Corte I
A-1736/2006
{T 0/2}
Sentenza del 16 aprile 2007
Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente.
Markus Metz e Salome Zimmermann, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.
X._______,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
Sdoganamento all'importazione.
Indicazione del prodotto, errore, responsabilità del dichiarante.
Ricorso contro la decisione del 13 febbraio 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Per quanto qui di rilievo, nel periodo tra il 9 marzo e il 14 aprile 2005 la ri-
corrente ha dichiarato all'importazione con procedura di trasmissione elet-
tronica dei dati, presso gli uffici doganali di Ponte Tresa e di Lugano-Ve-
deggio, 86 invii di insalate di vario genere alla voce di tariffa 0705.1941.
Dopo il controllo di plausibilità, l'ordinatore della dogana ha trasmesso al
terminale della ricorrente il risultato di selezione "bloccata". Essa ha quindi
presentato le relative liste d'importazione corredate dai necessari docu-
menti di scorta (distinte merci, fatture, ecc.).
Dall'esame formale effettuato dagli uffici doganali, nell'ambito della revisio-
ne dei documenti non sono emerse discordanze. I citati uffici hanno per-
tanto emesso le quietanze doganali, rinunciando a visionare la merce.
B. Sennonché, con lettere del 19 aprile 2005 (completate con istanza del 19
maggio successivo) e del 25 maggio 2005 (poi formalizzate nell'istanza di
rettifica del 31 maggio seguente) per tali sdoganamenti la ricorrente, ri-
spettivamente il suo legale, hanno domandato la rettifica delle voci di tarif-
fa da 0705.1941 a 0705.1951.
La richiesta è stata ricondotta ad un asserito errore nella programmazione
dei codici attribuiti dalla ricorrente alle singole merci importate. La ricorren-
te ha indicato che – al momento del cambiamento di modalità di importa-
zione di una parte di esse – sia i prodotti denominati "lollo altro" sia quelli
con dicitura "lattughino altri" erano stati registrati con il codice attribuito
alla prima categoria. Da lì in poi, anche le importazioni che normalmente
ricadono sotto la dicitura "lattughino altri" erano quindi state erroneamente
considerate e sdoganate come "lollo altro", senza più alcuna distinzione tra
le due categorie, secondo la voce di tariffa 0705.1941. Questo, fino alla
scoperta dell'asserito errore, a seguito dell'avviso del superamento del
contingente per l'importazione di tale prodotto da parte dell'Ufficio federale
dell'agricoltura.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha a più riprese richiamato
rispettivamente allegato svariata documentazione (quietanze doganali, fat-
ture, estratti di conteggi dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ecc.), di cui si
dirà più diffusamente nel seguito.
C. Con decisione del 23 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane
di Lugano (DCD) ha respinto le domande di rettifica presentate dalla ricor-
rente (invii da no. 1 a no. 85), ritenendo insufficienti i mezzi di prova notifi-
cati. Per quanto riguarda l'invio rubricato con il no. 86, essa non è per con-
tro neppure entrata nel merito della richiesta di rettifica, ritenendola tardi-
va.
D. Il 23 settembre 2005, la ricorrente ha impugnato la decisione della DCD
davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD), producendo ulteriore
documentazione (in particolare le copie delle dichiarazioni di composizione
di alcuni prodotti da lei importati).
3E. Con decisione del 13 febbraio 2006, la DGD ha respinto anche detto ricor-
so. In difetto di prova del contrario, la DGD ha infatti ritenuto che gli sdoga-
namenti (invii da no. 1 a no. 85) risultavano formalmente corretti. Per
quanto riguarda la domanda di rettifica concernente l'invio no. 86, ne è in-
vece stata confermata la tardività.
F. Con atto del 16 marzo 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricor-
so in materia doganale (CRD), la ricorrente ha impugnato la decisione del-
la DGD, rinviando integralmente alle motivazioni addotte davanti alle istan-
ze precedenti ed avanzando dubbi sul diritto di firma della persona che
l'aveva sottoscritta, quindi sulla competenza dell'autorità giudicante.
