sensi dell’art. 35 LD analogamente
alle dichiarazioni scritte e risultano vincolanti per il partner della dogana
anche in presenza di contraddizioni rispetto ai documenti di scorta (art. 17
cpv. 3 OSTED).
3.
3.1 Per il procedimento di ricorso amministrativo e di diritto amministrativo vige
il principio del libero apprezzamento delle prove (MOOR, op. cit. pag. 261
segg.). L’autorità giudicante deve formarsi un’opinione in modo diligente,
coscienzioso ed imparziale sui fatti da dimostrare, per poter stabilire se
essi siano veri o falsi. La prova è in particolare valida se il giudice, a
seguito del suo apprezzamento, giunge al convincimento che il fatto
rilevante per il giudizio si è verificato: non è richiesta l’assoluta certezza,
bensì è sufficiente il convincimento fondato sull’esperienza e sulla ragione
pratica (al riguardo cfr. DTF 105 Ib 114 consid. 1a; FRITZ GYGI, Bundesver-
waltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, pag. 279). L’amministra-
zione e i tribunali devono apprezzare le prove in modo completo e inec-
cepibile, sempre però liberamente, ossia senza essere legati a regole
formali (DTF 122 V 160 consid. 1c; GAAC 70.55 consid. 2c e le referenze
in essa citate).
83.2 Il principio del libero apprezzamento delle prove appena descritto vale per
l’intero diritto processuale pubblico e quindi anche in ambito doganale
(fatte salve le particolarità della procedura di sdoganamento che tuttavia
non impediscono il libero apprezzamento delle prove sia per il proce-
dimento ricorsuale interno che per quello davanti al TAF [cfr. GAAC 67.76,
consid. 2c]).
Ciò nondimeno, esso trova il suo limite nelle regole concernenti la valuta-
zione da parte dell’autorità giudicante di mezzi di prova risalenti, come è in
parte nel caso in esame, ad un periodo posteriore alla dichiarazione doga-
nale (GAAC 70.55 consid. 3c/bb). Se infatti è vero che la giurisprudenza in
materia di prestazioni di management esportate o localizzate all’estero –
secondo la quale, per evitare ogni abuso, è possibile tenere in considera-
zione solo documenti anteriori o contemporanei alle operazioni in questio-
ne (decisioni del Tribunale federale 2A.478/2005 dell’8 maggio 2006 con-
sid. 4.4 e 2A.546/2003 del 14 marzo 2005 consid. 2.6) – si applica solo
parzialmente al diritto doganale (in dettaglio su questo punto, cfr. GAAC
70.55 consid. 3c/cc), è altrettanto vero che a documenti stesi a posteriori
va necessariamente riconosciuto un valore probatorio molto limitato. Essi
non sono di principio esclusi, devono però essere apprezzati con grande
circospezione (cfr. GAAC 70.55 consid. 3c/dd in fine).
4.
4.1 Per quanto appena osservato, occorre innanzitutto constatare che la
denominazione “ravanelli” della merce sulla dichiarazione doganale
presentata dalla ricorrente corrispondeva alla denominazione “rapanelli”
menzionata nella fattura. In altri termini, quest'ultima non contraddiceva
affatto la voce di tariffa 0706.9061 (cfr. supra consid. 2.2) e non sussisteva
alcuna discordanza, che l’ufficio doganale avrebbe dovuto rilevare in
occasione della verifica della dichiarazione, corrispondendo la voce di
tariffa alla merce indicata sulla fattura. Va detto inoltre che il contribuente
avrebbe avuto la possibilità, di cui non ha fatto uso, di esaminare o far
esaminare la merce posta sotto controllo, prima di presentare la dichia-
razione doganale (art. 32 seconda frase LD; cfr. decisione del Tribunale
federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.2 in fine). Stando così le
cose, la DGD ha a giusto titolo riconosciuto valore vincolante alla
dichiarazione doganale ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LD.
4.2 In presenza di una dichiarazione doganale vincolante e di un invio già libe-
rato (cfr. consid. 2.3.), per giustificarne un'eventuale rettifica è necessario
che i documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla DGD e
alla CRD mostrino, con sufficiente verosimiglianza, che le merci importate
erano dei ramolacci e non dei ravanelli. Così però non è nella fattispecie,
infatti:
a) Dichiarazione del 31 agosto 2005 firmata dall’amministratore unico della
società C._______, ditta che ha venduto il prodotto qui in discussione,
secondo cui essa avrebbe "acquistato in data 22/04/05 140 colli di rettich
9bianchi da voi ordinati, come da fatt. della ditta E._______ allegata" e per il
quale sempre quel giorno non avrebbe “acquistato ravanelli, che invece
sono stati acquistati in data 16/04/05 e 03-06/05/05 da altro fornitore
F._______ come da fatture allegate”.
Si tratta di un documento posteriore all’ordinazione, che non può quindi
che avere un valore molto limitato (cfr. supra consid. 3.2). In particolare,
niente permette di escludere che esso non sia una semplice attestazione
di cortesia da parte di un partner commerciale. Al riguardo, basti osservare
che la ricorrente non ha neppure prodotto il bollettino di ordinazione che
potrebbe confermare che la merce ordinata dalla ditta C._______ le era
effettivamente destinata.
b) Fatture della ditta E._______ del 30 aprile 2005 e della ditta F._______
del 23 aprile e 7 maggio 2005 indirizzate alla società C._______, che
confermano la dichiarazione di cui sopra.