Essa ha inoltre richiesto l'allestimento di una perizia specialistica sul pro-
prio ordinatore, il richiamo dall'autorità federale competente di svariati do-
cumenti a titolo di confronto e la convocazione delle parti ad un dibattimen-
to.
G. Con risposta del 12 giugno 2006, l'istanza inferiore ha ribadito il carattere
vincolante degli sdoganamenti e l'inconsistenza delle prove addotte, conte-
stando il difetto di competenza sollevato e la pertinenza della richiesta di
allestimento di un referto peritale.
H. Il 4 ottobre 2006, la ricorrente ha nuovamente sollecitato la convocazione
delle parti ad un dibattimento orale.
La CRD ha risposto con lettera dell'11 ottobre successivo, osservando che
in fattispecie come quella in esame non ha per prassi luogo nessun dibatti-
mento pubblico. Facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, alla ri-
corrente è stato comunque fissato un termine – trascorso inutilizzato – per
formulare un'espressa richiesta di rilascio di una decisione in tal senso.
I. Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato
trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Il 17 gennaio 2007
quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente vertenza sa-
rebbe stata la I Corte del TAF ed ha loro comunicato la composizione del
collegio giudicante.
Considerando in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame in virtù dell'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. otto-
bre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0), stato al 1. gennaio 2007, in
relazione con gli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso
le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il
nuovo diritto processuale.
1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoga-
4namento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) – esclusivamente disciplinata
dalle norme procedurali del diritto doganale rette dal principio
dell’autodichiarazione (art. 24 e art. 29 segg. LD; Giurisprudenza delle au-
torità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c) – e
fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come
da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 cpv. 4 PA), la
presente procedura soggiace alla PA.
1.3 Interposto tempestivamente (art. 22 segg. PA; art. 50 PA) e nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA),
l'atto impugnato è una decisione emanata dalla DGD, che statuisce in
merito a una decisione su ricorso della DCD.
Ritenuto che la DGD si è pronunciata nel 2006 e non già nel nuovo anno –
nel qual caso la decisione su ricorso della DCD avrebbe dovuto esere
impugnata direttamente davanti al TAF (art. 109 cpv. 1 lett. b LD e con-
trario; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente
la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 pag. 3984 seg.)
– pacifica è anche la competenza dell'istanza inferiore (cfr. art. 109 cpv. 1
lett. c vLD), per altro inequivocabilmente indicata come tale (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, pag. 297 seg.; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed.,
Zurigo 2006, no. 884 segg.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna 2005, pag. 238, con riferimenti alla giuris-
prudenza).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, competente era infine
anche chi tale decisione l'ha materialmente sottoscritta. Giusta gli ordina-
menti interni della DGD prodotti con la risposta, i compiti e le competenze
delle singole divisioni di cui è composta, e dei loro rispettivi direttori, si es-
tendono infatti anche alla compiuta trattazione di eventuali ricorsi.
1.4 La ricorrente è destinataria della decisione impugnata. Comportando l'er-
rore fatto valere un sorpasso dei contingenti, dato è anche l'interesse a ri-
correre (sentenza del Tribunale federale 2A.180/2006 del 13 luglio 2006
consid. 1). Di qui la sua legittimazione giusta l'art. 48 cpv. 1 PA.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esami-
nato nel merito.
2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fede-
rale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (MOOR, op. cit., pag. 264 seg.).
I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamen-
te a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dal-
5le censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo
1998, no. 674 segg.).
Nella fattispecie, la ricorrente formula essenzialmente due tipi di censure.
Da un lato, solleva la mancata rettifica di tutti gli sdoganamenti citati in
base alle prove offerte. Dall'altro, contesta la tardività della richiesta di
rettifica dello sdoganamento della partita di merce no. 86.
3.
3.1 Ogni trasporto di merci attraverso la dogana svizzera soggiace agli
obblighi doganali (art. 1 cpv. 1 LD). Essi consistono nel rispetto delle
prescrizioni concernenti il traffico attraverso il confine, ovvero nell'obbligo
della denunzia doganale, e nel pagamento delle tasse previste dalla legge
(art. 1 cpv. 2 LD). L'importo del dazio è fissato dalla tariffa delle dogane
svizzere in base alla natura, alla quantità ed allo stato della merce al mo-
mento in cui è posta sotto controllo doganale (cfr. allegati alla legge del 9
ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]; art. 21 e 23 LD).
3.2 Come già rilevato, la procedura di sdoganamento è retta dal principio
dell’autodichiarazione (art. 24 LD), ciò significa tra l'altro che la legisla-
zione doganale attribuisce alle persone soggette all’obbligo della denuncia
la piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro diligenza, chie-
dendo di procedere ad una completa e corretta dichiarazione delle merci
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.457/2000 del 7 febbraio 2001, in
Archivio di diritto fiscale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; GAAC
70.55 consid. 2a/aa e le referenze ivi citate, in particolare la sentenza del
Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1).
La persona soggetta all’obbligo della denuncia, nel caso la ricorrente, deve
richiedere lo sdoganamento e presentare la relativa dichiarazione (art. 31
cpv. 1 LD). L’ufficio doganale competente ne esamina la correttezza for-
male, la completezza, come pure la conformità con i documenti di scorta
(art. 34 cpv. 2 LD).
3.3 Una volta accettata, la dichiarazione vincola il dichiarante e costituisce,
salvo il risultato della visita, la base per determinare il dazio e le altre tas-
se (art. 35 cpv. 2 LD; cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale del
31 marzo 2004 consid. 2.2; GAAC 70.55 consid. 2a/bb).
3.4 Va aggiunto che – fondandosi sull’art. 142 LD – il Consiglio federale ha
emanato l’ordinanza del 3 febbraio 1999 concernente lo sdoganamento
mediante trasmissione elettronica di dati (OSTED; RS 631.071), in base
alla quale – previo controllo di plausibilità (art. 16 cpv. 1) – i partner della
dogana autorizzati, e tra essi la ricorrente, possono presentare la dichia-
razione delle merci mediante procedura elettronica.
Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 OSTED, il computer della dogana esegue un
controllo ampliato della plausibilità e se rileva un errore respinge la dichia-
razione. Per contro, le dichiarazioni che il computer riprende senza conte-
6stazioni sono considerate accettate ai sensi dell’art. 35 LD analogamente a
quelle scritte e risultano vincolanti per il partner della dogana anche in pre-
senza di contraddizioni rispetto ai documenti di accompagnamento (art. 17
cpv. 3 OSTED).
Dopo aver accettato la dichiarazione, l'ordinatore esegue quindi una sele-
zione e ne comunica il risultato al dichiarante (art. 18 seg. OSTED).
3.5 Per quanto appena osservato, occorre innanzitutto constatare che dalle
dichiarazioni presentate dalla ricorrente non emergevano errori o contrad-
dizioni di sorta (art. 17 cpv. 2 OSTED). Per questo motivo sono state ac-
cettate (art. 17 cpv. 3 OSTED).