Si tratta di fatture che sono state stese simultaneamente alle operazioni
commerciali e che possono teoricamente provare queste transazioni. Esse
concernono tuttavia solo relazioni tra terzi, che non sono parte del presen-
te procedimento e non possono avere valore probatorio in relazione alla
natura delle merci trasportate dalla ricorrente per conto della ditta
B._______. Ad ogni buon conto esse non permettono affatto di provare
che alla ditta B._______ siano stati venduti dei ramolacci e che sia quindi
stata sdoganata proprio questa merce e non dei ravanelli.
c) Attestazione del 19 maggio 2005 della ditta G._______, Milano, con la
quale essa dichiara di aver “erroneamente descritto nell’elenco articoli del-
la fattura sopra citata colli 140 di ravanelli […] anziché colli 140 di ravani”
per lo stesso peso lordo, netto e valore.
Si tratta, anche in questo caso, di un documento posteriore all’ordinazione,
che in quanto tale non può che avere un valore probatorio molto limitato
(cfr. supra consid. 3.2). Inoltre esso non spiega né come la ditta
G._______ si sia resa conto del suo errore né quale ne fosse la causa.
Anche in questo caso, non si può escludere che essa abbia unicamente
dato seguito ad una richiesta della ricorrente: pure di qui la massima
prudenza nella sua valutazione.
d) Copie di due “Kontingentsauzug”.
Si tratta di documenti che proprio non possono dimostrare che i prodotti
menzionati nella dichiarazione in discussione fossero dei ramolacci piutto-
sto che dei ravanelli, del resto neppure la ricorrente spiega il contrario.
e) Copie di svariati “Annahmeschein/Bestellschein” che indicano l'acquisto,
da parte della B._______, di ravanelli in Svizzera il 19, 22, 23 25, 26 e 27
aprile 2005.
10
Una volta di più, si tratta di documenti che non dimostrano che dei ravanel-
li non siano stati parimenti acquistati all’estero. Questi bollettini di ordina-
zione provano unicamente che la ditta B._______ faceva delle ordinazioni
di ravanelli e che in quel periodo cercava di procurarsene; il fatto che essa
ne abbia comprati in Svizzera non significa certo che non ne abbia potuti
comprare anche all'estero.
f) Copie di svariati “Lieferschein” dai quali emergerebbe che la società
B._______ ha fornito alla ditta D._______ dei ravanelli svizzeri e del rettich
importato durante il periodo dal 24 al 29 aprile 2005.
Si tratta di documenti non sufficienti a suffragare la tesi della ricorrente, in
particolare a dimostrare che essa non abbia acquistato ravanelli all’estero,
che avrebbero semplicemente potuto essere venduti ad altri partners com-
merciali.
g) Bolla doganale rettificata alla dogana italiana, con menzione “Copia
conforme all’originale” e “Viene sostituita la fattura allegata n. 134 per la
rettifica della descrizione articolo alla IIa riga [rettich anziché rapanelli]” e
fattura su cui figura l’iscrizione “Sostituisce fattura allegata. Rettifica la
descrizione articolo alla IIa riga [rettich anziché rapanelli]”.
Come pertinentemente rilevato dalla DGD, non è chiaro su quali basi la
ricorrente abbia potuto ottenere la rettifica a posteriori di tali giustificativi, e
neppure essa lo spiega. Inoltre, all’atto dell’esportazione dall’Italia non vi
erano tributi in gioco, ciò deve far dunque presumere che la valutazione
degli eventuali mezzi di prova sia avvenuta in modo poco severo; non
risulta infatti che le autorità italiane, quando hanno effettuato questa
correzione, abbiano avuto altre informazioni se non la fattura n. 134
“corretta”; si tratta pertanto di una semplice correzione formale, che non si
fonda su prove convincenti.
4.3 Riassumendo la ricorrente, che pretende aver proceduto ad un'errata
dichiarazione delle merci allo sdoganamento, non ha dato prova della
diligenza richiesta. In effetti, essa non ha esaminato né fatto esaminare la
merce prima di presentare la dichiarazione doganale e l'ha quindi
accettata, di modo che quest'ultima è divenuta di principio vincolante.
La ricorrente neppure può ottenere la correzione della citata dichiarazione,
in quanto non è riuscita a provare chiaramente che la merce importata non
corrispondeva, a seguito di un errore, a quella menzionata nella stessa.
Segnatamente, in regime di autodichiarazione (cfr. supra consid. 2.3), i
documenti presentati – posteriori ai fatti litigiosi e quindi da apprezzare con
le più grandi riserve – non permettono di dimostrare con la verosimiglianza
richiesta dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 3.2.) che le merci
dichiarate il 22 aprile 2005 dalla ricorrente come ravanelli, confor-
mememente alla fattura e alla voce di tariffa, fossero in realtà dei ramo-
lacci. Di qui la conclusione che essi non hanno sufficiente forza probante
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per giustificare la rettifica della dichiarazione doganale in oggetto, per altro
perfettamente coerente.
Non potendosi rimporverare alla DGD di non aver proceduto alla rettifica
dello sdogamnamento richiesto, ne discende che il ricorso deve essere
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
5. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
L’anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) va interamente computato sulle spese
di procedura. Non essendo possibile stimare l'interesse finanziario della
ricorrente nella presente procedura, le tasse sono comunque state fissante
al minimo.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, 173.320.2) alla Direzione generale delle
dogane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto con conseguente conferma della decisione 18 gennaio
2006.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-, corrispondente all'importo versato dalla ri-
corrente a titolo di anticipo, è messa a carico di quest'ultima.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (per atto giudiziario)
- alla Direzione generale delle dogane (per atto giudiziario)
La Giudice presidente: Il Cancelliere:
Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli
Rimedi giuridici
Nella misura in cui risultino adempiuti i requisiti di cui agli art. 82 segg. della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
entro trenta giorni dalla sua notificazione, allegando la sentenza impugnata. L'atto di ri-
corso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmato.
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