Se errore vi è stato, esso è da ricondurre all'attribuzione data a priori alla
merce da parte della ricorrente. Tale errore era però unicamente ris-
contrabile effettuando un controllo della merce. Ma appunto non vi erano
motivi perché l'autorità doganale effettuasse un simile controllo. Se è vero
infatti che, accettata la dichiarazione (art. 18 cpv. 1 OSTED), il risultato
della successiva selezione da parte dell'ordinatore della dogana è stato
"bloccato" (art. 19 cpv. 1 OSTED), altrettanto vero è che i documenti
prodotti unitamente alla lista d'importazione dalla ricorrente non davano
adito a dubbi. Come correttamente osservato dall'istanza inferiore, secon-
do le designazioni generiche in essi contenute ("lattughino novello", "lat-
tughino/mista", "insalate miste", "insalata gentile", insalata gran mix
125 gr", "insalatina conf. 8x", ecc.), l'indicazione tariffale rispettivamente il
codice attribuito alla merce (0705.1941, "lollo altro") risultavano corretti. In
base alle designazioni citate, entravano in linea di conto per lo sdogana-
mento sia le voci di tariffa 0705.1951/9 (quella del "lattughino altro", come
sostenuto dalla ricorrente) sia le voci 0705.1941/9 (quella del "lattughino
lollo, diverso da quello rosso" [cioè del "lollo altro"], come da lei dichia-
rato). Corrispondendo la voce di tariffa (0705.1941) alla merce indicata
sulle fatture, di qui la sua corretta liberazione da parte della dogana.
Di principio, la DGD ha perciò a giusto titolo riconosciuto valore vincolante
alle dichiarazioni doganali rese dalla ricorrente, a norma dell'art. 35 cpv. 2
LD.
4.
4.1 La dichiarazione doganale accettata può essere sostituita, completata,
distrutta o rettificata, se ne è fatta esplicita richiesta prima che sia ordinata
la visita e prima dell’allestimento della bolletta doganale. Se la bolletta
doganale è già stata stesa, l’ufficio doganale può accogliere delle
domande di ammissione al dazio di favore, di esenzione dal dazio o di
modificazione del genere di sdoganamento, solo qualora l’invio si trovi
ancora sotto custodia della dogana, della posta o della ferrovia (art. 49
cpv. 2 dell’ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane [OLD;
RS 631.01]; GAAC 68.51 consid. 3b; al riguardo cfr. pure l'art. 20 OSTED).
Successivamente alla liberazione dell'invio, come nella presente fattispe-
cie, il contribuente ha invece la possibilità di opporsi allo sdoganamento
solo se, entro il termine perentorio di 60 giorni prescritto dall'art. 109 cpv. 2
7LD (decisione del Tribunale federale 2A.180/2006 del 13 luglio 2006 con-
sid. 3.2 in fine), riesce a dimostrare che la merce importata era effetti-
vamente di natura diversa da quella indicata nella dichiarazione.
In questo caso, l’onere della prova è interamente a suo carico. I documenti
giustificativi devono dimostrare con sufficiente verosimiglianza che è su-
bentrato un errore in relazione alla merce importata e spetta parimenti al
contribuente di chiarire se è stato pagato un importo troppo elevato a titolo
di dazio doganale, tenuto conto della natura della merce a torto registrata
o, eventualmente, del fatto che l'errore del quale egli si prevale ha delle ri-
percussioni negative in relazione al contingentamento di talune merci (cfr.
ancora GAAC 70.55 consid. 3b e i riferimenti in essa contenuti, in partico-
lare DTF 109 Ib 190 consid. 1d).
In proposito va aggiunto che se è vero che anche in ambito doganale, ana-
logamente a quanto vale in genere per i procedimenti di ricorso ammini-
strativo e di diritto amministrativo tra cui quello davanti al TAF (GAAC
67.76, consid. 2c), l'apprezzamento delle prove è di principio libero (MOOR,
op. cit., pag. 261 e la giurisprudenza ivi citata; FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 279; DTF 105 Ib 114 consid.
1a), è altrettanto vero che questo principio soffre di un'importante relativiz-
zazione per quanto riguarda i documenti stesi posteriormente al procedi-
mento doganale. Non escluso a priori, questo tipo di prova deve infatti es-
sere apprezzato con grande circospezione ed ha valore molto limitato (in
dettaglio su questo punto, cfr. la già citata GAAC 70.55 consid. 3c/cc, dd).
Tali accresciute esigenze sono del resto la diretta conseguenza del fatto
che l'intera procedura di sdoganamento è improntata dal principio dell'au-
todichiarazione.
4.2 Confermando la decisione della DCD, anche la DGD ha innanzitutto ritenu-
to che la domanda di rettifica dello sdoganamento dell'invio no. 86 non ris-
pettasse il termine di cui all'art. 109 cpv. 2 LD e che fosse quindi tardiva.
È una questione che può qui rimanere aperta. Il ricorso deve infatti essere
respinto già per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 4.3.).
4.3 In presenza di dichiarazioni doganali vincolanti e di invii già liberati (con-
sid. 3.5.), per giustificare un'eventuale rettifica degli sdoganamenti da
no. 1 a no. 86 dai documenti prodotti dalla ricorrente deve emergere con
sufficiente verosimiglianza, che le merci importate, in base alla loro natura
e/o composizione, non avrebbero dovuto sottostare alla voce di tariffa
0705.1941 bensì alla voce 0705.1951.
Così però non è, infatti:
4.3.1 Fatture fornitori
Le fatture contenute nell'incarto richiamato dalle autorità doganali risalgo-
no al periodo delle importazioni in oggetto e potrebbero teoricamente pro-
vare quanto richiesto. Come per altro già osservato (cfr. supra con-
sid. 3.5.), in ognuna di esse il prodotto è però indicato con termini del tutto
generici ("lattughino novello", "lattughino/mista", "insalate miste", "insalata
8gentile", "insalata gran mix 125 gr", "insalatina conf. 8x", ecc.). In altre
parole, tali indicazioni non danno nessuna informazione utile né sull'esatta
natura delle insalate importate né sulla quantità dei singoli prodotti. Da
esse non si può in particolare affatto dedurre né che i prodotti importati
sottostessero alla voce di tariffa 0705.1951 piuttosto che alla voce
0705.1941, né – tanto meno – in quale esatto quantitativo. La DGD ha
quindi a giusta ragione ritenuto che le stesse non forniscano nessuna pro-
va che soddisfi ai requisiti della giurisprudenza.
4.3.2 Distinte merci
Anche per questi documenti, pure contenuti nell'incarto richiamato dalla
DGD, vale quanto appena osservato per le fatture. Con la differenza che –
per quanto possibile – i termini utilizzati per definire la merce sono ancor
più generici. Sulle distinte viene infatti usata l'indicazione prestampata di
"lattughino", dicitura che viene di caso in caso completata con aggiunte del
tipo "+ mista" o "insalata mista". I documenti prodotti non soddisfano
perciò affatto all'onere probatorio che incombe sulla ricorrente.
4.3.3 Estratti conteggi importazioni
Si tratta dei doc. 8-9 prodotti con il complemento d'istanza del 19 maggio
2005 rispettivamente del doc. 2 prodotto con la richesta di rettifica del 31
maggio successivo. Essi danno conto delle importazioni della ditta
Y._______ nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005. Nuovamente, e con
la DCD, occorre però rilevare che neppure da loro è possibile dedurre
informazioni utili sulla natura della merce oggetto degli invii da no. 1 a
no. 86: né sulla quantità, né sulla sua qualità.
4.3.4 Copia dichiarazioni di composizione
Si tratta in questo caso dei documenti (doc. G-I) podotti con ricorso del
23.09.2005 contro la decisione della DCD.
Innanzitutto, nessuno dei documenti citati è indirizzato direttamente alla
ricorrente. Essi danno conto di rapporti generici o tra terzi. Parte dei docu-
menti (doc. H-I) non è inoltre datata oppure è posteriore allo sdo-
ganamento ed ha quindi di principio un valore probatorio molto limitato (cfr.
supra consid. 4.1). Tutte le dichiarazioni rilasciate indicano infine le
composizioni dei prodotti importati in modo assai generico. Segnatamente,
il termine lattughino non è ulteriormente specificato nel suo genere
rispettivamente termini come "piccolo" o "altro", che pure compaiono nelle
stesse (quest'ultimo quale chiaro indicatore che tali documenti sono stati
scritti come attestazioni di cortesia) non possono affatto essere messi
diretamente in relazione alla tariffa doganale svizzera di riferimento/con la
suddivisione in essa contenuta.
4.3.5 Copia lista d'importazione sdoganamento provvisorio
Si tratta del doc. J prodotto con ricorso del 23.09.2006. Questo documento
non si riferisce né ad un determinato invio oggetto del ricorso, né ad una
determinata merce. Non potendo far luce sulla natura della merce sdo-
ganata, risulta quindi anch'esso assolutamente irrilevante.
94.3.6 Distinta importazioni ditta Y._______
Si tratta dei doc. L-M prodotti con ricorso del 16.3.2006, dai quali risulta
che nei mesi di gennaio e febbraio 2005 la ditta Y._______ ha importato
merce sia della categoria del "lattughino altri" sia di quella del "lollo altro",
mentre nel mese di marzo 2005 e nella prima metà di aprile sempre del
2005 sarebbe stata invece importata solo insalata della categoria del "lollo
altro". Neanche questi documenti aiutano a fare chiarezza sul tipo di mer-
ce effettivamente sdoganata con gli 86 invii in discussione. Come ammes-
so dalla ricorrente stessa, essi hanno unicamente valore esemplificativo.
4.4 Non è infine neppure il caso di dare seguito alla richiesta di richiamo
dall'autorità federale delle dogane dei riassunti delle importazioni effettuate
dalle ditte sue clienti negli anni 2004-6, rispettivamente alla domanda di al-
lestimento di una perizia specialistica sull'ordinatore da lei utilizzato, avan-
zate dalla ricorrente con atto del 16 marzo 2006.
A mente di questo Tribunale, sulla base del principio dell'apprezzamento
anticipato delle prove (DTF 124 I 208, consid. 4a; MOOR, op. cit., pag. 262
seg., con ulteriori rinvii alla giurisprudenza), nessuno dei due accertamenti
offerti permetterebbe infatti di soddisfare all'onere della prova che le in-
combe.
Il richiamo postulato avrebbe ancora una volta unicamente carattere com-
parativo, trattandosi di documenti che riguardano in parte addirittura altri
periodi da quello in oggetto (anni 2004 e 2006), e – più in generale – co-
munque mai la quantità e la qualità della merce dichiarata. Per quanto at-
tiene alla perizia, quand'anche permettesse di appurare un errore di pro-
grammazione, non rivelerebbe nulla sul genere e sulle effettive caratteristi-
che della merce sdoganata.
4.5 Riassumendo, in presenza di dichiarazioni doganali divenute vincolanti, la
ricorrente non è riuscita a provare che la merce importata non corris-
pondeva, a seguito di un errore, a quella dichiarata.
In regime di autodichiarazione (cfr. supra consid. 1.2. e 3.2.), le prove
offerte e segnatamente i documenti presentati – in parte posteriori ai fatti
litigiosi e come tali già da apprezzare con le più grandi riserve – non per-
mettono infatti di dimostrare con la verosimiglianza richiesta dalla
giurisprudenza (cfr. supra consid. 4.1.) quali e in quale quantità le merci di-
chiarate facessero parte della categoria dei "lattughino altro" piuttosto che
dei "lattughino lollo, diverso da quello rosso", come invece dichiarato, e
quindi sottostessero alla voce di tariffa 0705.1951 in luogo della voce
0705.1941.
Non potendosi rimporverare alla DGD di non aver proceduto alle rettifiche
richieste, ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente
conferma della decisione impugnata.
5. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo ri-
10
chiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in
fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo
versato dalla ricorrente il 28 marzo 2006.
6. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do-
gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto con conseguente conferma della decisione del 13 feb-
braio 2006.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente e inte-
gralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (per atto giudiziario)
- alla Direzione generale delle dogane (per atto giudiziario)
La Giudice presidente: Il Cancelliere:
Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
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